Inserito il 11/05/2010 alle: 23:30:34
Allo stato della giurisprudenza di legittimità, è possibile distingure, in linea di principio, due diverse fattispecie di contratto di parcheggio (o di posteggio), entrambe caratterizzate da profili di atipicità e riconducibili, l'una, alla figura del contratto di deposito ed alla relativa disciplina, con conseguente responsabilità ex recepto del gestore (posteggio custodito) e, l'altra, alla figura della locazione (o del comodato) di “posto auto”, consistente nella messa a disposizione, per un tempo determinato o indeterminato, di una porzione di bene immobile affinché sia goduta dall'automobilista al solo fine della sosta del veicolo, senza che a carico del gestore, che in tal caso assume il ruolo di mero locatore o comodante, insorga alcun altro obbligo (posteggio incustodito).
Le due figure di negozio si diversificano sul piano della causa. Nel parcheggio custodito, questa è prevalentemente rappresentata dalla funzione di custodia del veicolo; in quello incustodito, è, in prevalenza, costituita dal mero godimento dell'area di sosta. Anche tale seconda causa merita tutela, posto che risponde all'interesse di natura pubblicistica - riconosciuto ed attestato anche in specifiche disposizioni di legge - rappresentato dall'esigenza di offrire ai cittadini la possibilità di reperire uno spazio ove parcheggiare l'autovettura a costi il più possibile contenuti e, quindi, senza l'aggravio degli oneri derivanti dalla custodia. Ciò, ovviamente, sempre che la più circoscritta prestazione del gestore trovi effettiva rispondenza nell'entità del prezzo del servizio.
Elemento scriminante ai fini dell'identificazione della natura del contratto in concreto concluso e della disciplina correlativamente applicabile, è la circostanza che l'offerta al pubblico del gestore del parcheggio automatizzato si qualifichi chiaramente come offerta di posteggio non custodito, attraverso l'idonea collocazione di chiare e percepibili avvertenze, già prima che l'automobilista si presenti alla sbarra d'ingresso e ritiri il biglietto.
Ciò stante, quindi, qualora l'ingresso al rimessaggio sia del tipo automatizzato, e considerato che il cliente-affittuario è stato reso edotto della mancanza di custodia, credo che in caso di furto il tiotlare del rimessaggio non riponda di nulla.