">id="quote"> In un altro
'topic'
si e' sviluppato lo scambio di opinioni sopracitato, per il cui (eventuale) proseguimento apro questa separata discussione. ______________ [1]id="red"> Ritengo che, prima di avventurarti in affermazioni temerarie ed insostenibili, possa risultare opportuno il tuo approfondimento sulla differenza nel significato dei termini(verbi) regolamentazione(regolamentare), citazione(citare), rinvio(rinviare). La L.R. (Valle d'Aosta) 8/2002 NON REGOLAMENTA la circolazione stradale ma RINVIA le competenti amministrazioni comunali all'applicazione delle norme del CdS. ______________ [2]id="red"> Per quanto motivato al punto [1] non c'e' alcun presupposto per il quale si possa eccepire, come invece da te ipotizzato, l'incostituzionalita' della citata L.R. D'altra parte non penso proprio che fior-fiore di costituzionalisti siano rimasti a braccia conserte ad aspettare la tua brillante intuizione. ______________ [3]id="red"> Ovveroid="blue"> ... NON la pensiamo affatto alla stessa maniera. Io penso che una L.R. in materia di turismo possa andare davanti la Corte Costituzionale se eccede le proprie competenze legislative. Tu sei arrivato alla conclusione che la citata L.R. 8/2002 contenga una regolamentazione della circolazione stradale (in concorrenza con la competenza statale in materia) per cui, a tuo avviso, ci sarebbero i presupposti per sottoporla al giudizio della Corte Costituzionale. Sono due pensieri totalmente agli antipodi (ed ognuno resta responsabile delle proprie affermazioni).quote:Risposta al messaggio di TheDevil La L.R. (Valle d'Aosta) 8/2002 NON REGOLAMENTA la circolazione stradale ma RINVIA le competenti amministrazioni comunali all'applicazione delle norme del CdS. >> Ed e’ giusto/corretto che sia cosi’ xche’ alla fin fine sono poi le amm. comunali quelle che effettivamente emettono le ordinanze di divieto di divieto di sosta per i camper (in molti casi ILLEGITTIME cosi come chiaramente indicato nella circolare del Min. Interni nr 277 del 15/01/08 discussa in https://forum.camperonline.it/#=37139). Ovvero cio’ non cambia il concetto xche’ questo significa che le Regioni emanando delle l.r. DICONO (ricordano…) alle amm. comunali che DEVONO attenersi al CdS (art. 185 compreso) in caso di regolamentazione della circolazione/sosta dei camper. Ovvero , bene.id="blue">
quote:Risposta al messaggio di TheDevil [2] Per quanto motivato al punto [1] non c'e' alcun presupposto per il quale si possa eccepire, come invece da te ipotizzato, l'incostituzionalita' della citata L.R. >> Se una L.R. dovesse p.e. indicare che “I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all'aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan”id="maroon"> direi proprio che e’ incostituzionale (ovvero e’ esattamente la stessa posizione che avevo espresso nel 3D in cui si era discusso parecchio tempo orsono della l.r. VdA ovvero in
https://forum.camperonline.it/t...
)id="blue">quote:Risposta al messaggio di TheDevil [3] Ovvero ... NON la pensiamo affatto alla stessa maniera. >> Non ci sono dubbi (se non si fosse compreso, quanto da me prima scritto e da te quotato era una “burla” [:o)][:D]) Ivanoid="blue">
quote:>Originally posted by chorus
A parte che nell'ordinamento giuridico italiano non esiste soltanto il codice della strada, ma altre decine di migliaia di leggi,in questo link
non leggo quello che scrivi tu in merito alle sanzioni applicate dalla Regione Valle d'Aosta, nonché riguardo alla legalizzazione dei provvedimenti di divieto di sosta agli autocaravan adottati dai Comuni dotati di un'area attrezzata ex art. 185 cds.Originally posted by IvanoPP
E’ vero non c’e’ (e non c’e’ nemmeno inhttp://www.promocamp.com/archiv...
), ma quanto da me scritto l’ho trovato inhttps://forum.camperonline.it/t...
, quindi “strano” xche’ TheDevil e’ sempre cosi’ “preciso” e per una volta che mi “fido” ... (scherzi a parte, che il testo della LR sia stato cambiato a posteriori?id="red">)id="blue">Originally posted by TheDevil
cfr.L.R. (Valle d'Aosta) 5 dicembre 2005, n. 31, art. 37
.>
quote:[1]id="red">> Ovveroid="blue"> ... e' tutto il contrario di cio' che hai inteso, senza forse neanche andare a lèggere quanto ti viene indicato. LaOriginally posted by IvanoPP
Bene, cio' prob significa che si sono accorti della "vaccata" (costituzionalmente parlando) che avevano scritto nella versione prec e quindi sono corsi ai ripari.id="blue"> [2]id="red">Originally posted by IvanoPP
Come gia’ appurato qualche msg prima in questo 3D la LR VdA 8/2002 e’ stata modificata e NON contiene piu’ l’indicazione che i comuni possono vietare la sosta dei camper al di fuori delle AA (questo prob perche’ si sono accorti che cio’ era illegittimo e prob anche incostituzionale in quanto una LR non puo’ modificare una Legge Nazionale quale p.e. e’ il CdS). Il testo attualeid="red"> della LR VdA si puo’ p.e. trovare inhttp://www.regione.vda.it/ammin...
e/o inhttp://www.promocamp.com/archiv...
id="blue">>
L.R. (Valle d'Aosta) 24 giugno 2002, n. 8
(come riportata anche nel sitoPromocamp
con il testo originale) e' stata modificata con l'art. 37 dellaL.R. (Valle d'Aosta) 5 dicembre 2005, n. 31
. Il testo attuale e' riportato, per la parte di mio interesse, nel 'topic'#13779
e, comunque, anche qui di sèguito (limitatamente ai Capi III e IV) : Legge Regionale (Valle d'Aosta) 24 giugno 2002, n. 8 (come modificata con L.R. 5 dicembre 2005, n. 31) Capo III - Disposizioni in materia di turismo itinerante Art. 15 - Aree di sosta 1. Al fine di promuovere il turismo itinerante all'aria aperta, i comuni, singoli o associati, individuano aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan in zone a ciò espressamente destinate dagli strumenti urbanistici vigenti. Art. 16 - Requisiti tecnici 1. Le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan, nel rispetto dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), dispongono delle seguenti dotazioni minime: a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. 2. comma abrogato. 3. Le aree di sosta per autocaravan devono essere indicate dagli appositi segnali stradali, conformi alle caratteristiche di cui all'articolo 378, comma 7, del D.P.R. n. 495/1992. 3-bis. I segnali stradali di localizzazione delle aree di sosta devono essere posizionati in punti ben visibili del territorio comunale. 4. L'ubicazione e la dotazione dei servizi forniti dalle aree di sosta sono tempestivamente comunicati, a cura del Comune o dei comuni associati, alla struttura competente e, laddove esistente, all'AIAT competente per territorio. 5. I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all'aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan. 5-bis. Non costituisce sosta, ma campeggio, attendamento e simili la circostanza che l'autocaravan poggi sul suolo oltre che con le ruote anche con altri elementi strutturali del mezzo, emetta deflussi propri oltre quelli del propulsore meccanico o occupi comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del mezzo medesimo. Art. 17 - Gestione delle aree e rilevamento statistico delle presenze 1. I comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan, direttamente o mediante convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalità della gestione stessa. 2. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico nella Regione, i gestori delle aree comunicano il movimento degli ospiti all'AIAT competente per territorio o, laddove non esistente, alla struttura competente. Art. 18 - Sanzioni 1. Fatte salve le sanzioni previste dall'articolo 185 del D.Lgs. n. 285/1992, chiunque trasformi la sosta in campeggio, così come definito all'articolo 16, comma 5-bis, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 250 a euro 1.000. Capo IV - Disposizioni in materia di attendamenti occasionali Art. 19 - Attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda 1. Possono essere autorizzati, per un periodo massimo di quarantotto ore, gli attendamenti occasionali organizzati da enti o associazioni senza finalità di lucro per la realizzazione degli scopi sociali, in località non servite da complessi ricettivi all'aperto e comunque site a distanza non inferiore a metri 500 dal più vicino complesso attivo. 2. Possono essere altresì autorizzati, per un periodo massimo di sessanta giorni, i campeggi mobili in tenda organizzati, esclusivamente a favore di propri associati, da enti o associazioni senza fini di lucro per la realizzazione degli scopi sociali e siti in aree, pubbliche o private, nelle quali siano assicurati, oltre che un comodo accesso per gli automezzi, i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della salute pubblica. 3. Il Sindaco autorizza gli attendamenti occasionali e i campeggi mobili di cui ai commi 1 e 2, sentita la struttura regionale competente in materia di vincolo idrogeologico, nonché l'autorità sanitaria locale circa la salubrità dell'area prescelta. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai bivacchi alpinistici in tende, realizzati a quote superiori a metri 2.500 slm. Art. 20 - Divieti 1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 19, è vietata ogni forma di sosta o di soggiorno in tenda, anche per periodi inferiori alle ventiquattro ore. Art. 21 - Sanzioni 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2, e 20 comporta, a carico dei contravventori, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 300 a euro 1.700.id="green">id="size1">quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 13/11/2009 18:00:00 (> Ovvero ([:D]) ma cosa stai dicendo … il “contrario” di cosa … (mi sa che stai prendendo ciocca per brocca...) - nella prima versione della LR VdA (quella del 24 giugno 2002 n. 8 , che si puo’ leggere inVisualizza messaggio in nuova finestra
) Ovvero ... e' tutto il contrario di cio' che hai inteso>
https://forum.camperonline.it/t...
) c’e la frase [maroon]“I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all'aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan”[/maroon] - nella seconda versione (quella modificata con l'art. 37 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31. , che si puo’ leggere inhttp://www.regione.vda.it/ammin...
e/o inhttp://www.promocamp.com/archiv...
) tale frase non c’e’ piu’ Ovvero ([:D]) tale frase e’ stata TOLTA dalla LR VdA , tutto li' ... Cio’ detto e piu’ in generale (ed importante) , il dato di fatto che le amm. locali NON possono vietare la sosta dei camper al di fuori delle AA e’ chiaramente indicato in piu’ occasioni tra cui p.e. ricordo : 1) Il CdS non prevede in alcun caso che la sosta dei camper possa essere vietata in caso di presenza di AA ma bensi’ indica solamente e piu’ genericamente che la sosta dei veicoli (quindi camper compresi) possa essere vietata ma solo se sussistono valide/suff motivazioni inerenti la circolazione stradale (p.e. strada troppo stretta, ostacoli in altezza, strada pericolosa causa particolari conformazioni del terreno o dell’asfalto, per necessita’ di pulizia strade, per mercati e manifestazioni varie, …) 2) risposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (On. Tassone, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti) ad interrogazione Parlamentare presentata dal. Sen. Crema (14º Legislatura, Aula Senato - seduta n. 913 del 01/12/2005) : “...I Comuni e gli Enti proprietari delle strade possono istituire le aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185 ci lett. h) ma il loro allestimento non comporta l'obbligo per le stesse alla sosta poiché si tratta di infrastrutture utili ad accogliere un segmento del turismo itinerante…”. 3) la sentenza n. 51/97 del Pretore di Venezia Sez. distaccata di Portogruaro relativa all’annullamento di un procedimento amministrativo (infrazione divieto di sosta solo per autocaravan) emesso dalla Polizia Municipale del comune di Caorle; la sentenza e’ motivata dal fatto che le ordinanze sindacali di divieto di sosta solo per autocaravan non sono legittime se motivate da “salvaguardia della salute ed igiene pubblica” , questo indipendentemente dal fatto che nel comune sia disponibile una Area Attrezzata riservata per le autocaravan (Per altre sentenze favorevoli ai camperisti si veda inhttps://forum.camperonline.it/#...
) Ivanoid="blue">quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 13/11/2009 19:38:17 (> Difatti, e' la seconda versione (ovvero quello attuale). I testi noti della LR VdA (e relativa differenza inerente il divieto di sosta al di fuori delle AA) sono quelli indicati nel mio prec msg, che riporto di seguito : 1) prima versione del 24 giugno 2002 n. 8 , che si puo’ leggere inVisualizza messaggio in nuova finestra
) il testo in mio possesso è questo.....>
https://forum.camperonline.it/t...
2) seconda versione modificata con l'art. 37 della L.R. 5 dicembre 2005 n. 31 , che si puo’ leggere inhttp://www.regione.vda.it/ammin...
e/o inhttp://www.promocamp.com/archiv...
(nella seconda versione il divieto di sosta al di fuori delle AA e' SPARITO) Ivano PS: per quanto riguarda la sentenza di cassazione da te citata (Cass. civ. Sez. I, 29-09-2006 n. 21173 , dai “camperisti-tipo” conosciuta come sentenza Numana) se ne’ e parlato piu’ volte in questo forum (usare la funzione “cerca”) ed anche ultimamente (in questi ultimi gg) ed in SOSTANZA tratta di divieto di CAMPEGGIO su terreni PRIVATI (e in tal caso, ovvero sanzioni per campeggio abusivo su terreni privati, non c’e’ giustamente santo che tenga…)id="blue">quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 14/11/2009 00:16:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ti chiedo di rileggere con tranquillità ciò che hai scritto perchè affermi una cosa sbagliata. La norma di riferimento è la Legge 24 giugno 2002, n. 8, di cui hai postato il link che rimanda al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 23 luglio 2002. Successivamente, la Legge 5 dicembre 2005, n. 31 all'art. 37 ha introdotto alcune modifiche alla citata Legge 8/2002, tra cui la sostituzione dell'originario comma 5 dell'art. 16. Non si tratta di interpretare una norma ma semplicemente di sostituire gli articoli alla norma originaria con quelli modificati da norme successive. Anche il link a promocamp da te postato fa riferimento alla vecchia norma. Ti consiglio di leggere il messaggio di ippocampo in cui pubblica il testo aggiornato della legge in questione
quote:[1]id="red">> [1]id="red"> la prima si perdona; [2]id="red"> la seconda si condona; [3]id="red"> la terza si bastona; [4]id="red"> ... fuori classifica; [5]id="red"> ... fuori classifica. ______________________________ Ovveroid="blue"> ti riporto la cronologia: - 24 giugno 2002, L.R. (Valle d'Aosta) n. 8 Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della L.R. 22 luglio 1980, n. 34 con testo originale pubblicato, ovviamente, nelOriginally posted by IvanoPP
[2]id="red">Originally posted by IvanoPP
[3]id="red">Originally posted by IvanoPP
[4]id="red">Originally posted by IvanoPP
[5]id="red">Originally posted by IvanoPP
>
Bollettino Ufficiale 31/2002
e riportato anche nel sitoPromocamp
; - 5 dicembre 2005, L.R. (Valle d'Aosta) n. 31 Manutenzione, per l’anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni con testo pubblicato, ovviamente, nelBollettino Ufficiale 53/2005
e dove l'art. 37 contiene modifiche (B.U. pagg. 6309-6310) al testo originale della L.R. 8/2002; - 14 ottobre 2007, stralcio del testo vigente riportato nel'topic' #13779
a mia cura; - 13 novembre 2009, stralcio del testo vigente riportato in questo 'topic' a cura mia e di Ippocampo2009. ______________________________ Il vigente art. 16 della L.R. 8/2002 contiene, in particolare, il seguente comma: 5. I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all'aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravanid="green">, dove il legislatore regionale NON REGOLAMENTA la circolazione stradale ma RINVIA le competenti amministrazioni comunali all'applicazione delle norme del CdS.https://forum.camperonline.it/t...
(ovvero si puo’ ricominciare daccapo…) cioe ’ a parer mio tale LR e’ incostituzionale perche’ una Legge Nazionale quale in questo caso il CdS non puo’ essere modificata e/o integrata da una legge regionale (e la stessa cosa vale per l’applicazione della legge da parte delle amm. locali) e il fatto che tale lr VdA “cerchi” di modificare il CdS (o per meglio dire di far applicare il CdS alle amm. comunali con modalita’ non previste dallo stesso CdS) e’ appurabile dal fatto che : a) per l’appunto il CdS non prevede in alcun caso (neanche e in particolare nell’art. 7 citato nella LR VdA) che la sosta dei camper possa essere vietata in caso di presenza di AA ma bensi’ indica solamente e piu’ genericamente che la sosta dei veicoli (quindi camper compresi) possa essere vietata ma solo se sussistono valide/suff motivazioni inerenti la circolazione stradale (p.e. strada troppo stretta, ostacoli in altezza, strada pericolosa causa particolari conformazioni del terreno o dell’asfalto, per necessita’ di pulizia strade, per mercati e manifestazioni varie, …); quindi una LR che fornisce indicazioni diverse e/o integrative (sostituendosi alla Legge Nazionale) e’ da ritenersi incostituzionale. b) la risposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (On. Tassone, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti) ad interrogazione Parlamentare presentata dal. Sen. Crema (14º Legislatura, Aula Senato - seduta n. 913 del 01/12/2005) : “...I Comuni e gli Enti proprietari delle strade possono istituire le aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185 ci lett. h) ma il loro allestimento non comporta l'obbligo per le stesse alla sosta poiché si tratta di infrastrutture utili ad accogliere un segmento del turismo itinerante…” direi che lascia poco spazio “interpretativo” alla questione c) esiste gia’ un (almeno a me noto, ma magari ce ne sono di piu’) prec in giurisprudenza, ovvero la sentenza n. 51/97 del Pretore di Venezia Sez. distaccata di Portogruaro relativa all’annullamento di un procedimento amministrativo (infrazione divieto di sosta solo per autocaravan) emesso dalla Polizia Municipale del comune di Caorle; la sentenza e’ motivata dal fatto che le ordinanze sindacali di divieto di sosta solo per autocaravan non sono legittime se motivate da “salvaguardia della salute ed igiene pubblica” , questo indipendentemente dal fatto che nel comune sia disponibile una Area Attrezzata riservata per le autocaravan (Per altre sentenze favorevoli ai camperisti si veda inhttps://forum.camperonline.it/#...
) E per concludere, riguardo alla possibile incostituzionalita’ di una legge (nazionale o regionale che sia) se nessuno “protesta”... (e di “esempi” , anche recenti, ne abbiamo…). Ovvero non e’ scontato che il “fior fiore dei costituzionalisti” debba sempre accorgersi di eventuali “difetti” di una legge soprattutto quando le leggi sono di “poco” interesse, per “poche” persone e soprattutto (e per l’appunto) se nessuno “protesta”. Ivanoid="blue">quote:Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati. 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4 (mia nota: ecco il testo del comma 4, gli altri parlano di sospensione della circolazione e di transito di greggi ed armenti, qui non in discussione): 4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli ...OMISSIS f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.)id="red">; TORNIAMO ORA ALL'ART. 7. Quello dei Sindaci, invece dei prefetti... b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; (*) c) stabilire la precedenza su .. OMISSIS d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia ...OMISSIS e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli; f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, [di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane]; (*) g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose; h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana. 2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. 3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada. 4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale. 5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (*) 6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. 7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana. 8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. 9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati. 10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali. 11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso. 12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano. 13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 285. (1) 15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. 15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 709 a euro 2.850. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (1) (*) A seguito dell'aggiornamento di denominazioni stabilito dall'art. 17 del d. legisl. 15 gennaio 2002 n. 9 e della riorganizzazione dei ministeri e delle loro attribuzioni stabilita dal d. legisl. n. 300/1999, sono caduti molti "concerti" tra diverse amministrazioni statali previsti in questo articolo. (1) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.>> Ora, ripeto il testo (mi sembra che si sia d'accordo ormai su questo punto) dell'articolo 'incriminato' della l.r. della VDA (che ricordo a tutti è una regione a statuto speciale, con conseguenze che non conosco in toto, ma che potrebbero anche avere una qualche attinenza, non so).
quote:I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all'aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7 , provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan>> Posto che in materia di legislazione concorrente Stato-Regioni c'è tutta una giurisprudenza da perderci la testa... Posto altresì che noto una discrepanza di definizioni fra l'art. 6 e l'art. 7 (sindaci e prefetti possono vietare a 'categorie di utenti' ed a 'categorie di veicoli'...) di cui non so comprendere le ragioni e misurare gli effetti. Tutto ciò postulato... ma quali sono le condizioni nell'art. 7 che consentono di vietare la sosta alle sole autocaravan, secondo voi? Ammesso che nel leggere non vi siate già addormentati...[:o)]
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 13/11/2009 19:38:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Interessante sentenza, direi. In cui la suprema corte, per tentare di sintetizzare un po' l'accaduto, bacchetta sulle dita il giudice di pace perché supera le proprie attribuzioni (invadendo il campo del tar, credo...), dato che è arrivato a 'disapplicare' un'ordinanza sindacale. Ma in buona sostanza suggerendo che il Sindaco che ha motivato il divieto nel modo descritto ha probabilmente commesso un eccesso di potere... Io 'traduco' così i pareri di fondatezza ed infondatezza espressi. Sono molto in errore?
quote:Risposta al messaggio di 1dic2risp inserito in data 17/11/2009 18:04:43 è una regione a statuto speciale, con conseguenze che non conosco in toto, ma che potrebbero anche avere una qualche attinenza, non so>> Anche le regioni a statuto speciale non possono modificare le leggi nazionali quali p.e. il CdS , e a tal riguardo mi ricordo di una sentenza (che ora al momento non trovo nel mio archivio, ma che se dovesse servire continuerei a cercare) proprio relativa alla modifica del CdS attuata da un regione a statuto speciale (sentenza a sfavore delle regione) Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 17/11/2009 18:50:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Si, Ivano. Mi sembra normale che una regione non possa MODIFICARE una legge statale. Sarebbe la babele... la Sicilia che modifica l'art. X del c.d.s, seguita dalla Toscana che lo riporta in vigore...[:o)] Però... con l'attuale 'federalismo all'amatriciana', frutto di una serie di modifiche costituzionali di cui si sono resi responsabili a più riprese entrambi gli attuali schieramenti politici... esistono TEMI di esclusiva pertinenza statale (es.: strade, esercito, ecc.) e temi d'esclusiva pertinenza locale (regioni -> Turismo, comuni -> sanità pubblica, giusto per far qualche esempio di cui s'è già parlato anche in questi forum). Poi, esistono temi su cui si parla di 'legiferazione concorrente' tra stato centrale ed enti locali. Concetto sfumato e piuttosto difficile, nella mia esperienza. In cui anche navigatissimi avvocati s'avventurano con grande difficoltà. Quindi, andrei con grande cautela, nel parlare di 'materia soggetta a legiferazione CONCORRENTE fra stato ed enti locali'. Avrai forse letto qualcosa in proposito sui giornali, ai tempi dell'approvazione del famoso piano-casa del governo Berlusconi... i problemi relativi al fatto che per poter eseguire gli ampliamenti previsti da una legge statale occorre rispettare le previsioni regolamentari contenute in leggi regionali (ove emanate), con tutti i mal di testa per il cittadino che ne conseguono... e contorno di ricorsi vari... anche a Babbo Natale!!! Chè la materia non è affatto chiara e pacifica come una legge costituzionale dovrebbe sempre essere... Tornando a bomba, stiamo parlando di TURISMO. Materia soggetta esclusivamente alle regioni, al momento. Con disciplina locale a cura dei singoli comuni. Qui lo stato non c'entra. Tant'è vero che per molti anni s'è fatto a meno del relativo ministro. Forse (forse...) adesso si sta cambiando idea: vedremo. Esistono poi alcune notevoli differenze fra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario. Anche se la differenza è venuta *****ndo nel corso dei decenni (la storia per fortuna sta aiutando l'integrazione), vi sono ancora differenze. Che originariamente erano previste per tutelare quelle che altrimenti sarebbero state minoranze marginali di popolazione, ma dotate di grandi differenze storiche, culturali, linguistiche e persino etniche. Oggi, credo che siamo solo in presenza di un rientro morbido in un più generale discorso di decentramento. Alla luce anche del fatto che l'Italia ormai si coordina con gli altri stati a livello europeo, in molte materie, fra cui diverse materie di legge. Ho spesso letto su questi forum che le leggi statali 'contano di più' di quelle regionali. Ma è un errore. Comprensibile per i più stagionati (come me) che hanno studiato la vecchia costituzione sui banchi di scuola. Le leggi, in funzione della materia di cui trattano, hanno diversi gradi di 'prevalenza'. Farò un esempio concreto, per cercare di spiegarmi. In materia di lotta all'inquinamento (= sanità pubblica) l'attuale ordinamento pone in capo al Sindaco la responsabilità di emanare ordinanze (le 'leggi' del Sindaco) in grado di tutelare efficacemente la salute pubblica. Poi, tutti noi sappiamo che esistono leggi regionali in materia. Di che cosa si tratta? E debbo rispettare quanto stabilito dal sindaco del comune in cui mi trovo o dal 'governatore' della regione in cui mi trovo, in caso di difformità di formulazione? Per quanto ne so io, SICURAMENTE debbo rispettare la formulazione dell'ordinanza sindacale. E la legge regionale è solo un 'quadro normativo di riferimento', fornito dalla regione ai sindaci per tentare di dare uniformità alle regole da seguire da parte dei cittadini. Cioè: il rispetto della norma da parte dei cittadini è comunque riferito alla più 'locale' delle norme emanate, nello specifico caso. Tant'è vero che la maggioranza dei sindaci (dei piccoli comuni) delle regioni del bacino padano interessate alle norme anti-circolazione-euro 0-1-2, NON ha emanato alcuna ordinanza sindacale E QUINDI nel loro territorio non si è sanzionabili in base alla sola legge regionale... SE si verificasse il caso di conflitto palese fra le leggi di validità locale e regionale o nazionale o comunitario, si dovranno di volta in volta effettuare atti giurisdizionali opportuni, presso i giudici incaricati di dirimere questi casi, diversi a seconda degli ambiti territoriali interessati dal conflitto. Sempre più frequenti e complessi, con costi spesso sproporzionati alla reale portata dei provvedimenti. Classico il caso dei ricorsi alla corte di giustizia europea, ad esempio, nel caso di conflitti stato-europa... La regola che dice che una legge nazionale vale più di una legge regionale, quindi, vale quasi esclusivamente in termini di maggior estensione territoriale d'applicazione ed è comunque valida solo nel caso di ambiti d'esclusiva pertinenza del legislatore nazionale. Sempre meno... In estrema sintesi: può una regione abrograre un articolo del c.d.s.? Ovviamente no! Tuttavia, riesce ad imporne un'interpretazione assai più restrittiva nei fatti. Come mi sembra dimostrato da questo stesso argomento. A meno che non mi si voglia raccontare che la possibilità di mettere il divieto di sosta per soli autocaravan sia un 'premio' (o che altro?) che la regione VDA vuol offrire ai comuni virtuosi che realizzano un'area di sosta od un campeggio... Ripeto il testo dell'articolo in questione, per chiosa all'argomento: "I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all'aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7 , provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan". Cioè se una strada è troppo stretta o tortuosa non si può vietare agli autocaravan finché non si è realizzata un'area di sosta? Mmmmaaahhh...[?] Il punto è che tale articolo è in conflitto con l'interpretazione data agli articoli del c.d.s. dal ministero, con lo strumento delle circolari. Bisognerebbe avere un Valdostano avvocato di buona volontà (necessariamente multato) che abbia voglia di contestare che l'art. 185 al comma 1 dice: "1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli." e che ciò è in contrasto con quanto affermato nel già citato articolo della l.r. valdostana. Con buona pace di tutte le circolari ministeriali del mondo... Già. Campa cavallo... anche perché non so se la Corte Costituzionale è l'autorità giusta cui rivolgersi. Ma in generale un ricorso così andrebbe fatto in modo davvero perfetto e da subito all'autorità giusta. Il rischio di ritrovarsi con una pronuncia come quella citata da ippocampo2009, che viene adesso normalmente utilizzata come precedente per invalidare una procedura a basso costo come il ricorso al giudice di Pace, è davvero alto. Come il danno che ci deriverebbe. Eh, ma questo teorico avvocato valdostano di buona volontà (o multato) non esiste...
quote:Risposta al messaggio di 1dic2risp inserito in data 18/11/2009 12:20:50 (> (1)id="red"> verissimo, ma se si forniscono "indicazioni" inerenti il divieto di circolazione/sosta direi che si sta CHIARAMENTE sconfinando in altra materia ovvero la circolazione stradale ovvero il CdS (ma... vedasi anche succ. punto 3) (2)id="red"> vero, e vedremo se/cosa/quando succedera' ... (e a tal riguardo mi permetto di ricordare l'argomento proposto inVisualizza messaggio in nuova finestra
) Tornando a bomba, stiamo parlando di TURISMO (1)id="red">. Materia soggetta esclusivamente alle regioni, al momento. Con disciplina locale a cura dei singoli comuni. Qui lo stato non c'entra. Tant'è vero che per molti anni s'è fatto a meno del relativo ministro. Forse (forse...) adesso si sta cambiando idea: vedremo (2)id="red"> . In estrema sintesi: può una regione abrograre un articolo del c.d.s.? Ovviamente no! Tuttavia, riesce ad imporne un'interpretazione assai più restrittiva nei fatti. (3)id="red"> >
https://forum.camperonline.it/#...
) (3)id="red"> no comment se non che purtroppo ci si (ri)trova di fronte all'ennesimo esempio di "pasticcio" (e relativa interpretabilita') all' "italiana" (ovvero NON si puo' fare ma con qualche "salto mortale in azzeccagarbugliese" ... [:(!][xx(]) Ivanoid="blue">