quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 09/03/2015 18:28:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Credo che l'articolo sia mancante di un pezzo Se hai un euro 5 Se hai un mezzo a trazione metano-gpl-gasolio Se hai due pannelli solari Se hai l'ESP e vale solo per l'Italia ammesso sia fattibile --------------------------------------------------------------------------
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 09/03/2015 21:27:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Grinza fammi capire, il mio vr è E5B (o plus o +)ovviamente a gasolio, ho ESP (mi è costato 3 mesi di attesa in più oltre il costo), e ho 1 pannello solare; quindi devo aggiungerne 1 pannello solare (anche piccolo) per poter arrivare a 40q senza incorrere in sanzioni? grazie ciao Mark74
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 10/03/2015 00:21:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Anche io per l'ESP e Traction control + ho dovuto attendere la produzione specifica. Mi sembra di aver capito (non ne sono certo) che il mezzo deve essere alimentato (motore) a GPL o Metano o misto. Se ne sta parlando su un altro 3D. Io ho tutti i requisiti mi manca solo. 'L'alimentazione'. Sai che bello, il mio é giá omologato 40 quintali...(ma le gomme reggono?) --------------------------------------------------------------------------
quote:> Cfr.Originally posted by latrofa124
Qualcuno ha mai ragionato su questo comma 3-bis dell'art.167...>
https://forum.camperonline.it/t...
.quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 10/03/2015 12:59:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> The devil é talmente preciso che non riesco mai a capire allora mi piace fare la domanda diretta. É giá legge? Cosa cambia? Ho un ESP Un euro 5 Due pannelli Mi bastano per andare oltre i 3,5 t del 15% oppure mi manca un requisito? Se leggo cosa dice chorus mi manca la doppia alimentazione Giusto? Le leggi vanno sapute leggere ma a me non riesce sono volutamente scritte per non capirle completamente[:0] --------------------------------------------------------------------------
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 10/03/2015 15:04:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> se leggi attentamente il comma 3-bis,in fondo sono previste delle sanzioni (vedi nota 2-a-b)in caso di superamento della massa scritta sul libretto, in poche parole, se fosse applicato ad un veicolo da 3500kg(ma non lo credo possibile)consentirebbe l'estensione a 4100kg (4025 + limite ai 100 superiori)comunque è prevista una sanzione in base al superamento , peccato che è espressa in tonnellate (1T-2T),da qui il dubbio che si possa applicare ai 3500kg. Comunque credo esista già la norma generale ,vedi comma 10(pari a 3900kg)limite per la prosecuzione del viaggio, concludo con il comma 3-bis è consentito viaggiare fino al limite del 15%(4100kg),ma sei sempre sanzionabile, ovvero alla fine ti considerano il peso in più di quelle attrezzature previste,ESP, bombola metano/gpl ,pannelli,ecc. Il presupposto del comma 3-bis è essenzialmente per l'ESP ,che di norma è coinciso con gli E5(comunque ci sono varie eccezioni) e l'adeguamento delle meccaniche ad un limite tecnico di 4250kg,tra le eccezioni alcune versioni telaio Alko Heavy sia Fiat che Mercedes e l'Iveco,in poche parole ci sono tanti veicoli declassati a 35ql tecnicamente da 42,5ql, che con il nulla osta del costruttore posso essere riomologati a portata superiore, Rumors di Parma, quel comma fu aggiunto per fare un regalo a Fiat. Roberto
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 10/03/2015 15:04:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Scusatemi, con il copia incolla mi sono perso una parte importante della norma che riporto ora: 12. All'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilita', possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purche' tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione piu' una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2"; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilita', possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3"; c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa e' calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato."; d) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: "10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 e' pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento piu' una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione". Quello che interessa ai camperisti è la lettera b). Un camper immatricolato 35 quintali: - con alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida - dotato di controllo elettronico della stabilita' non è soggetto a sanzioni per sovrappeso (secondo me esclusivamente in Italia) se ad una verifica pesa 40,25 quintali.
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 10/03/2015 18:08:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non riesco a vedere la nota da te indicata Grazie anticipate se mi indichi un link dove io possa leggerla.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 10/03/2015 18:46:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> comma 3-bis-untima frase- si applicano le sanzioni di cui al comma3.(1)(2). a fondo pagina ci sono le note di 1-2 nel caso vai con Google: ACI CDS
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 10/03/2015 20:56:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Secondo me le note sono state scritte dal curatore dell'edizione del cds. Il comma 3-bis è una norma speciale: per i soli veicoli indicati esiste la tolleranza del 15%. Per i veicoli che non rispettano questa tolleranza si applicano le sanzioni del comma 3. Questa è la mia lettura. Una curiosità: in questo forum si sono scritti fiumi di parole su quale articolo applicare (167 o 169). Gran parte degli utenti propendono per l'art. 169 perchè rubricante "trasporto di persone". Cosa fa il legislatore? Introduce una norma speciale, che riguarda tutti i veicoli, e la posiziona nell'art. 167.
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 11/03/2015 08:57:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> A proposito di Stato Estero, riporto l'ultimo comma dell'art. 167 del cds: "Ai veicoli immatricolati all’estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo". Il comma 3-bis, e gli altri omologhi, si applica anche agli stranieri!
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 11/03/2015 08:57:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> tra Italia e Austria su questo punto non cambia nulla, in entrambi i paesi se stai entro il 10% arrotondato ai 100kg superiori (3900kg) non ti fanno scaricare e puoi tranquillamente proseguire dopo avere lasciato un modesto "obolo" [:D] Se superi i 3900kg ti fanno scaricare (solitamente basta scaricare l'acqua) per rientrare nei 3900kg e quindi proseguire. Questo sia in Italia che in Austria. Unico dubbio che ho è se anche in Austraia c'è l'arrotondamento ai 100kg superiori, si tratterebbe di 3850 anzichè 3900kg. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it