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Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 24/10/2010 alle: 14:06:31
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 24/10/2010  13:58:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Al 55 parla delle CATEGORIE presenti al 54. Resta solo da riuscire a trovare nel 54 queste categorie. Siccome nel 54 non ci sono CATEGORIE nel 55 c'è una EVIDENTE CONTRADDIZIONE di termini o un uso improprio del vocabolo CATEGORIE. La cosa è confermata dal 47 che DEFINISCE in modo inequivocabile quali sono le CATEGORIE!
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 24/10/2010 alle: 14:07:48
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 24/10/2010  14:06:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Siccome nel 54 non ci sono CATEGORIE nel 55 c'è una EVIDENTE CONTRADDIZIONE di termini o un uso improprio del vocabolo CATEGORIE. >
> Appunto: tu hai ragione e il Codice della Strada sbaglia. Ridicolo.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 24/10/2010 alle: 14:23:26
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 24/10/2010  14:07:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se non è un errore o come l'ho chiamato io (uso incorretto) è certamente un termine usato in modo CONTRADDITTORIO che entra in contrasto col precedente Art. 47/2. Sapessi quante cause ho vinto giocando su contraddizioni presenti in altre leggi per altri campi!
SergioRM
SergioRM
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Inserito il 24/10/2010 alle: 15:18:33
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 24/10/2010  14:23:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Sapessi quante cause ho vinto giocando su contraddizioni presenti in altre leggi per altri campi! >
> Quando avrai vinto una causa vera (non un ricorso al prefetto) in QUESTO campo con le tue fantasione motivazioni allora ne riparleremo. Per ora rimane solo il tuo "io ho ragione e il Codice ha torto". Preferisco il Codice.
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Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 24/10/2010 alle: 16:02:40
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 24/10/2010  15:18:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La "fantasione motivazioni" più che mie sono dei miei avvocati che fino ad oggi hanno scritto TUTTI i miei ricorsi. A me interessa NON PAGARE contravvenzioni e/o avere punti sottratti dalla patente ED È ESATTAMENTE ciò che gli avvocati hanno fino ad oggi ottenuto! Persino i ricorsi sugli eccessi di velocità (secondo il breviario) sono stai impostati sule CATEGORIE di cui all'art. 47. Non sono stati accolti, ma neppure rigettati. Quindi, grazie al silenzio assenso, ho sempre vinto io avendo raggiunto lo scopo prefissato: non pagare multe e non avere punti sottratti! Alcuni ricorsi sono ai GdP che ancora non hanno neppure fissato l'udienza. Ma già se il Prefetto accoglie e i comuni non resistono mi sembra un buon punto di partenza! TUTTI i ricorsi li ho giocati (grazie ai miei avvocati) sulla questione delle CATEGORIE di cui all'art. 47, comma 2, del CdS. UNICO articolo che DEFINISCE le categorie di appartenenza dei veicoli. NON ESISTONO nel CdS altri articoli che DEFINISCONO le categorie.
SergioRM
SergioRM
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Inserito il 24/10/2010 alle: 16:24:11
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 24/10/2010  16:02:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra) NON ESISTONO nel CdS altri articoli che DEFINISCONO le categorie. >
> Continua a sperare di non dover andare davanti a un vero giudice, che è meglio...
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 24/10/2010 alle: 16:37:55
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 24/10/2010  16:24:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non spero proprio nulla. Se serve vado avanti. Mi fido dei miei avvocati e delle loro tesi che sono ormai le mie da tempo!
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 25/10/2010 alle: 14:55:52
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 11/10/2010  17:05:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le categorie continuano ad essere definite nei punti 1, 2 e 3 della direttiva. I punti 4 e 5 NON INTRODUCONO altre categorie. Le CATEGORIE sono sempre suddivise in 4 gruppi: M: comprende le categorie M 1, 2 e 3 N: comprende le categorie N 1, 2 e 3 O: comprende le categorie O 1, 2... L: comprende le categorie L 1, 2, ... Automobili, autofunefri, autocaravan e autoambulanze sono tutte appartenenti as una stessa identica categoria M1 indipendentemente se autoveicoli uso speciale o meno! Stessa cosa per gli autoveicoli fuoristrada: non costituiscono categoria a se stante! Cose ovvie e già dette mille volte!
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 25/10/2010 alle: 15:07:02
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 25/10/2010  14:55:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Cose ovvie e già dette mille volte! >
> ... ma mai in modo convincente.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 25/10/2010 alle: 15:15:21
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 25/10/2010  15:07:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non importa che tu le ritenga convincenti. Importa che siano coerenti con qle che è scritto nella direttiva e nel CdS italiano! Come non esiste la categoria N1G (G è un simbolo aggiuntivo come espressamente scritto nella direttiva), non esistono altre categorie che non le tre M 1/2/3, le tre N 1/2/3, le cinque L 1/2/3/4/5 e le quattro O 1/2/3/4. Ovviamente M 1/2/3 sta per categorie M1 M2 ed M3 e via dicendo!
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 25/10/2010 alle: 16:55:29
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 25/10/2010  15:15:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Non importa che tu le ritenga convincenti. >
> Il fatto che la parte A dell'Allegato II al DM 28/4/2008 sia divisa in 5 punti non importa, se al punto 5 c'è scritto "Tale categoria" non si deve nemmeno guardare, se l'Allegato XIX riporta sotto la dicitura "categorie interessate" un po' più delle tue categorie non conta nulla, se il Codice della Strada dice espressamente che quelle all'art. 54 sono categorie allora si sbaglia ecc. ecc. ecc. I limiti e i divieti sono relativi alle categorie internazionali, anzi no, sono relativi a queste... solo se esistono (!), per attribuire a M2 oppure a M3 un autobus soggetto ad un divieto di transito basta un pannello integrativo che però.. non è previsto dal Codice ecc. ecc. ecc. Se qualcuno osa riferire ai veicoli il divieto del segnale II.60/a correggi irato e sprezzate "Veicoli? Via da lei mi aspettavo di meglio! Vorrà dire AUTOveicoli! Non ci piove!" e ovviamente il fatto che l'art. 117 del Regolamento, comma 1 lettera i parli di VEICOLI è irrilevante ecc. ecc. ecc. Non mi pare proprio di essere il solo a non ritenere convincenti simili "argomenti". Ma non ti preoccupare, insisti pure [;)]
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 25/10/2010 alle: 18:54:07
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 25/10/2010  16:55:29 Il fatto che la parte A dell'Allegato II al DM 28/4/2008 sia divisa in 5 punti non importa, se al punto 5 c'è scritto "Tale categoria" non si deve nemmeno guardare, se l'Allegato XIX riporta sotto la dicitura "categorie interessate" un po' più delle tue categorie non conta nulla, se il Codice della Strada dice espressamente che quelle all'art. 54 sono categorie allora si sbaglia ecc. ecc. ecc. >
> Posso solo riportarti quello che dice il comma 5.1 della Direttiva Europea: Autocaravan: veicoli per uso speciale della categoria Mid="size5"> costruiti per essere adibiti all’alloggio e contenenti nel vano abitabile almeno le seguenti attrezzature:.... Ma questo non è sufficiente a convincerti! L'importante che lo siano ALLA BISOGNA i miei avvocati! Posso garantirti che loro ne sono CERTI al 100%.
quote: I limiti e i divieti sono relativi alle categorie internazionali, anzi no, sono relativi a queste... solo se esistono (!), >
> Non ci piove! Forse un giorno anche i pedoni avranno una categoria e anche i motocicli. Come già dimostrato sulla lunga discussione con la signora anche essa arrivata e subito scomparsa gli autoveicoli e i veicoli aventi una categoria propria trovano esatto riferimento nelle categorie. Infatti per non citare la parola CATEGORIA il regolamento di attuazione per i segnali di divieto agli autoveicoli N2 ed N3 deve citarli come "non adibiti a trasporto persone".
quote: per attribuire a M2 oppure a M3 un autobus soggetto ad un divieto di transito basta un pannello integrativo che però.. non è previsto dal Codice ecc. ecc. ecc. >
> Avevo ammesso sull'argomento un mio errore! Non ho difficoltà ad ammettere che fu un mio errore! Quando mi si dimostra che erro non ho motivo di non ammetterlo. Non vedo perché continuare quando ho ammesso l'errore. OVVIAMENTE LO FAI PERCHÈ NON SAI A CHE SANTI APPOGGIARTI.
quote: Se qualcuno osa riferire ai veicoli il divieto del segnale II.60/a correggi irato e sprezzate "Veicoli? Via da lei mi aspettavo di meglio! Vorrà dire AUTOveicoli! Non ci piove!" e ovviamente il fatto che l'art. 117 del Regolamento, comma 1 lettera i parli di VEICOLI è irrilevante ecc. ecc. ecc. >
> Forse dovresti rileggerti il punto della mia risposta. La scomparsa signora usava il termine veicoli per indicare un tipo di autoveicolo. Il 60/a è ovviamente riferito non a veicoli ma a AUTOveicoli!! Categorie N2 ed N3. Se preferisci puoi descriverli VEICOLI A MOTORE (come recita l'art. 47). Il 117 parla OVVIAMENTE di VEICOLI perché si riverisce a: VEICOLI TRAZIONE ANIMALE VEICOLI A BRACCIA ECC.. Resta ca capire come possa essere considerato una VERITÀ un comma che recita "I segnali di divieto alla circolazione relativi a particolari categorie di veicoli sono:" e poi tra i VEICOLI inserisce: PEDONI Da non dimenticare che il DECRETO LEGISLATIVO (detto CdS) all'art. 46 RECITA: "1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo: a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento; b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore." Il PEDONE non è una MACCHINA GUIDATA DALL'UOMO. Io direi che il PEDONE È L'UOMO STESSO ma senza macchina!! Come fa ad essere un VEICOLO? Il Regolamento è il DPR 16 dicembre 1992, n. 495 che fu steso IN APPLICAZIONE del DECRETO LEGISLATIVO da cui discende (Il CdS) e non può andare in CONTRAPPOSIZIONE col DECRETO LEGISLATIVO STESSO!
quote: Non mi pare proprio di essere il solo a non ritenere convincenti simili "argomenti". >
> No ci sono stati oltre a te Chorus e alcuni ALIAS (quelli che arrivano all'improvviso e altrettanto all'improvviso scompaiono!!)
quote: Ma non ti preoccupare, insisti pure >
> Non preoccuparti! Lo farò sempre e comunque per evitare che false notizie possano diventare vere per mancanza di immediato richiamo della normativa vigente!
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