quote:Originally posted by camperillo> Il Prefetto annulla o conferma e basta quel verbale per quella multa. Non "conferma" niente altro che non sia inerente quella contravvenzione per quel determinato motivo. "o nonno" è stato multato per aver sostato col camper zona riservata ad altri veicoli. Quello che tu hai capito non è quello che aveva stabilito il Prefetto quando annullò i verbali che i vigili della mia città avevano messo al mio camper perché in sosta dove c'era l'icona della autovettura. E questo lo dice con estrema CHIAREZZA proprio l'art 185 quando equipara il camper agli altri veicoli. Ciao
se il prefetto come dici "annulla" di fatto conferma che era possibile per il trasbordo degli stalli e non per le categorie di veicoli, non ho detto che qualcuno potrebbe rifare il verbale, il problema è la multa per sosta non consentita a categorie dei veicoli e purtroppo a malincuore affermo che hanno ragione perchè il codice della strada secondo me è chiaro. ciao >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Io non ne faccio mai questioni personali ma dal momento che i sindaci, e non io, per regolamentare la sosta nel proprio territorio adottano tale sistema, pannello aggiuntivo con la scritta e simbolo autovetture, comunicando ai propri vigili di far rispettare la segnaletica, il che sfavorisce gli autocaravan comunque, facoltà data loro tra l'altro data dall'art.6 e 7 del cds. Penso quindi se abbiamo questa situazione in un comune, sarebbe opportuno proattivamente fare presente in maniera strutturata "formale" che sia l'art.7 che l'art.185 prevedono un'adeguata sistemazione di sosta anche per gli autocaravan in transito, "obblighi costituzionali", supportati anche dalla circolare del ministero dei trasporti in merito. Consentirebbe di ridurre probabilmente eventuali anomalie anticamper ma sopratutto secondo me affrontare eventuali ricorsi con maggiori probabilità di essere accolti, "comune avvisato mezzo salvato". In sostanza quando si arriva in un comune e si vuole sostare non si deve essere nelle condizioni di mangiare l'autocaravan per effetto dei divieti. Ecco perchè bisogna censire le aree a rischio e agire preventivamente, dopo è troppo tardi perchè c'è una segnaletica e in quel momento è quella che deve essere rispettata, non credo che un prefetto vada ad analizzare la situazione della sosta degli autocaravan in genere, ma rimane solo sul caso specifico. saluti Franco
quote:Originally posted by camperillo> Il Prefetto annulla o conferma e basta quel verbale per quella multa. Non "conferma" niente altro che non sia inerente quella contravvenzione per quel determinato motivo. "o nonno" è stato multato per aver sostato col camper zona riservata ad altri veicoli. Quello che tu hai capito non è quello che aveva stabilito il Prefetto quando annullò i verbali che i vigili della mia città avevano messo al mio camper perché in sosta dove c'era l'icona della autovettura. E questo lo dice con estrema CHIAREZZA proprio l'art 185 quando equipara il camper agli altri veicoli. Ciao
se il prefetto come dici "annulla" di fatto conferma che era possibile per il trasbordo degli stalli e non per le categorie di veicoli, non ho detto che qualcuno potrebbe rifare il verbale, il problema è la multa per sosta non consentita a categorie dei veicoli e purtroppo a malincuore affermo che hanno ragione perchè il codice della strada secondo me è chiaro. ciao >
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quote:Originally posted by camperillo> E non è così! L'icona "automobile" sotto la "P" non esclude i camper. Esclude furgoni, pulmini, moto, ma non i camper!!!!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Io non ne faccio mai questioni personali ma dal momento che i sindaci, e non io, per regolamentare la sosta nel proprio territorio adottano tale sistema, pannello aggiuntivo con la scritta e simbolo autovetture, comunicando ai propri vigili di far rispettare la segnaletica, il che sfavorisce gli autocaravan comunque, facoltà data loro tra l'altro data dall'art.6 e 7 del cds.
quote:Originally posted by camperillo> Il Prefetto annulla o conferma e basta quel verbale per quella multa. Non "conferma" niente altro che non sia inerente quella contravvenzione per quel determinato motivo. "o nonno" è stato multato per aver sostato col camper zona riservata ad altri veicoli. Quello che tu hai capito non è quello che aveva stabilito il Prefetto quando annullò i verbali che i vigili della mia città avevano messo al mio camper perché in sosta dove c'era l'icona della autovettura. E questo lo dice con estrema CHIAREZZA proprio l'art 185 quando equipara il camper agli altri veicoli. Ciao
se il prefetto come dici "annulla" di fatto conferma che era possibile per il trasbordo degli stalli e non per le categorie di veicoli, non ho detto che qualcuno potrebbe rifare il verbale, il problema è la multa per sosta non consentita a categorie dei veicoli e purtroppo a malincuore affermo che hanno ragione perchè il codice della strada secondo me è chiaro. ciao >
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quote: Penso quindi se abbiamo questa situazione in un comune, sarebbe opportuno proattivamente fare presente in maniera strutturata "formale" che sia l'art.7 che l'art.185 prevedono un'adeguata sistemazione di sosta anche per gli autocaravan in transito, "obblighi costituzionali", supportati anche dalla circolare del ministero dei trasporti in merito. Consentirebbe di ridurre probabilmente eventuali anomalie anticamper ma sopratutto secondo me affrontare eventuali ricorsi con maggiori probabilità di essere accolti, "comune avvisato mezzo salvato". In sostanza quando si arriva in un comune e si vuole sostare non si deve essere nelle condizioni di mangiare l'autocaravan per effetto dei divieti. >> Ma ti sei trasformato nella succursale di "o nonno"? [:D][:D][:D] Riepiloghiamo: L'icona dell'autovettura non esclude i camper Se puoi mangiare nell'automobile puoi farlo anche nell'autocaravan.
quote: Ecco perchè bisogna censire le aree a rischio e agire preventivamente, dopo è troppo tardi perchè c'è una segnaletica e in quel momento è quella che deve essere rispettata, non credo che un prefetto vada ad analizzare la situazione della sosta degli autocaravan in genere, ma rimane solo sul caso specifico. >> Appunto. RISPETTARE LA SEGNALETICA e, visto che parliamo di "P" con icona sotto della "AUTOVETTURA" il camper non è escluso dalla sosta a patto di fare la SOSTA alle condizioni dell'art. 185. Ciao
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Ma ti sei trasformato nella succursale di "o nonno"? >> Appunto. RISPETTARE LA SEGNALETICA e, visto che parliamo di "P" con icona sotto della "AUTOVETTURA" il camper non è escluso dalla sosta a patto di fare la SOSTA alle condizioni dell'art. 185. Ciao [/quote] Potrei essere lusingato per l'accostamento a o'nonno, ma emulo solo me stesso. Quando si discute in merito al codice stradale si dovrebbe perdere un po' del fanatismo camperista ed essere obiettivi e realisti. L'autocaravan più volte abbiamo affermato che è un autoveicolo come un autovettura così come tutti i veicoli aventi quattro o più ruote e un motore, ma l'autocaravan è distinto tra gli autoveicoli nell'art.54 1/m, mentre l'autovettura corrisponde alla distinzione art.54 1/a e non sono la stessa cosa. antonio o'nonno mette in discussione l'art.185, io no, quindi se nella sosta dove consentito id="red"> l'autocaravan poggia solo sulle ruote non emette deflussi etc. io sono del parere che è possibile goderlo nella sua specialità, sarebbe a dire, dormirci, mangiarci, andare al bagno ,fare una doccia, ascoltare la musica, vedere la tv etc...senza infrangere nessuna legge di questo stato italiano. spero di avere fatto una chiara distinzione Io sono sempre del parere quindi che l'autocaravan è un veicolo ad uso speciale, sono altrettanto sicuro che facendo questa affermazione non pregiudico l'accesso alla sosta, anzi mi garantisco il godimento del mezzo dove è possibile, senza rimanere nell'ambiguità. ripeto da tempo si può andare d'accordo in pieno rispetto rimanendo lecitamente di pareri diversi, "per fortuna". ciao
quote:Originally posted by camperillo> Vero. L'art. 54 fa dei distinguo. Ma l'art. 185 non è composto solo dal comma 2. L'art. 185 è composto anche del comma 1: "I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. " Grazie a questa piccola regoletta scritta il Prefetto ha più volte annullato della multe che i Vigili Urbani mi avevano appioppato. I ricorsi che avevo presentato battevano su questo concetto. Quindi i camper (veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m) sono i soli veicoli equiparati anche alle auto.
Quando si discute in merito al codice stradale si dovrebbe perdere un po' del fanatismo camperista ed essere obiettivi e realisti. L'autocaravan più volte abbiamo affermato che è un autoveicolo come un autovettura così come tutti i veicoli aventi quattro o più ruote e un motore, ma l'autocaravan è distinto tra gli autoveicoli nell'art.54 1/m, mentre l'autovettura corrisponde alla distinzione art.54 1/a e non sono la stessa cosa. >
quote: antonio o'nonno mette in discussione l'art.185, io no, quindi se nella sosta dove consentito id="red"> l'autocaravan poggia solo sulle ruote non emette deflussi etc. io sono del parere che è possibile goderlo nella sua specialità, sarebbe a dire, dormirci, mangiarci, andare al bagno ,fare una doccia, ascoltare la musica, vedere la tv etc...senza infrangere nessuna legge di questo stato italiano. spero di avere fatto una chiara distinzione >> Hai fatto chiarezza! E su questo siamo concordi!!!
quote: Io sono sempre del parere quindi che l'autocaravan è un veicolo ad uso speciale, sono altrettanto sicuro che facendo questa affermazione non pregiudico l'accesso alla sosta, anzi mi garantisco il godimento del mezzo dove è possibile, senza rimanere nell'ambiguità. >> E questa chiarezza ce la fornisce proprio il CdS!!! Non solo l'art. 54, ma anche l'art. 185 sia nel comma 2 sia nel comma 1.
quote: ripeto da tempo si può andare d'accordo in pieno rispetto rimanendo lecitamente di pareri diversi, "per fortuna". >> Quando ho scritto "succursale di "o nonno" ho dimenticato di mettere le faccine. Lo faccio ora. Ciao
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> [1]id="red"> CdS, Art. 38 "Segnaletica stradale" comma 2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorche' in difformita' con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43. Se un veicolo viene collocato in sosta in uno stallo di dimensioni inferiori alla relativa "sagoma", il conducente deve intendersi edotto che commette comunque un'infrazione, sanzionabile ai sensi dell'art. 157/5. A prescindere dalla categoria del veicolo collocato in sosta. L'inosservanza della segnaletica orizzontale potrebbe essere giustificata soltanto per la presenza di un segnale verticale di difforme prescrizione. Al riguardo ricordo il pannello integrativo al segnale Pid="blue"> collocato all'ingresso di un parcheggio in provincia di Trento, oggetto di una passata discussione. [2]id="red"> Sulla presunta discriminazione derivante dal segnale Pid="blue"> con pannello integrativo raffigurante un'autovettura, mi sono ampiamente espresso in relazione alla tua "multa" di Grosseto. Concordo quindi con la posizione qui sostenuta dal Prof. Calosci. Nel Regolamento, le figure da II.100 a II.231 rappresentano soltanto i simboli da utilizzare nei segnali di indicazione di cui all'art. 124 e seguenti. Il fatto che, tra le altre, ci siano anche le figure n. II.136
Allora riepiloghiamo: 1) Stalli di sosta di dimensioni limitate con segnale Pid="blue"> e mezzo esorbitante dagli stalli disegnati, non c'è discriminazione tra autovetture e autocaravan, qui contano le dimensioni: possiamo parcheggiare o siamo passibili di multa ex art. 157 comma 5? [1]id="red"> 2) Stalli di sosta di dimensioni limitate con segnale Pid="blue"> e pannello integrativo raffigurante un'autovettura, ci sarebbe discriminazione tra autovettura ed autocaravan, ma comunque non rientriamo negli stalli: possiamo parcheggiare o siamo passibili di multa ex art. 157 comunque? [1]id="red"> Sul punto, 2 come sapete, ho fatto ricorso contro il Comune di Grosseto che mi aveva multato non per l'art. 157 comma 5 (sosta fuori o non conforme agli spazi segnati) ma per categoria di veicolo [2]id="red">. Il Prefetto di Grosseto non si è ancora pronunciato. Ma se multassero perché si deborda dagli spazi segnati? [1]id="red"> Allora su questi due punti quale comportamento si tiene, specie nei comuni che abbiano destinato aree agli autocaravan quindi possono anche dimostrare di aver destinato, pur senza esserne obbligati, idonei spazi agli autocaravan? [1]id="red">>
e n. II.146
non ha alcuna attinenza con i possibili contenuti dei pannelli integrativi previsti nell'art. 120 del Regolamento:
comma 1, lettera c. Il segnale PARCHEGGIO. Puo' essere usato per indicare un'area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale puo' essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonche' categorie ammesse o escluse. Il segnale puo' essere inserito in quelli di preavviso e di direzione.
Non risulta contestabile che, per l'utilizzo della congiunzione nonche', le categorie ammesse o escluse non pòssano che essere quelle dei veicoli.
In presenza, quindi, di un pannello integrativo (di forma rettangolare con altezza pari ad 1/3 della base) contenente un simbolo analogo a quello riportato al centro dellaid="green"> figura II.136, si deve procedere all'individuazione della categoria di veicolo ammessa al parcheggio.
Nel CdS le categorie dei veicoli sono oggetto dell'art. 47 (mentre nell'art. 54 vengono trattati soltanto gli autoveicoli).
Di conseguenza il simbolo in questione (corrispondente al "profilo" di una berlina secondo le definizioni comunitarie)id="green">, quando utilizzato in un pannello integrativo, identifica la categoria dei veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote ed al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categoria internazionale M1), a prescindere dal tipo di carrozzeria (voce J.2 della CdC):
AA Berlina;
AB Due volumi (Berlina AA dotata di un portellone nella parte posteriore del veicolo);
AC Familiare (Giardinetta);
AD Coupe';
AE Decappottabile;
AF Veicolo multiuso (Monovolume);
SA Autocaravan;
SB Veicolo blindato;
SC Ambulanza;
SD Autofunebre;
SH Veicolo con accesso per sedie a rotelle.
L'autocaravan e' soltanto un tipo di carrozzeria nell'àmbito della categoria M1 di veicoli.
L'art. 120 del Regolamento consente di ammettere/escludere in un parcheggio categorie di veicoli mentre non consente all'ente proprietario della strada di estendere la facolta' di ammissione/esclusione al tipo di carrozzeria di un veicolo.
La combinazione del segnale
ammette in quell'area di parcheggio tutti i veicoli di categoria M1, a prescindere dal relativo tipo di carrozzeria, con buona pace delle amministrazioni comunali che intendessero escludere l'autocaravan attraverso la segnaletica qui esemplificata.
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p.s.: Vengono apportati alcuni miglioramenti espositivi al testo originale, che resta comunque riportato come citazione in successivi interventi. id="green">
quote:Originally posted by TheDevil> Disamina ottima!!! Te la copio e me l'archivio!!! Non si sa mai!!!!! Ciaoquote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> [1]id="red"> CdS, Art. 38 "Segnaletica stradale" comma 2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorche' in difformita' con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43. Se un veicolo viene collocato in sosta in uno stallo di dimensioni inferiori alla relativa "sagoma", il conducente deve intendersi edotto che commette comunque un'infrazione, sanzionabile ai sensi dell'art. 157/5. A prescindere dalla categoria del veicolo collocato in sosta. L'inosservanza della segnaletica orizzontale potrebbe essere giustificata soltanto per la presenza di un segnale verticale di difforme prescrizione. Al riguardo ricordo il pannello integrativo al segnale Pid="blue"> collocato all'ingresso di un parcheggio in provincia di Trento, oggetto di una passata discussione. [2]id="red"> Sulla presunta discriminazione derivante dal segnale Pid="blue"> con pannello integrativo raffigurante un'autovettura, mi sono ampiamente espresso in relazione alla tua "multa" di Grosseto. Concordo quindi con la posizione qui sostenuta dal Prof. Calosci. Nel Regolamento, le figure da II.100 a II.231 rappresentano soltanto i simboli da utilizzare nei segnali di indicazione di cui all'art. 124 e seguenti. Il fatto che, tra le altre, ci siano anche le figure n. II.136
Allora riepiloghiamo: 1) Stalli di sosta di dimensioni limitate con segnale Pid="blue"> e mezzo esorbitante dagli stalli disegnati, non c'è discriminazione tra autovetture e autocaravan, qui contano le dimensioni: possiamo parcheggiare o siamo passibili di multa ex art. 157 comma 5? [1]id="red"> 2) Stalli di sosta di dimensioni limitate con segnale Pid="blue"> e pannello integrativo raffigurante un'autovettura, ci sarebbe discriminazione tra autovettura ed autocaravan, ma comunque non rientriamo negli stalli: possiamo parcheggiare o siamo passibili di multa ex art. 157 comunque? [1]id="red"> Sul punto, 2 come sapete, ho fatto ricorso contro il Comune di Grosseto che mi aveva multato non per l'art. 157 comma 5 (sosta fuori o non conforme agli spazi segnati) ma per categoria di veicolo [2]id="red">. Il Prefetto di Grosseto non si è ancora pronunciato. Ma se multassero perché si deborda dagli spazi segnati? [1]id="red"> Allora su questi due punti quale comportamento si tiene, specie nei comuni che abbiano destinato aree agli autocaravan quindi possono anche dimostrare di aver destinato, pur senza esserne obbligati, idonei spazi agli autocaravan? [1]id="red">>e n. II.146
non ha alcuna attinenza con i possibili contenuti dei pannelli integrativi previsti nell'art. 120 del Regolamento: comma 1, lettera c. Il segnale PARCHEGGIO. Puo' essere usato per indicare un'area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale puo' essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonche' categorie ammesse o escluse. Il segnale puo' essere inserito in quelli di preavviso e di direzione. Non risulta contestabile che, per l'utilizzo della congiunzione nonche', le categorie ammesse o escluse non pòssano che essere quelle dei veicoli. In presenza, quindi, di un pannello integrativo contenente la figura II.136, si deve procedere all'individuazione della categoria di veicolo ammessa al parcheggio. Nel CdS le categorie dei veicoli sono oggetto dell'art. 47 (mentre nell'art. 54 vengono trattati soltanto gli autoveicoli). Di conseguenza la figura II.136, quando utilizzata in un pannello integrativo, identifica la categoria dei veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote ed al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categoria internazionale M1), a prescindere dal tipo di carrozzeria (voce J.2 della CdC): AA Berlina; AB Due volumi (Berlina AA dotata di un portellone nella parte posteriore del veicolo); AC Familiare (Giardinetta); AD Coupe'; AE Decappottabile; AF Veicolo multiuso (Monovolume); SA Autocaravan; SB Veicolo blindato; SC Ambulanza; SD Autofunebre; SH Veicolo con accesso per sedie a rotelle. L'autocaravan e' soltanto un tipo di carrozzeria nell'àmbito della categoria M1 di veicoli. L'art. 120 del Regolamento consente di ammettere/escludere in un parcheggio categorie di veicoli mentre non consente all'ente proprietario della strada di estendere la facolta' di ammissione/esclusione al tipo di carrozzeria di un veicolo. La combinazione del segnale
con il pannello integrativo
ammette in quell'area di parcheggio tutti i veicoli di categoria M1, a prescindere dal relativo tipo di carrozzeria, con buona pace delle amministrazioni comunali che intendessero escludere l'autocaravan attraverso la segnaletica qui esemplificata.
>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Ti ringrazio per l'apprezzamento ma ti ricordo il "campanello d'allarme" sui miei interventi ( https://www.camperonline.it/for... ).
>
quote:Originally posted by TheDevil> Quella in cui parlavi dell'inquadramento camper in categoria Nx??? Devo dire che in ALTO LOCO applicano benissimo il famoso passo del nuovo testamento "la sinistra non sappia qual che fa la destra..." Nel mio libretto (camper 39 quintali) è riportato nel punto appropriato M1. Per quello che mi riguarda io sto a posto e la tua disamina è perfetta per eventuali futuri ricorsi!!! Grazie e ciao
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Ti ringrazio per l'apprezzamento ma ti ricordo il "campanello d'allarme" sui miei interventi ( https://www.camperonline.it/for... ).
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quote:Originally posted by TheDevil> Sostanzialmente queste sono le motivazioni del mio ricorso a Grosseto. Ma come già vi mostrai tempo fa per il COMUNE DI PISA, un segnale composito con P oppure un divieto di sosta che escluda solo alcune categorie di utenti è possibile ex art. 83 comma 7. Quindi come comportarsi in presenza di una segnale di divieto di sosta con pannello integrativo indicante "ECCETTO AUTOVETTURE" scritto e senza simbolo di alcunché, che è conforme alla norma di cui all'art. 83 comma 2? E VI RICORDO CHE SULLA QUESTIONE CATEGORIE DI UTENTIid="red"> I COMUNI NON HANNO ANCORA APPROFONDITO L'ARGOMENTO. Quando ci rifletteranno probabilmente arriveranno alla conclusione che i conducenti di camper sono una categoria di utenti A SE STANTE, avente comportamenti stradali diversi da altri utenti della strada e pertanto possono essere meritevoli di una distinta e oggettivamente diversa regolamentazione, sia nei tempi di sosta (es. no over night) che nei luoghi di sosta, sia a causa dell'ingombro medio dei mezzi in questione sia a causa dell'uso che l'equipaggio ne fa.quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> [1]id="red"> CdS, Art. 38 "Segnaletica stradale" comma 2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorche' in difformita' con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43. Se un veicolo viene collocato in sosta in uno stallo di dimensioni inferiori alla relativa "sagoma", il conducente deve intendersi edotto che commette comunque un'infrazione, sanzionabile ai sensi dell'art. 157/5. A prescindere dalla categoria del veicolo collocato in sosta. L'inosservanza della segnaletica orizzontale potrebbe essere giustificata soltanto per la presenza di un segnale verticale di difforme prescrizione. Al riguardo ricordo il pannello integrativo al segnale Pid="blue"> collocato all'ingresso di un parcheggio in provincia di Trento, oggetto di una passata discussione. [2]id="red"> Sulla presunta discriminazione derivante dal segnale Pid="blue"> con pannello integrativo raffigurante un'autovettura, mi sono ampiamente espresso in relazione alla tua "multa" di Grosseto. Concordo quindi con la posizione qui sostenuta dal Prof. Calosci. Nel Regolamento, le figure da II.100 a II.231 rappresentano soltanto i simboli da utilizzare nei segnali di indicazione di cui all'art. 124 e seguenti. Il fatto che, tra le altre, ci siano anche le figure n. II.136
Allora riepiloghiamo: 1) Stalli di sosta di dimensioni limitate con segnale Pid="blue"> e mezzo esorbitante dagli stalli disegnati, non c'è discriminazione tra autovetture e autocaravan, qui contano le dimensioni: possiamo parcheggiare o siamo passibili di multa ex art. 157 comma 5? [1]id="red"> 2) Stalli di sosta di dimensioni limitate con segnale Pid="blue"> e pannello integrativo raffigurante un'autovettura, ci sarebbe discriminazione tra autovettura ed autocaravan, ma comunque non rientriamo negli stalli: possiamo parcheggiare o siamo passibili di multa ex art. 157 comunque? [1]id="red"> Sul punto, 2 come sapete, ho fatto ricorso contro il Comune di Grosseto che mi aveva multato non per l'art. 157 comma 5 (sosta fuori o non conforme agli spazi segnati) ma per categoria di veicolo [2]id="red">. Il Prefetto di Grosseto non si è ancora pronunciato. Ma se multassero perché si deborda dagli spazi segnati? [1]id="red"> Allora su questi due punti quale comportamento si tiene, specie nei comuni che abbiano destinato aree agli autocaravan quindi possono anche dimostrare di aver destinato, pur senza esserne obbligati, idonei spazi agli autocaravan? [1]id="red">>e n. II.146
non ha alcuna attinenza con i possibili contenuti dei pannelli integrativi previsti nell'art. 120 del Regolamento: comma 1, lettera c. Il segnale PARCHEGGIO. Puo' essere usato per indicare un'area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale puo' essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonche' categorie ammesse o escluse. Il segnale puo' essere inserito in quelli di preavviso e di direzione. Non risulta contestabile che, per l'utilizzo della congiunzione nonche', le categorie ammesse o escluse non pòssano che essere quelle dei veicoli. In presenza, quindi, di un pannello integrativo contenente la figura II.136, si deve procedere all'individuazione della categoria di veicolo ammessa al parcheggio. Nel CdS le categorie dei veicoli sono oggetto dell'art. 47 (mentre nell'art. 54 vengono trattati soltanto gli autoveicoli). Di conseguenza la figura II.136, quando utilizzata in un pannello integrativo, identifica la categoria dei veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote ed al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categoria internazionale M1), a prescindere dal tipo di carrozzeria (voce J.2 della CdC): AA Berlina; AB Due volumi (Berlina AA dotata di un portellone nella parte posteriore del veicolo); AC Familiare (Giardinetta); AD Coupe'; AE Decappottabile; AF Veicolo multiuso (Monovolume); SA Autocaravan; SB Veicolo blindato; SC Ambulanza; SD Autofunebre; SH Veicolo con accesso per sedie a rotelle. L'autocaravan e' soltanto un tipo di carrozzeria nell'àmbito della categoria M1 di veicoli. L'art. 120 del Regolamento consente di ammettere/escludere in un parcheggio categorie di veicoli mentre non consente all'ente proprietario della strada di estendere la facolta' di ammissione/esclusione al tipo di carrozzeria di un veicolo. La combinazione del segnale
con il pannello integrativo
ammette in quell'area di parcheggio tutti i veicoli di categoria M1, a prescindere dal relativo tipo di carrozzeria, con buona pace delle amministrazioni comunali che intendessero escludere l'autocaravan attraverso la segnaletica qui esemplificata.
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno E VI RICORDO CHE SULLA QUESTIONE CATEGORIE DI UTENTIid="red"> I COMUNI NON HANNO ANCORA APPROFONDITO L'ARGOMENTO. Quando ci rifletteranno probabilmente arriveranno alla conclusione che i conducenti di camper sono una categoria di utenti A SE STANTE, avente comportamenti stradali diversi da altri utenti della strada e pertanto possono essere meritevoli di una distinta e oggettivamente diversa regolamentazione, sia nei tempi di sosta (es. no over night) che nei luoghi di sosta, sia a causa dell'ingombro medio dei mezzi in questione sia a causa dell'uso che l'equipaggio ne fa. >> Ovvero quello che “desideri” (desiderate, tu e “qualcun” altro…) e cioe’ che tutti i camperisti debbano andare solo, esclusivamente ed obbligatoriamente in campig e/o AA Ma come detto piu’ volte, che ognuno possa scegliere se andare in camping (e quindi potersi “sbracare”) oppure in AA (mantenendo un comportamento “morigerato”) oppure se fare sosta libera (ma non “selvaggia”) E poi, se visto che tu vai sempre e solo in camping e/o AA , machettenefrega di chi fa sosta libera...id="blue">
quote:Originally posted by TheDevil> Sostanzialmente queste sono le motivazioni del mio ricorso a Grosseto. Ma come già vi mostrai tempo fa per il COMUNE DI PISA, un segnale composito con P oppure un divieto di sosta che escluda solo alcune categorie di utenti è possibile ex art. 83 comma 7. Quindi come comportarsi in presenza di una segnale di divieto di sosta con pannello integrativo indicante "ECCETTO AUTOVETTURE" scritto e senza simbolo di alcunché, che è conforme alla norma di cui all'art. 83 comma 2? E VI RICORDO CHE SULLA QUESTIONE CATEGORIE DI UTENTIid="red"> I COMUNI NON HANNO ANCORA APPROFONDITO L'ARGOMENTO. Quando ci rifletteranno probabilmente arriveranno alla conclusione che i conducenti di camper sono una categoria di utenti A SE STANTE, avente comportamenti stradali diversi da altri utenti della strada e pertanto possono essere meritevoli di una distinta e oggettivamente diversa regolamentazione, sia nei tempi di sosta (es. no over night) che nei luoghi di sosta, sia a causa dell'ingombro medio dei mezzi in questione sia a causa dell'uso che l'equipaggio ne fa.quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> [1]id="red"> CdS, Art. 38 "Segnaletica stradale" comma 2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorche' in difformita' con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43. Se un veicolo viene collocato in sosta in uno stallo di dimensioni inferiori alla relativa "sagoma", il conducente deve intendersi edotto che commette comunque un'infrazione, sanzionabile ai sensi dell'art. 157/5. A prescindere dalla categoria del veicolo collocato in sosta. L'inosservanza della segnaletica orizzontale potrebbe essere giustificata soltanto per la presenza di un segnale verticale di difforme prescrizione. Al riguardo ricordo il pannello integrativo al segnale Pid="blue"> collocato all'ingresso di un parcheggio in provincia di Trento, oggetto di una passata discussione. [2]id="red"> Sulla presunta discriminazione derivante dal segnale Pid="blue"> con pannello integrativo raffigurante un'autovettura, mi sono ampiamente espresso in relazione alla tua "multa" di Grosseto. Concordo quindi con la posizione qui sostenuta dal Prof. Calosci. Nel Regolamento, le figure da II.100 a II.231 rappresentano soltanto i simboli da utilizzare nei segnali di indicazione di cui all'art. 124 e seguenti. Il fatto che, tra le altre, ci siano anche le figure n. II.136
Allora riepiloghiamo: 1) Stalli di sosta di dimensioni limitate con segnale Pid="blue"> e mezzo esorbitante dagli stalli disegnati, non c'è discriminazione tra autovetture e autocaravan, qui contano le dimensioni: possiamo parcheggiare o siamo passibili di multa ex art. 157 comma 5? [1]id="red"> 2) Stalli di sosta di dimensioni limitate con segnale Pid="blue"> e pannello integrativo raffigurante un'autovettura, ci sarebbe discriminazione tra autovettura ed autocaravan, ma comunque non rientriamo negli stalli: possiamo parcheggiare o siamo passibili di multa ex art. 157 comunque? [1]id="red"> Sul punto, 2 come sapete, ho fatto ricorso contro il Comune di Grosseto che mi aveva multato non per l'art. 157 comma 5 (sosta fuori o non conforme agli spazi segnati) ma per categoria di veicolo [2]id="red">. Il Prefetto di Grosseto non si è ancora pronunciato. Ma se multassero perché si deborda dagli spazi segnati? [1]id="red"> Allora su questi due punti quale comportamento si tiene, specie nei comuni che abbiano destinato aree agli autocaravan quindi possono anche dimostrare di aver destinato, pur senza esserne obbligati, idonei spazi agli autocaravan? [1]id="red">>e n. II.146
non ha alcuna attinenza con i possibili contenuti dei pannelli integrativi previsti nell'art. 120 del Regolamento: comma 1, lettera c. Il segnale PARCHEGGIO. Puo' essere usato per indicare un'area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale puo' essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonche' categorie ammesse o escluse. Il segnale puo' essere inserito in quelli di preavviso e di direzione. Non risulta contestabile che, per l'utilizzo della congiunzione nonche', le categorie ammesse o escluse non pòssano che essere quelle dei veicoli. In presenza, quindi, di un pannello integrativo contenente la figura II.136, si deve procedere all'individuazione della categoria di veicolo ammessa al parcheggio. Nel CdS le categorie dei veicoli sono oggetto dell'art. 47 (mentre nell'art. 54 vengono trattati soltanto gli autoveicoli). Di conseguenza la figura II.136, quando utilizzata in un pannello integrativo, identifica la categoria dei veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote ed al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categoria internazionale M1), a prescindere dal tipo di carrozzeria (voce J.2 della CdC): AA Berlina; AB Due volumi (Berlina AA dotata di un portellone nella parte posteriore del veicolo); AC Familiare (Giardinetta); AD Coupe'; AE Decappottabile; AF Veicolo multiuso (Monovolume); SA Autocaravan; SB Veicolo blindato; SC Ambulanza; SD Autofunebre; SH Veicolo con accesso per sedie a rotelle. L'autocaravan e' soltanto un tipo di carrozzeria nell'àmbito della categoria M1 di veicoli. L'art. 120 del Regolamento consente di ammettere/escludere in un parcheggio categorie di veicoli mentre non consente all'ente proprietario della strada di estendere la facolta' di ammissione/esclusione al tipo di carrozzeria di un veicolo. La combinazione del segnale
con il pannello integrativo
ammette in quell'area di parcheggio tutti i veicoli di categoria M1, a prescindere dal relativo tipo di carrozzeria, con buona pace delle amministrazioni comunali che intendessero escludere l'autocaravan attraverso la segnaletica qui esemplificata.
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci>
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quote:Originally posted by TheDevil>
Ti ringrazio per l'apprezzamento ma ti ricordo il "campanello d'allarme" sui miei interventi ( https://www.camperonline.it/for... ).>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Si, ma con riferimento al punto nel quale richiamo l'attenzione di tutti i frequentatori del forum affinche' i miei interventi, pur se plausibili, vengano letti con cautela e riserva quando espongo convincimenti personali che risultano difformi rispetto a quelli sostenuti dalla maggioranza degli interlocutori. ------------------------------ p.s. L'assimilazione dell'autocaravan ai veicoli di categoria N, a mio avviso infondata ed illogica, e' stata affermata dal Ministero nella recente circolare 36101 in materia di revisione. Qui https://www.camperonline.it/for... ho manifestato le motivazioni del mio dissenso al riguardo.
Quella in cui parlavi dell'inquadramento camper in categoria Nx???>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> [1]id="red"> Infatti sono le motivazioni che ti ho indicato nei miei interventi del: - 02.07.2007 qui https://www.camperonline.it/forum06/topic.asp?whichpage=-1&TOPIC_ID=24329 ; - 10.10.2007 qui https://www.camperonline.it/forum06/topic.asp?whichpage=-1&TOPIC_ID=29988 . [2]id="red"> L'art. 83 del Regolamento contiene soltanto tutte le caratteristiche che puo' avere, in generale, il pannello integrativo ad un segnale stradale. L'art. 83, di per se', non autorizza la collocazione di un pannello integrativo. La facolta' di utilizzo di un pannello integrativo e' concessa dal legislatore con riferimento a specifici segnali stradali oggetto degli articoli successivi del Regolamento. Per verificare quali siano i pannelli integrativi (eventualmente in soluzione "composita") associabili al segnale di "divieto di sosta" occorre andare all'art. 120 del Regolamento e non e' sufficiente la consultazione dell'art. 83. [3]id="red"> Il pannello integrativo indicante "ECCETTO AUTOVETTURE" scritto e senza simbolo di alcunchéid="red"> NON E' CONFORME al comma 7 dell' art. 83: Il modello II.4 indica ECCEZIONI O LIMITAZIONI, cioè autorizza una deroga alla prescrizione per una o più categorie di utenti, ovvero ne limita la validità. Quando la prescrizione è limitata ad una o più categorie i relativi simboli sono inseriti in nero su fondo bianco (modello II.4/a). Quando invece si intende concedere la deroga ad una o più categorie, i relativi simboli neri su fondo bianco sono preceduti dalla parola "eccetto" (modello II.4/b). I simboli dei veicoli possono essere rappresentati con senso di marcia concorde a quello delle frecce in caso di abbinamento con segnali di prescrizione direzionali. Quindi, in un pannello integrativo di deroga, alla parola ECCETTO deve sempre fare sèguito un simbolo nero su fondo bianco che non e' sostituibile con una equivalente parola. Un pannello integrativo ECCETTO AUTOVETTURE e' irregolare e contestabile in qualunque momento all'ente proprietario della strada che l'abbia collocato. In ogni caso, se collocasse il segnale
Sostanzialmente queste sono le motivazioni del mio ricorso a Grosseto. [1]id="red"> Ma, come già vi mostrai tempo fa per il COMUNE DI PISA, un segnale composito con P oppure un divieto di sosta che escluda solo alcune categorie di utenti è possibile ex art. 83 comma 7. [2]id="red"> Quindi come comportarsi in presenza di una segnale di divieto di sosta con pannello integrativo indicante "ECCETTO AUTOVETTURE" scritto e senza simbolo di alcunchéid="red">, che è conforme alla norma di cui all'art. 83 comma 2? [3]id="red"> E VI RICORDO CHE SULLA QUESTIONE CATEGORIE DI UTENTIid="red"> I COMUNI NON HANNO ANCORA APPROFONDITO L'ARGOMENTO. [4]id="red"> Quando ci rifletteranno probabilmente arriveranno alla conclusione che i conducenti di camper sono una categoria di utenti A SE STANTEid="red">, avente comportamenti stradali diversi da altri utenti della strada e pertanto possono essere meritevoli di una distinta e oggettivamente diversa regolamentazione, sia nei tempi di sosta (es. no over night) che nei luoghi di sosta, sia a causa dell'ingombro medio dei mezzi in questione sia a causa dell'uso che l'equipaggio ne fa. [5]id="red">>
unitamente al pannello integrativo ECCETTO
, quell'amministrazione si precluderebbe la possibilita' di prescrivere una limitazione di tempo e/o il pagamento di una tariffa per i veicoli ammessi a sostare, dal momento che non si tratterebbe di un'area di parcheggio.
[4]id="red">
Aspetto di esaminare la conclusione dei tuoi approfondimenti al riguardo e la prima applicazione, da parte di qualche amministrazione comunale, del concetto di categoria di utente nel significato cui intendi pervenire.
[5]id="red">
I conducenti sono una componente essenziale ed imprescindibile per la circolazione di un qualunque veicolo e non possono essere raggruppati in categorie di utenti, ma vanno visti - in modo inscindibile - secondo le categorie di veicoli dei quali sono alla guida.
quote:Originally posted by TheDevil [5]id="red"> I conducenti sono una componente essenziale ed imprescindibile per la circolazione di un qualunque veicolo e non possono essere raggruppati in categorie di utenti, ma vanno visti - in modo inscindibile - secondo le categorie di veicoli dei quali sono alla guida. >> opss...ma come?....ma allora vorresti dire che settimane di mistiche congetture su fantomatiche "categorie di utenti" non hanno stabili fondamenta su cui poggiare?....diamine, mi crolla un mito[V][V]....id="size2"> ciao Valerio
quote:Originally posted by TheDevil Il fatto che, tra le altre, ci siano anche le figure n. II.136> E' proprio qui il problema. Categorie di veicoli o di utenti. Tu la risolvi in modo un po' semplicistico, dicendo che il "nonche'" sarebbe riferito chiaramente alle categorie di veicoli, ma dove la legge vuole, dice. Ed io non leggo categorie di veicoli, leggo solo categorie, e vedo un elenco di immagini riferite a diversi oggetti che non sono distinte categorie di veicoli ma, eventualmente, tutt'al più diversi utenti della strada. Avresti ragione se nel pannello integrativo sotto la "P" ci fosse scritto "veicoli cat. M1". Ma io un segnale di parcheggio con un tale pannello integrativo non l'ho mi visto.e n. II.146
..... Non risulta contestabile che, per l'utilizzo della congiunzione nonche', le categorie ammesse o escluse non pòssano che essere quelle dei veicoli. >
quote:La combinazione del segnale> Proviamo a capovolgere la questione. Poniamo che nel pannello integrativo sotto la "P" di parcheggio ci sia, l'immagine dell'autocaravan, invece che quello della berlina. In quel parcheggio, ci sostano solo gli utenti in autocaravan, oppure tutti i veicoli comunque carrozzati della categoria M1? Secondo il tuo modo di impostare la questione, doverebbero sostare tutti i veicoli M1, a prescindere dalle distinzioni per "tipi" contenute nell'art. 54 CdS. Mi pare una forzatura decisamente eccessiva. Così come non sono d'accordo che la classificazione dei veicoli debba essere solo quella nell'ambito delle categrie internazionali e non anche quella tradizionale contenuta nella prima parte dell'art. 47 CdS.con il pannello integrativo
(dove il simbolo dell'autoarticolato deve intendersi sostituito con quello riportato al centro della figura II.136) [1]id="green"> ammette in quell'area di parcheggio tutti i veicoli di categoria M1, a prescindere dal relativo tipo di carrozzeria, con buona pace delle amministrazioni comunali che intendessero escludere l'autocaravan attraverso la segnaletica qui esemplificata.>