quote:Risposta al messaggio di itinerante inserito in data 20/11/2012 08:52:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> non ho capito, ma è già sicuro che dal 19/01 si può portare il limite della B a 42,5 ? __________________ Tommaso IZ4DJI
quote:Risposta al messaggio di itinerante inserito in data 20/11/2012 08:52:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ma sarebbe valida solo per l'Italia? Grazie. Aldo
quote:Risposta al messaggio di itinerante inserito in data 20/11/2012 11:54:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Credo che si riferiscano al rimorchio e pertanto vale per le caravan. Saluti Massimo
quote:Originally posted by itinerante questo articolo è su wikipedia e dice esattamenteid="red">: Una delle novità è che per la patente B viene rivisto il limite di massa massima autorizzata di 3,5 t, portandolo a 4,25 t. Questo richiede un superamento di un prova di capacità e comportamento su veicolo specifico a chi ne fa richiesta.>> Wikipedia e' certamente un'iniziativa molto apprezzata ma, basata su contributi volontari, non si puo' considerare sempre una fonte attendibile. Come ha gia' correttamente puntualizzato Safed, la disposizione e' da intendersi limitata alla guida dei complessi veicolari.
quote:CdS, art. 116 "Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore" 3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati: ... f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purche' la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, e' richiesto il superamento di una prova di capacita' e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, e' rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare puo' condurre tali complessi di veicoli; ...id="green">>>
quote:Risposta al messaggio di itinerante inserito in data 20/11/2012 18:47:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> mi sembra di capire che si parla comunque di rimorchi NON leggeri, cioè oltre i 750kg. Nel qual caso, oggi serve la BE, dopo solo la B + questa prova. __________________ Tommaso IZ4DJI
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 20/11/2012 20:50:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Mi sembra solo una semplificazione della B-E,comunque io l'ho fatta qualche anno fa. Saluti. Gianni
... un camper molto
particolare! quote:Risposta al messaggio di ppjazz inserito in data 23/11/2012 21:29:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Questa direttiva, che ne modifica una precedente, dovrà essere recepita nel nostro ordinamento giuridico. La mia personale lettura è che sarà possibile effettuare la prova pratica per il conseguimento della patente C1 su veicoli privi "degli equipaggiamenti richiesta ai conducenti soggetti alla normativa concernente il settore del trasporto professionale".
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 24/11/2012 11:58:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non ritieni anche che intenda rendere più accessibile, più semplice e meno dispendioso il passaggio alla patente C1 e pertanto evitare che i paesi membri s'inventino deroghe di massa (cioè oltre i 3500 Kg) sulla patente B, con il fine ultimo, appunto, di aumentare la sicurezza stradale? A me pare molto strategica questa proposta. Saluti a tutti. Paolo
... un camper molto
particolare! quote:Risposta al messaggio di ppjazz inserito in data 24/11/2012 12:23:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sinceramente non vedo alcuna deroga al limite di 3,5 tonnellate per la patente B, nè le vedo in prospettiva.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 24/11/2012 12:45:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Tu avrai sicuramente ragione e vedi più lontano, ma in realtà constatiamo che comunque alla Camera in Commissione Trasporti è depositata una proposta di legge. Se no perché se ne discute in queste pagine del forum? Saluti a tutti. Paolo
... un camper molto
particolare! quote:Risposta al messaggio di ppjazz inserito in data 24/11/2012 13:50:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La PDL su cui stiamo discutendo ha l'obiettivo di introdurre una nuova tolleranza, specifica per i camper che rispondono a precise caratteristiche, non di elevare il limite della patente B
quote:Originally posted by ppjazz>> Ti ringrazio innanzitutto per la tempestiva segnalazione. L'Allegato II della Direttiva 2006/126/CE riguarda i requisiti minimi per l'esame di idoneita' alla guida, sia come prova teorica sia come prova di capacita' e comportamento. Con la recente Direttiva 2012/36/CE viene, tra l'altro, modificato il punto 4 della parte relativa alla prova teorica, come segue:
quote:4. Disposizioni specifiche per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E 4.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a: 4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; 4.1.2. disposizioni che regolano il trasporto di cose o persone, secondo i casi; 4.1.3. documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di cose o persone sia a livello nazionale che internazionale; 4.1.4. comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonche' rudimenti di pronto soccorso; 4.1.5. precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote; 4.1.6. disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocita'; 4.1.7. limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo; 4.1.8. lettura delle carte stradali, pianificazione del percorso, compreso l'impiego dei sistemi di navigazione elettronici (facoltativo); 4.1.9. fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico e impiego di attrezzature di movimentazione (solo categorie C, CE, C1, C1E); 4.1.10. responsabilita' del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri; trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali, ecc.) (solo categorie D, DE, D1, D1E).id="green"> 4.1-bis. Gli Stati membri possono esentare i candidati alla patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E, che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85, dal provare la propria conoscenza delle materie elencate ai punti da 4.1.1 a 4.1.3.id="blue">>> In altri termini, per i candidati all'esame per la patente "C1" senza finalita' di guida professionale, gli Stati membri hanno adesso facolta' di semplificare la prova teorica e di non chiedere piu' lo studio di argomenti attinenti al solo utilizzo professionale della patente. In tale evenienza sara' rilasciata una patente di guida dove la categoria "C1" e "C1E" sara' convalidata ed integrata con il il codice "97" "Non autorizzato alla guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada". Ma, come gia' evidenziato da Chorus, in Italia ci sara' da aspettare: 1) che la nuova Direttiva venga debitamente recepita (e l'UE da' tempo fino al 31 dicembre 2013); 2) che i competenti organi nazionali decidano di avvalersi della facolta' comunitaria e di introdurre la semplificazione nelle materie di esame per la patente "C1".
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 24/11/2012 17:07:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Perfetto, concordo con quanto da te affermato. Peraltro, tenuto conto che dal 19.1.2013 entrano in vigore le nuove regolamentazioni delle patenti di guida, lo Stato italiano, se vuole adeguarsi ai dettami della Direttiva europea, deve assolutamente mettere in grado le Scuole Guida di procedere con il nuovo ordinamento e credo che lo strumento più adeguato potrebbe essere un decreto attuativo della Legge che ha già emanato o un regolamento. Se al Ministero stanno lavorando per arrivare a quanto sopra, potrebbero tenere conto di questa nuova Direttiva di modifica e alleggerire quindi i criteri da adottare per la prova relativa all'ottenimento della patente C1, senza attendere la fine dell'anno prossimo. Non credo che sia cosa che non possa essere fatta a breve!? Saluti a tutti. Paolo
... un camper molto
particolare! quote:Risposta al messaggio di ppjazz inserito in data 24/11/2012 17:53:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Quoto tutto e lo spero, per i miei problemi di strapeso e non per la sicurezza del mezzo, visto che sopporterebbe 50q senza accorgersene!
Gianni