CamperOnLine
  • Camper
    • Camper usati
    • Camper nuovi
    • Produttori
    • Listino
    • Cataloghi
    • Concessionari e rete vendita
    • Noleggio
    • Van
    • Caravan
    • Fiere
    • Rimessaggi
    • Le prove di CamperOnLine
    • Provati da voi
    • Primo acquisto
    • Area professionisti
  • Accessori
    • Accessori e Prodotti
    • Camping Sport Magenta accessori
    • Produttori
    • Antenne TV
    • Ammortizzatori
    • GPS
    • Pneumatici
    • Rimorchi
    • Provati da Voi
    • Fai da te
  • Viaggi
    • Diari di viaggi in camper
    • Eventi
    • Foto
    • Check list
    • Traghetti
    • Trasporti
  • Sosta
    • Cerca Strutture
    • Sosta
    • Aree sosta camper
    • Campeggi
    • Agriturismi con sosta camper
    • App Camperonline App
    • 10 Consigli utili per la sosta
    • Area strutture
  • Forum
    • Tutti i Forum
    • Sosta
    • Gruppi
    • Compagni
    • Italia
    • Estero
    • Marchi
    • Meccanica
    • Cellula
    • Accessori
    • Eventi
    • Leggi
    • Comportamenti
    • Disabili
    • In camper per
    • Altro Camper
    • Altro
    • Extra
    • FAQ
    • Regolamento
    • Attivi
    • Preferiti
    • Cerca
  • Community
    • COL
    • CamperOnFest
    • Convenzioni Convenzioni
    • Amici
    • Furti
    • Informativa Privacy
    • Lavoro
  • COL
    • News
    • Newsletter
    • Pubblicità
    • Contatto
    • Ora
    • RSS RSS
    • Video
    • Facebook
    • Instagram
  • Magazine
  • Italiano
    • Bienvenue
    • Welcome
    • Willkommen
  • Accedi
CamperOnLine
Camping Sport Magenta
  1. Forum
  2. Informarsi
  3. Normative
Galleria

CDS Cosa sono le Categore di Utenti

Nuovo
Cerca
SostaGruppiCompagniItaliaEsteroMarchiMeccanicaCellulaAccessoriEventiLeggiComportamentiDisabiliIn camper perAltro CamperAltroExtra
1 20 123
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 29/03/2008 alle: 07:58:49
Proviamo a sviscerare l'argomento dando una definizione di Categorie di Utenti regolate nell'art. 6 e 7 del CDS.
20
camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 29/03/2008 alle: 09:28:50
ottima discussione proposta! saluti franco
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 29/03/2008 alle: 13:46:03
quote:Originally posted by camperillo
ottima discussione proposta! saluti franco >
> Per la Cassazione 11278/2001 una CATEGORIA DI UTENTI sono gli utilizzatori di Autocaravan.
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 29/03/2008 alle: 14:14:14
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Proviamo a sviscerare l'argomento dando una definizione di Categorie di Utenti regolate nell'art. 6 e 7id="red"> del CDS.>
> Io ho gia' "troppa carne al fuoco". Tieni comunque presente che l'espressione categorie di utenti non si trova nell'art. 7 se non indirettamente (in quanto vi vengono richiamati alcuni commi dell'art. 6). Avevo gia' raccolto un po' di documentazione come materiale di supporto per la risposta, che ti devo da tempo, su Orosei. Il termine utente figura in 11 articoli del CdS. Il termine utenti figura in 30 articoli del CdS. Ti suggerisco di soffermare la tua attenzione soltanto sugli artt. 3 (definizioni 17, 53bis e soprattutto 54), 8, 148 e 225. -------------------- p.s.: Bentornato.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 29/03/2008 alle: 22:00:36
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Proviamo a sviscerare l'argomento dando una definizione di Categorie di Utenti regolate nell'art. 6 e 7id="red"> del CDS.>
> Io ho gia' "troppa carne al fuoco". Tieni comunque presente che l'espressione categorie di utenti non si trova nell'art. 7 se non indirettamente (in quanto vi vengono richiamati alcuni commi dell'art. 6). Avevo gia' raccolto un po' di documentazione come materiale di supporto per la risposta, che ti devo da tempo, su Orosei. Il termine utente figura in 11 articoli del CdS. Il termine utenti figura in 30 articoli del CdS. Ti suggerisco di soffermare la tua attenzione soltanto sugli artt. 3 (definizioni 17, 53bis e soprattutto 54), 8, 148 e 225. -------------------- p.s.: Bentornato.
>
> Io sto seguendo.., solo che sono parecchio impegnato in questo momento e sto concentrando la mia attenzione sulle "senteze favorevoli ai camperisti"... con lo scopo di capire su quali aspetti siano favorevoli.. Grazie per il ben tornato.
Cornovaglia in Camper - II episodio
Cornovaglia in Camper - II episodio
Belgio e Paesi Bassi in camper
Belgio e Paesi Bassi in camper
Natale in Alsazia
Natale in Alsazia
Cornovaglia in Camper
Cornovaglia in Camper
Reno e Mosella in camper, estate 2025
Reno e Mosella in camper, estate 2025
Previous Next
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 30/03/2008 alle: 15:01:19
Ritengo, se siamo tutti d'accordo, di partire dall'art. 189 il quale impone determinati obblighi AGLI UTENTI DELLA STRADA: Art. 189. Comportamento in caso di incidente 1. L'utente della stradaid="red">, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamentoid="red">, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. 2. Le persone coinvolte in un incidenteid="red"> devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinche' non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilita'. 3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, conducenti e ogni altro utente della strada coinvoltoid="red"> devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalita' dell'incidente. 4. In ogni caso i conducenti devono, altresi', fornire le proprie generalita'id="red">, nonche' le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 30/03/2008 alle: 15:24:22
... cfr nuovo intervento

Modificato da Anto57 - O Nonno il 31/03/2008 alle 19:49:54
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 31/03/2008 alle: 09:40:12
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Per la Cassazione 11278/2001 una CATEGORIA DI UTENTI sono gli utilizzatori di Autocaravan.>
> Le categorie degli utenti stradali sono definite dal CdS e non dalla cassazione. PS: non e' detto che tutto quanto detto/fatto dalla cassazione sia "oro colato", p.e. per la cassazione mandare qualcuno a "fancuculo" non e' reato...id="blue">
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 31/03/2008 alle: 13:26:39
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Ritengo, se siamo tutti d'accordoid="red">, di partire dall'art. 189 il quale impone determinati obblighi AGLI UTENTI DELLA STRADA>
> Io NON sono d'accordo [a f.m.].
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 31/03/2008 alle: 18:41:24
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Ritengo, se siamo tutti d'accordoid="red">, di partire dall'art. 189 il quale impone determinati obblighi AGLI UTENTI DELLA STRADA>
> Io NON sono d'accordo [a f.m.].
>
> Bene io ho fatto una proposta: partire dall'articolo che comporta specifici obblighi, anche penali, per gli utenti della stradaid="red">. Qualsiasi limitazione al termine "utente della strada" così come lo si può ricavare dall'art. 189 escluderebbe alcuni soggetti dalle responsabilità loro assegnate con questo articolo. E per me, una categoria, in questo momento della disamina, non può che essere un sottoinsieme del'insieme finito costituito dagli utenti della strada. Si dovrebbe adesso definire cosa sia una categoria di utenti e quali utenti possono costituire o no un sottoinsieme (una categoria) soggetta o no all'art. 189. Partire da qui, non significa fermarsi qui. Ho già cominciato l'esame dell'art. 3, 6 ed ora vado avanti per verificare se la definizione di utente della strada, data sopra, regga alle previsioni degli 11+30 articoli che troverò. So anche che la definizione sopra data spaventa il Ministero. id="red">[:D] Mi preme poi sottolineare (anche a beneficio di IVANOPP) che si sta esaminando proprio il CDS e che per per utenti della strada si intendono anche coloro che circolano in autocaravanid="red">id="size3">id="red">. Che piaccia o no.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 31/03/2008 alle 18:56:37
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 31/03/2008 alle: 19:09:24
ma smettila...id="blue">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 31/03/2008 alle: 19:16:47
quote:Originally posted by IvanoPP
ma smettila...id="blue"> >
> Su cosa? Non condividi la definizione di utente della strada anche come "coloro che circolano in autocaravan"?!
ngeloco
ngeloco
-
Inserito il 31/03/2008 alle: 19:39:38
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
quote:Originally posted by IvanoPP
ma smettila...id="blue"> >
> Su cosa? Non condividi la definizione di utente della strada anche come "coloro che circolano in autocaravan"?!
>
> La cosa mi intriga. Ed allora voglio fare una domanda: perché mai l'art. 6 co. 1 CdS prevede limitazioni alla circolazione per "alcune categorie di utenti" mentre l'art. 7 co 1 lett. b) parla di limitazioni per "alcune categorie di veicoli". E' una svista del legislatore che voleva dire la stessa cosa o c'è una ragione nel distinguere tra categorie di utenti (art. 6) e categorie di veicoli (art. 7)? Certo che questa distinzione è strana...
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 31/03/2008 alle: 19:50:10
Disamina del comma 1 dell'art. 189: 1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. Questo comma fa riferimento ai casi di incidenti collegati ad un comportamento dell'utente della strada. Le caratteristiche di questo utente sono: 1) Deve essere una persona fisica perché solo a queste sono applicabili le sanzioni penali previste dall'art. 189 comma 5; 2) Deve essere capace di intendere e di volere perché deve scientemente assolvere all'obbligo di fermarsi e deve avere la capacità di prestare assistenza (non può essere un animale, ma nemmeno un veicolo); 3) Deve poter avere un comportamento stradale dal quale si può ricavare colpa dell'incidente o l'incidente deve poter essere ricollegabile comunque a questo suo comportamento. Pertanto, si potrebbe desumere che possono essere considerati utenti della strada indistintamente tutte le persone fisiche che a qualsiasi titolo si trovino per la strada (a bordo di veicoli o no) e possono provocare incidenti - per comportamenti colpevoli - o assumere comportamenti stradali che li collegano all'incidente a condizione, per tutti, che siano presenti contemporaneamente i requisiti 1, 2, 3 di cui sopra. Ritengo che non si possa parlare di utenti della strada per chi vi si trovi (anche a bordo di veicoli) non per sua volontà e non sia fisicamente nella condizione di poter gestire la sua presenza in strada e di creare situazioni dalle quali possano derivare incidenti (esempio: una persona che viene scaraventata fuori a forza da un locale privato e finisce per strada provocando un mega tamponamento; detenuti ed infermi trasportati a condizione che la loro presenza a bordo - ristretta - non possa in alcun modo alterare la condotta dei conducenti dei mezzi nei quali sono rinchiusi come invece è possibile ai passeggeri di un pulman di linea; sarebbe sempre da capire se il comportamento rilevante sia poi il comportamento del detenuto o dell'infermo e non l'omessa o carente vigilanza degli addetti secondini o infermieri; questi soggetti "incapaci" di assumere volontariamente un comportamento stradale possono essere assimilati al più a quelli citati nel comma due - vale a dire alle persone coinvolte nell'incidente). Insomma, l'utente della strada pare essere: una persona fisica che utilizza volontariamente la stradaid="red"> per muoversi o stare fermo scegliendo liberamente traiettorie, velocità, quando avviare la marcia o quando arrestarsi a bordo o no di un qualsiasi veicolo. Questo potrebbe essere, stando al solo primo commaid="red">, il MACRO-INSIEME "UTENTI DELLA STRADA" formato dalla sommatoria di tutti i sotto-insiemi "CATEGORIE DI UTENTI".
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 31/03/2008 alle: 21:21:21
quote:Originally posted by ngeloco
E' una svista del legislatore che voleva dire la stessa cosa o c'è una ragione nel distinguere tra categorie di utenti (art. 6) e categorie di veicoli (art. 7)? Certo che questa distinzione è strana...>
> La distinzione non e' affatto strana e c'e' una ragione (cfr. art. 3, definizione 54).
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 31/03/2008 alle: 22:11:14
Quando non si sa piu' che dire/fare, non rimane altro che cercare di arrampicarsi sui vetri... e questo 3D ne e' un classico esempio...id="blue">
20
camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 31/03/2008 alle: 23:19:06
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
quote:Originally posted by camperillo
ottima discussione proposta! saluti franco >
> Per la Cassazione 11278/2001 una CATEGORIA DI UTENTI sono gli utilizzatori di Autocaravan.
>
> parlando per me, condivido che nella sentenza in merito si fà riferimento alla categoria utenti come passeggeri di autocaravan, non sono d'accordo sulle motivazioni d'Igiene Pubblica sostenute, posseggo un camper non potrei assolutamente e credo inoltre che sarebbe troppo semplicistico affermare che gli autocaravan ci sono i serbatoi di raccolta. in merito agli utenti della strada ho trovato una relazione al convegno delle commissioni giuridiche della federazioni ACI del 2007 allego il Link :

http://www.aci.it/fileadmin/doc...

interessante al punto 1 Liberta di circolazione e violazione delle norme stradali si rifà all'art.16 comma 1 della costituzione “Ogni cittadino può circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza” poi al cds negli art. 6 e 7 nei vari 3d ampiamente argomentati viene toccato ampiamente il discorso della sicurezza e utenti stradali. ora tornando alla motivazione della sentenza di cassazione straconosciuta di Orosei e non condivisa da noi camperisti, mi farebbe piacere conoscere il parere di un camperista "Medico" che si sia specializzato in Igiene e Sanità o che faccia il Direttore Sanitario di qualche Asl o Ausl Italiana, su cosa ne pensa affinchè si possa guardare oltre l'aspetto di primo impatto delle motivazione d igiene pubblica che noi tutti possiamo dare, limitare la libertà si può ma.... perlomeno io, ho bisogno di capire meglio. Un'idea che propongo e spero che possiate condividere. Visto che convegni e dibattiti vengono effettuati e sono i momenti che servono per confronti e per far conoscere gli Autocaravan a tutto tondo, non bastano le "fiere" indispensabili ma che fanno ingrassare solo i produttori, iniziamo a portare la nostra presenza in modo adeguato a questi appuntamenti, credo che sia opportuno per evitare fraintendimenti sulla Ns categoria di utenti, vedi "Orosei" e non solo. saluti Franco
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 06/04/2008 alle: 13:25:34
Continuo con la disamina degli articoli che trattano delle categorie di veicoli o di utenti: Art. 3 (citato da The Devil:
quote: 17 Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoliid="red">. 53-bis) Utenteid="red"> debole: pedoni, disabili in carrozzella, ciclistiid="red"> e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade; 54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli. >
> Ai fini della nostra disamina, faccio osservare, in particolare, che il nr. 53-bis definisce utenti i CICLISTI. La definizione di CICLISTA dovrebbe essere intesa quale CONDUCENTE DI BICICLETTE (a meno che non vogliamo negare la definizione di ciclista a Pantani, Gimondi, MERCHKX etc.) La bicicletta è trattata tra i velocipedi agli articoli 47, nel quale in generale sono trattati tutte le classificazioni di veicoli che possono essere utilizzate da persone fisiche. La Bicicletta in particolare è trattata dall'art. 50:
1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (1) 2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
Come notate il termine ciclista è usato dall'art. 50 per definirie chi pedala a bordo della bicicletta. E questa è la definizione di ciclista ricavata dall'art. 50 del CDS: chi pedala a bordo di un velocipe a pedali (il conducente per le bici normali, la coppia o il trio etc. per il tandem, in tritandem etc. o per le carrozzine turistiche a pedali, perché chi pedala può mutare almeno la velocità del mezzo ed essere considerato conducente responsabile di un comportamento rilevante per l'art. 189). Da ricordare che anche le carrozzine per disabili, e i veicoli per bambini, fuori dai casi di cui all'art. 46, sono veicoli per il CDS. Il nr. 54 poi, citato da The Devil ripropone l'abbinamento tra utenti e categorie di veicoli. Resta a questo proposito da osservare che il corrispondente articolo del Regolamento di attuazione riporta testualmente, tra le altre, la seguente indicazione: La delimitazione del centro abitato, come definito all'articolo 3, comma 1, punto 8, del Codice, e' finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l'ambiente circostanteid="red"> [1], e' necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme di comportamento. A me pare di concludere, ovviamente allo stato della disamina, che per le norme fin qui trattate, regga la mia prima definizione di Utente della Strada. Che tale definizione si possa riferire anche ad un utente che conduca uno qualsiasi dei veicoli di cui all'art. 46 (oltre i limiti di questo) e 47. Che per gli effetti delle definizioni dell'art. 3 del CDS e 5 del regolamento, inoltre, la definizione di UTENTE pare derivare dalla necessità di poter distinguere e regolare i comportamenti di una categoria di utenti rispetto ad altre indipendentemente dalla condizione stradale dei veicoli coinvolti. Che ci possono essere norme riferie ai veicoli e categorie di veicoli e norme riferite agli utenti e categorie di utenti distintamente gli uni dagli altri. Ciascuna regolante in modo piramidale UTENTI O UNA O PIU' CATEGORIE e VEICOLI O UNA O PIU' CATEGORIE DI VEICOLI, in modo selettivo. Più avanti approfondirò se sia no trattata la discriminazione del comportamento di utenti uguali su mezzi diversi e quando invece il comportamento di utenti diversi su mezzi uguali. In buona sostanza, nei centri abitati, in base all'art. 5 del regolamento, entrano in gioco anche i comportamenti, ed attraverso il CDS emergerebbe che si possono regolare COMPORTAMENTI degli utenti della strada in modo distinto dalla regolamentazione dei VEICOLI. Pertanto resterebbe ancora valida la mia definizione salvo integrarla come segue (sottolineato): una persona fisica che utilizza volontariamente la stradaid="red"> per muoversi o stare fermo scegliendo liberamente traiettorie, velocità, quando avviare la marcia o quando arrestarsi o di imporre le stesse azioni al conducente [2] a bordo o no di un qualsiasi veicolo. Sono peraltro sempre più convinto che coloro che circolano in autocaravan sono utentiid="red"> della strada. id="size3"> [1] Capisci'a me! [2] Esempio il dirottatore di un pulman che imponga a conducente di imboccare contromano un senso unico sotto la minaccia delle armi o di non arrestare la marcia di un tram in presenza di veicoli che sbarrino la strada. (Casi limiti ma che spostano la responsabilità di cui all'art. 189).

Modificato da Anto57 - O Nonno il 06/04/2008 alle 17:24:02
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 10/04/2008 alle: 21:12:45
Proseguo l'esame degli articoli suggeriti da The Devil Riporto il testo integrale dell'art. 8 CDS
quote: 1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoliid="red"> appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utentiid="red">. 2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. >
> Ritengo che questo articolo vada letto alla luce di come il Ministero abbia poi applicato la norma con i DM emanati aproposito di UTENTI e CATEGORIE DI UTENTI, e Veicoli e Categorie di veicoli. A presto.
20
camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 13/04/2008 alle: 10:19:13
[quote]Originally posted by Anto57 - O Nonno
il problema non sono le categorie di utenti dove chiaramente secondo me lo siamo come "camperisti" cioè persone fisiche che utilizzano l'autocaravan per circolare e stazionare nelle strade, ma l'interpretazione dei giudici sul concetto di Igiene Pubblica,(non credo che un giudice possa essere colto sulla materia di igiene e sanità), materia che viene interpretata a favore degli enti locali per rendere applicative le norme del cds, forse dovremmo nelle sedi opportune far conoscere meglio le potenzialità degli autocaravan con l'obiettivo di fare comprendere il perchè non può essere applicata tale motivazione nelle varie ordinanze e avere degli effettivi contrappesi per renderle inefficaci. sempre che tutti riteniamo questo come auspicio. saluti Franco
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 13/04/2008 alle: 10:34:44
quote:Originally posted by camperillo
il problema non sono le categorie di utenti dove chiaramente secondo me lo siamo come "camperisti" cioè persone fisiche che utilizzano l'autocaravan per circolare e stazionare nelle strade, ma l'interpretazione dei giudici sul concetto di Igiene Pubblica,(non credo che un giudice possa essere colto sulla materia di igiene e sanità), materia che viene interpretata a favore degli enti locali per rendere applicative le norme del cds, forse dovremmo nelle sedi opportune far conoscere meglio le potenzialità degli autocaravan con l'obiettivo di fare comprendere il perchè non può essere applicata tale motivazione nelle varie ordinanze e avere degli effettivi contrappesi per renderle inefficaci. sempre che tutti riteniamo questo come auspicio. saluti Franco >
> Concordo pienamente [^] Aggiungo solo che le "potenzialita" (o per meglio dire i "problemi" che i camper NON possono causare se usati correttamente) del camper sono chiaramente descritte nella circolare del Min Interni nr. 277 del 15/01/08 (qui discussa in https://www.camperonline.it/for...) di cui riporto di seguito la parte di interesse relativa l'igiene e la salute pubblica (motivazione illegittima spesso usata dalle amm. comunali per vietare la sosta ai camper) "In altri casi viene vietata la sosta e la circolazione alle autocaravan sulla base di un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l’immagine e, soprattutto, l’igiene e la sanità pubblica. Il Pubblico Amministratore giustifica il proprio provvedimento sostenendo che il suo obiettivo è solo quello di frenare “... abusi di carattere igienico-sanitario connessi allo scarico d'acque nere e bianche sulla pubblica via ...”, ovvero di “…. prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi per l’incontrollato e disordinato deposito di liquami e materie organiche oltre che dei rifiuti solidi ...”. Si osserva, tuttavia, che spesso le ordinanze contingibili e urgenti motivate sulla base dell’esigenza di tutela dell’igiene pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e l’assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, limitano la circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti. D’altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli di per sé non idonei a mettere in pericolo l’igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa “lo scarico di residui organici e acque chiare e luride”, non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l’eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all’art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della Strada (Atti vietati), deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4. Tra l’altro tale motivazione non può trovare sostegno adottando un divieto preventivo sulla presunzione di violazione futura di una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto. Anche il comma 6 dell’articolo 185 prevede la sanzione per la violazione di cui al comma 4 del medesimo articolo: “ è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico- sanitari”.. Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell’igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan."id="black"> Ciao, Ivano. PS: la circ sopra citata : - permettera' ora ai giudici (i Prefetti in quanto destinatari della circ , ma a parer mio non solo) di decidere in modo chiaro ed opportuno - e' stata inviata anche all'ANCI quindi gli stessi comuni devono (dovrebbero...) prenderne ufficialmente atto e quindi rimuovere i divieti illegittimi id="blue">
SostaGruppiCompagniItaliaEsteroMarchiMeccanicaCellulaAccessoriEventiLeggiComportamentiDisabiliIn camper perAltro CamperAltroExtra
Come-scegliere-il-camper
2
164k Facebook
342k Instagram
42,6k TikTok
72,6k Youtube
CamperOnLine - Copyright © 1998-2025 - P.Iva 06953990014
Informativa privacy
Loading...

Accedi

Recupera Password
Nuovo utente

Vuoi eliminare il messaggio?

Sottoscrizione

Anteprima

PREFERENZA

Il messaggio è in fase di inserimento.

loading

CamperOnLine

Buongiorno gentile utente,

da oltre 20 anni Camperonline offre gratuitamente tutti i suoi servizi
grazie agli inserzionisti che ci hanno dato la loro fiducia, permettici di continuare il nostro lavoro disattivando il blocco delle pubblicità.

Grazie della collaborazione.

Azione eseguita con successo

Azione Fallita

Condividi

Condividi questa pagina con:

O copia il link