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SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 19/10/2010 alle: 09:44:19
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 19/10/2010  09:18:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Nelle A.A. riservate ai camper (COME LEGGE PREVEDE) le auto non possono sostare! >
> Certo che **********id="orange">... Le tue sono parole vuote. Se vuoi sostenere che nelle A.A riservate alle autocaravan le autovetture non possono sostare, devi anche dire COSA DISTINGUE UN'AUTOCARAVAN DA UN'AUTOVETTURA. Se non lo dici, le tue sono parole vuote.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 19/10/2010 alle: 10:01:33
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 19/10/2010  09:44:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No. Ad esser ***********id="orange">. TUTTI i veicoli CATEGORIE M1 hanno gli stessi diritti e doveri. Poi la LEGGE ha previsto SPECIALI concessioni AGGIUNTIVE ad alcune TIPOLOGIE. TUTTI possono liberamente circolare e sostare in qualunque normale strada. Solo alcune TIPOLOGIE hanno il diritto AGGIUNTIVO di veder SOSPESO il divieto di: -sostare in A.A. -percorrere corsie riservate -entrare nelle ZTL -usare le sirene -usare le lucette lampeggianti blu
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 19/10/2010 alle: 10:11:09
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 19/10/2010  10:01:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Poi la LEGGE ha previsto SPECIALI concessioni AGGIUNTIVE ad alcune TIPOLOGIE. >
> Davvero? E dove sarebbero definite, di grazia, queste "tipologie"? La parole "tipologia" riferita ai veicoli io nel CdS non la trovo. In particolare, non compare nel Titolo III "Dei veicoli" e nemmeno nel Titolo V "Norme di comportamento". PS: E rimane comunque senza soluzione da parte tua il problema che ti avevo posto. IN CONCRETO come distingui un'autocaravan da un'autovettura? Come distingui IN CONCRETO un Viano attrezzato ad autocaravan da un Viano normale autovettura? Su quale base CONCRETA puoi riservare un'AA al primo escludendo il secondo?

Modificato da SergioRM il 19/10/2010 alle 10:28:50
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 19/10/2010 alle: 10:31:03
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 19/10/2010  10:11:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le tipologie chiamate nel CdS DEFINIZIONI le trovi negli art. 48-60. Altre TIPOLOGIE derivano da speciali permessi derivanti dal CdS o da altre leggi (veicoli in uso a portatori di handicap, protezione civile, FF.OO.). Non credi di star scivolando sempre più su lucidissimi specchi?
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IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 19/10/2010 alle: 10:32:11
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci>
> Prof. , se posso dare un suggerimento, ma lascia perdere xche' e' sempre la stessa solfa ... Ivanoid="blue">
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 19/10/2010 alle: 10:39:12
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 19/10/2010  10:32:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, non lascio perdere. Hermann Göring (tristemente noto) sosteneva che per rendere una menzogna vera bastava farla circolare come "si dice pare sia vero" tra il popolo e alla fine la menzogna sarà più vera di qualunque verità assoluta. Per questo io contrasto sempre ogni falsa credenza. Anzi, dovremmo farlo tutti!
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 19/10/2010 alle: 10:52:28
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 19/10/2010  10:39:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Anzi, dovremmo farlo tutti!>
> Io non mi tiro (e non mi sono tirato) indietro ... [}:)] pero' c'e' un limite a tutto ... [V] Ivanoid="blue">
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 19/10/2010 alle: 11:54:03
Ripeto la domanda: come si fa a distinguere IN CONCRETO un'autocaravan da un'autovettura? Come si fa a distingure IN CONCRETO un Viano Marco Polo da un Viano autovettura? Viene proprio da ridere: si parla di lucidissimi specchi, di false credenze, addirittura di Hermann Göring (!) MA NON SI SA RISPONDERE AD UNA DOMANDA COSI' SEMPLICE. Rispondere, please, invece di divagare a vuoto... ... sempre che si abbia il coraggio di dare l'unica risposta sensata alla domanda.

Modificato da SergioRM il 19/10/2010 alle 12:32:37
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 19/10/2010 alle: 13:00:26
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 19/10/2010  11:54:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il tuo quesito non fa che confermare, come giustamente indicato nell'art. 47 e nella direttiva europea, che camper e autovetture sono la stessa cosa! Rispondendo alla tua domanda ribadisco che non è un nostro problema! Le pattuglie dei carabinieri hanno modo di interrogare il cervello e centrale per conoscere ogni cosa dei veicoli se rubati o meno, come sono immatricolati. Lo stesso la polizia e anche i VV.UU. e se non hanno il computer al seguito in caso di dubbio basta una chiamata via radio alla centrale! Inoltre i veicoli che tu citi hanno solitamente i finestrini della zona abitacolo del tipo identico a quello dei camper! (tranne proprio il viano). Col viano poi non si pongono neppure i tanto cantati dai soliti masochisti motivi igienico sanitari non agendo neppure bagno Ribadisco non è un problema del camperista! Potremo anche rovesciare il problema! In un comune anticamere come fanno a rilevare che si tratta di un camper e non di una automobile? Il riconoscimento A VISTA non è nostro problema!

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 19/10/2010 alle 13:25:12
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 19/10/2010 alle: 13:15:15
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 19/10/2010  13:00:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Le pattuglie dei carabinieri hanno modo di interrogare il cervello e centrale per conoscere ogni cosa dei veicoli se rubati o meno, come sono immatricolati. Lo stesso la polizia e anche i VV.UU. e se non hanno il computer al seguito in caso di dubbio basta una chiamata via radio alla centrale! >
> Bravo, lo vedi che alla fine ci sei arrivato? L'unico modo serio per distinguere è guardare all'immatricolazione: un'autocaravan è immatricolata (J) M1 --- (J.1) autocaravan --- (J.2) SA (autocaravan) Sintentizzando con una sigla, un'autocaravan è M1/SA, un'autovetture no. Se sulla carta di circolazione c'è scritto "M1/SA", allora si può sostare in un'area riservata alle autocaravan, altrimento no. E cosa vuol dire "SA"? E' il codice che distingue le autocaravan nell'ambito della CATEGORIA "Veicoli per uso speciale della categoria M1" (DM 28/4/2008, allegato II, come sintetizzato nel mio primo messaggio).
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 19/10/2010 13:00:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Il riconoscimento A VISTA non è nostro problema! >
> Infatti! L'unico riconoscimento possibile è quello basato sulla carta di circolazione. Ma se ti fermi a "(J) M1" NON PUOI distinguere tra autovettura e autocaravan, quindi DEVI leggere anche quello che segue. Se a te non piace o sei troppo pigro per farlo è un problema tuo. Sicuramente le FF.OO. lo fanno, perché è l'unico modo per accertare il titolo a sostare in un'area riservata alle autocaravan.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 19/10/2010 alle: 13:34:14
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 19/10/2010  13:15:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi? Hai presente che sono TUTTI veicoli di una stessa categoriaM1? Sai cosa continua a significare? Te lo ribadisco ancora: SONO LA STESSA IDENTICA CATEGORIA. Le autovetture M1 con J.2=SA (autocaravan) grazie al 185/2 hanno un piccolo diritto in più rispetto alle autovetture M1 con J.2=NON SA. Per il resto non possono essere poste discriminazioni tra veicoli giuridicamente IDENTICI. La voce J.2 indica SOLO ED ESCLUSIVAMENTE una tipologia di carrozzeria e NON INTRODUCE nuove categorie! Rassegnati di fronte a questo semplicissimo concetto!
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 19/10/2010 alle: 13:47:46
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 19/10/2010  13:34:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Te lo ribadisco ancora: SONO LA STESSA IDENTICA CATEGORIA. >
> Mi dispiace: preferisco il CdS e il DM 28/4/2008 al "Codice secondo Calosci". Per il resto, spero che tu abbia finalmente capito che autovetture e autocaravan non sono la stessa "cosa" (chiamala come ti pare, "categoria", "tipologia" o anche altro se ti risulta difficile leggere le norme). Tanto vero che ci sono aree dove le autocaravan (M1/SA) possono andare e le autovetture (M1/Ax) no.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 19/10/2010 alle: 14:01:33
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 19/10/2010  13:47:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Temo sia tu ad aver adottato il codice secondo SergioRM. Mi spiace e sono molto deluso delle mie capacità per non esser riuscito a farti comprendere che i veicoli CATEGORIA M1 sono la stessa cosa pur avendo carrozzerie differenti. Anche una autovettura J.2=AA non è identica ad una J.2=AF che a sua volta non è identica ad una J.2=SA. EPPURE SONO GIURIDICAMENTE LA STESSA IDENTICA COSA appartenendo alla STESSA CATEGORIA DI VEICOLI. Proprio il CdS elargisce un contentino ai veicolo con CARROZZERIA J.2=SA prevedendo una discriminazione a danno dei veicoli non SA. Altre discriminazioni, soprattutto ai danni dei veicoli con CARROZZERIA SA, non sono previste!

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 19/10/2010 alle 14:05:01
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 19/10/2010 alle: 14:46:40
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 19/10/2010  14:01:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma non ti devi preoccupare! È molto semplice: 5. Veicoli per uso speciale: veicoli destinati a svolgere funzioni che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali. Tale categoria include i veicoli con accesso per sedie a rotelle. 5.1. Autocaravan: veicoli per uso speciale della categoria M ecc. Quindi le autocaravan sono "veicoli per uso speciale" della categoria M e "veicoli per uso speciale" è una categoria. [...] I codici pertinenti dei «veicoli per uso speciale» sono definiti al punto 5 della parte C del presente allegato [...] 5. Veicoli per uso speciale SA Autocaravan (cfr. allegato II, parte A, punto 5.1) Come vedi, basta leggere senza saltare le parole. E questo non è il "codice secondo SergioRM", è semplicemente l'Allegato II al DM 28/4/2008, quello al quale ci si deve riferire per capire cosa distingue un'autocaravan da un'autovettura, per capire cosa c'è scritto sulla carta di circolazione della propria autocaravan, quella carta di circolazione che consente al CdS di discriminare a favore delle autocaravan. Semplice e facile. Basta leggere senza saltare le parole.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 19/10/2010 alle: 15:18:03
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 19/10/2010  14:46:40 Ma non ti devi preoccupare! È molto semplice >
> Che sia semplice sono d'accordissimo. Sembra non esserlo per te! Per questo ti evidenzio una piccola parte del tuo riportare la direttiva UE
quote: 5. Veicoli per uso speciale: veicoli destinati a svolgere funzioni che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali. Tale categoria include i veicoli con accesso per sedie a rotelle. 5.1. Autocaravan: veicoli per uso speciale della categoria Mid="size4"> ecc.id="size2"> Quindi le autocaravan sono "veicoli per uso speciale" della categoria M e "veicoli per uso speciale" è una categoria. >
> Ma allora davvero non è semplice per te! Pazienza! Le AUTOCARAVAN sono veicoli speciali facenti parte della CATEGORIA M (in Italia solo M1) e non costituisconoid="size4"> categoria a SE STANTE. Bellissima la tua CONTRADDIZIONE!! "le autocaravan sono "veicoli per uso speciale" della categoria M e "veicoli per uso speciale" è una categoria" O fanno parte della CATEGORIA M o fanno parte della CATEGORIA "IDEA DI SERGIORM". Stando alla direttiva esiste la CATEGORIA M, non quella "IDEA DI SERGIORM".
quote: [...] I codici pertinenti dei «veicoli per uso speciale» sono definiti al punto 5 della parte C del presente allegato [...] 5. Veicoli per uso speciale SA Autocaravan (cfr. allegato II, parte A, punto 5.1) >
> Mai detto il contrario! J.2=SA. Bene! Allora? Sempre CATEGORIA M1 sono!id="size4"> Non altra!
quote: Come vedi, basta leggere senza saltare le parole. >
> Se permetti sono io a dire a te: come vedi. basta leggere senza saltare le parole e soprattutto senza aggiungerne di inesistenti!
quote: E questo non è il "codice secondo SergioRM", è semplicemente l'Allegato II al DM 28/4/2008, quello al quale ci si deve riferire per capire cosa distingue un'autocaravan da un'autovettura, per capire cosa c'è scritto sulla carta di circolazione della propria autocaravan, quella carta di circolazione che consente al CdS di discriminare a favore delle autocaravan. >
> Alla voce J.2 che indica IL TIPO DI CARROZZERIA E/O DI OMOLOGAZIONE che deve corrispondere alle richieste della direttiva europea!
quote: Semplice e facile. Basta leggere senza saltare le parole. >
> Appunto! Soprattutto senza inventarsi parti che non esistono! 5.1. Autocaravan: veicoli per uso speciale della categoria Mid="size6"> ecc.id="size3"> Lapalissiano! Proviamo a farti capire cosa scrivono in Europa (allegato II) Definizione delle categorie e dei tipi di veicoli A. DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI VEICOLI Le categorie di veicoli sono definite in base alla seguente classificazione: (nelle definizioni che seguono, dove si fa riferimento alla "massa massima", si intende la "massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile" di cui al punto 2.8 dell’allegato I) Categoria M: | Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote. | Categoria M1: | Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. | Categoria M2: | Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t. | Categoria M3: | Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t. | 1. I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria M sono definiti nella parte C del presente allegato, rispettivamente al punto 1 (veicoli della categoria M1) e al punto 2 (veicoli delle categorie M2 e M3), da utilizzare ai fini ivi indicati. id="blue"> Ha appena indicato che i veicoli avranno CARROZZERIE DIFFERENTI ma sempre della CATEGORIA M restano! Rimanda alla parte C dello stesso allegato! In esso sono indicate anche i veicoli per uso speciale che come ambulanze, autofunebri, autoblindate e autocaravan FANNO PARTE DELLA CATEGORIA M1 senza creare nuova categoria a se stante Categoria N: | Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote. | Categoria N1: | Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t. | Categoria N2: | Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t. | Categoria N3: | Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t. | 2. Nel caso di un veicolo destinato a trainare un semirimorchio o un rimorchio ad asse centrale, la massa da considerare ai fini della classificazione del veicolo è quella del veicolo trattore in ordine di marcia, cui va aggiunta la massa corrispondente al carico verticale statico massimo trasferito dal semirimorchio o dal rimorchio ad asse centrale al veicolo trattore e, se del caso, la massa massima del carico del veicolo trattore stesso. I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria N sono definiti al punto 3 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati. Categoria O: | Rimorchi (compresi i semirimorchi). | Categoria O1: | Rimorchi con una massa massima non superiore a 0,75 t. | Categoria O2: | Rimorchi con una massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t. | Categoria O3: | Rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t. | Categoria O4: | Rimorchi con una massa massima superiore a 10 t. |id="blue"> CHIARO IL CONCETTO? Per finire: Ma dove vuoi parare? Cui prodest?id="size6"> Basta leggere senza inventarsi nulla che non sia stato espressamente scritto!

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 19/10/2010 alle 16:29:43
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 19/10/2010 alle: 15:45:28
Wow! Che sproloquio! Certo che le autocaravan non costituiscono categoria a sé stante! Sono i veicoli destinati al trasporto di persone (questo vuol dire categoria M) con carrozzeria SA della categoria "Veicoli per uso speciale" (perché non sono destinati solo al trasporto di persone). Questo dice l'Allegato II, solo questo. Semplice e facile. Ma se non ti piace quell'Allegato II non è un problema, basta che cogli il punto fondamentale: autovettura e autocaravan NON SONO LA STESSA COSA, tanto vero che le differenze (collocale pure dove ti pare) consentono al CdS di discriminare a favore delle autocaravan. Ma ti dispiace proprio tanto che il CdS sia a nostro favore? Non sarai mica, come piace a Ivano dire, "autolesionsta"?
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 19/10/2010 alle: 16:28:36
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 19/10/2010  15:45:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questa frase: "Quindi le autocaravan sono "veicoli per uso speciale" della categoria M e "veicoli per uso speciale" è una categoria" L'ho scritta io o la hai scritta tu. A me risulta che sia tua!
quote:Ma ti dispiace proprio tanto che il CdS sia a nostro favore? Non sarai mica, come piace a Ivano dire, "autolesionsta"? >
> Proprio perché non autolesionista sostengo A NORMA DI LEGGE che automobili e autocaravan SONO LA STESSA cosa perché STESSA CATEGORIA. Non esistono altre CATEGORIE che non la M1/2/3. Sorry
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 19/10/2010 alle: 16:31:10
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 19/10/2010  16:28:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sogni d'oro [;)]
19
chorus
chorus
05/10/2006 12490
Inserito il 19/10/2010 alle: 16:33:51
Oramai in questo forum il termine "categoria" è diventato un vero e proprio tormentone. Da tempo definisco l'autocaravan nel seguente modo: Tuttavia, la limitazione alla circolazione stradale e alla sosta per la particolare categoria di veicoli in esame appare illegittima nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri e che non occupino la sede stradale nella misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarli. Si tratta di un copia/incolla tratto dalla rete.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 19/10/2010 alle: 17:39:29
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 19/10/2010  16:33:51 Oramai in questo forum il termine "categoria" è diventato un vero e proprio tormentone. Da tempo definisco l'autocaravan nel seguente modo: Tuttavia, la limitazione alla circolazione stradale e alla sosta per la particolare categoria di veicoli in esame appare illegittima nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri e che non occupino la sede stradale nella misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarli. Si tratta di un copia/incolla tratto dalla rete. >
> No. Errato al 100%. Primo motivo il camper essendo CATEGORIA M1 non è una particolare categoria di veicolo. È la stessa CATEGORIA delle autovetture! Può quindi sostare ovunque è consentito alle autovetture! Secondo motivo Al camper è vietato emettere deflussi (ovviamente liquidi) PROPRI in ogni caso fatta eccezione per quelli che potrebbe emettere il propulsore. Terzo motivo Al camper e a qualunque veicolo dotato di serbatoi è vietato lo scarico delle acque al di fuori degli appositi pozzetti. Quarto motivo Al camper non è vietato poggiare sulla sede stradale con cose differenti dalle proprie ruote, occupare la sede stradale nella misura eccedente il proprio ingombro. Se il camper lo fa fa semplicemente scattare l'azione del CAMPEGGIARE. Tale azione è vietata solo se in presenza di DIVIETO DI CAMPEGGIO. Ovviamente il primo motivo è quello più importante di tutti!
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