quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 28/07/2012 14:07:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi dispiace ma non condivo, perchè dovremmo complicare la vita a gente di una certa età che ha guidato da una vita senza problemi con la B, non vorrei che come nel mio caso per mezzo metro quadro eccedente ai 13 dovessi prendere un'altra patente o un camper più piccolo. Per mè qualsiasi cosa faranno deve essere concordata in campo Europeo e non deve assolutamente avere conseguenze retroattive. Ivo
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 28/07/2012 14:07:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Facciamo cosi: Chi vuole guidare un camper, deve conseguire una patente denominata "Ca", che gli consente di guidare qualsiasi mezzo ricreazionale qualsiasi sia la su a dimensione qualsiasi sia il suo peso. Ogni due anni ridare l'esame di guida sempre per rispettare l'esigenza della sicurezza stradale e dimostrare alla collettivita' (tramite le autorita' preposte al rilascio/rinnovo della patente) di continuare ad essere nelle condizioni fisiche e mentali idonee a condurre veicoli ingombranti. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 28/07/2012 15:41:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E bello vedere che ci sono camperisti mentalmente attivi,[:)] ma se invece lasciassimo le cose come stanno? Qualche problemino lo abbiamo lo stesso noi camperisti, non mi sembra il caso di crearcene altri da noi stessi[:D] E non mi dite che è per la sicurezza, poichè finirà come ulteriori costi e balzelli burocratici. Ivo
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 26/07/2012 12:59:04 p.s. Ai camperisti di buona volonta', che concordano con le mie considerazioni, rivolgo l'invito a voler valutare l'opportunita' di inviare una mail ai Deputati proponenti, con un copia&incolla del testo oppure con la semplice indicazione del link al presente messaggio del forum.>> Ho accolto il tuo invito e ho ricevuto la seguente risposta: Buonasera, la ringrazio per questa segnalazione. Ho letto con interesse e ne terrò conto durante i lavori in commissione. Cordialmente, Deborah Bergamini Onorevole Deborah Bergamini
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 29/07/2012 14:02:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Questo è condivisibile e sensato![;)][:)]. Per mezzi e telai con portate che lo consentono, per gli altri: rientrare rigorosamente nei pesi consentiti. Ivo
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 29/07/2012 15:19:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> esatto, dopo ognuno deve rigorosamente attenersi al peso scritto sul libretto. __________________ Tommaso IZ4DJI
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 29/07/2012 20:31:00 (> Il mio (Ducato Heavy) viene immatricolato fino ai 45q!Visualizza messaggio in nuova finestra
)>
http://www.hymer.com/cms/DE/rei...
Technisch zulässige Gesamtmasse kg 3500(a.W.)/4250/4500(SA)id="blue"> __________________ Tommaso IZ4DJIquote:> Ti ringrazio, come anche Obionekenoby e Lolialevi, per aver voluto condividere il mio intento. Mi fa piacere che qualcuno abbia segnalato la discussione anche al giornalista Maurizio Caprino, che ha sùbito inserito i links nel suoOriginally posted by fbomped
>
blog
con il commento finale: "Insomma, la modifica al Codice ha avuto poca pubblicità, ma non è passata inosservata".quote:Risposta al messaggio di lolialevi inserito in data 02/08/2012 17:58:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Approfondimenti e conoscenza sono tutto fuorché noiosi, grazie Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
quote:> Ti riconfermo innanzitutto il mio apprezzamento per i tuoi interventi, con l'invito a non lesinarli. Comunque, per cambiare i parametri di guida della categoria B non e' sufficiente intervenire in sede comunitaria ma si deve andare in sede internazionale, perche' discendono dallaOriginally posted by lolialevi
... la mia proposta sarebbe quella di intervenire in sede Europea per cambiare i parametri di guida della categoria B ...>
"Convenzione di Vienna"
. -------------------- p.s. tieni presente che la direttiva 70/156/CEE e' stata sostituita dalla 2007/46/CE.quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 02/08/2012 18:55:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Hai ragione, mi sono dimenticato di inserire nel messaggio precedente anche la direttiva da te citata. Confesso che essendo composta da 160 pagine non ho letto scrupolosamente tutte le righe ma ho cercato di cogliere, sempre che ci sia riuscito, i tratti essenziali, da cui ho dedotto che la proposta dei parlamntari non è applicabile ovvero è applicabile violando le direttive comunitarie. Giusto per dare sostanza al mio intervendo di seguito inserisco alcuni estratti della direttiva: DIRETTIVE DIRETTIVA 2007/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (Testo rilevante ai fini del SEE)id="green">Tra le considerazioni vi è anche questo punto: (22) L’esperienza ha dimostrato che laddove siano state individuate carenze nella normativa vigente può presentarsi la necessità di adottare quanto prima gli opportuni provvedimenti al fine di garantire una migliore protezione degli utenti della stradaid="red">. In simili casi d’urgenza le necessarie modifiche delle direttive particolari o dei regolamenti sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali o delle direttive particolari o dei regolamenti, o integrarli con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis di tale decisione. ALLEGATO II Definizione delle categorie e dei tipi di veicoli A. DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI VEICOLI Le categorie di veicoli sono definite in base alla seguente classificazione: (nelle definizioni che seguono, dove si fa riferimento alla «massa massima», si intende la «massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile» di cui al punto 2.8 dell’allegato I) 1. Categoria M: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote. Categoria M1: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. Categoria M2: Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t. I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria M sono definiti nella parte C del presente allegato, rispettivamente al punto 1 (veicoli della categoria M1) e al punto 2 (veicoli delle categorie M2 e M3), da utilizzare ai fini ivi indicati. 5. Veicoli per uso speciale: veicoli destinati a svolgere funzioni che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali. Tale categoria include i veicoli con accesso per sedie a rotelle. 5.1. Autocaravanid="red">: veicoli per uso speciale della categoria M costruiti per essere adibiti all’alloggio e contenenti nel vano abitabile almeno le seguenti attrezzature: — posti a sedere e tavolo, — cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili, L 263/64 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.10.2007 — attrezzatura di cucina, — armadi o ripostigli. Queste attrezzature devono essere fisse, ma il tavolo può essere di tipo amovibile. C. DEFINIZIONE DEL TIPO DI CARROZZERIA (solo per veicoli completi/completati) Nell’allegato I, nell’allegato III, parte 1, punto 9.1, e nell’allegato IX, punto 37, il tipo di carrozzeria deve essere indicato con i seguenti codici: 1. Autovetture (M1) …omissis AF Veicolo multiuso Veicolo a motore diverso da quelli di cui alle lettere da AA a AE, destinato al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli o merci in un unico vano. Tuttavia, se il veicolo soddisfa le seguenti condizioni:i) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 6; un «posto a sedere» è determinato dalla presenza sul veicolo di ancoraggi «accessibili» dei sedili; per «accessibili» s’intendono gli ancoraggi che possono essere utilizzati. Per evitare che gli ancoraggi siano «accessibili», il costruttore deve impedirne materialmente l’uso, ad esempio coprendolo con piastre saldate o altri dispositivi fissi simili che non possano essere rimossi con gli attrezzi normalmente in uso; ii) P–(M + N × 68) > N × 68id="purple">dove: P = massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile, in kg M = massa in ordine di marcia, in kg N = numero di posti a sedere escluso quello del conducente esso non è considerato come appartenente alla categoria M1. ALLEGATO III Scheda informativa per l’omologazione CE dei veicoli (Le note esplicative figurano nell’ultima pagina dell’allegato I) PARTE I: Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli. Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni. A: per le categorie M e N Omissis 2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni) 2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (f): 2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante (i): 2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi (i): 2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo: 2.4.2. Telaio carrozzato: 2.4.2.1. Lunghezza (j): 2.4.2.1.1. Lunghezza della superficie di carico: 2.4.2.2. Larghezza (k): 2.4.2.2.1. Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata): 2.4.2.3. Altezza (in ordine di marcia) (1) (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): 2.6. Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M1, con il dispositivo di aggancio se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore se il veicolo è munito dell’apposito sedile) (o) (massima e minima per ogni variante): 2.6.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante): 2.7 Massa minima del veicolo completato dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto: 2.8. Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (y) (*): 2.8.1. Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (*): 2.9. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 2.10. Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi: 2.11. Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo a motore in caso di: 2.12.1. Del veicolo a motore: 2.16. Masse massime ammissibili previste per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo: se tali valori sono indicati, devono essere verificati con i requisiti dell’allegato IV della direttiva 97/27/CE): 2.16.1. Massa massima a pieno carico ammissibile prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]: 2.16.2. Massa massima ammissibile su ciascun asse prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di un semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore, quando è inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]: 2.16.3. Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]: 2.16.4. Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]: 2.16.5. Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l’immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]: omissis ALLEGATO XI NATURA DEI VEICOLI PER USO SPECIALE E DISPOSIZIONI APPLICABILI Appendice 1 Autocaravan — Ambulanze — Autofunebri Come si può notare, la Direttiva impone ai costruttori alcuni parametri (tra cui ovviamenti quelli riguardante "la massa") ed in sede di omologazione tutto deve essere confermato.
http://kiala.altervista.org quote:Risposta al messaggio di lolialevi inserito in data 06/08/2012 11:11:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Penso che volessero scrivere 4,5 ed erroneamente hanno scritto 7,5 [;)]
http://www.arcatribe.eu
http://www.viaggiincamper.com
http://www.toyotablu4x4.org