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Contratto del rimessaggio

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Stank
Stank
15/04/2010 20
Inserito il 11/05/2010 alle: 19:31:06
Ciao a tutti. Ho appena chiuso un contratto con un rimessaggio di camper. A voce il proprietario mi ha garantito che i mezzi sono assicurati per incendio e furto. Poi però ho letto con attenzione il contratto che ho firmato (dove fra l'altro non si fa mai menzione di camper, ma di auto)e la frase che mi incuriosisce è questa: "la xxx snc concede al parcheggiatore un posto macchina alle condizioni risultanti dal regolamento esposto al pubblico.... ...il contratto non ha per oggetto nè il deposito nè la custodia del veicolo ed è quindi esclusa ogni responsabilità per eventuali furti o danni cagionati da terzi" Che vuol dire secondo voi? Che se me lo rubano, danneggiano o altro, loro non rispondono? Attendo interpretazioni Grazie Stank
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lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 11/05/2010 alle: 20:05:26
leggo io quel che leggi tu....

Modificato da lucamugello il 11/05/2010 alle 20:05:54
15
Stank
Stank
15/04/2010 20
Inserito il 11/05/2010 alle: 20:16:05
Luca, sei un tesoro! Anche io so leggere. [;)] Il mio quesito è questo: siccome se ti danneggiano la macchina in un posteggio a pagamento il gestore è tenuto a risarcire i danni(indipendentemente da quello che dicono i suoi cartelli esposti), volevo sapere se lo stesso principio si può applicare qui.
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johnPV1
johnPV1
16/12/2009 224
Inserito il 11/05/2010 alle: 20:57:34
"è quindi esclusa ogni responsabilità per eventuali furti o danni cagionati da terzi". Mi sembra chiarissimo, se subisci un furto o danni, ti arrangi. [B)]
17
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 11/05/2010 alle: 21:32:51
quote:Risposta al messaggio di johnPV1 inserito in data 11/05/2010  20:57:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Mi sembra chiarissimo, se subisci un furto o danni, ti arrangi.>
> Ricordiamoci sempre che, qualsiasi postilla risulta essere contraria ad una legge, seppur controfirmata, non ha nessun valore. Pertanto, io penso che prima bisognerebbe ricondurre le precise responsabilità che ha un gestore di un rimessaggio / posto auto e poi si potrebbe discutere sulla validità di questa postilla. Per quanto mi risulta, se io offro la custodia e faccio pagare questo servizio, poi non posso tirarmi indietro se subisco un furto. Ma credo che serva un legale, molto più afferrato di me. Bye
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Stank
Stank
15/04/2010 20
Inserito il 11/05/2010 alle: 21:42:14
Grazie Maurito. Il mio quesito nasce dal fatto che La Cassazione (sentenza 1957 del 25 novembre 2008) ha stabilito che in caso di furto della macchina, chi ha in carico il parcheggio è tenuto a rimborsare l'automobilista, indipendentemente dal fatto che ci sia un cartello esposto che riporti il contrario. Questa norma vale soprattutto nei parcheggi a pagamento come in piazze, strade, zone delimitate dalle famose strisce blu, ecc. Speravo di trovare una persona più competente di me in materia che mi sapesse dire se tale sentenza vale anche per contratti di rimessaggio. Grazie Stank

Modificato da Stank il 11/05/2010 alle 21:45:33
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gimo
gimo
21/09/2009 345
Inserito il 11/05/2010 alle: 21:54:04
quote:Risposta al messaggio di Stank inserito in data 11/05/2010  21:42:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A me avevano proposto una cosa del genere che poi non ho accettato perchè ho trovato un'altra sistemazione. Credo che loro si tutelino dal non essere responsabili per furto e quantaltro perchè non ti fanno un contratto di deposito o parcheggio, bensì ti affittano il suolo su cui tu puoi metterci quello che vuoi... Credo quindi che non sia vessatoria la clausola "esclusa ogni responsabilità". Non sono un legale... ho scritto 2 volte CREDO.
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 11/05/2010 alle: 23:30:34
Allo stato della giurisprudenza di legittimità, è possibile distingure, in linea di principio, due diverse fattispecie di contratto di parcheggio (o di posteggio), entrambe caratterizzate da profili di atipicità e riconducibili, l'una, alla figura del contratto di deposito ed alla relativa disciplina, con conseguente responsabilità ex recepto del gestore (posteggio custodito) e, l'altra, alla figura della locazione (o del comodato) di “posto auto”, consistente nella messa a disposizione, per un tempo determinato o indeterminato, di una porzione di bene immobile affinché sia goduta dall'automobilista al solo fine della sosta del veicolo, senza che a carico del gestore, che in tal caso assume il ruolo di mero locatore o comodante, insorga alcun altro obbligo (posteggio incustodito). Le due figure di negozio si diversificano sul piano della causa. Nel parcheggio custodito, questa è prevalentemente rappresentata dalla funzione di custodia del veicolo; in quello incustodito, è, in prevalenza, costituita dal mero godimento dell'area di sosta. Anche tale seconda causa merita tutela, posto che risponde all'interesse di natura pubblicistica - riconosciuto ed attestato anche in specifiche disposizioni di legge - rappresentato dall'esigenza di offrire ai cittadini la possibilità di reperire uno spazio ove parcheggiare l'autovettura a costi il più possibile contenuti e, quindi, senza l'aggravio degli oneri derivanti dalla custodia. Ciò, ovviamente, sempre che la più circoscritta prestazione del gestore trovi effettiva rispondenza nell'entità del prezzo del servizio. Elemento scriminante ai fini dell'identificazione della natura del contratto in concreto concluso e della disciplina correlativamente applicabile, è la circostanza che l'offerta al pubblico del gestore del parcheggio automatizzato si qualifichi chiaramente come offerta di posteggio non custodito, attraverso l'idonea collocazione di chiare e percepibili avvertenze, già prima che l'automobilista si presenti alla sbarra d'ingresso e ritiri il biglietto. Ciò stante, quindi, qualora l'ingresso al rimessaggio sia del tipo automatizzato, e considerato che il cliente-affittuario è stato reso edotto della mancanza di custodia, credo che in caso di furto il tiotlare del rimessaggio non riponda di nulla.
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Stank
Stank
15/04/2010 20
Inserito il 14/05/2010 alle: 12:18:59
Dunque. A chi può interessare. Il proprietario del rimessaggio in questione ha un'assicurazione fatta da lui che copre furto fino a 200.000 euro e danni fino a 80.000. In caso di furto o danno del singolo camper, lui è coperto. La clausula sul contratto gli permette di evitare di assicurare TUTTI i camper singolarmente, con evidente aumento del costo della polizza. Ovviamente se avviene un grosso incendio e un furto di massa, con 200.000 euro non copre praticamente nulla. A questo punto mi chiedo che tipo di copertura hanno gli altri rimessaggi. Credo una cosa simile. Dubito che ci sia qualcuno che abbia assicurato per furto e incendio 50 camper contemporaneamente. O sbaglio?
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marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 15/05/2010 alle: 17:58:43
Ma il camper dovrebbe come ogni mezzo avere un assicurazione se nel contratto di polizza sono incluse le garanzie furto e incendio, non dovrebbero sorgere problemi in quanto nel verificarsi di uno di questi eventi, anche se il mezzo è ricoverato in un rimessaggio dovrebbe interverinire la compagnia di assicurazione.
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