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Circolare nr. 983 del 28.3.1985 MIn.Lav.Pub

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Anto1957
Anto1957
07/10/2021 418
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Inserito il 19/10/2024 alle: 11:54:18
Circ.Min. LL.PP. 28/03/1985, n. 983

Sto cercando il testo della circolare nr. 983  del 28.3.1985 emanata dal Ministero dei Lavori Pubblici. Non riesco a trovarla in rete. Qualcuno può aiutarmi? Grazie.  
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 19/10/2024 alle 12:09:19
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Anto1957
Anto1957
07/10/2021 418
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Inserito il 19/10/2024 alle: 16:20:49
In risposta al messaggio di Anto1957 del 19/10/2024 alle 11:54:18

Circ.Min. LL.PP. 28/03/1985, n. 983 Sto cercando il testo della circolare nr. 983  del 28.3.1985 emanata dal Ministero dei Lavori Pubblici. Non riesco a trovarla in rete. Qualcuno può aiutarmi? Grazie.   La verità non piace.
Grazie a tutti, l'ho trovata ... 

A - PREMESSA La presente circolare e' volta a meglio uniformare, su tutto il territorio nazionale, la disciplina della circolazione e sosta delle autocaravan. B - DEFINIZIONE DELLE AUTOCARAVAN Con l'entrata in vigore della legge 18 febbraio 1982, n. 38, le autocaravan sono state ricomprese (art. 2) fra gli autoveicoli elencati nell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Esse - art. 26, lettera L) - sono caratterizzate dalla speciale carrozzeria e dalla permanente destinazione "trasporto ed alloggio di persone" - essendo notoriamente fornite di letti e di autonomi mezzi di raccolta delle acque luride - e sono inoltre assoggettate alle stesse norme tecniche delle autovetture e/o autobus (art. 2, terzo comma, della legge n. 38/82). Ne consegue che l'autocaravan, ove sia utilizzato in ordinarie forme di circolazione stradale (compresa la sosta) come per il turismo itinerante, e' un autoveicolo che per le sue caratteristiche va assimilato alle autovetture e/o autobus, cio' soprattutto ai fini della legittima individuazione dei soggetti obbligati dai provvedimenti limitativi della circolazione stradale che possono essere disposti dalle autorita' preposte. C - LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE FUORI DEI CENTRI ABITATI II primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/59, attribuisce al prefetto il potere di sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade correnti fuori dei centri abitati, quando sussistano motivi di sicurezza pubblica, esigenze di carattere militare o motivi di pubblico interesse. I provvedimenti debbono essere emanati in conformita' alle direttive del Ministero dei lavori pubblici. Per effetto della entrata in vigore dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'attribuzione, limitatamente ai motivi di pubblico interesse, e' stata devoluta al presidente dell'amministrazione provinciale. Unico oggetto dei provvedimenti di cui trattasi e' la sospensione della circolazione nelle strade fuori dei centri abitati o per quelle che, pur attraversando detti centri, non siano comunali come espressamente dispone il terzo comma dell'art. 4. La sospensione della circolazione deve essere temporanea, cioe' deve essere prefissato nel tempo il momento del suo venir meno. Si puo' dire che i provvedimenti previsti dall'art. 3, primo comma, sono determinati nell'oggetto e discrezionali nei motivi. Questa discrezionalita' riceve pero' una prima limitazione per il fatto che i motivi di sicurezza pubblica, le esigenze di carattere militare ed i motivi di pubblico interesse debbono essere relativi alla circolazione stradale sicche' detti motivi ed esigenze non possono giustificare un intervento limitativo in materia di circolazione stradale quando non abbiano ad oggetto specifico proprio la sicurezza della circolazione. I motivi di pubblico interesse e di sicurezza pubblica e le esigenze di carattere militare, sono da intendere, quindi, come pubblico interesse ad una regolare e non pericolosa circolazione, sicurezza pubblica di circolazione ed esigenze di carattere militare della circolazione. Quanto sopra vale ad individuare i presupposti del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione sulle strade, in quanto queste sono le circostanze che si risolvono in motivi dell'atto. Le autorita' preposte alla circolazione sulle strade extra urbane non possono, percio' emanare provvedimenti limitativi ai sensi del codice della strada che individuino e colpiscano, fra tutte le possibili categorie di utenti, le sole autocaravan senza ulteriore logica e precisa specificazione dei motivi per cui soltanto questa categoria di autoveicoli - proprio in quanto tale - possa nuocere al regolare andamento della circolazione stradale, e non, invece, altri mezzi di peso o ingombro pari o superiore. Il terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/59, disciplina poi i poteri degli enti proprietari delle strade poste fuori dei centri abitati, e cioe' i poteri dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. E' attribuito all'ente proprietario della strada il potere di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche strutturali delle strade. Gli obblighi, i divieti e le limitazioni possono, pero' essere stabiliti dagli enti proprietari delle strade solo per ciascuna strada o per un tratto di essa, sicche' non e' consentita l'adozione di un provvedimento relativo a piu' strade, nel quale cioe' sia stabilito un obbligo, un divieto ovvero una limitazione riguardanti tutte le strade scorrenti fuori dei centri abitati di proprieta' dell'ente che adotta il provvedimento (e cio', tra l'altro, anche per la obiettiva difficolta', per l'utente, di individuare, di volta in volta, quale sia l'ente proprietario). Il dover inerire ad una singola strada ovvero ad un tratto di essa e' stabilito, ovviamente, al fine di consentire la necessaria specifica e puntuale valutazione delle esigenze della circolazione e delle caratteristiche strutturali di una strada ben individuata, e far si che, in effetti, il provvedimento concreto risponda effettivamente alla sua finalita' di tutela della circolazione in quel preciso e circoscritto ambito stradale. Cio' che non esclude, peraltro, la possibilita' di una unificazione formale in un solo atto di piu' provvedimenti concernenti una molteplicita' di strade i quali siano in ogni caso, il frutto -anche di una pluralita' di specifici apprezzamenti. La disposizione consente anche che l'obbligo, il divieto o la limitazione siano relativi a determinate categorie di utenti, ma pure in tal caso vale quanto si e' appena detto, sicche' non solo i relativi provvedimenti limitativi dovranno essere sempre motivati dalle esigenze della circolazione e dalle caratteristiche strutturali delle singole strade, ma dovranno anche avere specifico riguardo, naturalmente, alle peculiari caratteristiche delle varie categorie di utenza che, di volta in volta, si intende investire con tali provvedimenti. D - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEI CENTRI ABITATI Il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/59 dispone che i comuni possono, in ordinanza del sindaco, quale organo del comune, con efficacia limitata alla circolazione nei centri abitati, adottare i provvedimenti indicati nel precedente art. 3, commi primo, secondo e terzo, tra cui: sospensione temporanea della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di sicurezza pubblica, per esigenze di carattere militare o per motivi di pubblico interesse, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici; stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche strutturali delle strade; vietare o limitare la sosta ovvero limitare il parcheggio dei veicoli e degli animali su ciascuna strada o tratto di essa; disporre la temporanea sospensione della circolazione per la tutela del patrimonio stradale o per esigenze di carattere tecnico. Si possono, nel merito, formulare le stesse considerazioni sovraesposte, precisando inoltre che la "sosta" dei veicoli va ricompresa nella nozione tecnica ed in quella giuridica di circolazione stradale. Anche nei centri abitati, quindi, provvedimenti a carico delle sole autocaravan non sono ammissibili se non nei limiti e nei termini prima illustrati, e mai dunque in termini puramente discriminatori rispetto ad altri autoveicoli recanti le stesse caratteristiche di peso e/o ingombro. E - CONCLUSIONI Quanto sin qui esposto, se porta ad escludere che provvedimenti discriminatori a cario della sola categoria delle autocaravan, in quanto tale e perche' tale - e al di fuori di altre specifiche e peculiari considerazioni a tale sola categoria inerenti - possano essere assunti dalle autorita' competenti per ragioni connesse alla sicurezza della circolazione e sulla base, quindi, di disposizioni contenute nel codice della strada, non escludono, per contro, la possibilita' che le autorita' competenti emanino autonomi provvedimenti in grado anche di incidere, in certa misura, sulla libera circolazione degli automezzi in questione con specifica considerazione degli usi particolari cui questi veicoli possano essere adibiti, e cioe': 1) alloggio di persone; 2) soste invernali e simili. Cio' peraltro potranno fare solo richiamandosi a distinte e specifiche discipline normative (poste, ad esempio, a tutela della sanita' ed igiene pubblica, ovvero della sicurezza pubblica in quanto tale) e non richiamandosi, con non consentite motivazioni ibride, anche a disposizioni contenute nel codice della strada. Non potranno, peraltro, essere emanate ordinanze limitative con formule ambigue ("e' vietato il campeggio", "l'attendamento o la sosta", ad esempio, "alle roulotte o simili") o quanto meno errate perche' non conformi alle definizioni di legge "autocaravan" o "caravan" (giusta legge n. 38/82). Sempre esemplificando ove si riscontrasse l'assoluta necessita' di precludere l'accesso degli autoveicoli in determinate vie o strade al fine di impedire l'invasione massiccia di terreni pubblici o privati, "il relativo provvedimento sara' di competenza del prefetto per motivi di esclusiva sicurezza pubblica". D'altro canto poiche' le autocaravan, in relazione agli usi speciali di cui si e' detto, danno luogo a forme di cosiddetto "campeggio libero", e' evidente che la disciplina dello specifico uso e' compito della vigilanza locale. Si ribadisce - in conclusione - che al contrario in nessun caso potra' procedersi in base a divieti di circolazione e sosta sulle strade, che si possano configurare come effettiva azione aprioristica di indiscriminata repressione, dato che le autocaravan hanno la medesima liberta' di circolazione rispetto agli altri autoveicoli di pari ingombro, cui sono perfettamente equiparate ai fini della dinamica della circolazione. Il Ministro: NICOLAZZI
 
La verità non piace.
5
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 418
Rispondi Abuso
Inserito il 19/10/2024 alle: 16:31:34
In risposta al messaggio di Anto1957 del 19/10/2024 alle 11:54:18

Circ.Min. LL.PP. 28/03/1985, n. 983 Sto cercando il testo della circolare nr. 983  del 28.3.1985 emanata dal Ministero dei Lavori Pubblici. Non riesco a trovarla in rete. Qualcuno può aiutarmi? Grazie.   La verità non piace.
Bene... ora leggetela attentamente... Grazie.
La verità non piace.
20
Grinza
Grinza
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16/02/2006 64994
Rispondi Abuso
Inserito il 20/10/2024 alle: 06:25:50
E perché dovremmo leggerla?
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
5
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 418
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Inserito il 20/10/2024 alle: 09:33:50
In risposta al messaggio di Grinza del 20/10/2024 alle 06:25:50

E perché dovremmo leggerla?
Perchè no?  La trovo sempre citata in un elenco cronologico di provvedimenti pro-camperisti. Ma credo che in diversi non l'abbiano letta fino in fondo. 
 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 20/10/2024 alle 09:39:55
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cinquantuno
cinquantuno
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06/02/2010 4204
Rispondi Abuso
Inserito il 20/10/2024 alle: 10:08:04
In risposta al messaggio di Anto1957 del 20/10/2024 alle 09:33:50

Perchè no?  La trovo sempre citata in un elenco cronologico di provvedimenti pro-camperisti. Ma credo che in diversi non l'abbiano letta fino in fondo.   
In parole povere? Senza usare il politichese! Grazie!
Ciao

Modificato da cinquantuno il 20/10/2024 alle 10:09:00
19
anasta
anasta
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21/11/2006 2466
Rispondi Abuso
Inserito il 20/10/2024 alle: 14:27:22
In risposta al messaggio di Anto1957 del 19/10/2024 alle 16:31:34

Bene... ora leggetela attentamente... Grazie.
Grazie, sempre bene un ripasso e una attenta lettura
Andrea
15
2assi
2assi
16/05/2011 3604
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Inserito il 20/10/2024 alle: 17:19:29
Lo sai, sulla scrivania di un ufficio competente, quante circolari arrivano al giorno?   Tante. Lo sai quante vengono lette completamente? Nessuna.  Non per cattiveria ma perché ci sono cose più importanti e prioritarie che leggere le circolari. Le circolari, non hanno nessuna fonte di diritto, insomma, non servono a nulla. Adesso, i soliti avvocati laureati su Facebook, diranno che non è  vero.  Ognuno deve dire la propria opinione, correttissimo. 
5
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 418
Rispondi Abuso
Inserito il 21/10/2024 alle: 09:10:19
In risposta al messaggio di 2assi del 20/10/2024 alle 17:19:29

Lo sai, sulla scrivania di un ufficio competente, quante circolari arrivano al giorno?   Tante. Lo sai quante vengono lette completamente? Nessuna.  Non per cattiveria ma perché ci sono cose più importanti e prioritarie
che leggere le circolari. Le circolari, non hanno nessuna fonte di diritto, insomma, non servono a nulla. Adesso, i soliti avvocati laureati su Facebook, diranno che non è  vero.  Ognuno deve dire la propria opinione, correttissimo. 
...
Quindi anche la circolare 277 14.1.2008 vale nulla? 
La verità non piace.
20
chorus
chorus
05/10/2006 13040
Rispondi Abuso
Inserito il 21/10/2024 alle: 09:28:02
In risposta al messaggio di 2assi del 20/10/2024 alle 17:19:29

Lo sai, sulla scrivania di un ufficio competente, quante circolari arrivano al giorno?   Tante. Lo sai quante vengono lette completamente? Nessuna.  Non per cattiveria ma perché ci sono cose più importanti e prioritarie
che leggere le circolari. Le circolari, non hanno nessuna fonte di diritto, insomma, non servono a nulla. Adesso, i soliti avvocati laureati su Facebook, diranno che non è  vero.  Ognuno deve dire la propria opinione, correttissimo. 
...
Scusate l'off topic.
Nel mio campo, interessato da una straordinaria produzione legislativa, l'aggiornamento costante e la creazione, nel mio luogo di lavoro, di un centro studi dedicato, sono imprescindibili. Anche con i costi che ne derivano.
Le circolari ministeriali, beninteso del mio ministero competente, sono utili strumenti interpretativi.
Passo ore e ore a leggerle e approfondirle, nonché a leggere le loro interpretazioni dottrinali.
Se non facessi questo, non sarei più in grado di lavorare.
Fine off topic.

Questa è una circolare datata, di cui ho letto la sola conclusione, ma non mancherò di approfondirla per poi tornare qui.
20
chorus
chorus
05/10/2006 13040
Rispondi Abuso
Inserito il 21/10/2024 alle: 09:35:17
In risposta al messaggio di Anto1957 del 21/10/2024 alle 09:10:19

Quindi anche la circolare 277 14.1.2008 vale nulla? 
NO, quella costituisce interpretazione autentica ed ha rango costituzionale
5
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 418
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Inserito il 21/10/2024 alle: 17:45:14
In risposta al messaggio di chorus del 21/10/2024 alle 09:35:17

NO, quella costituisce interpretazione autentica ed ha rango costituzionale
Ma sei sicuro? 

Interpretazione autentica della legge: cos’è?
L’interpretazione autentica è quella che proviene direttamente dal Parlamento, cioè dall’organo che ha emanato la legge dal senso dubbio.

E comunque la circ. 277 è del Ministero degli Interni che non ha potere di DIRETTIVA per il codice della strada. Quando esordisce ... direttive del MIT... dovrebbe spiegare a quali direttive fa riferimento perché c'è paro paro solo la lettera di risposta del 2/4/2007 alla osta associazione che pressoché pari pari va nella 277. Entrambe non sono nemmeno direttive, perché la lettera del 2/4/2007 ha un solo destinatario ed è una lettera di risposta. Non è im GGUU, non ha il visto del Ministero delle'Economia e non è firmata dal ministro. Certo che i camperisti spacciano le due cose come "Direttive" ma giuridicamente non lo sono. Semplici pareri interpretativi sui quali ci sarebbe tanto da discutere e vedo che ne avte già discusso in passato. 
 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 21/10/2024 alle 17:49:46
20
chorus
chorus
05/10/2006 13040
Rispondi Abuso
Inserito il 21/10/2024 alle: 18:26:32
In risposta al messaggio di Anto1957 del 21/10/2024 alle 17:45:14

Ma sei sicuro?  Interpretazione autentica della legge: cos’è? L’interpretazione autentica è quella che proviene direttamente dal Parlamento, cioè dall’organo che ha emanato la legge dal senso dubbio. E comunque
la circ. 277 è del Ministero degli Interni che non ha potere di DIRETTIVA per il codice della strada. Quando esordisce ... direttive del MIT... dovrebbe spiegare a quali direttive fa riferimento perché c'è paro paro solo la lettera di risposta del 2/4/2007 alla osta associazione che pressoché pari pari va nella 277. Entrambe non sono nemmeno direttive, perché la lettera del 2/4/2007 ha un solo destinatario ed è una lettera di risposta. Non è im GGUU, non ha il visto del Ministero delle'Economia e non è firmata dal ministro. Certo che i camperisti spacciano le due cose come Direttive ma giuridicamente non lo sono. Semplici pareri interpretativi sui quali ci sarebbe tanto da discutere e vedo che ne avte già discusso in passato.   
...
Mi spiace moltissimo di averti fatto perdere tempo nello scrivere queste righe: la mia frase era assolutamente ironica.
E' qui dentro che l'art. 185 e le varie interpretazioni ministeriali (quando favorevoli ai camperisti) sono trattate come oro colato.
Personalmente mi dissocio da tutto ciò.
Ciao!
20
chorus
chorus
05/10/2006 13040
Rispondi Abuso
Inserito il 22/10/2024 alle: 09:36:26
riporto una frase scritta nelle conclusioni della suddetta circolare, che si commenta da sola.
"non escludono, per contro, la possibilità che le autorità competenti emanino autonomi provvedimenti in grado anche di incidere, in certa misura, sulla libera circolazione degli automezzi in questione con specifica considerazione degli usi particolari cui questi veicoli possano essere adibiti, e cioè: 1) alloggio di persone; 2) soste invernali e simili. Ciò peraltro potranno fare solo richiamandosi a distinte e specifiche discipline".
Gli automezzi in questione sono i camper.
La circolare sottolinea che ci sono altre discipline che regolamentano il nostro modo di fare vacanza.
Immagino si riferisca a discipline diverse dal il codice della strada.
20
Grinza
Grinza
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16/02/2006 64994
Rispondi Abuso
Inserito il 22/10/2024 alle: 09:36:27
In risposta al messaggio di Anto1957 del 20/10/2024 alle 09:33:50

Perchè no?  La trovo sempre citata in un elenco cronologico di provvedimenti pro-camperisti. Ma credo che in diversi non l'abbiano letta fino in fondo.   
Mi attengo alla legge e non alle interpretazioni ministeriali che il più delle volte sono linee guida ma, secondo me, non hanno nessun valore giuridico

Se devo leggere le chiacchiere devi vari coordinamento camperisti con la patente B potrei guidare lo shuttle

Comunque hai ragione, leggerlo non fa male 
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
20
chorus
chorus
05/10/2006 13040
Rispondi Abuso
Inserito il 22/10/2024 alle: 10:13:30
In risposta al messaggio di Grinza del 22/10/2024 alle 09:36:27

Mi attengo alla legge e non alle interpretazioni ministeriali che il più delle volte sono linee guida ma, secondo me, non hanno nessun valore giuridico Se devo leggere le chiacchiere devi vari coordinamento camperisti con la patente B potrei guidare lo shuttle Comunque hai ragione, leggerlo non fa male 
Hai ragione, tuttavia la legge va interpretata, e l'interpretazione ministeriale è molto autorevole.
Esiste anche la Cassazione, non di parte come il Ministero competente, che assicura
"l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni".
Ma non conosco sentenze a noi favorevoli emessa da questa istituzione, ne conosco solo alcune sfavorevoli.
Sul piano pratico, credo che per una semplice multa stradale attori e convenuti si fermino a gradi del giudizio precedenti, per non aggravare ulteriormente le spese processuali.
Pertanto, in tema camper, ritengo he questo sia il motivo principale per cui non ci sono molte pronunce della Cassazione. 
18
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Rispondi Abuso
Inserito il 22/10/2024 alle: 17:13:29
In risposta al messaggio di Anto1957 del 20/10/2024 alle 09:33:50

Perchè no?  La trovo sempre citata in un elenco cronologico di provvedimenti pro-camperisti. Ma credo che in diversi non l'abbiano letta fino in fondo.   
Io la conoscevo ed ora, rileggendola, appare ancora più evidente che le discriminazioni ed i divieti sono al 99% illegittimi. Lascio un 1% proprio perché ci possono essere strade che per limitazioni di peso o altezza non appaiono sicure per i nostri mezzi, ma non solo per noi.
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Francesco - Challenger Genesis 43 2011

http://francescoghinassi.blogsp...

5
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 418
Rispondi Abuso
Inserito il 22/10/2024 alle: 17:34:55
In risposta al messaggio di chorus del 21/10/2024 alle 18:26:32

Mi spiace moltissimo di averti fatto perdere tempo nello scrivere queste righe: la mia frase era assolutamente ironica. E' qui dentro che l'art. 185 e le varie interpretazioni ministeriali (quando favorevoli ai camperisti) sono trattate come oro colato. Personalmente mi dissocio da tutto ciò. Ciao!
Ok. 
La verità non piace.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4722
Rispondi Abuso
Inserito il 07/11/2024 alle: 21:21:21
   
Comunque la circolare cercata risulta pubblicata anche nella G.U. 17/1986 al linkwww.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=19860122&numeroGazzetta=17&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&estensione=pdf&edizione=0&rangeAnni=
circolare983.PNG
5
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 418
Rispondi Abuso
Inserito il 29/11/2024 alle: 12:01:49
In risposta al messaggio di TheDevil del 07/11/2024 alle 21:21:21

    Comunque la circolare cercata risulta pubblicata anche nella G.U. 17/1986 al linkwww.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=19860122&numeroGazzetta=17&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&estensione=pdf&edizione=0&rangeAnni=
Ma non era tale e quale alla famigerata Legge Fausti? Che bisogno c'era?
La verità non piace.
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