http://www.camperclublagranda.i...
Ciao, Ivano.id="blue"> ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ IL COMUNE NON PUO’ RICORRERE CONTRO L’ARCHIVIAZIONE DEL PREFETTO Il Comune non può proporre opposizione al Giudice di Pace contro l’ordinanza di archiviazione di un verbale da parte del Prefetto. La sentenza è stata emessa dal Giudice di pace di Lodi ed è del 9.11.2007. Chi è interessato a ricevere il testo può richiederlo con una e mail a beppe@cnnet.it indicando obbligatoriamente quale riferimento “News 13 /2008”. Non si darà corso a richieste che non indichino il numero delle news di riferimento ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^http://www.prefettura.lodi.it/P...
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Non è la sentenza ma la memoria difensiva dell'avvocatura, in favore del Prefetto. Utile, comunque, per comprendere le ragioni della decisione del GdP. Di primo acchitto, le argomentazioni dell'avvocatura mi sembrano condivisibili, anche se il tutto mi pare più frutto di una dimenticanza del legislatore, piuttosto che del voler rendere "inappellabile", da parte del solo Ente Pubblico, la decisione del Prefetto. Sempre di primo acchitto, potrei pensare che un'eventuale provvedimento di accoglimento del Prefetto, se non impugnabile davanti al GdP, in quanto atto amministrativo, sarebbe sempre ricorribile davanti al TAR. @ TheDevil. Non ti meravigliare tanto che un Comune ricorra contro un provvedimento di un Prefetto. Fa parte della normale dialettica tra poteri ciao
Non ser ve scrivere a beppe@ccnet la sentenza la trovate anche qui:http://www.prefettura.lodi.it/P...
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno>
Non serve scrivere a beppe@ccnet. la sentenza la trovate anche qui:http://www.prefettura.lodi.it/P...
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quote:Originally posted by ngeloco> Ringrazio innanzitutto Anto57 per la segnalazione. Ho visto che la "memoria" (come da me definita) e' chiamata tecnicamente comparsa di risposta ed e' di ben 17 pagine, per cui mi riservo di studiarla con piu' calma. In questo momento preferisco esprimere le mie cognizioni come finora acquisite, in modo che la lettura del predetto documento e/o gli interventi di Ngeloco mi pòssano consentire adeguati ritocchi. A mio avviso non c'e' alcuna dimenticanza del legislatore. In materia di regolamentazione della circolazione stradale, di rilevazione delle infrazioni e di irrogazione delle sanzioni il rapporto e' esclusivamente tra lo Stato e l'utente della strada. La Polizia Municipale e' uno degli organi cui competono i servizi di polizia stradale nell'ambito del territorio di competenza. Una volta rilevata un'infrazione e notificato il verbale di contestazione al trasgressore (soltanto nei casi in cui sia consentito il pagamento in misura ridotta ex art. 202), al Comando cui appartiene il verbalizzante compete soltanto segnalare al Prefetto il mancato pagamento della sanzione nei sessanta giorni previsti. In tutti i casi nei quali il trasgressore non paga la sanzione in misura ridotta oppure questa agevolazione non risulta accordata dal legislatore per la gravita' dell'infrazione, l'importo della sanzione e' determinato dal Prefetto senza alcuna ingerenza dell'organo di polizia stradale intervenuto nella rilevazione dell'infrazione. Nell'eventualita' che il trasgressore, nei sessanta giorni, presenti ricorso al Prefetto contro un verbale, l'organo di polizia stradale che lo ha notificato ha unicamente il compito di fornire al Prefetto le opportune "deduzioni tecniche", sulla scorta delle quali il Prefetto vàluta se il verbale vada confermato oppure archiviato. Se il Prefetto conferma la validita' del verbale e, respingendo il ricorso, notifica ordinanza-ingiunzione all'automobilista, questi ha tìtolo per eccepire davanti al GdP l'operato del Prefetto (mentre non ha piu' tìtolo per eccepire sui contenuti del verbale). Se viceversa il Prefetto accoglie il ricorso dell'automobilista e dispone l'archiviazione del verbale, l'organo di polizia stradale intervenuto nella rilevazione della presunta infrazione non puo' che prenderne atto ed agire in conformita' alle disposizioni ricevute. Se per te e' normale dialettica tra poteri, per me e' arroganza, che di sòlito viene manifestata in misura inversamente proporzionale alla conoscenza della materia da parte dei soggetti coinvolti.
Non è la sentenza ma la memoria difensiva dell'avvocatura, in favore del Prefetto. Utile, comunque, per comprendere le ragioni della decisione del GdP. Di primo acchitto, le argomentazioni dell'avvocatura mi sembrano condivisibili, anche se il tutto mi pare più frutto di una dimenticanza del legislatoreid="red">, piuttosto che del voler rendere "inappellabile", da parte del solo Ente Pubblico, la decisione del Prefetto. Sempre di primo acchitto, potrei pensare che un'eventuale provvedimento di accoglimento del Prefetto, se non impugnabile davanti al GdP, in quanto atto amministrativo, sarebbe sempre ricorribile davanti al TAR.>
quote:Originally posted by TheDevil> Concordo ma e' arduo immaginare di riuscire a farlo capire a chi invece sostiene che i sindaci (anti-camperisti) hanno sempre ragione e invece i camperisti sempre torto... e poi basta leggere le frasi in "azzeccagarbugliese" che vengono "partorite"...id="blue">
Se per te e' normale dialettica tra poteri, per me e' arroganza, che di sòlito viene manifestata in misura inversamente proporzionale alla conoscenza della materia da parte dei soggetti coinvolti.>
quote:Originally posted by TheDevil In questo momento preferisco esprimere le mie cognizioni come finora acquisite, in modo che la lettura del predetto documento e/o gli interventi di Ngeloco mi pòssano consentire adeguati ritocchi. A mio avviso non c'e' alcuna dimenticanza del legislatore. >> Non voglio diventare eccessivamente tecnico ed uscire fuori tema, ma ti invito comunque a dare un occhio alla L. 689/81 agli artt. 17 e 18 e poi agli artt. 22 e segg. Il procedimento previsto dal CdS non è altro che l'applicazione in tema di sanzioni amministrative derivanti da violazioni del CdS delle norme generali previste dalla Legge Generale 689/81 in tema di sanzioni amministrative tout court. Anzi, prima dell'entrata in vigore del nuovo CdS, trovava direttamente applicazione la L. 689/81. Gli artt. 17 e 18 regolano il procedimento di opposizione al funzionario ministeriale o in mancanza al Prefetto. E' un tipico esempio di ricorso gerarchico. Il trasgressore contro la sanzione ricorre all'Autorità sovraordinata, definita Autorità competente a ricevere il rapporto. Dopo, qualora venga emessa l'ordinanza ingiunzione, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, che nel caso di sanzioni derivanti dal CdS è il GdP, ma in altre ipotesi è il Tribunale, che emetterà un provvedimento giurisdizionale, cioè una sentenza. Ma questo significa che il provvedimento del Prefetto è un atto amministrativo e non giurisdizionale, alla pari della sanzione irrogata dal Sindaco, dalla ASL o dalla Polizia Municipale. Che la Polizia Municipale non possa ricorrere davanti al GdP contro l'ordinanza ingiunzione mi pare ovvio, visto che nessuna norma lo prevede. Che l'autorità irrogante la sanzione non possa impugnare mai l'ordinanza di archiviazione e che una tale impugnazione costituisca "atto di arroganza", come tu dici, invece non mi trova d'accordo. Ti invito a ragionare sul fatto che questa procedura non riguarda solo le multe automobilistiche, ma anche materie molto più delicate. Riguarda ad esempio i provvedimenti dei NAS di chiusura degli esercizi commerciali che vendono merce avariata. Riguarda le analisi a campione delle ASL (vedi ad es. il caso della mozzarella alla diossina). Riguarda una serie innumerevole di ipotesi che influiscono sulla salute dei cittadini. Immagina che i NAS dispongano il sequestro di merce avariata. Il commerciante chiede il dissequestro. La Regione emette ordinanza di archiviazione, sulla base di presupposti chiaramente errati e dissequestra la merce avariata. Secondo te la ASL compirebbe un atto di arroganza nel ricorrere contro un tale provvedimento? La procedura è esattamente la stessa di quella in tema di sanzioni amm.ve da violazione del CdS. Ma io non mi sentirei di condannare chi per tutelare la salute pubblica insorgesse contro un provvedimento (chiaramente errato) dell'Autorità sovraordinata. I VVUU nel caso di specie hid="blue">anno (urc, che refuso[:I]) fatto chiaramente una sciocchezza. Ma da qui a trarne una regola generale di intangibile sacralità del provvedimento dell'Autorità sovraordinata ce ne corre. ciao angelo
quote:Originally posted by ngeloco> Quoto il ricorso al TAR. Ci può essere lo sviamento di potere e tutte le patologie dell'atto amministrativo, anche se derivanti dall'applicazione delle presunte circolari che costituisciono atti presupposti. Talché il provvedimento di archiviazione basato sull'atto presupposto, è impugnabile senza impugnare l'atto presupposto (Sandulli, Manuale di Diritto Akministrativo). Inoltre il provvedimento di archiviazione può ledere interessi legittimi del comune ed essere affetto dalle normali patologie degli atti amministrativi (Violazione di legge, eccesso di potere, vorrei ricordare Basiglio ove il TAR ha sospeso il provvedimento del Ministero addirittura, o di un Prefetto, vale a dire dell'organo sovraordinato). Mi pare comunque che un secondo motivo di rigetto sia la carenza di legittimazione del Consorzio che ha proceduto al ricorso in luogo del comune. Secondo me nella sentenza del GDP questo elemento è stato uno dei motivi di rigetto.
quote:Originally posted by TheDevil In questo momento preferisco esprimere le mie cognizioni come finora acquisite, in modo che la lettura del predetto documento e/o gli interventi di Ngeloco mi pòssano consentire adeguati ritocchi. A mio avviso non c'e' alcuna dimenticanza del legislatore. >> Non voglio diventare eccessivamente tecnico ed uscire fuori tema, ma ti invito comunque a dare un occhio alla L. 689/81 agli artt. 17 e 18 e poi agli artt. 22 e segg. Il procedimento previsto dal CdS non è altro che l'applicazione in tema di sanzioni amministrative derivanti da violazioni del CdS delle norme generali previste dalla Legge Generale 689/81 in tema di sanzioni amministrative tout court. Anzi, prima dell'entrata in vigore del nuovo CdS, trovava direttamente applicazione la L. 689/81. Gli artt. 17 e 18 regolano il procedimento di opposizione al funzionario ministeriale o in mancanza al Prefetto. E' un tipico esempio di ricorso gerarchico. Il trasgressore contro la sanzione ricorre all'Autorità sovraordinata, definita Autorità competente a ricevere il rapporto. Dopo, qualora venga emessa l'ordinanza ingiunzione, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, che nel caso di sanzioni derivanti dal CdS è il GdP, ma in altre ipotesi è il Tribunale, che emetterà un provvedimento giurisdizionale, cioè una sentenza. Ma questo significa che il provvedimento del Prefetto è un atto amministrativo e non giurisdizionale, alla pari della sanzione irrogata dal Sindaco, dalla ASL o dalla Polizia Municipale. Che la Polizia Municipale non possa ricorrere davanti al GdP contro l'ordinanza ingiunzione mi pare ovvio, visto che nessuna norma lo prevede. Che l'autorità irrogante la sanzione non possa impugnare mai l'ordinanza di archiviazione e che una tale impugnazione costituisca "atto di arroganza", come tu dici, invece non mi trova d'accordo. Ti invito a ragionare sul fatto che questa procedura non riguarda solo le multe automobilistiche, ma anche materie molto più delicate. Riguarda ad esempio i provvedimenti dei NAS di chiusura degli esercizi commerciali che vendono merce avariata. Riguarda le analisi a campione delle ASL (vedi ad es. il caso della mozzarella alla diossina). Riguarda una serie innumerevole di ipotesi che influiscono sulla salute dei cittadini. Immagina che i NAS dispongano il sequestro di merce avariata. Il commerciante chiede il dissequestro. La Regione emette ordinanza di archiviazione, sulla base di presupposti chiaramente errati e dissequestra la merce avariata. Secondo te la ASL compirebbe un atto di arroganza nel ricorrere contro un tale provvedimento? La procedura è esattamente la stessa di quella in tema di sanzioni amm.ve da violazione del CdS. Ma io non mi sentirei di condannare chi per tutelare la salute pubblica insorgesse contro un provvedimento (chiaramente errato) dell'Autorità sovraordinata. I VVUU nel caso di specie hanno fatto chiaramente una sciocchezza. Ma da qui a trarne una regola generale di intangibile sacralità del provvedimento dell'Autorità sovraordinata ce ne corre. ciao angelo
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quote:Originally posted by ngeloco> Gia' fatto il 12/12/2006 qui https://www.camperonline.it/for... , quando hai ritenuto di commentare il mio intervento con l'espressione Bignamino del camperista sprovveduto.
....., ma ti invito comunque a dare un occhio alla L. 689/81 agli artt. 17 e 18 e poi agli artt. 22 e segg.>
quote:Originally posted by ngeloco>
Di primo acchitto, le argomentazioni dell'avvocatura mi sembrano condivisibili, anche se il tutto mi pare più frutto di una dimenticanza del legislatoreid="red">, piuttosto che del voler rendere "inappellabile", da parte del solo Ente Pubblico, la decisione del Prefetto. Sempre di primo acchitto, potrei pensare che un'eventuale provvedimento di accoglimento del Prefetto, se non impugnabile davanti al GdP, in quanto atto amministrativo, sarebbe sempre ricorribile davanti al TAR.>
quote:Originally posted by TheDevil>
A mio avviso non c'e' alcuna dimenticanza del legislatore. ..... Se viceversa il Prefetto accoglie il ricorso dell'automobilista e dispone l'archiviazione del verbale, l'organo di polizia stradale intervenuto nella rilevazione della presunta infrazione non puo' che prenderne atto ed agire in conformita' alle disposizioni ricevute.>
quote:Originally posted by ngeloco> Per le infrazioni al CdS rilevate dalla PM nell'ambito del territorio di competenza, l'autorita' irrogante la sanzioneid="red"> e' il Comune soltanto nel caso in cui sia ammesso il pagamento in misura ridotta. Nel momento in cui il trasgressore non si avvale della citata agevolazione oppure per l'infrazione commessa non sia previsto il pagamento in misura ridotta, l'autorita' irrogante la sanzioneid="red"> e' direttamente il Prefetto. Ritengo che, prima di arrivare a disporre un'archiviazione (cioe' di smentire l'operato di un servizio di polizia stradale), il Prefetto richieda un plurimo controllo della documentazione sottopostagli. Come hai gia' precisato (con il successivo avallo di Anto57), il Comune puo' sempre presentare ricorso al TAR, qualora non sia d'accordo con l'ordinanza prefettizia di archiviazione. Quindi non c'e' alcuna dimenticanza del legislatore, che si e' preoccupato di indicare nel TAR la sede pertinente per valutare le opposizioni delle amministrazioni locali alle disposizioni prefettizie.
Che l'autorità irrogante la sanzioneid="red"> non possa impugnare mai l'ordinanza di archiviazione e che una tale impugnazione costituisca "atto di arroganza", come tu dici, invece non mi trova d'accordo.>
quote:Originally posted by TheDevil https://www.camperonline.it/for... , quando hai ritenuto di commentare il mio intervento con l'espressione Bignamino del camperista sprovveduto. >> Carina, non la ricordavo[:D][:D][:D]
quote:Originally posted by TheDevil Quindi non c'e' alcuna dimenticanza del legislatore, che si e' preoccupato di indicare nel TAR la sede pertinente per valutare le opposizioni delle amministrazioni locali alle disposizioni prefettizie. >> Come avrai notato, mi pare che Antonio citi Sandulli, che era un noto docente di diritto amministrativo, autore di un manuale adottato in molte università. Si tratta quindi di un orientamento dottrinario, il quale afferma la competenza del TAR in mancanza di una specifica previsione legislativa al riguardo, ovvero in presenza di una lacuna legislativa.