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Giuso
Giuso
15/12/2009 230
Inserito il 25/07/2012 alle: 15:34:37
COMMISSIONE TRASPORTI CAMERA: AL VIA PROPOSTA DI LEGGE SU REVOCA DELLA PATENTE IN CASO DI OMICIDIO ALLA GUIDA SOTTO ALCOOL O DROGHE, MULTE CON SCONTO VIA POS E AUTOCARAVAN Foto Blaco - Archivio ASAPSFoto Blaco - Archivio ASAPSRoma, 24 Luglio 2012. E’ stato avviato stamani (ieri n.d.r.) in Commissione Trasporti della Camera dei Deputati - in sede referente - l’esame della proposta di legge C 5361 che contiene alcune modifiche puntuali e urgenti al Codice della Strada. (primo firmatario il Presidente della Commissione On. Mario Valducci - PDL, relatrice la Vice Presidente On. Silvia Velo - PD). Il provvedimento, strutturato in pochi articoli, arriva esattamente a distanza di 2 anni dalla grande riforma del CdS contenuta nella L.120 del luglio 2010, una legge bipartisan che ha dato ottimi risultati sia nella prevenzione che nella repressione degli illeciti legati alla Sicurezza Stradale, ma che nell’applicazione aveva evidenziato alcune aree di miglioramento. Tra i capisaldi della proposta di legge spiccano alcune significative novità: - Multe: è prevista una riduzione del 20% dell’importo delle sanzioni pecuniarie se il pagamento avviene entro 5 giorni. La “ratio” è quella di introdurre (a fronte dell’inasprimento dei massimi edittali avvenuto a più riprese negli ultimi anni) anche meccanismi virtuosi che possano assicurare non solo l’effetto dissuasivo, ma soprattutto la certezza della pena (messa in forse da molti ricorsi in via gerarchica e ai Giudici di Pace spesso pretestuosi e dilatori). E’ previsto il pagamento anche con moneta elettronica (POS) e la possibilità della notifica anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC). In questi casi il cittadino - a fronte della celerità del ravvedimento - potrà contare su un risparmio di costi (anche di notifica, nel caso di conciliazione “de visu”) e di tempi legati all’espletamento delle procedure. Analoghe considerazioni possono poi ripetersi per le Pubbliche Amministrazioni coinvolte (Polizia, Carabinieri, Polizia Locale) che si avvantaggeranno di sgravi di procedura e dei relativi costi, oltre che poter contare su flussi di cassa certi e immediati (da destinarsi a progetti di Sicurezza Stradale). Da ricordare che la nuova generazione di dispositivi elettronici intelligenti può fungere anche da terminale mobile per la gestione automatizzata dei verbali e l’aggiornamento “in tempo reale” dei database ufficiali, con grande miglioramento della tempestività della raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati statistici di settore. - Omicidio colposo e Revoca Obbligatoria della Patente: di notevole impatto l’inasprimento dell’apparato sanzionatorio contenuto oggi nell’art. 589/2-3 c.p. (che prevede una pena detentiva compresa tra 2 e 7 anni nel caso di omicidio colposo realizzato a seguito di violazioni del CdS, pene che arrivano a 3 e 10 anni quando il reato sia stato commesso sotto l’effetto di un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l o sostanze stupefacenti/psicotrope ). Tra le sanzioni accessorie (previste dall’art. 222 Cds) è infatti introdotta la revoca obbligatoria della patente (oggi la revoca scatta solo in presenza di tasso superiore a 1,5 gr/l o di sostanze stupefacenti/psicotrope). In questo caso la patente potrà essere riacquisita solo trascorsi 5 anni dalla data di accertamento dell’omicidio colposo (art. 589/2 c.p.) elevati a 15 anni in caso di commissione sotto l’effetto di un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l o sostanze stupefacenti/psicotrope (art. 589/3). Il provvedimento introduce una revoca molto lunga (assimilabile ad una revoca a vita) che intende aggravare la posizione anche amministrativa di chi si macchia di un omicidio alla guida da ubriaco o drogato. La scelta di effettività adottata fornisce idonee garanzie per la sicurezza collettiva, coerenti con l’assetto costituzionale (art.16) e il diritto comunitario vigenti. - Autocaravan (guidabili con patente B): viene introdotto un nuovo calcolo della massa massima cioè la “massa a pieno carico tecnicamente ammissibile” (3,5 t) che non tiene conto del peso delle apparecchiature interne (es. mobilio, apparecchiature di cottura etc.), entro il limite di 1,5t. Questa scelta dovrebbe fungere anche da agevolatore del settore, rilevante sul panorama industriale italiano ed europeo.id="size5">id="black"> Nei prossimi giorni verranno esaminati gli emendamenti e, atteso il consenso bipartisan sul provvedimento, l’auspicio della Commissione è che si possa arrivare alla conclusione dei lavori già entro la chiusura estiva * * * Il provvedimento si affianca all’altra proposta chiave in tema di Sicurezza stradale, la legge delega al Governo per la riforma complessiva del Codice della Strada (C4662 Valducci e abbinate) approvata in Commissione il 4/7/2012 (attualmente all’esame delle Commissioni competenti per il parere) e attesa in Aula alla ripresa dei lavori a Settembre. Si tratta di un ampio disegno di manutenzione normativa e di delegificazione reso necessario dalla formazione alluvionale nel tempo del CdS. Un provvedimento ormai improcrastinabile per stare al passo con l’avvicendamento tecnologico, particolarmente significativo nel settore, che incide notevolmente sulle soluzioni tecniche e conseguentemente sulle scelte normative. Mercoledì, 25 Luglio 2012 speriamo in una pronta approvazione potrebbe essere un piccolo aiuto per tutti noi giuseppe
peg1
peg1
-
Inserito il 25/07/2012 alle: 15:42:48
Per chi diceva che i costruttori non si stavano muovendo, prima cosa hanno messo a posto i loro problemi di peso, aggiungendo un bel 1.5 quintali di optional, speriamo che facciano qualche cosa anche per chiarire la regolamentazione per quello che riguarda la sosta.... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
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chorus
chorus
05/10/2006 12490
Inserito il 25/07/2012 alle: 15:54:40
Grazie per la preziosa segnalazione. A beneficio di tutti ecco la modifica oggetto del PDL: ART. 2. (Calcolo della massa limite degli autocaravan). 1. Dopo il comma 6 dell’articolo 62 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente: « 6-bis Per gli autocaravan, ai fini del calcolo della massa massima, non è considerato il peso degli accessori e delle attrezzature di bordo, quando questi non superino complessivamente il peso di 1,5 t ». Riporto altresì una frase della relazione accompagnatoria al provvedimento: "Andrà comunque verificata, nel corso dell’esame parlamentare, la coerenza della disposizione rispetto alla disciplina dell’Unione Europea in materia di omologazione dei veicoli." Speriamo che l'UE non metta troppi paletti.

Modificato da chorus il 25/07/2012 alle 15:58:35
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IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 58071
Inserito il 25/07/2012 alle: 16:23:50
Non riesco a capire: Come si fa a sapere poi quanto è il peso delle "apparecchiature interne" o quanto è il peso dovuto a "ciarpame vario" che ci si porta in giro? In caso di controllo, come fa l'agente che pesa a saperlo? Oppure indipendentemente da tutto il mezzo non deve pesare più di 5t? Suppongo che comunque sarà valido solo per i mezzi di nuova immatricolazione e forniti di telai (Heavy) atti a potere sopportare tecnicamente i 45q. Certo un camper con il telaio Light, e con le ruotine da 15" appena porta i 35q, se ci si mette sopra i 50q o si spezza o scoppiano le ruote! Cioè con la B si guiderà camper fino a 35+15=50q? Non so mi sembra una cosa poco chiara, perchè farla così difficile e non scrivere direttamente 50q? O non ho capito niente o c'è qualcosa che mi puzza [}:)] Comunque si tratterà solo di camper costosi, con certe meccaniche e il vantaggio sarà dele ditte Tedesche (la Hymer per esempio da la possibilità su quasi tutti anche della omologazione fino a 45q). Tanto sarà il solito fuoco di paglia.[:(] __________________ Tommaso IZ4DJI

Modificato da IZ4DJI il 26/07/2012 alle 13:21:19
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salito
salito
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21/03/2009 28508
Inserito il 25/07/2012 alle: 16:25:51
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 25/07/2012  15:42:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cosi continueremo ad avere sul mercato veicoli pseudo autonomi e nuovi camperisti ""illusi"" dalla risposta """ma se li vendono io ho diritto ad usarli..."" dimenticando che nessuno fa,dove vuole, ciò che potrebbe fare il veicolo vedi: 4X4, moto cross,montain bike,ferrari-lamborghini, e quindi innesorabilmente molti comuni applicheranno le norme più restrittive del 185 i piccoli come comuni e come camper sopravviveranno adattandosi gli uni agli altri
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 25/07/2012 alle: 17:04:51
quote:

Originally posted by chorus

Speriamo che l'UE non metta troppi paletti.>
> Ritengo di conoscere ormai la tua propensione ad una scrupolosa precisione. Mi permetto quindi invitarti alla rilettura della motivazione: L'articolo 2 interviene sul calcolo della massa massima per gli autocaravan. Infatti, in molti casi per tali automezzi si pone il problema che il peso delle apparecchiature interne (ad esempio il mobilio o le attrezzature, come gli apparecchi di cottura) determina il superamento del limite di 3,5 tonnellate, previsto per i veicoli che è possibile guidare con la patente di categoria B dall'articolo 116 del codice della strada, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Ciò implica che risulta necessaria, per guidare molti tipi di autocaravan, la patente di categoria C, non altrettanto diffusa quanto la patente di categoria B, con l'effetto di creare alla diffusione dei medesimi autocaravan e all'industria del settore un danno non giustificabile da esigenze di tutela della sicurezza. .... Si è quindi pensato di intervenire sulla modalità di calcolo della massa massima, prevedendo che ai fini di questa non rilevi il peso delle apparecchiature interne, entro un limite complessivo di 1,5 tonnellate. In questo modo non dovrebbe essere superato il limite delle 3,5 tonnellate e, conseguentemente, dovrebbe essere possibile la guida dei camper con la patente di categoria B. L'articolo 62 CdS interviene sulle caratteristiche tecniche del veicolo prima dell'omologazione. In sostanza, con questa allucinante modifica, i costruttori intendono sentirsi legittimati a costruire veicoli ancora piu' pesanti ed a pretenderne l'omologazione sempre con F.2=3500. In questo modo non dovrebbe essere superato il limite delle 3,5 tonnellate e, conseguentemente, dovrebbe essere possibile la guida dei camper con la patente di categoria B. E, per giunta, hanno pure l'arroganza di affermare che, senza la proposta modifica, si crea all'industria del settore un danno non giustificabile da esigenze di tutela della sicurezza. Meno male che, oltre alla direttiva citata (sulla patente di guida), ci sono quelle sull'omologazione dei veicoli e sulle dimensioni dei veicoli (i cui estremi non mi va, in questo momento, di andare a cercare). Come e' formulata non e' una modifica a favore dei camperisti ma dei costruttori, allo scopo di farsi "proteggere" dal legislatore contro le cause civili da parte degli acquirenti di autocaravan non utilizzabili per circolare in conformita' al CdS. Spero d'essere riuscito ad esprimere il mio pensiero in modo sufficientemente comprensibile.
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chorus
chorus
05/10/2006 12490
Inserito il 25/07/2012 alle: 17:27:09
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 25/07/2012  17:04:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Condivido la tua lettura. In pratica, se il PDL verrà approvato, la pesata dell'autocaravan dovrebbe essere il risultato di: - peso rilevato - meno 1,5 tonnellate. Bisognerà capire che tipo di telai verranno utilizzati perchè potrebbero a breve essere commercializzati camper del peso di 50 quintali che verrebbero omologati 35 quintali con questo stratagemma. Che fine farebbe l'attuale parco camper esistente?
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 25/07/2012 alle: 17:35:19
A parer mio basta comprare (chiedere e i produttori di certo ci "accontenterebbero") camper piu' piccoli e piu' spartani (e non "case viaggianti" con tutto e di piu' compresi forni, le lasagne io me le faccio a casa [:D] , frigo da 120 litri etcetcetc) e il problema pesi (e lunghezze, che creano difficolta' di trovare parcheggio) sarebbe automaticamente risolto. Ivano PS: dimenticavo, se non vado errato gia' in passato erano state fatte simili proposte di legge ma tutte andate male e/o finite nel "dimenticatoio"id="blue">

Modificato da IvanoPP il 25/07/2012 alle 17:39:45
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Fargo73
Fargo73
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11/05/2010 14594
Inserito il 25/07/2012 alle: 17:47:02
Secondo me la cosa varrà per le nuove immatricolazioni. Il costruttore dovrà dichiarare (e dimostrare immagino) che il mobilio ha un certo peso che potrà togliere (entro i 15q) dalla massa a vuoto. Quindi, per esempio, un mezzo nuovo pesa a vuoto 33q, ma il costruttore dichiara che 7q sono dovuti all'arredo ed altre attrezzature (immagino fornelli, frigo, truma, ma non accessori non previsti di serie), quindi il mezzo avrebbe un peso di 26q. Sul libretto ci sarebbe, immagino, anche la massa dichiarata dell'allestimento, quindi in caso di accertamento del peso si potrebbe facilmente capire quale sia il peso massimo che il mezzo può raggiungere. Diciamo che da un punto di vista normativo potrebbe aver senso, ma da quello tecnico? Vorrebbe dire che un mezzo di 33q ne pesa in realtà 26 e potrebbe essere caricato fino 42q? Anche con un mezzo omologato per portare 35q? O comunque il peso massimo (reale, non normativo) dovrebbe essere quello che quel telaio può supportare? Mi viene difficile comunque pensare che questo sistema si possa applicare a mezzi già immatricolati.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 25/07/2012 alle: 19:02:56
quote:

Originally posted by chorus

... potrebbero a breve essere commercializzati camper del peso di 50 quintali che verrebbero omologati 35 quintali con questo stratagemma. Che fine farebbe l'attuale parco camper esistente?>
> Hanno appena approvato il testo finale della PdL XVI/4662 (sintesi di ben 50 PdL) ed il Presidente della Commissione se ne esce fuori con un'altra PdL (XVI/5361), dove ci sono due modifiche per accontentare i costruttori (e che potevano ben fare parte della originaria proposta di modifica al CdS) su segway ed autocaravan, inserite al "traino" di due modifiche che hanno invece rilevante impatto popolare come la riduzione di importo delle multe e l'omicidio colposo. In tal modo, anche se la fine della legislatura e' prossima, e' probabile che la "sentita" importanza degli ultimi due argomenti possa portare all'approvazione di tutta la PdL-5361, (compresi gli argomenti meno urgenti, ma "sentiti" per i produttori), senza attendere cosi' il lungo e faticoso iter della PdL-4662. Da qualche tempo, specie nel settore della regolamentazione stradale, si legifera anche a mezzo di circolari ministeriali. Ammesso e non concesso che la modifica all'art. 62 CdS venga approvata nel testo proposto, ci sarebbero comunque da "aggirare" le due direttive comunitarie sull'omologazione dei veicoli a motore (2007/46/CE) e sulle relative dimensioni e masse (92/21/CEE). Allora ipotizzo che, sulla scrivania di qualche dirigente ministeriale, ci possa essere (gia' approntata dallo stesso ispiratore della modifica legislativa all'art. 62 CdS) la bozza di una circolare ministeriale, per la quale: - in sede di omologazione dell'autocaravan, il costruttore debba indicare la massa totale degli "accessori" da non considerare installati nel veicolo; - in sede di compilazione della CdC, gli UMC dèbbano indicare detta massa totale degli "accessori" nella pagina 3 (a testo libero). Sorge pero' il problema di come superare l'ostacolo degli artt. 167/169 CdS ma, con qualche "triplo-salto-mortale-carpiato-avvitato" di parole ben congegnate, si fara' in modo che dal Ministero dei Trasporti parta per il Ministero degli Interni un'interpretazione dei citati articoli in base alla quale "visto il nuovo testo dell'art.62, si ritiene che, per gli autocaravan, il controllo della massa effettiva (in confronto alla voce F.2) debba effettuarsi previa detrazione della massa degli "accessori" trascritta in CdC dal risultato effettivo della misurazione". Poi, nella stessa o con altra circolare, si fara' in modo che, previa comunicazione da parte del costruttore su richiesta degli interessati, pòssano essere "aggiornate" le CdC degli autocaravan gia' in circolazione con l'indicazione della massa totale degli "accessori".id="purple"> Finita la fanta-normativa a base di circolariid="purple">, il mio fermo auspicio da privato cittadino e' che gli ostacoli comunitari sìano effettivamente insormontabili a livello legislativo e che la proposta modifica dell'art. 62 CdS possa risultare cassata gia' in sede parlamentare.
peg1
peg1
-
Inserito il 25/07/2012 alle: 21:11:23
Secondo me andranno oltre, a tutti i mezzi in fase di pesa verranno tolti i famosi 1500 kg , cosi che VR che franco fabbrica pesano 32 qli risulteranno per legge pesanti 17 qli e quindi li si potrà condurre tranquillamente con la patente "B" caricandoli ancora con altri 18 qli di interessanti accessori venduti da after-market, non vorremo accontentare soli i brand assemblatori, a sfavore dei loro poveri fornitori. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 26/07/2012 alle: 11:01:56
A parte che: 1) un veicolo del genere potrebbe circolare esclusivamente in Italia; 2) dal 19 gennaio p.v. entrano in vigore le modifiche all'art. 116, con l'istituzione della patente C1. Sto preparando una lettera aperta all'indirizzo dei firmatari della proposta.
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SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 26/07/2012 alle: 12:00:40
il mio parere personale e' che dal punto di vista formale nulla cambiera' su libretti e omologazioni, la sola, semplice, novita' potra' essere che alla guida di un mezzo omologato 3,5T come autocaravan, non si verra' sanzionati sino al raggiungimento delle 4,5T
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obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 26/07/2012 alle: 12:36:33
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 25/07/2012  16:23:50 Cioè con la B si guiderà camper fino a 35+15=45q? >
> Scusa ma se la matematica non è una opinione, 3,5+1,5 = 5,0 a meno che non si sia posto cmq un limite max a 4,5 t... Commento relativamente la notizia: Mi pare una enorme vaccata. -- gilby
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 26/07/2012 alle: 12:59:04
Lettera aperta agli on. Deputati Mario VALDUCCI Silvia VELO Sandro BIASOTTI Deborah BERGAMINI Vincenzo GAROFALO Settimo NIZZI Oggetto:

PdL XVI/C.5361

presentata il 13 luglio scorso a Vostra iniziativa
Mi riferisco alla PdL in oggetto, ed in particolare all'articolo 2 con il quale si interviene sul calcolo della massa massima per gli autocaravan. Non comprendo per quale motivo questa modifica sia considerata puntuale ed urgente (come precisato nel comunicato-stampa) a tal punto da non essere stata esaminata nel contesto della PdL XVI/C.4662. In ogni caso, dal resoconto della seduta di Commissione del giorno 24 rilevo che il relatore ritiene tuttavia necessario compiere un approfondimento, con l'apporto del Governo, in ordine alla compatibilità dell'esclusione del peso delle apparecchiature interne ai fini del calcolo della massa massima degli autocaravan con la disciplina dell'Unione europea ai fini dell'omologazione dei veicoli. In proposito, ricorda che la direttiva 2007/46/CE ... Al riguardo ritengo che vada fatto altresi' riferimento alla direttiva 92/21/CEE, relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1, nella cui Appendice sono previste condizioni particolari per la verifica della massa degli autocaravan, in quanto si deve tenere conto anche della massa corrispondente al serbatoio d’acqua e del serbatoio del gas, riempiti al 90% della loro capacità. Ammesso che gli impedimenti delle Direttive citate pòssano essere "in qualche modo" superati, un veicolo con massa effettiva fino a 5000kg (e massa dichiarata di 3500kg nella Carta di Circolazione) potrebbe circolare soltanto in Italia. Ad esempio, in Isvizzera ci sarebbe ... il Codice Penale ad aspettare il conducente di un veicolo con siffatte caratteristiche. Osservo che, nella presentazione della PdL, la modifica dell'art. 62 CdS viene motivata perche' ... risulta necessaria, per guidare molti tipi di autocaravan, la patente di categoria C, non altrettanto diffusa quanto la patente di categoria B, con l’effetto di creare alla diffusione dei medesimi autocaravan e all’industria del settore un danno non giustificabile da esigenze di tutela della sicurezza. Non si fa invece cenno alla patente di categoria C1 che, dal prossimo 19 gennaio, potra' essere rilasciata con una procedura semplificata rispetto all'attuale patente di cat. C. Ritengo che ci sia un'esigenza di tutela della sicurezza da considerare preminente prima di consentire la guida di veicoli con massa effettiva fino a 5000kg a chi ha conseguito la patente di cat. B (magari da un solo anno) dopo un esame di pratica sulla piccola autovettura di un'autoscuola. Alla luce [1] delle evidenti problematiche tecnico/legislative con la normativa comunitaria, [2] dell'impossibilita' di recarsi all'estero con siffatti autocaravan, [3] della citata tutela della sicurezza, [4] della prossima disponibilita' della patente di cat. C1, esprimo l'auspicio che la proposta modifica dell'art. 62 CdS possa essere ritirata gia' in sede referente di Commissione. Distinti saluti.id="purple">id="Courier New"> -------------------- p.s. Ai camperisti di buona volonta', che concordano con le mie considerazioni, rivolgo l'invito a voler valutare l'opportunita' di inviare una

mail

ai Deputati proponenti, con un copia&incolla del testo oppure con la semplice indicazione del link al presente messaggio del forum.

Modificato da TheDevil il 26/07/2012 alle 13:01:52
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IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 58071
Inserito il 26/07/2012 alle: 13:18:22
Ma mi sembra una abberrazione, cio consentirebbe di sovraccaricare telai da 35q fino a 45q con grave pericolo alla circolazione. Se volevano potevano fare che con la patente B si potessero guidare autocaravan fino a 45q, ma che siano nati con una meccanica da 45q. L'unica cosa che averbbe potuto mattere un pò di chiarezza, sarebe stato fare una legge che permette l'omologazione a 35q (patente B) solo agli autocaravan che a vuoto non pesano più di 26/27q (completi di ogni arredo). Solo una legge così avrebbe stimolato la produzione di mezzi piccoli e leggeri ma con un carico utile sufficente. __________________ Tommaso IZ4DJI
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IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 58071
Inserito il 26/07/2012 alle: 13:19:46
quote:Risposta al messaggio di obionekenoby inserito in data 26/07/2012  12:36:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> chiedo venia, non so più neanche fare le addizioni [:(] vado anche a correggere [:I] __________________ Tommaso IZ4DJI
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stesommo71
stesommo71
07/11/2008 895
Inserito il 26/07/2012 alle: 14:07:51
Sarà interessante verificare come si comporteranno per esempio in Austria od in Svizzera quando a fronte di una pesa che da un valore di 5 tonnellate, gli verrà presentata la patente B...[:D] Siamo nelle mani di una manica di incapaci...[V] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 26/07/2012 alle: 14:37:51
quote:Risposta al messaggio di stesommo71 inserito in data 26/07/2012  14:07:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come si fa a non quotarti al 100.000% ... [:(][:(] ciao, Giorgio
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masivo
masivo
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24/08/2008 15223
Inserito il 26/07/2012 alle: 14:54:24
Bla!bla!bla!... sarà la solita vaccata all' Italiana, che l'Europa boccerà, sempre che se ne faccia qualcosa. Queste cose vanno fatte e concordate in tutta Europa, e debbono essere sensate. Ivo
peg1
peg1
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Inserito il 26/07/2012 alle: 15:06:26
Ma signori, anche se dovesse passare questa "cosa"... Mica nessuno obbliga a portare il peso dei mezzi a 5 tonnellate, possono restare anche a 3,5... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
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