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vecchio orso
vecchio orso
15/04/2009 3310
Inserito il 25/08/2011 alle: 20:41:15
provo a spiegarmi meglio. Mi sembra evidente che in caso di multa si possa ricorrere con parecchie possibilità di vincere... ma prima di prendere la multa non si può far nulla x impedire ai vari comuni di fare questi cartelli INGANNEVOLI...? Stefano
16
vecchio orso
vecchio orso
15/04/2009 3310
Inserito il 25/08/2011 alle: 20:43:34
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 24/08/2011  22:29:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In verità c'è anche una AA.. Stefano
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 25/08/2011 alle: 22:16:51
quote:Risposta al messaggio di vecchio orso inserito in data 25/08/2011  20:41:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si puo' ricorrere presso il TAR (ma e' dispendioso) oppure a costo zero si puo' denunciare il sindaco ai CC per abuso di potere/ufficio e a seguire denunciarlo anche alla Corte dei Conti con la motivazione di aver fatto spendere inutilmente soldi pubblici allo Stato causa denuncia ai CC e relativo successivo iter burocratico (procura, giudice, ...) Ivanoid="blue">
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 25/08/2011 alle: 22:21:07
quote:Risposta al messaggio di vecchio orso inserito in data 25/08/2011  20:43:34 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

)
>
> Solo per far presente che anche in presenza di AA e' illegittimo vietare la sosta ai camper al di fuori di essa (vedasi sentenza n. 51/97 del Pretore di Venezia descritta in

https://forum.camperonline.it/#...

) Ivanoid="blue">
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vecchio orso
vecchio orso
15/04/2009 3310
Inserito il 25/08/2011 alle: 22:59:01
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 25/08/2011  22:21:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avevo puntualizzato x Fargo 73... Ivano grazie x le info e x tutto il lavoro di statistica e di divulgazione delle notizie sulle ns vittorie contro gli abusi... Stefano
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 25/08/2011 alle: 23:07:08
quote:Risposta al messaggio di vecchio orso inserito in data 25/08/2011  20:41:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come ho già avuto modo di dire in un altro topic, è possibile interessare, con semplice istanza, il Ministero dei LL.PP. affinchè, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 5 CdS e dall'art. 6 Reg. CdS, eserciti il potere di diffida intimando al Comune la rimozione delle segnaletica illegittima...
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GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7152
Inserito il 26/08/2011 alle: 08:47:32
Io non mi preoccupo più di tanto: non possiedo un Camper(s), nè un veicolo "simile" visto che per il CdS il primo mezzo citato non esiste proprio. [;)] Quindi il cartello è prima di tutto NON conforme. Comunque questo è quello che recita l'art.47: 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l’effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o l’impianto di tenda, fuori dalle aree appositamente attrezzate; fermo quanto disposto dalla normativa vigente, è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate. 2) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l’allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l’attuazione di quanto sopra disposto. 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza. 4) La violazione di cui al presente articolo comporta l’allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell’art. 159 del Codice della Strada avvalendosi dei concessionari del servizio i quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell’avente diritto. Insomma, il cartello dice una cosa, il regolamento ne recita un'altra (parla solo di CAMPEGGIO, quindi corretto, ma non specifica QUALI veicoli secondo il CdS, rimane sempre sul generico.
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vecchio orso
vecchio orso
15/04/2009 3310
Inserito il 26/08/2011 alle: 13:13:38
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 26/08/2011  08:47:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come già detto in precedenza ..è propio questo che mi puzza di bruciato... Stefano
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vecchio orso
vecchio orso
15/04/2009 3310
Inserito il 26/08/2011 alle: 14:04:48
E... anche sul divieto di campeggio libero poi... ci sarebbe da ridire.... ---------, il campeggio libero sia ancora permesso e possibile. Tra l’altro, la consuetudine vuole che per campeggio si intenda il montaggio di strutture tendate, mantenute stabili oltre le 48 ore o comunque nelle ore diurne. Anche dove esplicitamente vietato, quindi, il bivacco notturno dal tramonto all’alba, con o senza tenda, resta lecito-------- Stefano
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