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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 01/04/2007 alle: 01:08:57
Sono andato a recuperare un mio "vecchio" intervento (nell'argomento #10809) che ripropongo qui, con la speranza di ricevere qualche commento in piu' di allora: - 1 - L'autocaravan e' il mezzo attraverso il quale una parte di cittadini (elettori e contribuenti) preferisce dedicarsi al turismo. Da alcuni anni risulta pero' in aumento il numero dei comuni italiani che non gradiscono la presenza di autocaravan (ed altri simili mezzi mobili di "alloggio") nel proprio territorio ed emanano al riguardo appositi provvedimenti (di solito ordinanze) comunemente definiti "anticamperistici", ma da considerare, in senso lato, antituristici. Si tratta evidentemente di amministrazioni comunali che non manifestano interesse a promuovere la presenza turistica nelle zone di rispettiva competenza. Di conseguenza, le associazioni che rappresentano i camperisti in Italia dovrebbero concordare (magari in occasione del prossimo convegno di Carrara) la predisposizione di un elenco di tutte le localita' dove le relative amministrazioni hanno adottato provvedimenti di vario genere per ostacolare il turismo. L'ELENCO DELLE LOCALITA' ITALIANE CONTRARIE AL TURISMO dovrebbe essere adeguatamente pubblicizzato sui periodici (italiani e stranieri) che si occupano di turismo in genere e di turismo all'aria aperta in particolare, oltre che sui principali quotidiani ed altri periodici a larga diffusione (in analogia a quanto fa, ad esempio, la societa' Autostrade quando predispone il calendario dei "giorni caldi" per la circolazione autostradale durante il periodo delle vacanze). Una copia di quest'elenco (con il dettaglio dei provvedimenti antituristici localmente adottati) dovrebbe essere inviata al Ministro dei Trasporti, al Ministro dei Beni Culturali ed ai Governatori di tutte le regioni che, pur avendo legiferato in materia di "turismo all'aria aperta", si ritrovano con amministrazioni comunali che vanno contro le stesse disposizioni regionali. - 2 - Unitamente alla redazione del predetto elenco si dovrebbe promuovere un SONDAGGIO tra tutti i camperisti per valutare quali siano, tra quelle riportate nell'elenco, le localita' che: - si possono tranquillamente trascurare, accontentando cosi' la voglia di isolamento dei relativi amministratori dal movimento turistico; - meritano comunque una visita turistica, per la quale si rende quindi necessaria una pressante attivita', per l'opportuna "rettifica" delle disposizioni restrittive, presso tutte le competenti sedi a qualunque livello (compresa la Presidenza della Repubblica, visto che nei provvedimenti di specie si possono considerare intaccati anche principi costituzionali). - 3 - Nel caso di ordinanze sindacali contro il turismo in autocaravan (e simili mezzi mobili di "alloggio") emesse ai sensi del Codice della Strada, la situazione anticamperistica dovrebbe essere evidenziata in una segnalazione/denuncia, individuale o collettiva (tramite associazione), al Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Regolamento CdS. A differenza del ricorso al TAR (che si puo' presentare soltanto nei 60 giorni successivi all'emanazione dell'ordinanza), il potere di diffida del Ministero nei riguardi dell'ente proprietario della strada e' sine die in presenza, ovviamente, di una giusta motivazione. In caso di accertamento di violazione, qualora i "motivi di principio" siano considerati prevalenti rispetto all'importo della sanzione, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione si presenta individualmente presso il GdP. - 4 - Nel caso di ordinanze sindacali contro il turismo in autocaravan (e simili mezzi mobili di "alloggio") emesse ai sensi di disposizioni diverse dal CdS, il ricorso al TAR risulta, allo stato attuale, l'unica strada percorribile; le associazioni dei camperisti dovrebbero concordare una comune linea d'azione (magari in occasione del prossimo convegno di Carrara), che abbia il suo punto d'avvio nella tempestiva conoscenza di ogni nuova ordinanza emessa al di fuori del CdS, ancorche' riguardante la circolazione di una o piu' categorie di veicoli. E' peraltro da considerare che queste ordinanze hanno esclusiva valenza nell'ambito del territorio comunale non classificato come "area ad uso pubblico" ai sensi dell'art. 2 CdS; in caso di un accertamento di violazione (e sempre che i "motivi di principio" prevalgano sull'importo della sanzione) l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione si presenta individualmente davanti al GdP (se sono applicabili le considerazioni espresse dalla Corte di Cassazione nella sentenza 21173/06) oppure davanti al Tribunale (con l'auspicabile assistenza legale dell'associazione camperistica cui sia eventualmente iscritto il "trasgressore"). Qualora invece la violazione (ad una ordinanza emessa al di fuori del CdS) venga accertata in aree classificate "strade" ai sensi dell'art. 2 CdS, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione va presentata presso il GdP, in quanto la sanzione (irrogata al di fuori del CdS) sarebbe ovviamente annullata nella considerazione che la circolazione dei veicoli sulle strade e' esclusivamente assoggettata al CdS ed alle relative sanzioni (dal secondo comma dell'art. 1 CdS: La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse). In effetti, le tre violazioni finora conosciute nell'ambito della questione "Numana" (due nelle sentenze della Cassazione ed una nel verbale rintracciato in rete) risultano tutte accertate in area privata.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 01/04/2007 alle: 01:11:56
quote:Originally posted by vertigo
Credo che il nodo sia sempre lo stesso: i Comuni non poggiano la loro tesi "proibizionista" sul CdS e sull'art.185 ma sull'art. 153 del T.U., impostando i loro divieti su motivazioni di altro carattere che non quello della sosta in quanto tale, disciplinata appunto dal CdS. In realtà SEMBREREBBE che la disquisizione sul "campeggiare" abbia di fatto poca o punta pertinenza in questo àmbito. Mi spiego: se un'autocaravan non può "sostare" per motivi di carattere "igienico-sanitario", non ha nessunissima importanza che si riesca a definire con nettezza se si sta "campeggiando" o meno e difatti i Comuni sanzionano già a partire dalla SOSTA DIURNA, anche di breve durata e anche in assenza di qualsiasi "segnale" che possa manifestare un intento "campeggiatorio"!! Di fatto nei comuni "proibizionisti" non è possibile sostare nemmeno per sopperire a delle esigenze di normale vita turistica! L'automezzo identificato come facente parte della categoria "autocaravan" in codesti comuni ha diritto al solo transito, al moto, escludendo lo stato di quiete, a qualsiasi titolo! In pratica non si può nemmeno parcheggiare ed andare a dormire in albergo!!!!!!id="blue">>
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quote:Originally posted by vertigo
Le ordinanze comunali vietano DI FATTO la sosta delle autocaravan anche in totale assenza di "manifesto campeggio"! Se vietassero il CAMPEGGIO non ci sarebbero tutte queste questioni, i vigili multerebbero il tuo campeggiatore in pigiama e via! E invece multano TUTTI, di giorno e di notte, chi va al supermercato e chi va in farmacia, chi campeggia e chi sosta, basta che il mezzo in questione sia identificato come AUTOCARAVAN, non ha importanza l'uso che se ne sta facendo in quel momento!id="blue">>
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quote:Originally posted by vertigo
Nella realtà dei fatti Sindaci e FF.OO. spesso trovano anche loro delle maniere per "aggirare" leggi e codici al fine di porre rimedio a problemi di difficile soluzione. Abbiamo notato che sia Numana che Roccaraso non si sono per nulla preoccupati del CdS, e regolamentano DI FATTO la sosta mediante il T.U. (perdonami l'estrema sintesi, ma credo sia chiaro il concetto...). Un classico esempio, poco pertinente, ma REALE, è quello per cui per impedire il meretricio sulla pubblica via, si vieta la fermata a TUTTI gli autoveicoli, cercando quindi, nel CdS la soluzione ad un problema di tutt'altra natura. Quel che voglio dire è questo: se le PP.AA. ritengono di combattere le loro battaglie anche con strumenti "sleali", ledendo dei diritti acquisiti con motivazioni incongruenti (vietare la sosta per motivi di igiene o la fermata per combattere il meretricio, è al limite del ridicolo...), perchè a mia volta non posso cercare nelle pieghe della legge la maniera per aggirare dei divieti???? In fin dei conti, il Sindaco che limita un diritto comune, per difendere un privilegio di qualcuno, non è molto diverso dal camperista che per far valere il suo diritto "singolare" lede un qualche diritto "plurale".id="blue">>
> Con questi recenti interventi Vertigo fa una "fotografia" attenta-puntuale-efficace della situazione che i campeggiatori con autocaravan si trovano ad affrontare in un numero sempre maggiore di comuni italiani. E, sempre di recente (in risposta ad un quesito di Ngeloco), mi sono espresso in questi termini: Sono tre le direttrici d'intervento per la ricerca di una normativa "corretta" nei riguardi del campeggiatore con autocaravan: - Codice della Strada, per eliminare gli "appigli" attraverso i quali viene perseguita una illegittima discriminazione autovettura/autocaravan; - Legge 135/2001, per introdurre una regolamentazione nazionale sull'utilizzo degli autocaravan autosufficienti dal punto di vista igienico-sanitario; - Leggi Regionali, ove se ne ravvisi l'esigenza dopo un adeguato approfondimento dei relativi contenuti. In realta' ritengo che si potra' fare qualcosa soltanto nell'ambito del Codice della Strada, per riaffermare che: 1) la circolazione dei veicoli sulle strade e' regolamentata unicamente attraverso le norme dello stesso CdS; 2) eventuali limitazioni alla circolazione possono riguardare tutti i veicoli classificati in una o piu' delle sottocategorie internazionali, senza possibilita' di discriminare i veicoli di una stessa sottocategoria. Per quanto riguarda il punto 1, le amministrazioni comunali potranno continuare ovviamente a ravvisare problemi locali urgenti "di carattere igienico-sanitario", ma dovranno comunque transitare per un'ordinanza ex CdS se vorranno riferire la disposizione "urgente" anche alla circolazione dei veicoli sulle strade.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 01/04/2007 alle: 01:13:56
Mi ero ripromesso di formulare le mie considerazioni sui quattro "corposi" interventi che Ngeloco ha effettuato, di recente, in materia di "sosta e campeggio", ma ho rinunciato quando sono arrivato a contrassegnare con il numero 36 i passaggi del primo intervento (e non ero arrivato alla fine) sui quali avrei voluto esprimere il mio punto di vista. Mi limito quindi a qualche considerazione di carattere generale. Pochi mesi intercorrono tra le date di emanazione della Legge Fausti e del vigente CdS; a mio avviso, con un maggior lasso di tempo a disposizione, tutte le "nuove" disposizioni introdotte con la predetta legge sarebbero state opportunamente "spalmate" nei punti appropriati del CdS senza dar luogo ad alcun art. 185 (che rappresenta, con minime differenze, la semplice trascrizione della stessa Legge Fausti). Punto cruciale di tutte le discussioni e' il secondo comma di detto articolo, che - sempre a mio avviso - ha una finalita' molto piu' semplice rispetto alle approfondite considerazioni di Ngeloco. Un autocaravan ha una struttura piu' rigida (come un caravan) rispetto ad una tenda ed ha il motore in piu' rispetto ad un caravan, ma e' comunque un veicolo costruito per essere adibito ad alloggio. Una tenda oppure un caravan, ovunque collocati, connotano direttamente una situazione di "campeggio" (nell'accezione 1 delle "mie definizioni") a prescindere dalla presenza di persone all'interno, in quanto sono destinati unicamente ad "alloggio". In assenza del predetto secondo comma, anche un autocaravan, semplicemente fermo sulla strada e senza passeggeri a bordo, sarebbe stato considerato alla stessa stregua dei similari mezzi mobili di "alloggio". Il secondo comma dell'art. 185 serve, in altri termini, a proteggere la destinazione "autovettura" di un autocaravan (l'unico aspetto sul quale puo' intervenire il CdS) da un'impropria attribuzione di "campeggio". Quindi, un autocaravan, fermo sulla strada (in sosta ai sensi dell'art. 157), non determina una situazione di "campeggio" se vengono conservate le caratteristiche esteriori del veicolo e se non vi sono manifestazioni di utilizzo della destinazione "alloggio" (presenza continuata di persone a bordo oppure, in assenza delle stesse, funzionamento di una o piu' delle specifiche attrezzature di bordo). Mi rendo conto di chiamare su di me "fulmini e saette" da una parte dei partecipanti del forum, ma si tratta soltanto della personale "lettura" dell'attuale art. 185/2 del CdS.

Modificato da TheDevil il 01/04/2007 alle 01:26:00
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 01/04/2007 alle: 01:47:34
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
[quote]Originally posted by TheDevil Quindi, un autocaravan, fermo sulla strada (sosta ai sensi dell'art. 157), non determina una situazione di "campeggio" se vengono conservate le caratteristiche esteriori del veicolo e se non vi sono manifestazioni di utilizzo della destinazione "alloggio" (presenza continuata di persone a bordo oppure, in assenza delle stesse, funzionamento di una o piu' delle specifiche attrezzature di bordo). Mi rendo conto di chiamare su di me "fulmini e saette" da una parte dei partecipanti del forum, ma si tratta soltanto della personale "lettura" dell'attuale art. 185/2 del CdS. >
> Che quoto integralmente. Mi pare che abbiamo detto la stessa cosa. Comunque sull'iniziativa di MAPPARE la situazione sono d'accordo. Provai a farlo nel 2004 e trovi la lista su TI. E questa sarebbe stata la mia proposta. Ma lo scopo della mia proposta non è ADDITARE, ma inanzitutto fare il punto della situazione avendo chiaramente a riferimento due aspetti:
  • Circolazione e sosta
  • Possibilità ricettive che ammettono il campeggio-soggiorno (AA? Parcheggi tollerati? Campeggi?
La scheda di ogni comune dovrebbe contenere quale sia la situazione in base ad alcuni KPI (Key Performance Indicator) prestabiliti che diano una classificazione sintetica della situazione del comune, un po' come i requisiti per assegnare le vele blu. I comuni Italiani, se non sono aumentati, sono 8101. Tra questi sicuramente tutti quelli con le vele blu hanno il divieto di campeggio libero perché questo è un requisito del disciplinare. Fatta la recensione, le associazioni dovrebbero ESSERE SPINTE a dialogare con i comuni per addivenire ad una situazione soddisfacente e migliorare la classificazione del comune. Insomma dovremmo dare anche noi le nostre "bandiere VERDI". Okkio che il requisito del campeggio libero va discusso con le associazioni ambientaliste e le nostre associazioni dovrebbero dialogare anche con queste. Ma purtroppo, in passato, ho la riprova che qualcuna di queste ha tentato di litigare anche con Legambiente (Realacci, senza riuscirci). La schedatura potrebbe farla l'ANFIA che è in contatto con ANCI (per l'iniziativa di premiare i piccoli borghi turistici. Iniziativa che io non condivido perché a] premia i comuni che si propongono non i comuni ove ci sono problemi di ricettivuità; b] perchè utilizza una minima parte di quanto i produttori ricavano dalla fiera di Rimini); Se non l'ANFIA direttamente il Ministero dell'Interno tramite le prefetture o congiuntamente il Ministero dei Trasporti e il Ministro Rutelli (per il Turismo). La scheda potrebbero compilarla i comandanti di PM dihciarando quale sia la situazione nel comune, chi più di loro ha la visione completa? Alla fine i camperisti dovrebbero sapere esattamente se in comune possono o non possono fare SOSTA LIBERA=soggiorno (vorremmo farla senza nemmeno chiedere cosa ne pensa il comune?) o se devono per forza andare in campeggio o usare AA e regolarsi di conseguenza fino a che le nostre ASSOCIAZIONI non abbiano risolto, una per una, tutte le questioni dialogando in base ad un programma di priorità. Tutto questo piuttosto che aggredire il malcapitato comune di turno venuto alla luce dei riflettori solo per caso, perché un camperista vi ha trovato un divieto tre anni dopo che questo è stato apposto. Con la rilevazione si avrebbe subito una visione completa del problema e si può cominciare dai comuni turistici dandosi una priorità. Alla fine avremo una situazione chiara e forse dirompente. Non penso che si possano fare modifiche normative che obblighino i comuni né tantomeno che questi si spaventino perché i camperisti li snobbano. Castiglione della Pescaia, Alassio, Porto San Paolo, Santa Teresa di Gallura se ne farebbero vanto per aver regolato i flussi turistici e, a livello locale, sosterrebero di aver selezionato la domanda filtrando la fascia di spesa più alta (che snobberebbe il comune se questo diventasse una canaio di pezzenti), e a livello nazionale affermerebbero che la ricettività è comunque assicurata anche ai camperisti ai quali è richiesta soltanto una collocazione consona alle esigenze del comune e coerente con il contesto. Insomma danno una risposta a tutti e tutte le risposte sarebbero coerenti. Qualche comune che si vedesse additato come inospitale querelerebbe, o richiederebbe rettifiche con idonee motivazioni; la cosa già avvenuta. Quindi l'unica strada che io vedo è 1) MAPPARE/RILEVARE 2) DIALOGARE 3) RISOLVERE LE SITUAZIONI IN ACCORDO CON I COMUNI 4) RENDERE NOTA LA SITUAZIONE ED I PROGRESSI O LE INVOLUZIONI. Insomma un programma di azione (vedi il mio articolo facite ammujna

http://www.turismoitinerante.co...

) che sia anche verificabile per i risultati che porta o non porta sennò come misuriamo gli interventi delle ASSOCIAZIONI a chiacchiere? Su questo è il programma io ci sto, vediamo come fare.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 01/04/2007 alle 09:48:12
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 01/04/2007 alle: 11:32:21
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Tutto questo piuttosto che aggredire il malcapitato comune di turno venuto alla luce dei riflettori solo per caso, perché un camperista vi ha trovato un divieto tre anni dopo che questo è stato apposto. Con la rilevazione si avrebbe subito una visione completa del problema e si può cominciare dai comuni turistici dandosi una priorità. >
> Già si parte male!!! Un Cpmune non è MALCAPITATO e semplicemente un Ente Pubblico LOCALE che ha violato le leggi NAZIONALI in materia di circolazione e sosta. L'autonomia è una cosa, l'anarchia un'altra! Proprio la Costituzione Italiana definisce il concetto di autonomia: (il soggetto autonomo) ha facoltà di darsi propri ordinamenti nel RISPETTO delle LEGGI DELLO STATO!!!
quote: Alla fine avremo una situazione chiara e forse dirompente. Non penso che si possano fare modifiche normative che obblighino i comuni né tantomeno che questi si spaventino perché i camperisti li snobbano. >
> Benissimo allora che ognuno IN PIENA LIBERTÀ introduca il proprio codic epenale e magari la pena di morte... tanto ogni Comunq può fare quello che meglio crede!!!!
quote: Castiglione della Pescaia, Alassio, Porto San Paolo, Santa Teresa di Gallura se ne farebbero vanto per aver regolato i flussi turistici e, a livello locale, sosterrebero di aver selezionato la domanda filtrando la fascia di spesa più alta (che snobberebbe il comune se questo diventasse una canaio di pezzenti), e a livello nazionale affermerebbero che la ricettività è comunque assicurata anche ai camperisti ai quali è richiesta soltanto una collocazione consona alle esigenze del comune e coerente con il contesto. Insomma danno una risposta a tutti e tutte le risposte sarebbero coerenti. >
> E alle automobili, ai furgoni, ai SUV (che sono automobili), ecc.... è fato obbligo di UNA SISTEMAZIONE CONSONA???? A NUMANA la "sustemazione consona" c'è e si trova DECENTRATE e CHIUSA la maggior parte dell'anno!!! Ma all'automobilista (provare per credere) è concesso fare accampamento con tanto di berbecue, tavoli e PIPI dietro la siepe!!!!
quote: Qualche comune che si vedesse additato come inospitale querelerebbe, o richiederebbe rettifiche con idonee motivazioni; la cosa già avvenuta. Quindi l'unica strada che io vedo è 1) MAPPARE/RILEVARE 2) DIALOGARE 3) RISOLVERE LE SITUAZIONI IN ACCORDO CON I COMUNI 4) RENDERE NOTA LA SITUAZIONE ED I PROGRESSI O LE INVOLUZIONI. >
> Il DIALOGO serve per trovare un punto IN MEZZO. Purtroppo molti Comuni (vedi NUMANA) non voglio alcun tito di dialogo ecome DIALOGO ti mandano il A.A. che fanno CAGARE!!! Quello che OCCORRE è il rispetto delle LEGGI GENERALI DELLO STATO in materia di sosta e circolazionee!!!! Per questo tutti noi e le associazioni devono darsi da fare!!!!
quote: Insomma un programma di azione (vedi il mio articolo facite ammujna

http://www.turismoitinerante.co...

) che sia anche verificabile per i risultati che porta o non porta sennò come misuriamo gli interventi delle ASSOCIAZIONI a chiacchiere? Su questo è il programma io ci sto, vediamo come fare. >
> Io no, ASSOLUTAMENTE NO. Se esiste una legge NAZIONALE che per il momento ha equiparato autovetture e camper che sia pedissequamente rispettata. Anche per questo per il momento sono un libero battitore e non confluisco in associazioni camperistiche perché da un lato organizzano praticamente solo mega raduni (per i quali non trovo interesse) e dall'altro si comportano con gli antagonisti (i comuni e le amministrazioni) come i gatti quando alzano il culo!!! Sarebbe ora di mostrare l'altra parte magari "viagrata"!!! Ciao
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Anto57 - O Nonno
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Inserito il 01/04/2007 alle: 11:38:17
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Se esiste una legge NAZIONALE che per il momento ha equiparato autovetture e camper che sia pedissequamente rispettata. Anche per questo per il momento sono un libero battitore e non confluisco in associazioni camperistiche perché da un lato organizzano praticamente solo mega raduni (per i quali non trovo interesse) e dall'altro si comportano con gli antagonisti (i comuni e le amministrazioni) come i gatti quando alzano il culo!!! Sarebbe ora di mostrare l'altra parte magari "viagrata"!!! >
> Forse sulla sosta è come dici tu ma solo "OVE CONSENTITO" dal comune (Cassazione 11278/2002) e le ordinanze di divieto sono fattibili e legali; e anche quando la "parificazione" sarà stata ottenuta a suon di "SFOLLAGENTE" i comuni cominceranno a contestare il divieto di campeggio. Su questo concetto non ci prendi Anto' consultati con gli avvocati è meglio confondi dedideri con realtà ti "arrinfresco la memoria": - Cassazione 6.3.1992 n. 2718 definisce il campeggiare in questi termini: ”Concretizza l'attività di campeggio il vivere nel veicolo in sosta, vi sia o meno la presenza di oggetti posti all'esterno del veicolo stesso e "caratteristici della vita di campeggio" (come li denomina il ricorrente). Ciò che rileva al fine della sussistenza del campeggio è, cioè, l'adibire il veicolo a propria abitazione, e sotto questo aspetto nessuna discriminazione l'ordinanza comunale pone tra l'auto-caravan e qualsiasi altro tipo di autoveicolo che venga in concreto adibito a luogo di vita e di riposo”. - Cassazione 22.7.96 n. 6574 ribadisce lo stesso concetto e afferma: “il concetto di «campeggio» consiste - secondo quanto questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare (v. Cass. 1992 n. 2718) - nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente”. Questa sentenza è particolarmente significativa perché tiene conto anche della Legge Fausti (cioè il 185 co. 2 CdS) nel frattempo intervenuta e contiene un principio lapidario quando afferma: “Né può trarsi argomento in contrario, come prospetta la ricorrente, dal rilievo che, disponendo la legge statale n. 336 del 1991 (la Legge Fausti ndr) che non costituisce campeggio la sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale, «se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo», non potrebbe sulla base di una legge regionale impedirsi la sosta di detti mezzi su terreni privati. È invero evidente che le due normative poste a raffronto concernono materie del tutto diverse, riguardando la legge statale la disciplina (oltre che della costruzione) della circolazione e della sosta delle autocaravan sulle strade, e precisando a tali fini (art. 2) le condizioni perché la sosta non si risolva in un'attività di campeggio, e per converso disciplinando la legge regionale il turismo e la pratica di campeggio, secondo il significato innanzi precisato".id="size2"> Per quanto ho già espresso in passato io non me la sento, parlo per la mia dignità personale, sottolineo la mia, di stare in "sosta libera" ove vige un divieto di campeggio o dove ci sono AA normali, mi sento a disagio, la dignità che percepisco io (e quella del farmacista che vendette il camper per lo stesso motivo) me lo impediscono, mi fanno pensare a me come ad uno scroccone. Quindi devo essere tranquillizzato e sapere che l'interpretazione corretta è quella che date tu e IVANOPP altrimenti urge una interpretazione ufficiale da parte di MINISTERO, ASSESSORATI Regionali al Turismo ed ANCI per tutti i comuni italiani. Che si fa si procede? O mi convinci tu con argomentazioni più forti di quelle che hai fino ad ora espresso e che io giudico inconsistenti? Fai fare un parere pro-veritate al tuo collegio di avvocati?

Modificato da Anto57 - O Nonno il 01/04/2007 alle 19:20:01
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Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 01/04/2007 alle: 18:10:38
quote:Originally posted by TheDevil
L'ELENCO DELLE LOCALITA' ITALIANE CONTRARIE AL TURISMO dovrebbe essere adeguatamente pubblicizzato sui periodici (italiani e stranieri) che si occupano di turismo in genere e di turismo all'aria aperta in particolare, oltre che sui principali quotidiani ed altri periodici a larga diffusione (in analogia a quanto fa, ad esempio, la societa' Autostrade quando predispone il calendario dei "giorni caldi" per la circolazione autostradale durante il periodo delle vacanze). >
> Così le località turistiche interessate potranno sbandierare questo documento "ufficiale" invitando i turisti "alberghieri" in un paese tranquillo e libero da camperisti "invadenti" (per non dire altro!). Scusate ma più passa il tempo più mi demoralizzo. Frank
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 01/04/2007 alle: 20:57:26
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Se esiste una legge NAZIONALE che per il momento ha equiparato autovetture e camper che sia pedissequamente rispettata. Anche per questo per il momento sono un libero battitore e non confluisco in associazioni camperistiche perché da un lato organizzano praticamente solo mega raduni (per i quali non trovo interesse) e dall'altro si comportano con gli antagonisti (i comuni e le amministrazioni) come i gatti quando alzano il culo!!! Sarebbe ora di mostrare l'altra parte magari "viagrata"!!! >
> Forse sulla sosta è come dici tu ma solo "OVE CONSENTITO" dal comune (Cassazione 11278/2002) e le ordinanze di divieto sono fattibili e legali; e anche quando la "parificazione" sarà stata ottenuta a suon di "SFOLLAGENTE" i comuni cominceranno a contestare il divieto di campeggio. Su questo concetto non ci prendi Anto' consultati con gli avvocati è meglio confondi dedideri con realtà ti "arrinfresco la memoria": - Cassazione 6.3.1992 n. 2718 definisce il campeggiare in questi termini: ”Concretizza l'attività di campeggio il vivere nel veicolo in sosta, vi sia o meno la presenza di oggetti posti all'esterno del veicolo stesso e "caratteristici della vita di campeggio" (come li denomina il ricorrente). Ciò che rileva al fine della sussistenza del campeggio è, cioè, l'adibire il veicolo a propria abitazione, e sotto questo aspetto nessuna discriminazione l'ordinanza comunale pone tra l'auto-caravan e qualsiasi altro tipo di autoveicolo che venga in concreto adibito a luogo di vita e di riposo”. - Cassazione 22.7.96 n. 6574 ribadisce lo stesso concetto e afferma: “il concetto di «campeggio» consiste - secondo quanto questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare (v. Cass. 1992 n. 2718) - nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente”. Questa sentenza è particolarmente significativa perché tiene conto anche della Legge Fausti (cioè il 185 co. 2 CdS) nel frattempo intervenuta e contiene un principio lapidario quando afferma: “Né può trarsi argomento in contrario, come prospetta la ricorrente, dal rilievo che, disponendo la legge statale n. 336 del 1991 (la Legge Fausti ndr) che non costituisce campeggio la sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale, «se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo», non potrebbe sulla base di una legge regionale impedirsi la sosta di detti mezzi su terreni privati. È invero evidente che le due normative poste a raffronto concernono materie del tutto diverse, riguardando la legge statale la disciplina (oltre che della costruzione) della circolazione e della sosta delle autocaravan sulle strade, e precisando a tali fini (art. 2) le condizioni perché la sosta non si risolva in un'attività di campeggio, e per converso disciplinando la legge regionale il turismo e la pratica di campeggio, secondo il significato innanzi precisato".id="size2"> Per quanto ho già espresso in passato io non me la sento, parlo per la mia dignità personale, sottolineo la mia, di stare in "sosta libera" ove vige un divieto di campeggio o dove ci sono AA normali, mi sento a disagio, la dignità che percepisco io (e quella del farmacista che vendette il camper per lo stesso motivo) me lo impediscono, mi fanno pensare a me come ad uno scroccone. Quindi devo essere tranquillizzato e sapere che l'interpretazione corretta è quella che date tu e IVANOPP altrimenti urge una interpretazione ufficiale da parte di MINISTERO, ASSESSORATI Regionali al Turismo ed ANCI per tutti i comuni italiani. Che si fa si procede? O mi convinci tu con argomentazioni più forti di quelle che hai fino ad ora espresso e che io giudico inconsistenti? Fai fare un parere pro-veritate al tuo collegio di avvocati?
>
> Non ho voglia di replicare punto su punto. Ti faccio notare solo una cosa: Tu porti le sentenza della Corte di Cassazione risalenti al 1992 e la 1996. Ovviamente facevano riferimento alle leggi IN VIGORE ALLORA. L'attuale CdS (fai solo un piccolo sforzo, per favore) di che anno è? soprattutto quando introdusse l'articolato che CHIARISCE SENZA OMBRA DI DUBBIO cosa è campeggio e cosa no. In ogni caso parliamo di SOSTA e comuni del cacchi come NUMANA continuanio a VIETARE anche la SEMPLICE SOSTA (senza gente dentro!!!!). Penza che CA**= di comuni dobbiamo avere in Italia!!!! LA LEGGE È DI STATO. Punto e basta! Ciao
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 01/04/2007 alle: 22:41:50
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Se esiste una legge NAZIONALE che per il momento ha equiparato autovetture e camper che sia pedissequamente rispettata. Anche per questo per il momento sono un libero battitore e non confluisco in associazioni camperistiche perché da un lato organizzano praticamente solo mega raduni (per i quali non trovo interesse) e dall'altro si comportano con gli antagonisti (i comuni e le amministrazioni) come i gatti quando alzano il culo!!! Sarebbe ora di mostrare l'altra parte magari "viagrata"!!! >
> Forse sulla sosta è come dici tu ma solo "OVE CONSENTITO" dal comune (Cassazione 11278/2002) e le ordinanze di divieto sono fattibili e legali; e anche quando la "parificazione" sarà stata ottenuta a suon di "SFOLLAGENTE" i comuni cominceranno a contestare il divieto di campeggio. Su questo concetto non ci prendi Anto' consultati con gli avvocati è meglio confondi dedideri con realtà ti "arrinfresco la memoria": - Cassazione 6.3.1992 n. 2718 definisce il campeggiare in questi termini: ”Concretizza l'attività di campeggio il vivere nel veicolo in sosta, vi sia o meno la presenza di oggetti posti all'esterno del veicolo stesso e "caratteristici della vita di campeggio" (come li denomina il ricorrente). Ciò che rileva al fine della sussistenza del campeggio è, cioè, l'adibire il veicolo a propria abitazione, e sotto questo aspetto nessuna discriminazione l'ordinanza comunale pone tra l'auto-caravan e qualsiasi altro tipo di autoveicolo che venga in concreto adibito a luogo di vita e di riposo”. - Cassazione 22.7.96 n. 6574 ribadisce lo stesso concetto e afferma: “il concetto di «campeggio» consiste - secondo quanto questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare (v. Cass. 1992 n. 2718) - nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente”. Questa sentenza è particolarmente significativa perché tiene conto anche della Legge Fausti (cioè il 185 co. 2 CdS) nel frattempo intervenuta e contiene un principio lapidario quando afferma: “Né può trarsi argomento in contrario, come prospetta la ricorrente, dal rilievo che, disponendo la legge statale n. 336 del 1991 (la Legge Fausti ndr) che non costituisce campeggio la sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale, «se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo», non potrebbe sulla base di una legge regionale impedirsi la sosta di detti mezzi su terreni privati. È invero evidente che le due normative poste a raffronto concernono materie del tutto diverse, riguardando la legge statale la disciplina (oltre che della costruzione) della circolazione e della sosta delle autocaravan sulle strade, e precisando a tali fini (art. 2) le condizioni perché la sosta non si risolva in un'attività di campeggio, e per converso disciplinando la legge regionale il turismo e la pratica di campeggio, secondo il significato innanzi precisato".id="size2"> Per quanto ho già espresso in passato io non me la sento, parlo per la mia dignità personale, sottolineo la mia, di stare in "sosta libera" ove vige un divieto di campeggio o dove ci sono AA normali, mi sento a disagio, la dignità che percepisco io (e quella del farmacista che vendette il camper per lo stesso motivo) me lo impediscono, mi fanno pensare a me come ad uno scroccone. Quindi devo essere tranquillizzato e sapere che l'interpretazione corretta è quella che date tu e IVANOPP altrimenti urge una interpretazione ufficiale da parte di MINISTERO, ASSESSORATI Regionali al Turismo ed ANCI per tutti i comuni italiani. Che si fa si procede? O mi convinci tu con argomentazioni più forti di quelle che hai fino ad ora espresso e che io giudico inconsistenti? Fai fare un parere pro-veritate al tuo collegio di avvocati?
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> Non ho voglia di replicare punto su punto. Ti faccio notare solo una cosa: Tu porti le sentenza della Corte di Cassazione risalenti al 1992 e la 1996. Ovviamente facevano riferimento alle leggi IN VIGORE ALLORA. L'attuale CdS (fai solo un piccolo sforzo, per favore) di che anno è? soprattutto quando introdusse l'articolato che CHIARISCE SENZA OMBRA DI DUBBIO cosa è campeggio e cosa no. In ogni caso parliamo di SOSTA e comuni del cacchi come NUMANA continuanio a VIETARE anche la SEMPLICE SOSTA (senza gente dentro!!!!). Penza che CA**= di comuni dobbiamo avere in Italia!!!! LA LEGGE È DI STATO. Punto e basta! Ciao
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> Calosci il codice è del 1992 e la sentenza del 1996 tratta la Fausti la stessa previsione andata nel CDS. Non fare lo GNORRI! Non mi sei piaciuto consultati con i tuoi avvocati. Devo assolutamente sapere la risposta o me la dai tu o scrivo al ministero.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 02/04/2007 alle: 00:30:45
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Calosci il codice è del 1992 e la sentenza del 1996 tratta la Fausti la stessa previsione andata nel CDS. Non fare lo GNORRI! Non mi sei piaciuto consultati con i tuoi avvocati. Devo assolutamente sapere la risposta o me la dai tu o scrivo al ministero. >
> Per una volta ho sbagliato anche io. Infatti mi sono distratto con le integrazioni al CdS del 3003. Tu scrivi: Per quanto ho già espresso in passato io non me la sento, parlo per la mia dignità personale, sottolineo la mia, di stare in "sosta libera" ove vige un divieto di campeggio o dove ci sono AA normali, mi sento a disagio, la dignità che percepisco io (e quella del farmacista che vendette il camper per lo stesso motivo) me lo impediscono, mi fanno pensare a me come ad uno scroccone. Quindi devo essere tranquillizzato e sapere che l'interpretazione corretta è quella che date tu e IVANOPP altrimenti urge una interpretazione ufficiale da parte di MINISTERO, ASSESSORATI Regionali al Turismo ed ANCI per tutti i comuni italiani. Che si fa si procede? O mi convinci tu con argomentazioni più forti di quelle che hai fino ad ora espresso e che io giudico inconsistenti? Fai fare un parere pro-veritate al tuo collegio di avvocati? id="purple"> Se tu non te la senti di sostare in presenza di A.A. o di divieti di "campeggio" è solo un tuo problema, certamente non mio. A me non crea problema alcuno! e se mi multano RICORRO nelle opportune sedi e senza tanti melismi. Scrivi al Ministero! Sarebbe ora che intervenisse per far rispettare le leggi delle quali Parlamento e Governo sono i promotori. Ciao P.S. A Pasqua (ho poco tempo purtroppo), forse e se riesco a recuperare un paio di gg, sarò per alcuni giorni in Toscana in sosta ASSOLUTAMENTE libera.
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 02/04/2007 alle: 08:01:57
quote:Originally posted by TheDevil
Mi ero ripromesso di formulare le mie considerazioni sui quattro "corposi" interventi che Ngeloco ha effettuato, di recente, in materia di "sosta e campeggio", ma ho rinunciato quando sono arrivato a contrassegnare con il numero 36 i passaggi del primo intervento (e non ero arrivato alla fine) sui quali avrei voluto esprimere il mio punto di vista. Mi limito quindi a qualche considerazione di carattere generale. Pochi mesi intercorrono tra le date di emanazione della Legge Fausti e del vigente CdS; a mio avviso, con un maggior lasso di tempo a disposizione, tutte le "nuove" disposizioni introdotte con la predetta legge sarebbero state opportunamente "spalmate" nei punti appropriati del CdS senza dar luogo ad alcun art. 185 (che rappresenta, con minime differenze, la semplice trascrizione della stessa Legge Fausti). Punto cruciale di tutte le discussioni e' il secondo comma di detto articolo, che - sempre a mio avviso - ha una finalita' molto piu' semplice rispetto alle approfondite considerazioni di Ngeloco. Un autocaravan ha una struttura piu' rigida (come un caravan) rispetto ad una tenda ed ha il motore in piu' rispetto ad un caravan, ma e' comunque un veicolo costruito per essere adibito ad alloggio. Una tenda oppure un caravan, ovunque collocati, connotano direttamente una situazione di "campeggio" (nell'accezione 1 delle "mie definizioni") a prescindere dalla presenza di persone all'interno, in quanto sono destinati unicamente ad "alloggio". In assenza del predetto secondo comma, anche un autocaravan, semplicemente fermo sulla strada e senza passeggeri a bordo, sarebbe stato considerato alla stessa stregua dei similari mezzi mobili di "alloggio". Il secondo comma dell'art. 185 serve, in altri termini, a proteggere la destinazione "autovettura" di un autocaravan (l'unico aspetto sul quale puo' intervenire il CdS) da un'impropria attribuzione di "campeggio". Quindi, un autocaravan, fermo sulla strada (in sosta ai sensi dell'art. 157), non determina una situazione di "campeggio" se vengono conservate le caratteristiche esteriori del veicolo e se non vi sono manifestazioni di utilizzo della destinazione "alloggio" (presenza continuata di persone a bordo oppure, in assenza delle stesse, funzionamento di una o piu' delle specifiche attrezzature di bordo)id="size2">id="red">. Mi rendo conto di chiamare su di me "fulmini e saette" da una parte dei partecipanti del forum, ma si tratta soltanto della personale "lettura" dell'attuale art. 185/2 del CdS. >
> Da parte mia, niente "fulmini e saette". Pensa un po': sono sostanzialmente d'accordo. Il problema perciò resta, perché se dentro il camper gli occupanti campeggiano, si fa... campeggio, anche con gli oblò chiusi. Questo è il problema!

Modificato da ngeloco il 02/04/2007 alle 08:15:02
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 02/04/2007 alle: 08:04:36
quote:Originally posted by Frank
quote:Originally posted by TheDevil
L'ELENCO DELLE LOCALITA' ITALIANE CONTRARIE AL TURISMO dovrebbe essere adeguatamente pubblicizzato sui periodici (italiani e stranieri) che si occupano di turismo in genere e di turismo all'aria aperta in particolare, oltre che sui principali quotidiani ed altri periodici a larga diffusione (in analogia a quanto fa, ad esempio, la societa' Autostrade quando predispone il calendario dei "giorni caldi" per la circolazione autostradale durante il periodo delle vacanze). >
> Così le località turistiche interessate potranno sbandierare questo documento "ufficiale" invitando i turisti "alberghieri" in un paese tranquillo e libero da camperisti "invadenti" (per non dire altro!). Scusate ma più passa il tempo più mi demoralizzo. Frank
>
> [:)]
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