Inserito il 22/10/2013 alle: 17:56:46
Vorrei farti conoscere la mia completa opinione in materia, ma purtroppo non mi ritrovo molto tempo a disposizione e, quindi, mi lìmito a qualche cenno.
Innanzitutto mi spiace precisarti che su molti aspetti, a partire dalla definizione di veicolo storico, la mia posizione diverge dalla tua.
Non comprendo perche' si debba "costruire" una definizione italiana di veicolo storico, quando c'e' gia' una definizione - valida a livello internazionale - predisposta dalla competente FIVA nel suo Regolamento Tecnico.
Definizione FIVA che, tra breve, risultera' inoltre recepita anche dalla UE nelle Direttive e/o Regolamenti in materia di "veicoli" (omologazione, immatricolazione, controlli tecnici, etc.)
Definizione comunitaria che, per la "gerarchia delle fonti", risultera' quindi prevalente rispetto ad eventuali definizioni nazionali di contenuto discordante.
Ritengo inoltre che ci sia da separare nettamente l'aspetto "tecnico" di un veicolo storico dall'aspetto "fiscale".
A mio avviso le norme attinenti all'aspetto "tecnico", compresa la definizione di veicolo storico, devono trovare lògica collocazione nell'àmbito del CdS, a partire dall'eliminazione dell'attuale art. 60.
Ed al riguardo sto preparando una completa proposta, da sottoporre alla competente Commissione Trasporti del Senato attraverso il relativo Presidente.
Di contro, le norme attinenti all'aspetto "fiscale" pòssono essere ospitate in una legge ordinaria (a semplice puntualizzazione della L.342/2000), in attesa che si ponga mano alla riscrittura del DPR 39/53, posto che e' tutto fuorche' un Testo Unico e che, nel frattempo, la principale "tassa automobilistica" e' stata trasformata da tassa di circolazione ad imposta di proprieta'.
Le norme nazionali in materia (compreso l'art. 63 della citata L.342/2000) sono gia' abbastanza precise, come conferma ripetutamente la Corte di Cassazione a beneficio del cittadino.
Piuttosto che sul piano tributario, la "battaglia" verso alcune residue Regioni andrebbe intrapresa attraverso la contestazione della legittimita' costituzionale delle relative norme regionali in materia di "tasse automobilistiche", come e' gia' successo (cito a memoria) con la Regione Liguria.
L'imposta di proprieta' e' un tributo automobilistico regolamentato dalla norma nazionale ed e' il semplice introito che e' di pertinenza delle Regioni, unitamente ad una limitata facolta' di modifica dell'importo.
Le Regioni non hanno competenza a regolamentare, con proprie norme, l'applicazione dell'imposta di proprieta' automobilistica.
Non condivido infine la tua contestazione nei riguardi dell'ASI, che sottende ad un evidente sostegno verso un'altra associazione di recente costituzione alla ricerca del suo spazio "vitale".
Quando mi sono tesserato all'ASI eravamo meno di 3500 appassionati e non so quanti siano rimasti adesso i tesserati "attivi" piu' anziani di me.
Nel bene o nel male dell'attuale dirigenza, devi tenere presente che l'ASI rappresenta comunque l'Italia nella FIVA, a prescindere che altre associazioni italiane si siano nel frattempo iscritte alla Federazione che sovraintende al "motorismo storico" a livello mondiale.
A mio avviso il libero associazionismo (inteso sia come costituzione sia come iscrizione) deve rimanere assolutamente al di fuori delle citazioni nelle norme di legge, perche' - diversamente - le norme diventano il presupposto quasi "vitale" per le stesse associazioni.
Ecco perche' la "mia" modifica del CdS in materia di veicoli storici parte dall'eliminazione dell'art. 60 e degli artt. 214/215 del Regolamento (oltre che del DM di qualche anno fa).