In risposta al messaggio di mtravel del 02/07/2015 alle 18:23:16
Dopo ben 28 anni di assicurazione con la stessa agenzia, mai un incidente mi chiedo perchè mi ritrovi in CU 4 (per le modalità di assegnazione interna all'assicurazione sono in classe 1 ma per il certificato di rischionon conta). Chedo lumi e mi rispondono che solo da dieci anni il bonus malus si applica anche agli autocarri, prima no, per questo sono in 4 invece che nella minima come mi aspettavo di essere. Faccio presente che non si parla di autocarri ma di veicoli speciali, il certificato di circolazione parla di autocarvan ad uso privato e classe M1. Mi rispondono che gli autocaravan sono/erano equiparati agli autocarri. Vostra esperienza, ha ragione l'assicurazione o ci sta marciando ? Grazie in anticipo per chi mi potrà rispondere, Max
Ciao,
Dario In risposta al messaggio di elidar del 03/07/2015 alle 11:53:52
Ciao, a me hanno sempre detto che i nostri mezzi non hanno Bonus/Malus, ma rientrano in una categoria specifica : praticamente il premio annuo non diminuisce grazie alla classe di merito che si abbassa (per loro gestione interna, in effetti, la classe CU diminuisce annualmente)... Dario
Può darsi ma non mi quadra.
In risposta al messaggio di mtravel del 02/07/2015 alle 18:23:16
Dopo ben 28 anni di assicurazione con la stessa agenzia, mai un incidente mi chiedo perchè mi ritrovi in CU 4 (per le modalità di assegnazione interna all'assicurazione sono in classe 1 ma per il certificato di rischionon conta). Chedo lumi e mi rispondono che solo da dieci anni il bonus malus si applica anche agli autocarri, prima no, per questo sono in 4 invece che nella minima come mi aspettavo di essere. Faccio presente che non si parla di autocarri ma di veicoli speciali, il certificato di circolazione parla di autocarvan ad uso privato e classe M1. Mi rispondono che gli autocaravan sono/erano equiparati agli autocarri. Vostra esperienza, ha ragione l'assicurazione o ci sta marciando ? Grazie in anticipo per chi mi potrà rispondere, Max
per il discorso assicurazione non ti so dare indicazioni...
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 04/07/2015 alle 16:35:31
Purtroppo la questione non è normata in maniera precisa, Il codice delle assicurazioni del 2005, art. 133, infatti, prevede la formula tariffaria del bonus/malus solo per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture nonchèper le altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall'ISVAP. Il problema è che l'ISVAP non ha mai individuato altre categorie, quindi su altri tipi di veicoli ogni compagnia di assicurazione può a sua scelta applicare o meno la fomula bonus/malus e, di conseguenza, determinare la classe di merito. Detto questo, però, stante ai dati forniti, l'attuale classe CU non potrebbe essere la 4. Ovvero, un veicolo assicurato da 28 anni senza sinistri, con introduzione della formula bonus/malus da parte della compagnia una decina di anni fa adesso essere in prima. Se si va a leggere il regolamento ISVAP nr. 4 del 2006 (in vigore dal 1 gennaio 2007), infatti, si vede che lo stesso prevede che Art.6 Contenuto dell'attestazione sullo stato del rischio 1. L'attestazione contiene: omissis e) la forma tariffaria in base alla quale e' stato stipulato il contratto; omissis g) la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l'annualita' successiva e la classe di conversione universale come definita nell'allegato 2, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; quindi, in sostanza, tutti i veicoli assicurati con la formula tariffaria in questione DEVONO riportare dal sull'attestato la classe CU. Lo stesso regolamento prevede anche il caso si assicuri per la prima volta un veicolo con tale formula ed occorra quindi individuare la classe.. Allegato 2 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE 1. Per i veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU) o della classe di merito CIP, l'individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati. omissis Nel caso di rischi gia' presenti nel portafoglio dell'impresa: a) viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualita', tra le ultime cinque complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualita' in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale. omissis b) si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualita' in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, cosi', a determinare la classe di assegnazione. A titolo di esempio: - il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sara' collocato nella classe 9; - il rischio assicurato da 5 anni con un sinistro sara' collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro); - il rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sara' collocato nella classe 11; - il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sara' collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri); - il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sara' collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri). in conclusione, come si vede, se la formula è partita una decina di anni fa (quindi presumibilmente nel 2005/2006) nel 2007 (ma anche in precedenza c'era già la circolare nr. ISVAP nr. 555 del 17 maggio 2005 che diceva più o meno le stesse cose) il veicolo, non avendo sinistri nei 5 anni precedenti, doveva per forza di cose partire dalla 9 classe CU e pertanto, a partire da quest'anno, dovrebbe essere in prima....l'unico modo per fasi che oggi sia in 4 classe è che il bonus/malus sia partito nel 2010....
in conclusione, come si vede, se la formula è "partita" una decina di anni fa (quindi presumibilmente nel 2005/2006) nel 2007 (ma anche in precedenza c'era già la circolare nr. ISVAP nr. 555 del 17 maggio 2005 che diceva più o meno le stesse cose) il veicolo, non avendo sinistri nei 5 anni precedenti, doveva per forza di cose partire dalla 9 classe CU e pertanto, a partire da quest'anno, dovrebbe essere in prima.
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 04/07/2015 alle 16:35:31
Purtroppo la questione non è normata in maniera precisa, Il codice delle assicurazioni del 2005, art. 133, infatti, prevede la formula tariffaria del bonus/malus solo per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture nonchèper le altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall'ISVAP. Il problema è che l'ISVAP non ha mai individuato altre categorie, quindi su altri tipi di veicoli ogni compagnia di assicurazione può a sua scelta applicare o meno la fomula bonus/malus e, di conseguenza, determinare la classe di merito. Detto questo, però, stante ai dati forniti, l'attuale classe CU non potrebbe essere la 4. Ovvero, un veicolo assicurato da 28 anni senza sinistri, con introduzione della formula bonus/malus da parte della compagnia una decina di anni fa adesso essere in prima. Se si va a leggere il regolamento ISVAP nr. 4 del 2006 (in vigore dal 1 gennaio 2007), infatti, si vede che lo stesso prevede che Art.6 Contenuto dell'attestazione sullo stato del rischio 1. L'attestazione contiene: omissis e) la forma tariffaria in base alla quale e' stato stipulato il contratto; omissis g) la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l'annualita' successiva e la classe di conversione universale come definita nell'allegato 2, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; quindi, in sostanza, tutti i veicoli assicurati con la formula tariffaria in questione DEVONO riportare dal sull'attestato la classe CU. Lo stesso regolamento prevede anche il caso si assicuri per la prima volta un veicolo con tale formula ed occorra quindi individuare la classe.. Allegato 2 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE 1. Per i veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU) o della classe di merito CIP, l'individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati. omissis Nel caso di rischi gia' presenti nel portafoglio dell'impresa: a) viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualita', tra le ultime cinque complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualita' in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale. omissis b) si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualita' in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, cosi', a determinare la classe di assegnazione. A titolo di esempio: - il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sara' collocato nella classe 9; - il rischio assicurato da 5 anni con un sinistro sara' collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro); - il rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sara' collocato nella classe 11; - il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sara' collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri); - il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sara' collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri). in conclusione, come si vede, se la formula è partita una decina di anni fa (quindi presumibilmente nel 2005/2006) nel 2007 (ma anche in precedenza c'era già la circolare nr. ISVAP nr. 555 del 17 maggio 2005 che diceva più o meno le stesse cose) il veicolo, non avendo sinistri nei 5 anni precedenti, doveva per forza di cose partire dalla 9 classe CU e pertanto, a partire da quest'anno, dovrebbe essere in prima....l'unico modo per fasi che oggi sia in 4 classe è che il bonus/malus sia partito nel 2010....
Ciao,
Dario In risposta al messaggio di elidar del 08/07/2015 alle 17:37:20
Ciao, il mio primo mezzo lo acquistai nel 2009, mai fatto un incidente ed oggi mi ritrovo in classe CU 8... C'è qualcosa che non quadra? Grazie. Dario
Non credo....
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 08/07/2015 alle 19:26:26
Non credo.... se nel 2009 hai stipulato la prima polizza con bons/malus, allora sei partito in 14^ classe. Ne consegue che la scaletta è stata la seguente: 2009/2010 = 14 2010/2011 = 13 2011/2012 = 12 2012/2013 = 11 2013/2014 = 10 2014/2015 = 9 2015/2016 = 8 quindi, per il rinnovo fatto quest'anno, sei correttamente in 8^ classe.....
Ciao,
Dario