[url="#2907789"]Originally posted by chorus[/url] Se la patente del tedesco consente di condurre in Germania veicoli > 3,5 tonnellate, in forza." /> [url="#2907789"]Originally posted by chorus[/url] Se la patente del tedesco consente di condurre in Germania veicoli > 3,5 tonnellate, in forza." /> [url="#2907789"]Originally posted by chorus[/url] Se la patente del tedesco consente di condurre in Germania veicoli > 3,5 tonnellate, in forza." />
quote:>Originally posted by Claudio2000
... se un tedesco con una loro vecchia patente B che consente di guidare mezzi oltre le 3.5 T viene in Italia con tale mezzo, glielo sequestrano? Credo di no.>
quote:>Originally posted by chorus
Se la patente del tedesco consente di condurre in Germania veicoli > 3,5 tonnellate, in forza dell'art. 135 del codice della strada (italiano) il tedesco può tranquillamente viaggiare in Italia con il suo veicolo, purchè non risieda in Italia per oltre un anno.Originally posted by chorus
Nel mio precedente messaggio mi riferivo al primo comma dell'art. 135 del cds.Originally posted by TheDevil
CdS, art. 135 "Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri" 6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice, ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.id="green">>
quote:>Originally posted by Marshall
Quoto chorus. Il tuo intervento rischia di far capire che non sei d'accordo con chorus.Originally posted by TheDevil
Infatti non sono d'accordo. Ormai da alcuni anni, il comma 1 dell'art. 135 CdS riguarda sostanzialmente i cittadini muniti di patente di guida rilasciata da Stato non appartenente all'UE ed al SEE. Il comma 6 dell'art. 135 CdS, da me citato, riguarda invece tutti coloro che guidano veicoli in Italia e sono muniti di patente estera (senza riguardo che abbiano conservato la residenza all'estero od abbiano ottenuto il trasferimento della residenza in Italia) e che sono soggetti all'osservanza delle disposizioni del CdS. La patente di guida tedesca e' conforme alle indicazioni della Convenzione di Vienna 1968 (Allegato 6) e, qualora sia convalidata per la cat. «B», consente la guida degli: autoveicoli, diversi da quelli della categoria «A», la cui massa massima autorizzata non superi 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia superiore a otto; o gli autoveicoli della categoria B trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; o gli autoveicoli della categoria B trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, con riserva che non superi la massa a vuoto dell’autoveicolo e che il totale delle masse massime autorizzate dei veicoli così accoppiati non superi 3500 kg, senza alcuna differenza rispetto al comma 3 dell'art. 116 CdS. E gli operatori di polizia stradale sono chiamati a far osservare le norme del CdS e della Convenzione di Vienna. Il cittadino tedesco con patente «B» "appesantita" viene in Italia a viaggiare tranquillamente (come scrive Chorus) perche' sa che mooolto raramente viene controllata su strada la <massa massima> dei veicoli, specie se di cat. M1 (per il momento!). Mi piacerebbe sapere se si arrischia ad andare in Isvizzera!>
quote:> [1]id="red"> Ritengo che tu possa eventualmente valutare l'opportunita' di acquisire la conoscenza dei seguenti documenti: -Originally posted by Marshall
Non comprendo da dove ricavi l'assunto del primo periodo di cui sopra [1]id="red"> poiché il primo comma dell'art. 135 è successivo alla convenzione del 1968. [2]id="red"> Quindi secondo me non risulta chiaro il ragionamento che fai. [6]id="red"> Secondo me va interpretato in modo diverso: tu cittadino estero guidi in Italia i veicoli che puoi guidare nel tuo paese con tua patenteid="red"> secondo l'autorizzazione che ti ha dato il tuo paese (comma 1). [3]id="red"> Quando guidi in italia però, devi rispettare le norme sulla circolazione e di comportamento Italiane (limiti, stop, segnali dare precedenze, cinture, etc.) (comma 6). [4]id="red"> Questo secondo me stanno a significare i commi 1 e 6. [6]id="red"> Altrimenti perché mettere nello stesso articolo due commi che si mandano a quel paese l'un con l'altro? [5]id="red"> La cosa più semplice è che entrambi abbiano un significato ma non è quello che gli dai tu. [6]id="red">>
Direttiva n. 91/439/CEE
(adesso abrogata dalla Direttiva 2006/126/CE); -Circolare MIT n. 30/99 del 21-05-1999
; -Circolare MIT n. 31/99 del 28-05-1999
, ed inoltre dei Decreti Ministeriali ivi citati (08-08-1994 e 14-11-1997), oltre a tenere conto che, dal prossimo 19 gennaio 2013, l'art. 135 CdS avra' rùbrica Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeoid="green">, in relazione all'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2011. [2]id="red"> Ritengo che tu possa eventualmente valutare l'opportunita' di acquisire la conoscenza della seguente cronologia nella formulazione di una disposizione attinente la disciplina della circolazione stradale:quote:CdS/1959, art. 98, comma 1 I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali e' valida la loro patente o il loro permesso.id="green"> CdS/1959, art. 98, comma 1 (dal 26-04-1988)id="purple"> I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali e' valida la loro patente o il loro permesso, purche' non siano residenti in Italia da oltre un annoid="purple">.id="green"> CdS/1992, art. 135, comma 1 I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali e' valida la loro patente o il loro permesso, purche' non siano residenti in Italia da oltre un anno.id="green"> CdS/1992, art. 135, comma 1 (dal 15-05-2011)id="purple"> Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validita'.id="purple">>> per dimostrarti che, fino al 18 gennaio p.v., il primo comma dell'art. 135 CdS discende direttamente dal primo comma dell'art. 98 nel CdS del 1959! [3]id="red"> NO. I conducenti muniti di patente [...estera...] possono guidare in Italia veicoli per i quali e' valida la loro patenteid="green">. Quindi si parte dal controllo della patenteid="green"> e si verificano quali siano le categorie convalidate a tergo della stessa patente. A quel punto si verifica se il veicolo guidato rientri tra quelli previsti per le categorie convalidate. Se il conducente tedesco esibisce una patente di guida dove sia convalidata la categoria «B» senza alcuna ulteriore annotazione, i veicoli che puo' guidare in Italia sono soltanto quelli indicati nel comma 3 dell'art. 116 CdS (oppure, che e' lo stesso, i veicoli indicati al punto 8 dell'allegato 6 alla Convenzione di Vienna). L'operatore di polizia stradale in Italia non puo' certo conoscere quali siano le eventuali dèroghe nazionali accordate ai conducenti tedeschi con patente di categoria «B» conseguita fino ad una certa data. Ammesso che questa dèroga, tanto citata nei forum di camperisti, esista realmente perche', finora, non e' mai emerso uno "straccio" di documentazione ufficiale. Caso ben diverso se la facolta' di guida di veicoli fino a 7,5t. viene attestata dalla competente autorita' tedesca attraverso il rilascio di una patente dove sia convalidata la categoria «C1».
quote:Convenzione di Vienna, art. 41 "Patenti di guida", punto 2.a Le Parti contraenti riconosceranno: i) ogni patente nazionale conforme alle disposizioni dell'allegato 6 della presente Convenzione; ii) ogni patente internazionale conforme alle disposizioni dell'allegato 7 della presente Convenzione, a condizione che sia esibita insieme alla patente nazionale corrispondente, come valevole per la guida sul loro territorio di un veicolo che rientri nelle categorie coperte dalle patenti, a condizione che dette patenti siano valide e che siano state rilasciate da un'altra Parte contraente o da una delle sue parti costitutive o da un'associazione abilitata a tale scopo da tale altra Parte contraente o da una delle sue parti costitutive.id="green"> cfr.> [4]id="red"> Oltre alle norme di comportamento, i conducenti muniti di patente [...estera...] sono tenuti all'osservanza di tutte le prescrizioniid="green"> del CdS. Rilevo che, da qualche tempo, manifesti una frequente propensione ad omettere le parti di un dettato normativo che non "quadrano" con l'opinione che intendi esprimere. [5]id="red"> E' la tua lettura del comma 1 nell'art. 135 CdS che contrasta con le effettive disposizioni del comma 6. Secondo le intenzioni del legislatore non c'e' alcuna contraddizione tra i commi 1 e 6 dell'art. 135 CdS. Comunque, si puo' sempre risolvere il tuo problema di lettura, trasferendo il comma 6 dell'art. 135 nel comma 2 dell'art. 1, tra i "principi generali". [6]id="red"> Evidentemente, sulla lettura dell'art. 135 CdS, uno di noi due ha torto.http://prado.consilium.europa.e...
cfr.http://prado.consilium.europa.e...
cfr.http://www.bmvbs.de/SharedDocs/...
.>
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 20/10/2012 21:43:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Concordo. L'art. 135 ritengo salvaguardi gli stranieri che temporaneamente circolano in Italia e considero il comma 6 un richiamo al principio giuridico "ignorantia legis non excusat", che obbliga i titolari di patenti di guida o di permesso internazionale di guida rilasciati da uno Stato estero, circolanti in Italia, alla conoscenza e all’osservanza di tutte le disposizioni e norme di comportamento previste nel (nostro) Codice della strada.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 21/10/2012 20:41:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Personalmente non conosco le leggi italiane, figuriamoci quelle tedesche. Non credo che la famosa patente tedesca che abilita alla conduzione di camper > 3,5 tonnellate sia una leggenda metropolitana, considerata la grande quantità di camper > 3,5 tonnellate con targa tedesca. Per gli stranieri che temporaneamente circoleranno in Italia bisognerà approfondire la portata del primo comma del futuro art. 136-bis del cds. Ma per il momento non è in vigore
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 21/10/2012 20:41:32 (> Quando rispondi così non ti seguo:Visualizza messaggio in nuova finestra
)>
quote:CdS/1992, art. 135, comma 1 I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali e' valida la loro patenteid="red"> o il loro permesso, purche' non siano residenti in Italia da oltre un anno.>>
quote: Quindi si parte dal controllo della patente e si verificano quali siano le categorie convalidate a tergo della stessa patente. A quel punto si verifica se il veicolo guidato rientri tra quelli previsti per le categorie convalidate.id="red"> Se il conducente tedesco esibisce una patente di guida dove sia convalidata la categoria «B»id="red"> senza alcuna ulteriore annotazione, i veicoli che puo' guidare in Italia sono soltanto quelli indicati nel comma 3 dell'art. 116 CdSid="red"> (oppure, che e' lo stesso, i veicoli indicati al punto 8 dell'allegato 6 alla Convenzione di Vienna). L'operatore di polizia stradale in Italia non puo' certo conoscere quali siano le eventuali dèroghe nazionali id="red">accordate ai conducenti tedeschi con patente di categoria «B» conseguita fino ad una certa data. >> Deve saperloid="red"> perché se il tedesco esibisce una patente "Klasse 2" tedesca id="red"> la "2" si riferisce ai veicoli abilitati nel suo statoid="red">. Quindi devi controllare i veicoli che corrispondo a quella categoria nel suo stato. Specie se è un tedesco. Se fosse "Klasse 3, 4"? Se nello stato dello straniero la C corrispondesse a motocicli? Gli faresti guidare in Italia i Camion? [:D][:D][:D] e se fosse la categoria Alfa? Gli offriresti una sigaretta? [:)][:)][:)] O solo le Alfa-Romeo? In base a quale disposizione normativa pretendi di controllare una categoria citata in una patente estera in base alle categorie citate nel CDS? Spiegamelo perché per me, allo stato, è incomprensibile. Ti sfugge forse che anche in Italia con la B rilasciata nel 1975 guidi anche le moto e con quelle rilasciate oggi no? [:p] Quindi "1959" e cronologia non frega nulla,[8D] la cosa importante è che il primo comma è novato [:)] nel 1992, quindi è comunque successivo al 1968 [:p] della Convenzione di Vienna perché il legislatore lo ha ri-editato e ri-approvato.[:p] E che le patenti rilasciate a suo tempo mantengono comunque la loro validitàid="red">. Poi, secondo le tue osservazioni il cittadino tedesco che ha un veicolo con il quale circola tranquillamente in Germania non appena arriva alla frontiera deve passare per la scuola guida italiana... [B)][B)][B)] Oppure se la categoria C della sua patente abilita la guida di motocicli in Italia può guidare i camion... [:D][:D][:D][:D] Il punto 4 non ci incastra. Tua divagazione, o potrei dire che tu invece allunghi il brodo...[;)] Sul punto 5 ti dico il comma 6 viene dopo il comma 1, [:p] è lui che si deve adeguare al comma 1. [:p] Non c'è contrasto, ce lo vedi solo tu il contrasto. [:I] Per quanto riguarda il primo dei due documenti ministeriali da te citato io ci leggo:
quote: Nel caso in cui decida di conservare la patente di guida rilasciata da uno Stato membro, il titolare ha la facoltà di richiedere agli Uffici provinciali la procedura di riconoscimentoid="red">.>> Ora io non credo proprio che si abbia un riconoscimento "decurtato"id="red"> perché in Italia la categoria "B" a tuo dire sarebbe prevalente. Ma con riferimento a quale data? Alla data del rilascio della patente tedesca o a oggi? Questo particolare non mi pare tu lo prenda in considerazione. Per riconoscimento si intende senza ombra di dubbio il fatto che ne riconosco la validità per come agisce nel suo stato (in caso di residenza), in caso di turismo me la riconosci e basta fino a un mese! Sulla seconda circolare ministeriale il punto è
quote:E' stato da più parti posto all'attenzione della scrivente Amministrazione il problema dell'applicazione della sanzione prescritta all'art. 136, comma 7 del Codice della strada ai cittadini comunitari che avendo stabilito la residenza in Italia da oltre un anno non abbiano provveduto a convertire nè a far riconoscere" la propria patenteid="red"> (con l'apposizione dello specifico tagliando sul documento di guida) rilasciata dallo Stato comunitario di provenienza. E' stata pertanto riesaminata la questione dell'effettiva possibilità di sanzionare i conducenti suddettiid="red">, posto che la Direttiva n. 91/439/CEE non prevede l'obbligo di conversione delle patenti.>> Mi pare che non ci incastri sul tema posto da chorus (entro il mese) e nulla dica sui veicoli in ambito della patente. Ma parla di scadenza... P.S. Parrebbe, e questa cosa pare tu non la prenda in minima considerazione, che le patenti "Tedeske" contengano "Klasse" e poi anche un "numero" o una "lettera", a seconda delle date del rilascio. I diversi formati pare non siano esattamente coincidenti poiché come ben sai, prima del 1968 qualcuno ha preso la patente, quindi, nonostante il fatto che le norme siano quelle attuali, quelle che citi, e quelle che interpreti in modo non condivisibile, è comunque garantito il diritto acquisito, così un cittadino tedesco può anche essere ancora abilitato a guidare autobus senza passeggeriid="red">. Perché oltre alle norme in vigore tempo per tempo per il rilascio di nuove patentiid="red"> occorre anche considerare quando quella patente estera è stata rilasciata e cosa abilitava/e abilita ancora adessoid="red">. Forse le cose stanno diversamente da quanto pensi, darei un'occhiata qui:
http://www.husvagnsbranschen.se...
Io penso che hai torto tu. [8D] Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.quote:>Originally posted by Claudio2000
... se un tedesco con una loro vecchia patente B che consente di guidare mezzi oltre le 3.5 Tid="red"> viene in Italia con tale mezzo, glielo sequestrano? Credo di no.Originally posted by chorus
Se la patente del tedesco consente di condurre in Germania veicoli > 3,5 tonnellate, in forza dell'art. 135 del codice della strada (italiano) il tedesco può tranquillamente viaggiare in Italia con il suo veicolo, purchè non risieda in Italia per oltre un anno.>
quote:>Originally posted by Marshall
Secondo me va interpretato in modo diverso: tu cittadino estero guidi in Italia i veicoli che puoi guidare nel tuo paese con tua patente secondo l'autorizzazione che ti ha dato il tuo paese (comma 1).Originally posted by TheDevil
I conducenti muniti di patente [...estera...] possono guidare in Italia veicoli per i quali e' valida la loro patenteid="green">. Quindi si parte dal controllo della patenteid="green"> e si verificano quali siano le categorie convalidate a tergo della stessa patente. A quel punto si verifica se il veicolo guidato rientri tra quelli previsti per le categorie convalidate. Se il conducente tedesco esibisce una patente di guida dove sia convalidata la categoria «B» senza alcuna ulteriore annotazione, i veicoli che puo' guidare in Italia sono soltanto quelli indicati nel comma 3 dell'art. 116 CdS (oppure, che e' lo stesso, i veicoli indicati al punto 8 dell'allegato 6 alla Convenzione di Vienna). L'operatore di polizia stradale in Italia non puo' certo conoscere quali siano le eventuali dèroghe nazionali accordate ai conducenti tedeschi con patente di categoria «B» conseguita fino ad una certa data. Ammesso che questa dèroga, tanto citata nei forum di camperisti, esista realmente perche', finora, non e' mai emerso uno "straccio" di documentazione ufficiale. Caso ben diverso se la facolta' di guida di veicoli fino a 7,5t. viene attestata dalla competente autorita' tedesca attraverso il rilascio di una patente dove sia convalidata la categoria «C1».>
quote:> Fino al 31 dicembre 1998 la Germania ha rilasciato patenti di guida, difformi rispetto alle specifiche della Convenzione di Vienna, dove le categorie di veicoli sono indicate con i numeri da 1 a 5. In particolare, con la patente di cat. 3 il cittadino tedesco risulta abilitato alla guida di veicoli fino a 7,5t. Dall'1 gennaio 1999, obbligata dall'adesione all'UE e dalla Direttiva 91/439/CEE, la Germania ha cominciato a rilasciare patenti di guida con le categorie dei veicoli specificate in base alle lettere (come per la patente italiana) ed ha dovuto abbassare il valore di <massa massima> con cui distinguere i veicoli destinati al trasporto di persone da quelli destinati al trasporto merci pesanti. L'argomento e' esaustivamente esposto al linkOriginally posted by chorus
Non credo che la famosa patente tedesca che abilita alla conduzione di camper > 3,5 tonnellate sia una leggenda metropolitana ...Originally posted by Marshall
... il tedesco esibisce una patente B tedescaid="red"> e la B si riferisce ai veicoli abilitati nel suo stato. Quindi devi controllare i veicoli che corrispondono a quella categoria nel suo stato.>
http://www.bmvbs.de/SharedDocs/...
quote:The dividing line between the passenger car category (3/B) and the heavy goods vehicle category (2/C) has been lowered from 7,500 kg to 3,500 kg maximum authorized mass. Anyone wishing to drive vehicles between 3,500 and 7,500 kg has to obtain at least a Category C1 driving licence. Holders of Category 3 driving licences are covered by rules designed to protect their acquired rights (see "grandfathering").>> Di conseguenza, il cittadino tedesco che si presenta in Italia con un veicolo >3,5t (fino a 7,5t.) e': - ammesso a circolare se esibisce
una patente di guida di cat. 3
, rilasciata fino al 31 dicembre 1998; - sanzionato se esibisce la nuova patente comunitaria dove sia abilitata soltanto la cat. B. Soltanto se sono titolari della patente di guida di cat. 3, i cittadini tedeschi pòssono condurre i veicoli fino a 7,5t. e, in caso di sostituzione del documento, nella nuova patente rilasciata (ovviamente di formato comunitario) vengono automaticamente abilitate le quattro categorie B, BE, C1 e C1E corrispondenti alla "vecchia" cat. 3. Ci siamo "infervorati" sulla patente tedesca di cat. B (anche in relazione all'iniziale intervento di Claudio2000), quando per condurre veicoli fino a 7,5t. occorre la patente tedesca di cat. 3, ovviamente riconosciuta anche in Italia. Sorge un dubbio assolutamente marginale, che conto di risolvere altrove, in quanto - a mio avviso - la patente tedesca di cat. 3 dovrebbe essere comunque accompagnata dalla patente internazionale conforme all'allegato 7 della Convenzione di Vienna. ------------------------------ p.s. Con un anticipo di due anni (dall'1.1.1997) la stessa situazione si e' verificata nel Regno Unito, dove pero' la gran parte dei titolari dei Grandfather Rights dispone ormai della nuova patente comunitaria (con il "ventaglio" di abilitazioni per le cat. B, BE, C1 e C1E) perche' in U.K. le patenti vengono sostituite ad ogni scadenza in modo da aggiornare la fotografia inserita nella card.quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 21/10/2012 19:40:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Intanto sono sicuri che se vendono un mezzo da 35q ma che non rispetta iil peso, nessuno potrà fare azioni legali, come sempre più spesso capita ora che quando uno si rende conto che gli hanno venduto un mezzo non conforme chiede di restituirlo e di riavere i soldi. Che poi ne vendano di più non so, ma così si parano bene il cu**. __________________ Tommaso IZ4DJI
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 22/10/2012 01:15:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Fino al 31 dicembre 1998 la Germania ha rilasciato patenti di guida, difformiid="red"> Dall'1 gennaio 1999, obbligata dall'adesione all'UE e dalla Direttiva 91/439/CEE, la Germania ha cominciato a rilasciare patenti di guida con le categorie dei veicoli specificate in base alle lettere (come per la patente italiana) Di conseguenza, il cittadino tedesco che si presenta in Italia con un veicolo >3,5t (fino a 7,5t.) e': - ammesso a circolare se esibisce una patente di guida di cat. 3id="red">, rilasciata fino al 31 dicembre 1998; - sanzionato se esibisce la nuova patente comunitaria dove sia abilitata soltanto la cat. B. Soltanto se sono titolari della patente di guida di cat. 3, i cittadini tedeschi pòssono condurre i veicoli fino a 7,5t. e, Ci siamo "infervorati" sulla patente tedesca di cat. Bid="red"> (anche in relazione all'iniziale intervento di Claudio2000), quando per condurre veicoli fino a 7,5t. occorre la patente tedesca di cat. 3, ovviamente riconosciuta anche in Italia. Sorge un dubbio assolutamente marginale, che conto di risolvere altrove, in quanto - a mio avviso - la patente tedesca di cat. 3 dovrebbe essere comunque accompagnata dalla patente internazionale conforme all'allegato 7 dellaid="red"> Convenzione di Vienna. >> Ecco ora ora ti seguo meglio ...id="size3"> Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 22/10/2012 01:31:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ti risulta che ci sia stata qualcuna di queste cause vinta dall'utente?
quote:Risposta al messaggio di Hal47 inserito in data 22/10/2012 08:04:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> non ho notizie dirette, quindi non voglio dire cose che non posso verificare di prima persona. Però, parlando con gente del settore mi hanno espresso la preoccupazione sui pesi, relativamente a contenziosi legali, tanto che se il cliente vuole accessori che fanno superare il peso dato, deve assumersene per iscritto la responsabilità. Infatti nel contratto viene riportato chiaramente il peso del camper a vuoto, poi il peso di ogni accessorio extra richiesto dal cliente, poi il tutto viene firmato per accettazione dal cliente. __________________ Tommaso IZ4DJI
quote:Risposta al messaggio di Claudio2000 inserito in data 24/10/2012 10:11:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> si, ma non è così che si sana il problema sovrappeso, un camper che tecnicamente non è in grado di portare più di 35q, sarà comunque pericoloso per se e per gi altri portando 50q, quel mezzo, non deve potere circolare in condizioni pericolose. Altro è per mezzi nati per portare i 50q e poi declassati. Poi se in Germania hanno da poco abbassato il limite a 35q, non vedo perchè noi che contiamo come il due di coppe dovremmo fare sta roba. Che la situazione vada rivista a livello Europeo è vero, ma l'unico modo, secondo me sarebbe quello di autorizzare la guida con la B a tutti i camper indipendentemente dal peso, ma che siano camper effettivamente immatricolati al peso che portano. __________________ Tommaso IZ4DJI
quote:Risposta al messaggio di Marino2 inserito in data 24/10/2012 16:38:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Vedi, un conto è quello che noi camperisti vorremmo, un conto è quello che si prefigge il legislatore comunitario. Per quanto mi riguarda non ritengo opportuna l'estensione della patente B ad un peso superiore rispetto a quello attuale. Mi auguro inoltre che il rinnovo della futura patente C1 sia una via di mezzo tra l'esame medico e psicoattitudinale oggi previsto per la patente B e quello per la patente C. In fin dei conti con la futura patente C1 si potranno condurre veicoli del peso fino a 75 quintali, che appunto per peso e per ingombri sono nettamente diversi dai veicoli < o pari a 35 quintali.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 24/10/2012 17:13:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ma e' stata confermata l'introduzione della patente c1dal 19 gennaio prox? Le autoscuole sembra siano ancora in attesa di ricevere le relative specifiche sia per la teoria che per la pratica... Grazie
quote:> Non esiste alcuna patente tedesca di cat. B (ne' vecchia ne', tantomeno, nuova) che consenta di guidare veicoli con <massa massima> omologata superiore a 3500 kg. Era una "leggenda metropolitana", diffusa tra i camperisti italiani con il problema dell'autocaravan "fuori peso", che e' stata chiarita in modo definitivo dallo sviluppo della presente discussione, almeno per i lettori di questo forum. Riprendo i vostri interventi per riassumere il risultato dell'approfondimento in materia di "patenti tedesche" e per concludere la mia partecipazione al riguardo. E' la patente di guida di cat. 3 (rilasciata in Germania fino al 31 dicembre 1998) che consente al titolare di continuare a condurre veicoli con <massa massima> fino a 7500 kg., in quanto dichiarata equipollente alla patente "comunitaria" di cat. C1E con laOriginally posted by magecla
I signori tedeschi con la patente Bid="red"> conseguita prima del 1997/8 possono condurre mezzi oltre i 42q e quando si recano all'estero non sono perseguibili da alcuno ...Originally posted by claude2000
se un tedesco con una loro vecchia patente Bid="red"> che consente di guidare mezzi oltre le 3.5 T viene in Italia con tale mezzo, glielo sequestrano?>
Decisione della Commissione 2008/766/CE
del 25 agosto 2008. Resta confermato che, in tutti gli Stati del mondo (compresa l'Italia) dove sia osservata la Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale internazionale, con la patente di guida di cat. B si e' abilitati a condurre soltanto veicoli con <massa massima> omologata fino a 3500 kg. E non c'e' alcuna intenzione, a livello internazionale, per modificare questo valore.quote:Risposta al messaggio di ubi67 inserito in data 25/10/2012 15:15:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Posso chiederti a quanto ammontava la multa e quanto era il sovrappeso? Te lo chiedo per confrontare la sanzione con il pedaggio pagato quest'estate in Austria dal mio camper omologato 40 quintali: 70 euro per un percorso di circa 300 km, a cui sommare il tempo perso per noleggiare e restituire il go-box. Grazie per una tua cortese risposta.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 25/10/2012 16:08:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Perchè lo hai restituito? Io lo tengo, una volta fatta la pratica, lo restituirò un domani che cambio camper. Tanto in Austria ci passo parecchie volte ogni anno. Solitamente mi fermo al Area Isarco Est, vado dal benzinaio con il GoBox, che mi dice quanto credito ho ancora sopra, e aggiungo 50 o 100 euro a seconda del tragitto che penso di fare. Interessa anche a me sapere il peso e la sanzione. __________________ Tommaso IZ4DJI