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CDS art.167 comma 3-bis

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1 20 16
latrofa124
latrofa124
-
Inserito il 09/03/2015 alle: 18:28:55
qualcuno ha mai ragionato su questo comma 3-bis dell'art.167, caratteristiche tecniche a parte,cosa dice, è consentito circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15% quella indicata nella carta di circolazione, si applicano le sanzioni di cui al comma3 -vedi nota 2- e punto a e b. deduco che: è consentito circolare entro il limite del 15% ma in ogni caso si viene sanzionati. mi sembra una sorta di estensione del comma 10. Roberto
19
Grinza
Grinza
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16/02/2006 62218
Inserito il 09/03/2015 alle: 21:27:28
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 09/03/2015  18:28:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo che l'articolo sia mancante di un pezzo Se hai un euro 5 Se hai un mezzo a trazione metano-gpl-gasolio Se hai due pannelli solari Se hai l'ESP e vale solo per l'Italia ammesso sia fattibile --------------------------------------------------------------------------

Modificato da Grinza il 09/03/2015 alle 21:28:19
12
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1749
Inserito il 10/03/2015 alle: 00:21:50
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 09/03/2015  21:27:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Grinza fammi capire, il mio vr è E5B (o plus o +)ovviamente a gasolio, ho ESP (mi è costato 3 mesi di attesa in più oltre il costo), e ho 1 pannello solare; quindi devo aggiungerne 1 pannello solare (anche piccolo) per poter arrivare a 40q senza incorrere in sanzioni? grazie ciao Mark74
19
Grinza
Grinza
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16/02/2006 62218
Inserito il 10/03/2015 alle: 06:45:53
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 10/03/2015  00:21:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io per l'ESP e Traction control + ho dovuto attendere la produzione specifica. Mi sembra di aver capito (non ne sono certo) che il mezzo deve essere alimentato (motore) a GPL o Metano o misto. Se ne sta parlando su un altro 3D. Io ho tutti i requisiti mi manca solo. 'L'alimentazione'. Sai che bello, il mio é giá omologato 40 quintali...(ma le gomme reggono?) --------------------------------------------------------------------------
18
chorus
chorus
05/10/2006 12061
Inserito il 10/03/2015 alle: 10:11:47
Questa è la norma che ha aggiunto dei commi all’art. 167 del codice della strada (rif.to art. 17, comma 12, Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1) 12. All'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2"; Leggo tale norma in questo modo: - Se i veicoli (a doppia alimentazione + controllo della stabilità) hanno una massa non superiore a 10 tonnellate, si applica la tolleranza del 15% - Se i veicoli hanno una massa superiore a 10 tonnellate, si applica la tolleranza del 15%, purché l’eccedenza accertata non sia superiore al 5% più una tonnellata. Se si supera tale limite, resta applicabile la generale tolleranza del 5%
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Grinza
Grinza
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16/02/2006 62218
Inserito il 10/03/2015 alle: 12:11:04
Se avessero messo anche idrogeno sai quanti avrebbero comprato il noto apparecchietto miracoloso...per chi lo vende.[;)]u --------------------------------------------------------------------------
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4620
Inserito il 10/03/2015 alle: 12:59:17
quote:

Originally posted by latrofa124

Qualcuno ha mai ragionato su questo comma 3-bis dell'art.167...>
> Cfr.

https://forum.camperonline.it/t...

.
19
Grinza
Grinza
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16/02/2006 62218
Inserito il 10/03/2015 alle: 15:04:51
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 10/03/2015  12:59:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> The devil é talmente preciso che non riesco mai a capire allora mi piace fare la domanda diretta. É giá legge? Cosa cambia? Ho un ESP Un euro 5 Due pannelli Mi bastano per andare oltre i 3,5 t del 15% oppure mi manca un requisito? Se leggo cosa dice chorus mi manca la doppia alimentazione Giusto? Le leggi vanno sapute leggere ma a me non riesce sono volutamente scritte per non capirle completamente[:0] --------------------------------------------------------------------------
latrofa124
latrofa124
-
Inserito il 10/03/2015 alle: 18:08:23
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 10/03/2015  15:04:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se leggi attentamente il comma 3-bis,in fondo sono previste delle sanzioni (vedi nota 2-a-b)in caso di superamento della massa scritta sul libretto, in poche parole, se fosse applicato ad un veicolo da 3500kg(ma non lo credo possibile)consentirebbe l'estensione a 4100kg (4025 + limite ai 100 superiori)comunque è prevista una sanzione in base al superamento , peccato che è espressa in tonnellate (1T-2T),da qui il dubbio che si possa applicare ai 3500kg. Comunque credo esista già la norma generale ,vedi comma 10(pari a 3900kg)limite per la prosecuzione del viaggio, concludo con il comma 3-bis è consentito viaggiare fino al limite del 15%(4100kg),ma sei sempre sanzionabile, ovvero alla fine ti considerano il peso in più di quelle attrezzature previste,ESP, bombola metano/gpl ,pannelli,ecc. Il presupposto del comma 3-bis è essenzialmente per l'ESP ,che di norma è coinciso con gli E5(comunque ci sono varie eccezioni) e l'adeguamento delle meccaniche ad un limite tecnico di 4250kg,tra le eccezioni alcune versioni telaio Alko Heavy sia Fiat che Mercedes e l'Iveco,in poche parole ci sono tanti veicoli declassati a 35ql tecnicamente da 42,5ql, che con il nulla osta del costruttore posso essere riomologati a portata superiore, Rumors di Parma, quel comma fu aggiunto per fare un regalo a Fiat. Roberto
21
Giovanni
Giovanni
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28/08/2003 12771
Inserito il 10/03/2015 alle: 18:26:56
Una curiosità: ma questa nuova normativa riguarda solo il mezzo che può circolare sovrappeso od anche la patente B che può guidare mezzi sopra i 35 qli? Scusate la mia ignoranza, è solo curiosità, Giovanni
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chorus
chorus
05/10/2006 12061
Inserito il 10/03/2015 alle: 18:45:31
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 10/03/2015  15:04:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusatemi, con il copia incolla mi sono perso una parte importante della norma che riporto ora: 12. All'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilita', possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purche' tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione piu' una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2"; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilita', possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3"; c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa e' calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato."; d) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: "10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 e' pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento piu' una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione". Quello che interessa ai camperisti è la lettera b). Un camper immatricolato 35 quintali: - con alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida - dotato di controllo elettronico della stabilita' non è soggetto a sanzioni per sovrappeso (secondo me esclusivamente in Italia) se ad una verifica pesa 40,25 quintali.
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chorus
chorus
05/10/2006 12061
Inserito il 10/03/2015 alle: 18:46:52
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 10/03/2015  18:08:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non riesco a vedere la nota da te indicata Grazie anticipate se mi indichi un link dove io possa leggerla.
latrofa124
latrofa124
-
Inserito il 10/03/2015 alle: 20:56:46
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 10/03/2015  18:46:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> comma 3-bis-untima frase- si applicano le sanzioni di cui al comma3.(1)(2). a fondo pagina ci sono le note di 1-2 nel caso vai con Google: ACI CDS
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chorus
chorus
05/10/2006 12061
Inserito il 11/03/2015 alle: 08:36:32
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 10/03/2015  20:56:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me le note sono state scritte dal curatore dell'edizione del cds. Il comma 3-bis è una norma speciale: per i soli veicoli indicati esiste la tolleranza del 15%. Per i veicoli che non rispettano questa tolleranza si applicano le sanzioni del comma 3. Questa è la mia lettura. Una curiosità: in questo forum si sono scritti fiumi di parole su quale articolo applicare (167 o 169). Gran parte degli utenti propendono per l'art. 169 perchè rubricante "trasporto di persone". Cosa fa il legislatore? Introduce una norma speciale, che riguarda tutti i veicoli, e la posiziona nell'art. 167.
19
Grinza
Grinza
rating

16/02/2006 62218
Inserito il 11/03/2015 alle: 08:57:39
A me par di sognare, mi dicono che se ho dei equipaggiamenti particolari posso andare al 15% peró mi faranno la multa, non sono molto ferrato tra le virgole delle leggi ma mi par di capire che é così. Forse l'unica differenza é me non mi fanno scaricare la roba come succede in Austria --------------------------------------------------------------------------
18
chorus
chorus
05/10/2006 12061
Inserito il 11/03/2015 alle: 09:13:02
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 11/03/2015  08:57:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A proposito di Stato Estero, riporto l'ultimo comma dell'art. 167 del cds: "Ai veicoli immatricolati all’estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo". Il comma 3-bis, e gli altri omologhi, si applica anche agli stranieri!
18
IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 57397
Inserito il 11/03/2015 alle: 18:28:00
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 11/03/2015  08:57:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tra Italia e Austria su questo punto non cambia nulla, in entrambi i paesi se stai entro il 10% arrotondato ai 100kg superiori (3900kg) non ti fanno scaricare e puoi tranquillamente proseguire dopo avere lasciato un modesto "obolo" [:D] Se superi i 3900kg ti fanno scaricare (solitamente basta scaricare l'acqua) per rientrare nei 3900kg e quindi proseguire. Questo sia in Italia che in Austria. Unico dubbio che ho è se anche in Austraia c'è l'arrotondamento ai 100kg superiori, si tratterebbe di 3850 anzichè 3900kg. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
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