quote:Originally posted by casalecchio> Soprattutto se il camper è in garanzia, io li denuncerei tramite una associazione di consumatori. Il mezzo è NON CONFORME alla carta di circolazione ed all'uso cui è destinato. Così vediamo se è solo colpa dei camperisti italiani che caricano troppo il loro mezzi...
Io sono stato pesato alla fabbrica McLouis in quanto sostenevo che il mio veicolo pesasse più di quanto dichiarato in omologazione . Risultato ? Il peso era realmente maggiore , il veicolo a "pieno carico" come scritto dalla norma UNI pesa 39 QUINTALI , ma mi hanno detto tramite avvocato che a loro non importa nulla se sarò pesato o coinvolto in un'incidente sono tutti cavoli miei . Finchè và bene così a tutti mai nulla cambierà . ciao luigi >
quote:Originally posted by ssandro60> Ma che c'entra la PATENTE "C"???? Se il mezzo è omologato fino a 35 quintali in ogni caso la patente necessaria è la "B". Se poi sei sovrappeso prendi la multa per avere il mezzo fuori portata massima INDIPENDENTEMENTE dalla patente posseduta!. Per sovrappeso non è previsto il ritiro della patente! Se superi di oltre il 10% la massa massima consentita ti fanno ripartire solo se il mezzo è stato alleggerito fino a rientrare sotto il 10%. Ciao
non è per polemizzare sul peso (anch'io sono sovrappeso con un carthago chic 51 che vorrei vendere) ma cercavo di capire se veramente in italia ci pesano e come si comportano con la patente,da persone che sono state veramente pesate e fermate(io giro per francia,germania e austria e non sono mai stato pesato) percui spero che chi sia stato pesato dalle forze dell'ordine dia il suo contributo a svelarci cosa gli è caduto e se gli hanno ritirato la patente o no PS:io personalmente ho preso la c....grazie a tutti spero di avere altre informazioni[:)][:)][:)] >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> 10%, sicuro? Cioè 3500+350= 3850, non è un po' troppo? [Se fosse vero avrei qualche speranza anch'io...]
Se superi di oltre il 10% la massa massima consentita ti fanno ripartire solo se il mezzo è stato alleggerito fino a rientrare sotto il 10%. >
quote:Originally posted by Davidone> Articolo 167: Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi 1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. 2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 36 a euro 148, se l'eccedenza non supera 1t; b) da euro 74 a euro 296, se l'eccedenza non supera le 2 t; c) da euro 148 a euro 594, se l'eccedenza non supera le 3 t; d) da euro 370 a euro 1.485, se l'eccedenza supera le 3 t. 3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva. (...omissis...) 10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. (...omissis....)
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> 10%, sicuro? Cioè 3500+350= 3850, non è un po' troppo? [Se fosse vero avrei qualche speranza anch'io...]
Se superi di oltre il 10% la massa massima consentita ti fanno ripartire solo se il mezzo è stato alleggerito fino a rientrare sotto il 10%. >
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quote:Originally posted by Davidone>
quote:Originally posted by casalecchio> Soprattutto se il camper è in garanzia, io li denuncerei tramite una associazione di consumatori. Il mezzo è NON CONFORME alla carta di circolazione ed all'uso cui è destinato. Così vediamo se è solo colpa dei camperisti italiani che caricano troppo il loro mezzi...
Io sono stato pesato alla fabbrica McLouis in quanto sostenevo che il mio veicolo pesasse più di quanto dichiarato in omologazione . Risultato ? Il peso era realmente maggiore , il veicolo a "pieno carico" come scritto dalla norma UNI pesa 39 QUINTALI , ma mi hanno detto tramite avvocato che a loro non importa nulla se sarò pesato o coinvolto in un'incidente sono tutti cavoli miei . Finchè và bene così a tutti mai nulla cambierà . ciao luigi >
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> L'art. 167 riguarda i "Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchiid="red">" e ora per Calosci l'autocaravan è assimilata ai veicoli commerciali per i quali vigono le suddette regole. Per questi veicoli il peso, a seconda delle interpretazioni, va riportato entro il 5% della tolleranza (non il 10% come dice Calosci), ma più precisamente andrebbe riportato entro il limite indicato nella carta di circolazioneid="red">. Questo perché eccedenze tra 0% e 5% è vero che non sono sanzionate ma sono comunque fuori dal peso indicato nella carta di circolazione ovvero fuori da quanto prescritto nel comma 1. Viceversa tra 5% e 10% si è fuori peso e si è anche sanzionati. Quindi non è possibile che si debba rientrare nel 10% semmai nel 5%. Per cui un tutore dell'ordine può benissimo pretendere il rispetto del peso di cui al primo comma, ovvero quello indicato sulla carta di circolazione. Ma questo ripeto riguarda i veicoli commerciali destinati al trasporto di cose. L'autocaravan è soggetta all'art. 169 che riguarda i veicoli destinati al trasporto di persone (a meno che Calosci non abbia cambiato idea sulla destinazione dell'autocaravan) il quale ai commi 7 e 9 riporta: 7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e id="red"> un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. 9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. Per effetto della e di congiunzione (sottolineata nel testo del comma 7) ci sarebbe da concludere che in autocaravan si è sanzionati solo se il numero di persone e il peso sono superiori a quelli iscritti sulla carta di circolazione oppure se il numero di persone è superiore. Se è superiore solo il peso, stando sempre al testo del comma 7 ed alla doppia condizone (+ persone e + peso) non si sarebbe sanzionabili. Il dubbio viene ancora più forte se si legge il comma 3 ove gli obblighi di numero di persone e peso sono prescritti: 3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché id="red"> il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. Ora anche qui siamo di fronte ad una stesura della norma che presta, se volete, il fianco ad interpretazioni ma resta il fatto che il nonché del comma 3 significa "non solo" e combinata con la previsione del comma 7 (e)sembrerebbe confermare che debbano essere superati o i due limiti o solo quello delle persone. Questo porta a concludere, comunque, e secondo quanto sopra, che non esiste tolleranza per i veicoli destinati al trasporto di persone poiché tale tolleranza non è prevista per il trasporto di persone. Da ultimo, se si ammette l'assoggettamento dell'autocaravan all'art. 167 come fa con disinvoltura Calosci, non si può che ammettere lo stesso veicolo tra quelli di cui all'art. 142 comma 3 lettere g/h o perché trasporto di cose o perché "altri usi". Su questo punto consiglio a Calosci di chiarirsi le idee, o di spiegare chiaramente per quale motivo ritiene che l'autocaravan soggiace ora all'art. 167 e non al 169.
quote:Originally posted by Davidone> Articolo 167: Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi 1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazioneid="red">. 2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento id="red"> a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 36 a euro 148, se l'eccedenza non supera 1t; b) da euro 74 a euro 296, se l'eccedenza non supera le 2 t; c) da euro 148 a euro 594, se l'eccedenza non supera le 3 t; d) da euro 370 a euro 1.485, se l'eccedenza supera le 3 t. 3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per centoid="red">, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva. (...omissis...) 10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per centoid="red"> della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentitiid="red">. (...omissis....)
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> 10%, sicuro? Cioè 3500+350= 3850, non è un po' troppo? [Se fosse vero avrei qualche speranza anch'io...]
Se superi di oltre il 10% la massa massima consentita ti fanno ripartire solo se il mezzo è stato alleggerito fino a rientrare sotto il 10%.id="red">id="size3">>
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quote:Originally posted by casalecchio> Che bello! Allora la carta di circolazione è un documento ufficiale per la massa totale ammessa, ma NON per la massa in ordine di marcia. Siamo alle solite... in italia le leggi sembrano fatte per favorire qualcuno e per mettere l'utente finale dalla parte del torto, dopo che ha pagato (magari con un finanziamento anch'esso venduto dal concessionario, con tassi da paura). Quindi per regola dopo aver scelto la pianta, la marca, il motore, ecc... e PRIMA di dare l'acconto bisogna portare il mezzo in pesa, perché i dati dichiarati dalla casa potrebbero essere falsi. Comodo, no?
Io sono stato seguito da federconsumatori e abbiamo scoperto che anche se i costruttori vendono un camper che a vuoto pese anche 3490 kg. per la legge è in regola in quanto l'omologazione viene effetuata solo inviando delle carte e non pesando il veicolo e la norma UNI che regolamenta i pesi che formano "la massa a pieno carico" non è una legge ma una norma , quindi l'unica via è quella di un processo legale ma si concluderebbe quasi sicuramente solo con una sanzione per il costruttore per il non rispetto di una norma . ciao luigi >
quote:Originally posted by ssandro60> Esiste nella regolamentazione europea la patente C1,ma stranamente il nostro paese non ha considerato la possibilità di prendere questo tipo di permesso di guida, adatto proprio alla guida di un camper over 35 e di quei furgoni negozi degli ambulanti o simili. E' del tutto fuori luogo che per quidare un veicolo oltre i 35 q.li ,ma pur sempre di peso e dimensioni contenute sia necessaria una patente che permette di mettersi al volante di mezzi trasporto merci di 200 qli o oltre, sottoponendo alle stesse limitazioni e controlli chi quida certi bestioni per lavoro giornalmente e chi usa un camper per vacanza di dimensioni e pesi contenuti. Penso che l'introduzione della patente C1 ,porterebbe ad un risveglio del settore , consentendo a molti camperisti l'acquisto di un mezzo over 35 , eliminando ogni problema di fuoripeso , e con maggior sicurezza di guida. Cordiali Saluti Marino2
ciao all'esero esiste una patente C1 leggera finio a7.5 ton che si prende con molta facilità. di conseguenza i loro mezzi spesso sono omologati per un peso maggiore.[8D] >
quote:Originally posted by FrancoIV> Per una volta la sua trattazione potrebbe essere QUASI perfetta e convincente al punto che non ho difficoltà ad ammettere il mio errore- Quello che lei sostiene è vero se prendiamo solo il TITOLO dell'articolo, ma non il contenuto. Nel titolo parla di trasporto cose. Per questa volta ha fatto centro e, come vede, IOid="size4"> non ho difficoltà ad ammetterlo! Peccato che su altri argomenti lei è olimpionico del buco nell'acqua e non ha la capacità di ammettere di essere in torto! Problemi suoi, non nostri. Devo anche far notare che la sua trattazione contiene una grave pecca. Non so dove ha trovato che i nostri mezzi adibiti a trasporto persone possano eccedere la massa complessiva del 5%. La tolleranza del 5% è prevista nel 167!!!! L'art. 169 non mi pare che parli di possibili tolleranze di peso, a meno che non mi si sfuggito. Comunque dovrebbe rilassarsi. Vedo che io sono sempre nei suoi pensieri al punto che mi mette in bocca cos che non ho mai né detto né pensato (e ora per Calosci l'autocaravan è assimilata ai veicoli commerciali per i quali vigono le suddette regole)!!! Sorrida ogni tanto!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> L'art. 167 riguarda i "Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchiid="red">" e ora per Calosci l'autocaravan è assimilata ai veicoli commerciali per i quali vigono le suddette regole. Per questi veicoli il peso, a seconda delle interpretazioni, va riportato entro il 5% della tolleranza (non il 10% come dice Calosci), ma più precisamente andrebbe riportato entro il limite indicato nella carta di circolazioneid="red">. Questo perché eccedenze tra 0% e 5% è vero che non sono sanzionate ma sono comunque fuori dal peso indicato nella carta di circolazione ovvero fuori da quanto prescritto nel comma 1. Viceversa tra 5% e 10% si è fuori peso e si è anche sanzionati. Quindi non è possibile che si debba rientrare nel 10% semmai nel 5%. Per cui un tutore dell'ordine può benissimo pretendere il rispetto del peso di cui al primo comma, ovvero quello indicato sulla carta di circolazione. Ma questo ripeto riguarda i veicoli commerciali destinati al trasporto di cose. L'autocaravan è soggetta all'art. 169 che riguarda i veicoli destinati al trasporto di persone (a meno che Calosci non abbia cambiato idea sulla destinazione dell'autocaravan) il quale ai commi 7 e 9 riporta: 7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e id="red"> un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. 9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. Per effetto della e di congiunzione (sottolineata nel testo del comma 7) ci sarebbe da concludere che in autocaravan si è sanzionati solo se il numero di persone e il peso sono superiori a quelli iscritti sulla carta di circolazione oppure se il numero di persone è superiore. Se è superiore solo il peso, stando sempre al testo del comma 7 ed alla doppia condizone (+ persone e + peso) non si sarebbe sanzionabili. Il dubbio viene ancora più forte se si legge il comma 3 ove gli obblighi di numero di persone e peso sono prescritti: 3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché id="red"> il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. Ora anche qui siamo di fronte ad una stesura della norma che presta, se volete, il fianco ad interpretazioni ma resta il fatto che il nonché del comma 3 significa "non solo" e combinata con la previsione del comma 7 (e)sembrerebbe confermare che debbano essere superati o i due limiti o solo quello delle persone. Questo porta a concludere, comunque, e secondo quanto sopra, che non esiste tolleranza per i veicoli destinati al trasporto di persone poiché tale tolleranza non è prevista per il trasporto di persone. Da ultimo, se si ammette l'assoggettamento dell'autocaravan all'art. 167 come fa con disinvoltura Calosci, non si può che ammettere lo stesso veicolo tra quelli di cui all'art. 142 comma 3 lettere g/h o perché trasporto di cose o perché "altri usi". Su questo punto consiglio a Calosci di chiarirsi le idee, o di spiegare chiaramente per quale motivo ritiene che l'autocaravan soggiace ora all'art. 167 e non al 169.
quote:Originally posted by Davidone> Articolo 167: Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi 1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazioneid="red">. 2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento id="red"> a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 36 a euro 148, se l'eccedenza non supera 1t; b) da euro 74 a euro 296, se l'eccedenza non supera le 2 t; c) da euro 148 a euro 594, se l'eccedenza non supera le 3 t; d) da euro 370 a euro 1.485, se l'eccedenza supera le 3 t. 3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per centoid="red">, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva. (...omissis...) 10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per centoid="red"> della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentitiid="red">. (...omissis....)
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> 10%, sicuro? Cioè 3500+350= 3850, non è un po' troppo? [Se fosse vero avrei qualche speranza anch'io...]
Se superi di oltre il 10% la massa massima consentita ti fanno ripartire solo se il mezzo è stato alleggerito fino a rientrare sotto il 10%.id="red">id="size3">>
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Lei non ha letto attentamente o legge e poi risponde in modo manipolatorio. La prima parte che tratta il 167 per il trasporto si chiude con questo inciso: Ma questo ripeto riguarda i veicoli commerciali destinati al trasporto di cose. La seconda parte inizia con con: L'autocaravan è soggetta all'art. 169id="red"> che riguarda i veicoli destinati al trasporto di persone ..... Il 5% è trattato nella prima parte E questo è quanto.
quote:Originally posted by FrancoIV> Per una volta la sua trattazione potrebbe essere QUASI perfetta e convincente al punto che non ho difficoltà ad ammettere il mio errore- Quello che lei sostiene è vero se prendiamo solo il TITOLO dell'articolo, ma non il contenuto. Nel titolo parla di trasporto cose. Per questa volta ha fatto centro e, come vede, IOid="size4"> non ho difficoltà ad ammetterlo! Peccato che su altri argomenti lei è olimpionico del buco nell'acqua e non ha la capacità di ammettere di essere in torto! Problemi suoi, non nostri. Devo anche far notare che la sua trattazione contiene una grave pecca. Non so dove ha trovato che i nostri mezzi adibiti a trasporto persone possano eccedere la massa complessiva del 5%. La tolleranza del 5% è prevista nel 167!!!! L'art. 169 non mi pare che parli di possibili tolleranze di peso, a meno che non mi si sfuggito. Comunque dovrebbe rilassarsi. Vedo che io sono sempre nei suoi pensieri al punto che mi mette in bocca cos che non ho mai né detto né pensato (e ora per Calosci l'autocaravan è assimilata ai veicoli commerciali per i quali vigono le suddette regole)!!! Sorrida ogni tanto!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> L'art. 167 riguarda i "Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchiid="red">" e ora per Calosci l'autocaravan è assimilata ai veicoli commerciali per i quali vigono le suddette regole. Per questi veicoli il peso, a seconda delle interpretazioni, va riportato entro il 5% della tolleranza (non il 10% come dice Calosci), ma più precisamente andrebbe riportato entro il limite indicato nella carta di circolazioneid="red">. Questo perché eccedenze tra 0% e 5% è vero che non sono sanzionate ma sono comunque fuori dal peso indicato nella carta di circolazione ovvero fuori da quanto prescritto nel comma 1. Viceversa tra 5% e 10% si è fuori peso e si è anche sanzionati. Quindi non è possibile che si debba rientrare nel 10% semmai nel 5%. Per cui un tutore dell'ordine può benissimo pretendere il rispetto del peso di cui al primo comma, ovvero quello indicato sulla carta di circolazione. Ma questo ripeto riguarda i veicoli commerciali destinati al trasporto di cose. L'autocaravan è soggetta all'art. 169 che riguarda i veicoli destinati al trasporto di persone (a meno che Calosci non abbia cambiato idea sulla destinazione dell'autocaravan) il quale ai commi 7 e 9 riporta: 7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e id="red"> un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. 9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. Per effetto della e di congiunzione (sottolineata nel testo del comma 7) ci sarebbe da concludere che in autocaravan si è sanzionati solo se il numero di persone e il peso sono superiori a quelli iscritti sulla carta di circolazione oppure se il numero di persone è superiore. Se è superiore solo il peso, stando sempre al testo del comma 7 ed alla doppia condizone (+ persone e + peso) non si sarebbe sanzionabili. Il dubbio viene ancora più forte se si legge il comma 3 ove gli obblighi di numero di persone e peso sono prescritti: 3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché id="red"> il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. Ora anche qui siamo di fronte ad una stesura della norma che presta, se volete, il fianco ad interpretazioni ma resta il fatto che il nonché del comma 3 significa "non solo" e combinata con la previsione del comma 7 (e)sembrerebbe confermare che debbano essere superati o i due limiti o solo quello delle persone. Questo porta a concludere, comunque, e secondo quanto sopra, che non esiste tolleranza per i veicoli destinati al trasporto di persone poiché tale tolleranza non è prevista per il trasporto di persone. Da ultimo, se si ammette l'assoggettamento dell'autocaravan all'art. 167 come fa con disinvoltura Calosci, non si può che ammettere lo stesso veicolo tra quelli di cui all'art. 142 comma 3 lettere g/h o perché trasporto di cose o perché "altri usi". Su questo punto consiglio a Calosci di chiarirsi le idee, o di spiegare chiaramente per quale motivo ritiene che l'autocaravan soggiace ora all'art. 167 e non al 169.
quote:Originally posted by Davidone> Articolo 167: Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi 1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazioneid="red">. 2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento id="red"> a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 36 a euro 148, se l'eccedenza non supera 1t; b) da euro 74 a euro 296, se l'eccedenza non supera le 2 t; c) da euro 148 a euro 594, se l'eccedenza non supera le 3 t; d) da euro 370 a euro 1.485, se l'eccedenza supera le 3 t. 3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per centoid="red">, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva. (...omissis...) 10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per centoid="red"> della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentitiid="red">. (...omissis....)
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> 10%, sicuro? Cioè 3500+350= 3850, non è un po' troppo? [Se fosse vero avrei qualche speranza anch'io...]
Se superi di oltre il 10% la massa massima consentita ti fanno ripartire solo se il mezzo è stato alleggerito fino a rientrare sotto il 10%.id="red">id="size3">>
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