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Circolazione stradale regolata da L.R. sul turismo

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19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 12/11/2009 alle: 17:00:00
">
id="quote"> In un altro

'topic'

si e' sviluppato lo scambio di opinioni sopracitato, per il cui (eventuale) proseguimento apro questa separata discussione. ______________ [1]id="red"> Ritengo che, prima di avventurarti in affermazioni temerarie ed insostenibili, possa risultare opportuno il tuo approfondimento sulla differenza nel significato dei termini(verbi) regolamentazione(regolamentare), citazione(citare), rinvio(rinviare). La L.R. (Valle d'Aosta) 8/2002 NON REGOLAMENTA la circolazione stradale ma RINVIA le competenti amministrazioni comunali all'applicazione delle norme del CdS. ______________ [2]id="red"> Per quanto motivato al punto [1] non c'e' alcun presupposto per il quale si possa eccepire, come invece da te ipotizzato, l'incostituzionalita' della citata L.R. D'altra parte non penso proprio che fior-fiore di costituzionalisti siano rimasti a braccia conserte ad aspettare la tua brillante intuizione. ______________ [3]id="red"> Ovveroid="blue"> ... NON la pensiamo affatto alla stessa maniera. Io penso che una L.R. in materia di turismo possa andare davanti la Corte Costituzionale se eccede le proprie competenze legislative. Tu sei arrivato alla conclusione che la citata L.R. 8/2002 contenga una regolamentazione della circolazione stradale (in concorrenza con la competenza statale in materia) per cui, a tuo avviso, ci sarebbero i presupposti per sottoporla al giudizio della Corte Costituzionale. Sono due pensieri totalmente agli antipodi (ed ognuno resta responsabile delle proprie affermazioni).
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 12/11/2009 alle: 18:39:23
quote:Risposta al messaggio di TheDevil La L.R. (Valle d'Aosta) 8/2002 NON REGOLAMENTA la circolazione stradale ma RINVIA le competenti amministrazioni comunali all'applicazione delle norme del CdS. >
> Ed e’ giusto/corretto che sia cosi’ xche’ alla fin fine sono poi le amm. comunali quelle che effettivamente emettono le ordinanze di divieto di divieto di sosta per i camper (in molti casi ILLEGITTIME cosi come chiaramente indicato nella circolare del Min. Interni nr 277 del 15/01/08 discussa in https://forum.camperonline.it/#=37139). Ovvero cio’ non cambia il concetto xche’ questo significa che le Regioni emanando delle l.r. DICONO (ricordano…) alle amm. comunali che DEVONO attenersi al CdS (art. 185 compreso) in caso di regolamentazione della circolazione/sosta dei camper. Ovvero , bene.id="blue">
quote:Risposta al messaggio di TheDevil [2] Per quanto motivato al punto [1] non c'e' alcun presupposto per il quale si possa eccepire, come invece da te ipotizzato, l'incostituzionalita' della citata L.R. >
> Se una L.R. dovesse p.e. indicare che “I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all'aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan”id="maroon"> direi proprio che e’ incostituzionale (ovvero e’ esattamente la stessa posizione che avevo espresso nel 3D in cui si era discusso parecchio tempo orsono della l.r. VdA ovvero in

https://forum.camperonline.it/t...

)id="blue">
quote:Risposta al messaggio di TheDevil [3] Ovvero ... NON la pensiamo affatto alla stessa maniera. >
> Non ci sono dubbi (se non si fosse compreso, quanto da me prima scritto e da te quotato era una “burla” [:o)][:D]) Ivanoid="blue">
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 13/11/2009 alle: 18:00:00
quote:

Originally posted by chorus

A parte che nell'ordinamento giuridico italiano non esiste soltanto il codice della strada, ma altre decine di migliaia di leggi,

in questo link

non leggo quello che scrivi tu in merito alle sanzioni applicate dalla Regione Valle d'Aosta, nonché riguardo alla legalizzazione dei provvedimenti di divieto di sosta agli autocaravan adottati dai Comuni dotati di un'area attrezzata ex art. 185 cds.

Originally posted by IvanoPP

E’ vero non c’e’ (e non c’e’ nemmeno in

http://www.promocamp.com/archiv...

), ma quanto da me scritto l’ho trovato in

https://forum.camperonline.it/t...

, quindi “strano” xche’ TheDevil e’ sempre cosi’ “preciso” e per una volta che mi “fido” ... (scherzi a parte, che il testo della LR sia stato cambiato a posteriori?id="red">)id="blue">

Originally posted by TheDevil

cfr.

L.R. (Valle d'Aosta) 5 dicembre 2005, n. 31, art. 37

.>
>
quote:[1]id="red">

Originally posted by IvanoPP

Bene, cio' prob significa che si sono accorti della "vaccata" (costituzionalmente parlando) che avevano scritto nella versione prec e quindi sono corsi ai ripari.id="blue"> [2]id="red">

Originally posted by IvanoPP

Come gia’ appurato qualche msg prima in questo 3D la LR VdA 8/2002 e’ stata modificata e NON contiene piu’ l’indicazione che i comuni possono vietare la sosta dei camper al di fuori delle AA (questo prob perche’ si sono accorti che cio’ era illegittimo e prob anche incostituzionale in quanto una LR non puo’ modificare una Legge Nazionale quale p.e. e’ il CdS). Il testo attualeid="red"> della LR VdA si puo’ p.e. trovare in

http://www.regione.vda.it/ammin...

e/o in

http://www.promocamp.com/archiv...

id="blue">>
> Ovveroid="blue"> ... e' tutto il contrario di cio' che hai inteso, senza forse neanche andare a lèggere quanto ti viene indicato. La

L.R. (Valle d'Aosta) 24 giugno 2002, n. 8

(come riportata anche nel sito

Promocamp

con il testo originale) e' stata modificata con l'art. 37 della

L.R. (Valle d'Aosta) 5 dicembre 2005, n. 31

. Il testo attuale e' riportato, per la parte di mio interesse, nel 'topic'

#13779

e, comunque, anche qui di sèguito (limitatamente ai Capi III e IV) : Legge Regionale (Valle d'Aosta) 24 giugno 2002, n. 8 (come modificata con L.R. 5 dicembre 2005, n. 31) Capo III - Disposizioni in materia di turismo itinerante Art. 15 - Aree di sosta 1. Al fine di promuovere il turismo itinerante all'aria aperta, i comuni, singoli o associati, individuano aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan in zone a ciò espressamente destinate dagli strumenti urbanistici vigenti. Art. 16 - Requisiti tecnici 1. Le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan, nel rispetto dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), dispongono delle seguenti dotazioni minime: a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. 2. comma abrogato. 3. Le aree di sosta per autocaravan devono essere indicate dagli appositi segnali stradali, conformi alle caratteristiche di cui all'articolo 378, comma 7, del D.P.R. n. 495/1992. 3-bis. I segnali stradali di localizzazione delle aree di sosta devono essere posizionati in punti ben visibili del territorio comunale. 4. L'ubicazione e la dotazione dei servizi forniti dalle aree di sosta sono tempestivamente comunicati, a cura del Comune o dei comuni associati, alla struttura competente e, laddove esistente, all'AIAT competente per territorio. 5. I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all'aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan. 5-bis. Non costituisce sosta, ma campeggio, attendamento e simili la circostanza che l'autocaravan poggi sul suolo oltre che con le ruote anche con altri elementi strutturali del mezzo, emetta deflussi propri oltre quelli del propulsore meccanico o occupi comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del mezzo medesimo. Art. 17 - Gestione delle aree e rilevamento statistico delle presenze 1. I comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan, direttamente o mediante convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalità della gestione stessa. 2. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico nella Regione, i gestori delle aree comunicano il movimento degli ospiti all'AIAT competente per territorio o, laddove non esistente, alla struttura competente. Art. 18 - Sanzioni 1. Fatte salve le sanzioni previste dall'articolo 185 del D.Lgs. n. 285/1992, chiunque trasformi la sosta in campeggio, così come definito all'articolo 16, comma 5-bis, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 250 a euro 1.000. Capo IV - Disposizioni in materia di attendamenti occasionali Art. 19 - Attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda 1. Possono essere autorizzati, per un periodo massimo di quarantotto ore, gli attendamenti occasionali organizzati da enti o associazioni senza finalità di lucro per la realizzazione degli scopi sociali, in località non servite da complessi ricettivi all'aperto e comunque site a distanza non inferiore a metri 500 dal più vicino complesso attivo. 2. Possono essere altresì autorizzati, per un periodo massimo di sessanta giorni, i campeggi mobili in tenda organizzati, esclusivamente a favore di propri associati, da enti o associazioni senza fini di lucro per la realizzazione degli scopi sociali e siti in aree, pubbliche o private, nelle quali siano assicurati, oltre che un comodo accesso per gli automezzi, i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della salute pubblica. 3. Il Sindaco autorizza gli attendamenti occasionali e i campeggi mobili di cui ai commi 1 e 2, sentita la struttura regionale competente in materia di vincolo idrogeologico, nonché l'autorità sanitaria locale circa la salubrità dell'area prescelta. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai bivacchi alpinistici in tende, realizzati a quote superiori a metri 2.500 slm. Art. 20 - Divieti 1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 19, è vietata ogni forma di sosta o di soggiorno in tenda, anche per periodi inferiori alle ventiquattro ore. Art. 21 - Sanzioni 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2, e 20 comporta, a carico dei contravventori, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 300 a euro 1.700.id="green">id="size1">
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 13/11/2009 alle: 19:38:17
Concordo con TheDevil, il testo in mio possesso è questo..... Valle d'Aosta L.R. 24-6-2002 n. 8 Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34. Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 23 luglio 2002, n. 31. Art. 16 Requisiti tecnici. 1. Le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan, nel rispetto dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), dispongono delle seguenti dotazioni minime (11): a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti; e) [cartello indicatore contenente le informazioni turistiche aggiornate del Comune interessato] (12). 2. [L'individuazione delle aree di sosta, nel rispetto della regolamentazione comunale, deve tenere conto della vicinanza dei mezzi pubblici di trasporto alternativo, nonché della vicinanza con aree sportive, esercizi commerciali, ricreativi e culturali] (13). 3. Le aree di sosta per autocaravan devono essere indicate dagli appositi segnali stradali, conformi alle caratteristiche di cui all'articolo 378, comma 7, del D.P.R. n. 495/1992 (14). 3-bis. I segnali stradali di localizzazione delle aree di sosta devono essere posizionati in punti ben visibili del territorio comunale (15). 4. L'ubicazione e la dotazione dei servizi forniti dalle aree di sosta sono tempestivamente comunicati, a cura del Comune o dei comuni associati, alla struttura competente e, laddove esistente, all'AIAT competente per territorio. 5. I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all'aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan (16). id="red"> 5-bis. Non costituisce sosta, ma campeggio, attendamento e simili la circostanza che l'autocaravan poggi sul suolo oltre che con le ruote anche con altri elementi strutturali del mezzo, emetta deflussi propri oltre quelli del propulsore meccanico o occupi comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del mezzo medesimo (17). (11) Alinea così modificato dall'art. 37, comma 2, lettera a), L.R. 5 dicembre 2005, n. 31. (12) Lettera abrogata dall'art. 37, comma 2, lettera b), L.R. 5 dicembre 2005, n. 31. (13) Comma abrogato dall'art. 37, comma 3, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31. (14) Comma così sostituito dall'art. 37, comma 4, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31. Il testo originario era così formulato: «3. Le aree di sosta sono dotate di pavimentazione permeabile e di appositi elementi atti a mitigare l'impatto visivo dell'impianto. Le aree sono indicate con l'apposito segnale stradale a partire dal confine comunale, con ingresso ed uscita opportunamente regolamentati». (15) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 5, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31. (16) Comma così sostituito dall'art. 37, comma 6, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31. Il testo originario era così formulato: «5. La sosta delle autocaravan nelle aree riservate è consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, salvo deroghe stabilite dal Comune interessato in caso di motivata necessità.». id="red"> (17) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 7, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31. id="size1"> Inoltre, giusto per far comprendere meglio le norme che danno ai sindaci la possibilità di vietare la sosta ai camper, posto la seguente sentenza (se è già stata riportata, me ne scuso). Cass. civ. Sez. I, 29-09-2006, n. 21173 id="size1"> Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 21 novembre 2001, R.D. adiva il Giudice di Pace di Ancona premettendo: a) che gli era stato notificato verbale di accertamento della violazione dell’ordinanza sindacale n. 41 del 25 giugno 2001, mediante il quale gli era stato contestato che, in data 27 agosto 2001, nel territorio del Comune di Numana, aveva campeggiato su area privata con un veicolo autocaravan; b) che gli era stata, quindi, comminata la sanzione di L. 400.000 (pari ad Euro 206,58), la quale, in parziale accoglimento degli scritti difensivi presentati dal legale di esso ricorrente, era stata poi ridotta ad Euro 103,29. Tanto premesso, il R., assumendo l’illegittimità del verbale di contestazione e della relativa ingiunzione di pagamento, ne chiedeva l’annullamento. Si costituiva in giudizio, attraverso un funzionario designato, il Sindaco del Comune anzidetto, resistendo al ricorso avversario di cui domandava il rigetto. Il Giudice adito, con sentenza del 13/30.5.2002, accoglieva il gravame, annullando il provvedimento impugnato e segnatamente assumendo: a) che non potesse essere accolta l’eccezione, sollevata preliminarmente dal rappresentante del Comune all’udienza del 18 febbraio 2002, relativa all’asserita incompetenza di detto Giudice a beneficio della competenza del Tribunale, là dove si pretendeva trattarsi di materia concernente la tutela dell’ambiente dall’inquinamento; b) che la già menzionata ordinanza sindacale n. 41 del 25 giugno 2001, emessa allo scopo di garantire l’igiene del territorio, non apparisse legittima, avendo genericamente posto il divieto di uso e di installazione di baracche, tende e roulottes, senza minimamente distinguere l’uso di mezzi capaci, per la mancanza di autonomi servizi igienici, di compromettere le condizioni igieniche del territorio comunale, da quelli, come i "camper", muniti invece di simili servizi; c) che l’ordinanza in parola dovesse, quindi, essere disapplicata. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione il Comune di Numana, deducendo due motivi di gravame ai quali resiste con controricorso il R.: ambo le parti hanno presentato memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione di norme sulla competenza, in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, assumendo: a) che la L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, aggiunto dal D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 98, prescrive che l’opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22 (ovvero l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione), da proporsi di norma davanti al giudice di pace, deve invece essere proposta davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento; b) che, nel caso, la sanzione è stata applicata per la violazione dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Numana n. 41 del 25 giugno 2001, emanata da detto Sindaco, a norma del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, comma 5, in materia di igiene pubblica a carattere locale; c) che, nella richiamata ordinanza, si legge come il divieto ivi previsto risulti motivato dal fatto che il "continuo afflusso di turisti itineranti con roulottes, caravan, camper e simili" nel territorio del Comune di Numana provoca non soltanto "disagio al traffico", ma pone anche e soprattutto in pericolo "la pubblica incolumità e l’igiene (poiché) numerose persone campeggiano di fatto su aree private...scaricando in mare senza possibilità di controllo alcuno i rifiuti liquidi e solidi dei mezzi e delle tende, inquinando e deponendo sacchetti con rifiuti"; d) che, a fronte di ciò, è difficile dubitare che l’ordinanza in questione non rivesta il carattere di disposizione in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento e che la competenza a decidere sull’opposizione ad ordinanza-ingiunzione conseguente alla sua violazione non appartenga, quindi, per materia, al tribunale; e) che, infatti, se per inquinamento deve intendersi ogni modificazione dell’ambiente naturale che ne alteri le normali condizioni, non è pensabile distinguere tra l’inquinamento dell’ambiente e le condizioni non igieniche del territorio, giacché si tratta di nozioni che necessariamente si fondono e si confondono tra di loro, non potendosi qualificare non inquinato un territorio che versi in condizioni non igieniche ed igienico, per converso, un territorio affetto invece da inquinamento. Il motivo non è fondato. Giova, al riguardo, premettere come, sulla base dello stesso (di per sé incensurato) apprezzamento di fatto del Giudice di Pace, l’ordinanza n. 41 del 25 giugno 2001 sia stata emanata ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, comma 5, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ovvero sia stata "emessa allo scopo di garantire l’igiene del territorio...trattandosi di norme relative (appunto) al rispetto della igiene e sanità (là dove la disposizione in argomento fa esplicito riferimento alle ordinanze contingibili e urgenti adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale") e venga motivata con la circostanza che il Comune di Numana ha notevole valenza turistica e che l’afflusso di turisti itineranti con roulottes, caravan e simili che campeggiano di fatto su aree private, causa pericolo per la pubblica incolumità e l’igiene, in quanto vengono scaricati in mare senza possibilità di controllo rifiuti liquidi e solidi dei mezzi e delle tende". Orbene, la L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, articolo introdotto dal D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 98, comma 1 stabilisce che l’opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis si propone davanti al giudice di pace "salvo quanto previsto dai commi seguenti", onde la L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, comma 2 del medesimo statuisce appunto che l’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia, tra l’altro, "di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette" (lettera "d"). In quest’ultima previsione non può essere ricondotta la violazione ascritta all’odierno controricorrente, atteso che le disposizioni in tema di inquinamento e quelle in tema di igiene e sanità hanno finalità e campi di applicazione distinti, essendo le une volte alla protezione e conservazione dell’ambiente (quale diritto fondamentale di ogni uomo, ex art. 2 Cost., sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità) ed alla salvaguardia delle qualità naturali ed originarie di esso, laddove le altre perseguono la tutela di interessi igienico-sanitari in capo alle persone o comunità esposte, onde le prime si risolvono in una disciplina di carattere speciale rispetto a quella, di carattere generale, contenuta nelle seconde, le quali ineriscono a quei comportamenti che vengono considerati nella loro attitudine a determinare una ragione di pericolo per l’igiene e la salute pubbliche e che non risultano, in sé, suscettibili di costituire anche fonti di inquinamento e di insalubrità, mentre è semmai vero il contrario e, cioè, che la violazione delle disposizioni poste a presidio dell’ambiente dall’inquinamento può risolversi altresì nella violazione delle disposizioni dettate in materia di tutela dell’igiene e della salute anzidette. Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente inosservanza dei limiti interni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice ordinario, in relazione al dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deducendo: a) che il Giudice di Pace, ai fini dell’accoglimento dell’opposizione, ha giudicato illegittima, disapplicandola, l’ordinanza sindacale (la n. 41/2001) per la cui violazione era stata irrogata la sanzione in questione, sul rilievo che tale provvedimento avrebbe omesso di distinguere, all’interno del divieto di sosta e di campeggio, i mezzi che, per la mancanza di autonomi servizi igienici, potrebbero in qualche modo compromettere le condizioni igieniche del territorio comunale e quelli, come i camper, che, muniti di servizi igienici funzionali, non possono in alcun modo incidere negativamente sull’igiene del territorio medesimo; b) che si tratta di un rilievo palesemente infondato, giacché ciò che è idoneo o non idoneo ad incidere negativamente sull’igiene del territorio non è certamente l’assenza o la presenza, nei mezzi accomunati nel divieto, di servizi igienici funzionali, quanto piuttosto l’uso abitativo degli stessi, il quale li rende, indistintamente e soltanto per ciò, idonei a produrre rifiuti di ogni genere e non esclusivamente quelli organici; c) che il Giudice di Pace non poteva sindacare nel merito la scelta effettuata dal Comune, dovendo egli limitare il suo controllo, anche se esteso all’eccesso di potere, alla sola legittimità dell’atto amministrativo. Il motivo è fondato. Detto Giudice, infatti, ha ritenuto l’ordinanza del Comune di Numana n. 41 in data 25 giugno 2001, emessa allo scopo di garantire l’igiene del territorio, illegittima "nel momento in cui genericamente pone il divieto per l’uso e l’installazione di baracche, tende, roulottes, senza minimamente distinguere l’uso di mezzi che, per la mancanza di autonomi servizi igienici, potrebbero in qualche modo compromettere le condizioni igieniche del territorio comunale, da quelli che, come i "camper", muniti di servizi igienici funzionali, in alcun modo possono incidere negativamente sull’igiene del territorio". Più in particolare, il medesimo Giudice ha affermato che "il "camper" è un vero e proprio veicolo, la cui funzione è quella di consentire un turismo itinerante e la cui struttura è predisposta a garantire a chi se ne serve una autonomia nel rispetto delle condizioni igieniche", onde l’ingiunzione sindacale nei confronti dell’odierno controricorrente è stata appunto ritenuta illegittima sui punti sopra trattati e priva di effetto, quindi disapplicata. Orbene, l’affermazione del Giudice di Pace circa l’inesistenza di una ragione di pubblico interesse la quale possa legittimare il divieto di campeggio su aree private altresì dei veicoli da turismo itinerante (come il "camper") che, in quanto dotati di autonomi servizi igienici, "in alcun modo possono incidere negativamente sull’igiene del territorio", è la conseguenza di una valutazione di inidoneità, relativamente ai mezzi anzidetti, della ragione stessa addotta dal Sindaco del Comune di Numana, là dove, però, siffatta valutazione appare tale da implicare un sindacato capace di entrare nel merito della scelta (quella, cioè, di assoggettare al divieto in parola tutti i veicoli del genere sopra riportato, senza distinguere circa il possesso o meno, da parte di essi, di autonomi servizi igienici) operata dal medesimo Sindaco, il quale resta, quindi, precluso al giudice, il cui controllo, ancorché esteso all’eccesso di potere, deve restare nei limiti della legittimità dell’atto amministrativo. Questa Corte, infatti, ha avuto modo di precisare che il sindacato dianzi riferito, pur sotto il profilo dello sviamento di potere, può implicare un controllo sulla rispondenza delle finalità perseguite dall’Amministrazione con quelle indicate dalla legge, ma non un controllo circa l’idoneità delle scelte della stessa Amministrazione a realizzare gli scopi normativamente previsti (Cass. Sezioni Unite 12 giugno 1990, n. 5705; Cass. 13 gennaio 1995, n. 396). Il Giudice di Pace, per contro, nella sentenza impugnata, lungi dal negare, come si è visto, che il provvedimento del Sindaco perseguisse lo "scopo di garantire l’igiene del territorio", secondo la funzione istituzionale a lui affidata dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, comma 5, ha ritenuto che lo strumento adottato per conseguire tale finalità (assoggettare, cioè, tutti i veicoli da turismo itinerante, senza distinzioni, al divieto di campeggio su aree private) fosse inidoneo, non avendo condiviso la scelta di non distinguere "l’uso di mezzi che, per la mancanza di autonomi servizi igienici, potrebbero in qualche modo compromettere le condizioni igieniche del territorio comunale, da quelli che, come i "camper", muniti di servizi igienici funzionali, in alcun modo possono incidere negativamente sull’igiene del territorio". id="red"> Deve, pertanto, riconoscersi la sussistenza dell’inosservanza, lamentata dall’attuale ricorrente, dei limiti interni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice ordinario (Cass. 9 giugno 1989, n. 2773; Cass. n. 396/1995, cit.), onde il primo motivo del ricorso va rigettato, laddove, dietro accoglimento del secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, al Giudice di Pace di Ancona in persona di diverso giudicante, affinché tale Giudice provveda a decidere nuovamente sull’opposizione proposta dal R.. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, al Giudice di Pace di Ancona in persona di diverso giudicante. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2006. Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2006 id="size1">

Modificato da ippocampo2009 il 13/11/2009 alle 20:31:27
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 14/11/2009 alle: 00:07:17
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 13/11/2009  18:00:00 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

) Ovvero ... e' tutto il contrario di cio' che hai inteso
>
> Ovvero ([:D]) ma cosa stai dicendo … il “contrario” di cosa … (mi sa che stai prendendo ciocca per brocca...) - nella prima versione della LR VdA (quella del 24 giugno 2002 n. 8 , che si puo’ leggere in

https://forum.camperonline.it/t...

) c’e la frase [maroon]“I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all'aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan”[/maroon] - nella seconda versione (quella modificata con l'art. 37 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31. , che si puo’ leggere in

http://www.regione.vda.it/ammin...

e/o in

http://www.promocamp.com/archiv...

) tale frase non c’e’ piu’ Ovvero ([:D]) tale frase e’ stata TOLTA dalla LR VdA , tutto li' ... Cio’ detto e piu’ in generale (ed importante) , il dato di fatto che le amm. locali NON possono vietare la sosta dei camper al di fuori delle AA e’ chiaramente indicato in piu’ occasioni tra cui p.e. ricordo : 1) Il CdS non prevede in alcun caso che la sosta dei camper possa essere vietata in caso di presenza di AA ma bensi’ indica solamente e piu’ genericamente che la sosta dei veicoli (quindi camper compresi) possa essere vietata ma solo se sussistono valide/suff motivazioni inerenti la circolazione stradale (p.e. strada troppo stretta, ostacoli in altezza, strada pericolosa causa particolari conformazioni del terreno o dell’asfalto, per necessita’ di pulizia strade, per mercati e manifestazioni varie, …) 2) risposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (On. Tassone, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti) ad interrogazione Parlamentare presentata dal. Sen. Crema (14º Legislatura, Aula Senato - seduta n. 913 del 01/12/2005) : “...I Comuni e gli Enti proprietari delle strade possono istituire le aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185 ci lett. h) ma il loro allestimento non comporta l'obbligo per le stesse alla sosta poiché si tratta di infrastrutture utili ad accogliere un segmento del turismo itinerante…”. 3) la sentenza n. 51/97 del Pretore di Venezia Sez. distaccata di Portogruaro relativa all’annullamento di un procedimento amministrativo (infrazione divieto di sosta solo per autocaravan) emesso dalla Polizia Municipale del comune di Caorle; la sentenza e’ motivata dal fatto che le ordinanze sindacali di divieto di sosta solo per autocaravan non sono legittime se motivate da “salvaguardia della salute ed igiene pubblica” , questo indipendentemente dal fatto che nel comune sia disponibile una Area Attrezzata riservata per le autocaravan (Per altre sentenze favorevoli ai camperisti si veda in

https://forum.camperonline.it/#...

) Ivanoid="blue">
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IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 14/11/2009 alle: 00:16:55
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 13/11/2009  19:38:17 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

) il testo in mio possesso è questo.....
>
> Difatti, e' la seconda versione (ovvero quello attuale). I testi noti della LR VdA (e relativa differenza inerente il divieto di sosta al di fuori delle AA) sono quelli indicati nel mio prec msg, che riporto di seguito : 1) prima versione del 24 giugno 2002 n. 8 , che si puo’ leggere in

https://forum.camperonline.it/t...

2) seconda versione modificata con l'art. 37 della L.R. 5 dicembre 2005 n. 31 , che si puo’ leggere in

http://www.regione.vda.it/ammin...

e/o in

http://www.promocamp.com/archiv...

(nella seconda versione il divieto di sosta al di fuori delle AA e' SPARITO) Ivano PS: per quanto riguarda la sentenza di cassazione da te citata (Cass. civ. Sez. I, 29-09-2006 n. 21173 , dai “camperisti-tipo” conosciuta come sentenza Numana) se ne’ e parlato piu’ volte in questo forum (usare la funzione “cerca”) ed anche ultimamente (in questi ultimi gg) ed in SOSTANZA tratta di divieto di CAMPEGGIO su terreni PRIVATI (e in tal caso, ovvero sanzioni per campeggio abusivo su terreni privati, non c’e’ giustamente santo che tenga…)id="blue">
19
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 14/11/2009 alle: 09:29:45
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 14/11/2009  00:16:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti chiedo di rileggere con tranquillità ciò che hai scritto perchè affermi una cosa sbagliata. La norma di riferimento è la Legge 24 giugno 2002, n. 8, di cui hai postato il link che rimanda al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 23 luglio 2002. Successivamente, la Legge 5 dicembre 2005, n. 31 all'art. 37 ha introdotto alcune modifiche alla citata Legge 8/2002, tra cui la sostituzione dell'originario comma 5 dell'art. 16. Non si tratta di interpretare una norma ma semplicemente di sostituire gli articoli alla norma originaria con quelli modificati da norme successive. Anche il link a promocamp da te postato fa riferimento alla vecchia norma. Ti consiglio di leggere il messaggio di ippocampo in cui pubblica il testo aggiornato della legge in questione
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4690
Inserito il 14/11/2009 alle: 14:00:00
quote:[1]id="red">

Originally posted by IvanoPP

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Originally posted by IvanoPP

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Originally posted by IvanoPP

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Originally posted by IvanoPP

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Originally posted by IvanoPP

>
> [1]id="red"> la prima si perdona; [2]id="red"> la seconda si condona; [3]id="red"> la terza si bastona; [4]id="red"> ... fuori classifica; [5]id="red"> ... fuori classifica. ______________________________ Ovveroid="blue"> ti riporto la cronologia: - 24 giugno 2002, L.R. (Valle d'Aosta) n. 8 Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della L.R. 22 luglio 1980, n. 34 con testo originale pubblicato, ovviamente, nel

Bollettino Ufficiale 31/2002

e riportato anche nel sito

Promocamp

; - 5 dicembre 2005, L.R. (Valle d'Aosta) n. 31 Manutenzione, per l’anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni con testo pubblicato, ovviamente, nel

Bollettino Ufficiale 53/2005

e dove l'art. 37 contiene modifiche (B.U. pagg. 6309-6310) al testo originale della L.R. 8/2002; - 14 ottobre 2007, stralcio del testo vigente riportato nel

'topic' #13779

a mia cura; - 13 novembre 2009, stralcio del testo vigente riportato in questo 'topic' a cura mia e di Ippocampo2009. ______________________________ Il vigente art. 16 della L.R. 8/2002 contiene, in particolare, il seguente comma: 5. I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all'aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravanid="green">, dove il legislatore regionale NON REGOLAMENTA la circolazione stradale ma RINVIA le competenti amministrazioni comunali all'applicazione delle norme del CdS.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 14/11/2009 alle: 23:39:11
Ho capito cosa non avevo capito. E ho capito anche perche’ non avevo capito : tra testi pubblicati ma non aggiornati (vedasi p.e. sui siti della reg VdA e di promocamp in prec riportati) , tra leggi scritte poi modificate (ma che per riuscire a trovare le modifiche bisogna essere Sherlock Holmes e aver “tempo da perdere” , e a tal riguardo mi chiedo come un “povero cristo” possa umanamente districarsi in tali labirinti kafkiani senza l’aiuto di un “azzeccagarbugli” , ovvero sara’ anche vero che la legge non ammette ignoranza ma se si fa di tutto per rendera poco comprendibile ai piu’ …), e per ultimo il fatto che non ho fatto suff attenzione (ma tra tutti sti giri e’ rigiri direi che e’ possibile “perdersi” e fare confusione, anche considerando che e poi ci sono anche alte cose e piu' importanti su cui ci si deve "concentrare"). Cio’ detto, ora che ho capito che la VIGENTE LR VdA comprende ancora l’art. 16 comma 5 che recita “5. I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all'aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan”id="green"> riguardo allo specifico argomento proposto da questo 3D la mia opinione e' (continua ad essere) che : 1) le LR (almeno questa della VdA, per le altre si cerchera’ di capire) si occupano “eccome” di regolare la circolazione e sosta dei camper (contrariamente a quanto scritto in altre occasioni) anche se “ovviamente ” delegando tale funzione alle amm. comunali (in quanto sono poi le amm. comunali che emettono eventuali ordinanze di divieto di sosta per i camper) , perche’ tale art. 16 comma 5 direi che non lascia dubbi sulle finalita’. 2) il mio punto di vista e’ quindi esattamente lo stesso che avevo espresso nella discussione che c’era stata in

https://forum.camperonline.it/t...

(ovvero si puo’ ricominciare daccapo…) cioe ’ a parer mio tale LR e’ incostituzionale perche’ una Legge Nazionale quale in questo caso il CdS non puo’ essere modificata e/o integrata da una legge regionale (e la stessa cosa vale per l’applicazione della legge da parte delle amm. locali) e il fatto che tale lr VdA “cerchi” di modificare il CdS (o per meglio dire di far applicare il CdS alle amm. comunali con modalita’ non previste dallo stesso CdS) e’ appurabile dal fatto che : a) per l’appunto il CdS non prevede in alcun caso (neanche e in particolare nell’art. 7 citato nella LR VdA) che la sosta dei camper possa essere vietata in caso di presenza di AA ma bensi’ indica solamente e piu’ genericamente che la sosta dei veicoli (quindi camper compresi) possa essere vietata ma solo se sussistono valide/suff motivazioni inerenti la circolazione stradale (p.e. strada troppo stretta, ostacoli in altezza, strada pericolosa causa particolari conformazioni del terreno o dell’asfalto, per necessita’ di pulizia strade, per mercati e manifestazioni varie, …); quindi una LR che fornisce indicazioni diverse e/o integrative (sostituendosi alla Legge Nazionale) e’ da ritenersi incostituzionale. b) la risposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (On. Tassone, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti) ad interrogazione Parlamentare presentata dal. Sen. Crema (14º Legislatura, Aula Senato - seduta n. 913 del 01/12/2005) : “...I Comuni e gli Enti proprietari delle strade possono istituire le aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185 ci lett. h) ma il loro allestimento non comporta l'obbligo per le stesse alla sosta poiché si tratta di infrastrutture utili ad accogliere un segmento del turismo itinerante…” direi che lascia poco spazio “interpretativo” alla questione c) esiste gia’ un (almeno a me noto, ma magari ce ne sono di piu’) prec in giurisprudenza, ovvero la sentenza n. 51/97 del Pretore di Venezia Sez. distaccata di Portogruaro relativa all’annullamento di un procedimento amministrativo (infrazione divieto di sosta solo per autocaravan) emesso dalla Polizia Municipale del comune di Caorle; la sentenza e’ motivata dal fatto che le ordinanze sindacali di divieto di sosta solo per autocaravan non sono legittime se motivate da “salvaguardia della salute ed igiene pubblica” , questo indipendentemente dal fatto che nel comune sia disponibile una Area Attrezzata riservata per le autocaravan (Per altre sentenze favorevoli ai camperisti si veda in

https://forum.camperonline.it/#...

) E per concludere, riguardo alla possibile incostituzionalita’ di una legge (nazionale o regionale che sia) se nessuno “protesta”... (e di “esempi” , anche recenti, ne abbiamo…). Ovvero non e’ scontato che il “fior fiore dei costituzionalisti” debba sempre accorgersi di eventuali “difetti” di una legge soprattutto quando le leggi sono di “poco” interesse, per “poche” persone e soprattutto (e per l’appunto) se nessuno “protesta”. Ivanoid="blue">

Modificato da IvanoPP il 14/11/2009 alle 23:44:53
1dic2risp
1dic2risp
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Inserito il 17/11/2009 alle: 18:04:43
Confesso di essere stato occupato, in questo periodo. E quindi mi ero perso questo scambio d'opinioni.[?] Al di là della semplice osservazione che anche scannandoci fra di noi non concludiamo nulla, anzi... vorrei aggiungere una piccola osservazione. Faccio una premessa. Sperando di non incocciare nel solito articolo 'fuori corso' (cioè modificato/abrogato), riporto l'art. 7 del c.d.s. copiato ed incollato dall'unica fonte di cui dispongo, il sito ACI.
quote:Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati. 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4 (mia nota: ecco il testo del comma 4, gli altri parlano di sospensione della circolazione e di transito di greggi ed armenti, qui non in discussione): 4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli ...OMISSIS f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.)id="red">; TORNIAMO ORA ALL'ART. 7. Quello dei Sindaci, invece dei prefetti... b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; (*) c) stabilire la precedenza su .. OMISSIS d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia ...OMISSIS e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli; f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, [di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane]; (*) g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose; h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana. 2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. 3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada. 4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale. 5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (*) 6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. 7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana. 8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. 9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati. 10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali. 11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso. 12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano. 13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 285. (1) 15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. 15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 709 a euro 2.850. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (1) (*) A seguito dell'aggiornamento di denominazioni stabilito dall'art. 17 del d. legisl. 15 gennaio 2002 n. 9 e della riorganizzazione dei ministeri e delle loro attribuzioni stabilita dal d. legisl. n. 300/1999, sono caduti molti "concerti" tra diverse amministrazioni statali previsti in questo articolo. (1) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.>
> Ora, ripeto il testo (mi sembra che si sia d'accordo ormai su questo punto) dell'articolo 'incriminato' della l.r. della VDA (che ricordo a tutti è una regione a statuto speciale, con conseguenze che non conosco in toto, ma che potrebbero anche avere una qualche attinenza, non so).
quote:I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all'aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7 , provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan>
> Posto che in materia di legislazione concorrente Stato-Regioni c'è tutta una giurisprudenza da perderci la testa... Posto altresì che noto una discrepanza di definizioni fra l'art. 6 e l'art. 7 (sindaci e prefetti possono vietare a 'categorie di utenti' ed a 'categorie di veicoli'...) di cui non so comprendere le ragioni e misurare gli effetti. Tutto ciò postulato... ma quali sono le condizioni nell'art. 7 che consentono di vietare la sosta alle sole autocaravan, secondo voi? Ammesso che nel leggere non vi siate già addormentati...[:o)]
1dic2risp
1dic2risp
-
Inserito il 17/11/2009 alle: 18:12:59
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 13/11/2009  19:38:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Interessante sentenza, direi. In cui la suprema corte, per tentare di sintetizzare un po' l'accaduto, bacchetta sulle dita il giudice di pace perché supera le proprie attribuzioni (invadendo il campo del tar, credo...), dato che è arrivato a 'disapplicare' un'ordinanza sindacale. Ma in buona sostanza suggerendo che il Sindaco che ha motivato il divieto nel modo descritto ha probabilmente commesso un eccesso di potere... Io 'traduco' così i pareri di fondatezza ed infondatezza espressi. Sono molto in errore?
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 17/11/2009 alle: 18:50:12
quote:Risposta al messaggio di 1dic2risp inserito in data 17/11/2009  18:04:43 è una regione a statuto speciale, con conseguenze che non conosco in toto, ma che potrebbero anche avere una qualche attinenza, non so>
> Anche le regioni a statuto speciale non possono modificare le leggi nazionali quali p.e. il CdS , e a tal riguardo mi ricordo di una sentenza (che ora al momento non trovo nel mio archivio, ma che se dovesse servire continuerei a cercare) proprio relativa alla modifica del CdS attuata da un regione a statuto speciale (sentenza a sfavore delle regione) Ivanoid="blue">
1dic2risp
1dic2risp
-
Inserito il 18/11/2009 alle: 12:20:50
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 17/11/2009  18:50:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, Ivano. Mi sembra normale che una regione non possa MODIFICARE una legge statale. Sarebbe la babele... la Sicilia che modifica l'art. X del c.d.s, seguita dalla Toscana che lo riporta in vigore...[:o)] Però... con l'attuale 'federalismo all'amatriciana', frutto di una serie di modifiche costituzionali di cui si sono resi responsabili a più riprese entrambi gli attuali schieramenti politici... esistono TEMI di esclusiva pertinenza statale (es.: strade, esercito, ecc.) e temi d'esclusiva pertinenza locale (regioni -> Turismo, comuni -> sanità pubblica, giusto per far qualche esempio di cui s'è già parlato anche in questi forum). Poi, esistono temi su cui si parla di 'legiferazione concorrente' tra stato centrale ed enti locali. Concetto sfumato e piuttosto difficile, nella mia esperienza. In cui anche navigatissimi avvocati s'avventurano con grande difficoltà. Quindi, andrei con grande cautela, nel parlare di 'materia soggetta a legiferazione CONCORRENTE fra stato ed enti locali'. Avrai forse letto qualcosa in proposito sui giornali, ai tempi dell'approvazione del famoso piano-casa del governo Berlusconi... i problemi relativi al fatto che per poter eseguire gli ampliamenti previsti da una legge statale occorre rispettare le previsioni regolamentari contenute in leggi regionali (ove emanate), con tutti i mal di testa per il cittadino che ne conseguono... e contorno di ricorsi vari... anche a Babbo Natale!!! Chè la materia non è affatto chiara e pacifica come una legge costituzionale dovrebbe sempre essere... Tornando a bomba, stiamo parlando di TURISMO. Materia soggetta esclusivamente alle regioni, al momento. Con disciplina locale a cura dei singoli comuni. Qui lo stato non c'entra. Tant'è vero che per molti anni s'è fatto a meno del relativo ministro. Forse (forse...) adesso si sta cambiando idea: vedremo. Esistono poi alcune notevoli differenze fra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario. Anche se la differenza è venuta *****ndo nel corso dei decenni (la storia per fortuna sta aiutando l'integrazione), vi sono ancora differenze. Che originariamente erano previste per tutelare quelle che altrimenti sarebbero state minoranze marginali di popolazione, ma dotate di grandi differenze storiche, culturali, linguistiche e persino etniche. Oggi, credo che siamo solo in presenza di un rientro morbido in un più generale discorso di decentramento. Alla luce anche del fatto che l'Italia ormai si coordina con gli altri stati a livello europeo, in molte materie, fra cui diverse materie di legge. Ho spesso letto su questi forum che le leggi statali 'contano di più' di quelle regionali. Ma è un errore. Comprensibile per i più stagionati (come me) che hanno studiato la vecchia costituzione sui banchi di scuola. Le leggi, in funzione della materia di cui trattano, hanno diversi gradi di 'prevalenza'. Farò un esempio concreto, per cercare di spiegarmi. In materia di lotta all'inquinamento (= sanità pubblica) l'attuale ordinamento pone in capo al Sindaco la responsabilità di emanare ordinanze (le 'leggi' del Sindaco) in grado di tutelare efficacemente la salute pubblica. Poi, tutti noi sappiamo che esistono leggi regionali in materia. Di che cosa si tratta? E debbo rispettare quanto stabilito dal sindaco del comune in cui mi trovo o dal 'governatore' della regione in cui mi trovo, in caso di difformità di formulazione? Per quanto ne so io, SICURAMENTE debbo rispettare la formulazione dell'ordinanza sindacale. E la legge regionale è solo un 'quadro normativo di riferimento', fornito dalla regione ai sindaci per tentare di dare uniformità alle regole da seguire da parte dei cittadini. Cioè: il rispetto della norma da parte dei cittadini è comunque riferito alla più 'locale' delle norme emanate, nello specifico caso. Tant'è vero che la maggioranza dei sindaci (dei piccoli comuni) delle regioni del bacino padano interessate alle norme anti-circolazione-euro 0-1-2, NON ha emanato alcuna ordinanza sindacale E QUINDI nel loro territorio non si è sanzionabili in base alla sola legge regionale... SE si verificasse il caso di conflitto palese fra le leggi di validità locale e regionale o nazionale o comunitario, si dovranno di volta in volta effettuare atti giurisdizionali opportuni, presso i giudici incaricati di dirimere questi casi, diversi a seconda degli ambiti territoriali interessati dal conflitto. Sempre più frequenti e complessi, con costi spesso sproporzionati alla reale portata dei provvedimenti. Classico il caso dei ricorsi alla corte di giustizia europea, ad esempio, nel caso di conflitti stato-europa... La regola che dice che una legge nazionale vale più di una legge regionale, quindi, vale quasi esclusivamente in termini di maggior estensione territoriale d'applicazione ed è comunque valida solo nel caso di ambiti d'esclusiva pertinenza del legislatore nazionale. Sempre meno... In estrema sintesi: può una regione abrograre un articolo del c.d.s.? Ovviamente no! Tuttavia, riesce ad imporne un'interpretazione assai più restrittiva nei fatti. Come mi sembra dimostrato da questo stesso argomento. A meno che non mi si voglia raccontare che la possibilità di mettere il divieto di sosta per soli autocaravan sia un 'premio' (o che altro?) che la regione VDA vuol offrire ai comuni virtuosi che realizzano un'area di sosta od un campeggio... Ripeto il testo dell'articolo in questione, per chiosa all'argomento: "I Comuni, dotati di aree attrezzate o di complessi ricettivi all'aperto, adottano, ai sensi e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7 , provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan". Cioè se una strada è troppo stretta o tortuosa non si può vietare agli autocaravan finché non si è realizzata un'area di sosta? Mmmmaaahhh...[?] Il punto è che tale articolo è in conflitto con l'interpretazione data agli articoli del c.d.s. dal ministero, con lo strumento delle circolari. Bisognerebbe avere un Valdostano avvocato di buona volontà (necessariamente multato) che abbia voglia di contestare che l'art. 185 al comma 1 dice: "1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli." e che ciò è in contrasto con quanto affermato nel già citato articolo della l.r. valdostana. Con buona pace di tutte le circolari ministeriali del mondo... Già. Campa cavallo... anche perché non so se la Corte Costituzionale è l'autorità giusta cui rivolgersi. Ma in generale un ricorso così andrebbe fatto in modo davvero perfetto e da subito all'autorità giusta. Il rischio di ritrovarsi con una pronuncia come quella citata da ippocampo2009, che viene adesso normalmente utilizzata come precedente per invalidare una procedura a basso costo come il ricorso al giudice di Pace, è davvero alto. Come il danno che ci deriverebbe. Eh, ma questo teorico avvocato valdostano di buona volontà (o multato) non esiste...
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 18/11/2009 alle: 12:54:36
quote:Risposta al messaggio di 1dic2risp inserito in data 18/11/2009  12:20:50 (

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) Tornando a bomba, stiamo parlando di TURISMO (1)id="red">. Materia soggetta esclusivamente alle regioni, al momento. Con disciplina locale a cura dei singoli comuni. Qui lo stato non c'entra. Tant'è vero che per molti anni s'è fatto a meno del relativo ministro. Forse (forse...) adesso si sta cambiando idea: vedremo (2)id="red"> . In estrema sintesi: può una regione abrograre un articolo del c.d.s.? Ovviamente no! Tuttavia, riesce ad imporne un'interpretazione assai più restrittiva nei fatti. (3)id="red">
>
> (1)id="red"> verissimo, ma se si forniscono "indicazioni" inerenti il divieto di circolazione/sosta direi che si sta CHIARAMENTE sconfinando in altra materia ovvero la circolazione stradale ovvero il CdS (ma... vedasi anche succ. punto 3) (2)id="red"> vero, e vedremo se/cosa/quando succedera' ... (e a tal riguardo mi permetto di ricordare l'argomento proposto in

https://forum.camperonline.it/#...

) (3)id="red"> no comment se non che purtroppo ci si (ri)trova di fronte all'ennesimo esempio di "pasticcio" (e relativa interpretabilita') all' "italiana" (ovvero NON si puo' fare ma con qualche "salto mortale in azzeccagarbugliese" ... [:(!][xx(]) Ivanoid="blue">
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