Per il momento prescindo dal considerare la legittimita' delle due sbarre collocate sul sedime stradale e considero soltanto l'aspetto
sicurezza della circolazione, di cui all'art. 1 del CdS.
In presenza di un ostacolo (naturale od artificiale) sopra una strada, per la quale non possano quindi transitare i veicoli aventi un'altezza superiore a detto ostacolo, l'
ente proprietario della strada deve collocare il segnale stradale di cui all'art. 118 del Regolamento:

da entrambi i lati della strada e con congruo "anticipo" rispetto all'ostacolo stesso.
Nel caso da te evidenziato, il predetto segnale andrebbe collocato all'inizio della "strada di collegamento" (nei due sensi di marcia, salvo che non sia strada a senso unico) corredato di un pannello integrativo per indicare l'estesa di applicazione del divieto di transito ("dal km. al km." oppure "dal n. civico al n. civico").
In assenza della predetta segnaletica stradale, l'
ente proprietario della strada e' responsabile dei danni cagionati ai veicoli che rispettino la "sagoma" di cui all'art. 61 CdS.
E, dal momento che si tratta di un ostacolo artificiale, l'
ente proprietario della strada non puo' nemmeno accampare la scusa di non essere a conoscenza di un "fatto imprevedibile", davanti ad una richiesta di risarcimento danni.
Sul piano della "legittimità", la presenza di ostacoli artificiali di traverso ad una strada
ad uso pubblico va segnalata al Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 6 (comma 2)del Regolamento al CdS affinche' provveda ad esercitare il proprio potere di diffida.