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Decurtazione punti a minore?

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liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 17/04/2010 alle: 10:12:15
Ciao ragazzi chiedo info ad una mi cliente a ricevuto una multa dai vigili che il figlio e scappato al alt il motorino e intestato alla madre,lei vorrebbe farla pagare al figlio lo scotto per responsabilizzarlo ma a paura che comporti delle problematiche in futuro della patente. Luca Pd [:)] Grazie dell'aiuto anche da parte sua [:)]

Modificato da liuk66 il 17/04/2010 alle 10:13:17
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damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 17/04/2010 alle: 11:40:34
Ciao. Ti scrivo da papà di una ragazza di 16 e un bimbo di 10 che impazzisce per i motori e moto, anche se non ne abbiamo. Ma ti scrivo anche come ex ragazzino che all'epoca, come tanti si è fatto le sue bravate in motorino. Direi che la miglior lezione, in primis, sia il divieto di uso del motorino stesso per parecchio tempo,oltre che farlo rimettere "a posto" nell'eventualità che non sia + originale come è uscito dalla fabbrica a spese sue, (magari usando i soldini della paghetta), + eventuali altre limitazioni a ciò che lui tiene moltissimo, uscite... e cose varie. All'epoca a mè servi' molto [:D][:D] Auguri Maurizio
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TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 17/04/2010 alle: 14:44:36
quote:

Originally posted by liuk66

... una mi cliente a ricevuto una multa dai vigili che il figlio e scappato al alt ...>
> Ritengo che alla tua cliente sia stato notificato un verbale di violazione al primo comma dell'art. 192 CdS, corredato di: 1) richiesta di pagamento della sanzione di euro 78 (ex art. 192/6);id="maroon"> 2) invito a comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione (ex art. 126-bis/2); 3) probabile invito a presentarsi al Comando per esibire i documenti di circolazione del ciclomotore (ex art. 180/8). Come noto, per l'art. 2 della Legge 689/81 un minore non puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative per mancanza di imputabilita'. Ma, dopo contrastate discussioni provocate dall'infelice formulazione dell'art. 126-bis CdS, si e' consolidata la decisione di escludere la decurtazione dei punti dal nòvero delle sanzioni amministrative. Di conseguenza la decurtazione punti e' applicata anche sulla patente intestata al minore, con raddoppio della decurtazione se neo-patentato. Cio' premesso, la tua cliente puo' scegliere se rispondere o meno all'invito di cui al punto 2 nel termine dei 60 giorni assegnatogli. Se non risponde, la tua cliente "salva" i punti sulla patente del figlio ma ricevera' un ulteriore verbale con applicazione della sanzione di euro 250 263id="maroon"> ex art. 126-bis/2. SE&O ------------------------------ p.s. in rettifica di due errate indicazioni, grazie a Pupo78 che le ha indirettamente evidenziate nel sottostante intervento. Con l'occasione mi spiace constatare che nemmeno il sito MIT possa considerarsi

fonte attendibile

per la consultazione di un CdS debitamente aggiornato negli importi delle sanzioni.id="maroon">

Modificato da TheDevil il 18/04/2010 alle 13:13:14
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pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 17/04/2010 alle: 22:46:45
Ciao Liuk.. L'art. 192 del nuovo C.d.S.regolamenta gli obblighi verso i funzionari, ufficiali e agenti o addetto a servizio di polizia stradale in uniforme o munito dell'apposito segnale distintivo. L'art. 192 c.1 e 6. (Inottemperanza all'invito di fermarsi) cita: "quale conducente non si fermava all'invito di funzionario - o ufficiale e agente - addetto a servizio di polizia stradalein uniforme (o munito dell'apposito segnale distintivo). Ai sensi dell'art. 202 c.3, l'inottemperanza all'invito di fermarsi non consente il pagamento in misura ridotta con la perdita di 3 punti. In caso di inottemperanza l'applicazione del presente art. 192 C.d.S. esclude quella dell' art. 650 C.P. (v. anche Cass. Pen. Sez. I, 24.1.2008 n° 3943). A richiesta degli operatori, i conducenti sono tenuti ad esibire e far controllare ogni documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sè. In caso di rifiuto si applica l'art. 192 c.2 e c. 6 (Rifiuto di esibire i documenti) pagamento in misura ridotta non ammessa con perdita di 3 punti, con cui l'interessato è invitato a presentarsi entro (da 5 a 30) giorni a un ufficio di polizia i documenti richiesti. L'ulteriore inosservanza comporterà la sanzione di cui all'art. 180 c. 8 C.d.S.(inosservanza all'invito di presentare documenti o fornire informazioni con sanzione di € 389.00). Se il rifiuto di esibire i documenti si unisce a quello di indicare le proprie generalità si configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 651 C.P. (rifiuto di indicare la propria identità a Pubblico Ufficiale). La falsa dichiarazione di identità è punita invece dall'art. 495 C.P.. Il Verbale di contestazione verrà tramesso al Prefetto del luogo entro 10 gg. dall'identificazione del trasgressore per i provvedimenti di competenza (determinazione della sanzione). L'art. 126 bis c. 2 C.d.S. prevede invece una sanzione di € 263.00. Infine la decurtazione punti si applica alla patente, anche quando l'infrazione è commessa alla guida di veicolo che non la richiede, o al CIG per ciclomotore se ricorre il caso. Spero di non essere stato troppo lungo...ciao ciao
17
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 19/04/2010 alle: 08:56:54
Ciao Ragazzi e grazie 1000 delle precisazioni [:)] Premetto che il ragazzo a 16 anni e senza patente che punti levano ? comporta delle problematiche nella patente futura ?
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 19/04/2010 alle: 14:59:58
quote:Originally posted by liuk66 ... il ragazzo a 16 anni e senza patenteid="red"> ...>
> Cioe', la tua cliente ha affidato il proprio ciclomotore ad un figlio che non ha neanche conseguito il Certificato di Idoneita' alla Guida di cui al comma 1-bis dell'art. 116? Forse sarebbe il caso di farle lèggere tutto il citato art. 116, con particolare evidenza ai commi 12 e 13-bis. Ho l'impressione che, davanti a questo cùmulo di sanzioni pecuniarie, il problema della decurtazione punti possa risultare di secondaria importanza.
17
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 19/04/2010 alle: 21:12:57
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 19/04/2010  14:59:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi spiego meglio il ciclomotore presumo sia un 50 c "Truccatoid="red">" quindi con il patentino quello relativo a quel mezzo [:)]secondo te prelevano i punti da quello ? e per chiarirti meglio da quello che mi a detto oggi non a fatto solo la fuga ma bensì era in zona a traffico limitato quindi mi diceva che per ora gli era stata contestata solo la fuga,Comunque questa mattina gli o detto di andare almeno a dare un nome onde evitare di pagare 263 euro, la sua preoccupazione era per la eventuale patente del tipo B che questa marachella potesse comportare dei problemi [:)] id="blue">spero di aver chiarito, Comunque ti ringrazio tanto per la tua disponibilita' come sempre unica e precisa [:)] Luca Pd Ps. per quanto riguarda il ricorso al GDP e stato composto e il 12 Luglio ce l'udienza speriamo bene poi postero la sentenza [:)]

Modificato da liuk66 il 19/04/2010 alle 21:14:45
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 19/04/2010 alle: 22:46:39
Poichè trattsi di minore, non vi è decurtazione di punti. La decurtazione vale anche in caso di certificato di idoneità alla guida (CIG), così come prescritto dall'art. 219-bis CdS, ma solo allorquando il titolare sia maggiorenne.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 20/04/2010 alle: 16:16:16
quote:

Originally posted by liuk66

... quindi con il patentino quello relativo a quel mezzo secondo te prelevano i punti da quello?>
> Chiarito che l'interessato e' comunque titolare del CIG, per quanto a mia conoscenza la decurtazione punti (senza il raddoppio "neopatentati") viene applicata sullo stesso CIG, senza alcuna implicazione sulla futura patente di cat. B. Infatti, ai sensi della Legge 94/2009, le disposizioni di cui all'art. 126-bis si applicano anche ai CIG a far tempo dall'8 agosto 2009 (cfr.

l'apposita pagina

dal sito ministeriale). Per la decurtazione punti sul CIG di un minore ti rinvio ad un successivo intervento in contraddittorio con Ippocampo2009.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 20/04/2010 alle: 18:59:56
quote:

Originally posted by TheDevil

Come noto, per l'art. 2 della Legge 689/81 un minore non puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative per mancanza di imputabilita'. Ma, dopo contrastate discussioni provocate dall'infelice formulazione dell'art. 126-bis CdS, si e' consolidata la decisione di escludere la decurtazione dei punti dal nòvero delle sanzioni amministrative. Di conseguenza la decurtazione punti e' applicata anche sulla patente intestata al minore, con raddoppio della decurtazione se neo-patentato.

Originally posted by ippocampo2009

Poichè trattasi di minore, non vi è decurtazione di punti. La decurtazione vale anche in caso di certificato di idoneità alla guida (CIG), ..., ma solo allorquando il titolare sia maggiorenne.>
> Ho espresso le mie considerazioni suesposte dopo aver "rinfrescato" le mie cognizioni in materia con la rilettura delle seguenti discussioni: -

http://www.comuni.it/servizi/fo...

-

http://www.comuni.it/servizi/fo...

-

http://www.comuni.it/servizi/fo...

su un altro forum. A titolo personale continuo a condividere le numerose motivazioni, approfondite in dette discussioni, secondo le quali la decurtazione punti sulla patente non possa considerarsi una sanzione amministrativa ma piuttosto un provvedimento amministrativo e, come tale, applicabile anche al minore. Il meccanismo della "patente a punti" andrebbe cioe' considerato un prolungamento (oppure una controprova) dell'esame di guida, dal cui superamento e' derivato il rilascio della patente o del CIG. Ma sono anche uno strenuo sostenitore del terzo comma dell'art. 11 CdS, laddove il legislatore dispone: Al Ministero dell'Interno compete, altresi', il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.id="green"> E nell'assolvimento di questo còmpito di coordinamento, il Ministero dell'Interno ha emanato la

circolare 557/LEG/240520.09/3^P

il 7 agosto scorso, nel cui

Allegato 3

(sulle modifiche al CdS) si puo' lèggere, a pagina 4, il seguente passaggio: L'applicazione delle misure indicate e' naturalmente possibile solo se la violazione amministrativa da cui discendono e' commessa da un conducente maggiorenne, non essendo il minore di eta' assoggettabile alle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 2 della legge 689/1981. Per un difetto di coordinamento tra il contenuto della disposizioni in esame ed il testo della riforma del Codice della Strada contenuto del disegno di legge AC 44 ed abbinati (disposizioni in materia di sicurezza stradale), tuttavia, non risulta, al momento, applicabile, il comma 3 dell'art. 219-bis C.d.S.id="green"> Di conseguenza, stante la predetta interpretazione "operativa" della norma da parte del Ministero dell'Interno, non posso che dare ragione allo stringato intervento di Ippocampo2009, pur rimanendo personalmente convinto in modo contrario. Ma, davanti alla legge, non còntano le interpretazioni personali; sono da rispettare soltanto quelle degli organi deputati legislativamente ad esprimerle.
19
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 20/04/2010 alle: 21:33:50
quote:Risposta al messaggio di TheDevil Ma, davanti alla legge, non còntano le interpretazioni personali; sono da rispettare soltanto quelle degli organi deputati legislativamente ad esprimerle. >
> Hai ragione. Comunque è giunta l'ora che i legislatori valutino l'opportunità di modificare la soglia dell'imputabilità prevista dalla 689, abbassandola quantomeno a 16 se non a 14 anni. Se un sedicenne è capace di conseguire la patente di guida, dimostrando nelle prove teorico-pratiche di riconoscere la differenza tra i comportamenti corretti sulla strada e quelli passibili di sanzione, non vedo la ragione per la quale lo si ritenga ancora "incapace" ad assumersi le proprie responsabilità in ambito amministrativo.
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