(TheDevil)
Art. 7 comma 1 lettera H codice della strada: Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; Art. 185 comma 7 codice della strada: 7. Nel regolamento (art. 378 ndr) sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto. Non si può parlare di AA senza pozzetto. Non sono "aree attrezzate", in quanto la specifica definizione discende dalla presenza dell'impianto igienico-sanitario. In mancanza di impianto si tratta di una normalissima area di parcheggio che non puo' essere riservata agli autocaravan, per l'assenza dei presupposti normativi.(TheDevil)
Il "camper service" non esiste quale autonoma tipologia di area per la sosta, in quanto: - in presenza del solo camper service e' possibile rifornirsi di acqua potabile e scaricare le acque nere e grigie ma non sostare (...); - in presenza di stalli di sosta (anche in numero esiguo) va considerato, a tutti gli effetti, una piccola area attrezzata.(TheDevil)
b) Per area attrezzata riservata al camper deve intendersi un parcheggio dotato di servizi esclusivamente usufruibile dai camper e conseguentemente, vige il divieto di sosta per gli altri autoveicoli.Qui
Attività ammesse o escluse nelle AA NON E' CONSENTITO CAMPEGGIARE (1) cosi' come non è consentito nei "normali" parcheggi pubblici, questo perche' essendo pertinenze pubbliche stradali sono normate dal CdS e nello specifico per quanto riguarda i camper dall'art. 185. (Sunto da IVANOPP, sotto) «Ai fini della definizione di "strada", è rilevante, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del nuovo codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 2, ai sensi del quale anche le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (art. 3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico» (Cassazione civile , sez. II, 25 giugno 2008, n. 17350). (Da SergioRM, sotto) Tipo di area (privata o pubblica) su cui può sorgere una AA e aspetti contrattuali o concessori connessi Iter di autorizzazione alla costituzione di un'AA Come si determina la tariffa per l'AA Se per l'AA vale la maggiorazione del 50% rispetto ai parcheggi di cui al terzo comma dell'art. 185 Soggetti che possono gestire un'AA e regime fiscale Definizione di Area di Sosta (ADS) - fonte normativaid="red"> Valle d'Aosta - La Legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante non contiene una definizione di Area di Sosta. La disciplina rientra tra quelle dei campeggi. Art. 2 (Definizione tipologie) 2. Sono campeggi le strutture ricettiveid="red"> aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite e attrezzate su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamentoid="red">. Regione Piemonte - Idem C.S. (Art. 2 Legge regionale 31 agosto 1979, n. 54. - Testo coordinato) Art. 2 (Definizioni e tipologia) [2] Sono campeggi i complessi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altro mezzo di pernottamento mobile autonomoid="red">. Regione Liguria - L.R. 7 febbraio 2008, n. 2 Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari Articolo 12(Strutture ricettive all'aria aperta) 1. Sono strutture ricettiveid="red"> all'aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono ospitalità al pubblico in aree idonee, recintate ed attrezzate per fornire alloggioid="red"> sia in proprie dotazioni sia in spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobiliid="red">. Art. 26. (Mini-aree di sosta) 1. Gli enti locali possono allestire mini-aree di sosta aventi un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole destinate al campeggio itinerante, rurale ed escursionistico effettuato esclusivamente mediante l’utilizzo di tende. Art. 27. (Aree di sosta) 1. Sono aree di sosta le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio dei caravan e autocaravan omologati. Le aree di sosta sono dotate degli impianti e delle attrezzature previsti dall’articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni e dall’articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). 2. I Comuni, singolarmente o in forma aggregata, provvedono ad integrare i propri strumenti urbanistici individuando, con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali, il fabbisogno e il dimensionamento delle aree di sosta, e definendo le modalità per la realizzazione di tali strutture, privilegiando nell’ordine: a) la realizzazione e la gestione diretta; b) la possibilità di reperire piazzole destinate ad aree di sosta nell’ambito delle strutture ricettive all’aria aperta in esercizio nei rispettivi ambiti territoriali, anche mediante ampliamenti delle stesse. 3. L’autorizzazione a soggetti privati per la realizzazione o la gestione di aree di sosta è consentita solo qualora non siano realizzabili le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2. 4. Nelle strutture ricettive all’aria aperta su richiesta dei Comuni, ai sensi del comma 3, è possibile attrezzare piazzole destinate ad aree di sosta secondo quanto disposto dallo specifico regolamento. Regione Lombardia Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 15 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 ) Art. 51 (Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta) 1. Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggioid="red"> in propri allestimenti o mettono a disposizione spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobiliid="red">. ... 9. Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell'area con le dotazioni previste dal codice della strada. 10. In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.id="red"> Regione Veneto Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002) SEZIONE V Disposizioni particolari per le aree attrezzate di sosta temporaneaid="red"> Art. 44 – Aree attrezzate di sosta temporanea. 1. I comuni, per consentire occasionali brevi soste di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento e al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio dei mezzi mobili, compatibilmente con i loro strumenti urbanisticiid="red">. Le predette aree, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni e all'articolo 378 del Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni devono essere dotate di: Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 agosto 2002, n. 21-111 Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento contiene le norme di esecuzione e di attuazione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 Disciplina della ricezione turistica all’apertoid="red"> e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali), come modificata da ultimo dall’articolo 49 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1. LEGGE PROVINCIALE 13 dicembre 1990, n. 33 Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi Alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali Art. 2 (Definizione) 1. Agli effetti della presente legge sono considerati complessi ricettivi turistici all'aperto i campeggiid="red">. 2. Sono campeggiid="red">, per i fini di cui al comma 1, gli esercizi ricettivi, aperti al pubblico, allestiti su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti provvisti di tende o di altri mezzi di soggiorno mobiliid="red"> nonché, per quelli situati a un'altitudine superiore a 500 metri sul livello del mare, di strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno, come definite dal regolamento di esecuzione. Art. 13 (divieto di campeggio) 1. È vietato campeggiare a scopo turistico in tende o in altri mezzi di soggiorno mobili, fuori dai complessi ricettivi turisticiid="red">, o dai campeggi mobili autorizzati ai sensi della presente legge, ad ccezione dei seguenti casi ... 2. La sosta dell'autocaravan sulle strade e sui parcheggi pubblici non può essere considerata manifestazione di campeggioid="red">, a condizione che il veicolo sia collegato col suolo esclusivamente con le ruote, non emetta deflussi, ad eccezione di quelli del propulsore meccanico, e non sia occupata la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo. 3. A supporto del turismo itinerante la sosta di autocaravan, anche senza l'osservanza delle condizioni indicate nel comma 2, è consentita, purché non eccedente le quarantotto ore, in aree appositamente individuate ed attrezzate dai comuni id="red">o da soggetti privati, che potranno disporre anche in ordine alle relative tariffe. Regione Friuli Venezia Giulia Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 CAPO I Turismo itinerante Art. 106 (Finalita') 1. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, favorisce l'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, individuate dai Comuni singoli o associati, a supporto del turismo itinerante. Art. 107 (Requisiti) 1. I requisiti delle aree di sosta sono stabiliti con regolamento regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni. 2. I Comuni, singoli o associati, devono dare tempestiva comunicazione dei servizi forniti dall'area attrezzata e della sua dislocazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico. 3. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma l e' permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutiveid="red">, prorogabili nel rispetto delle norme vigenti in materia. Art. 108 (Affidamento della gestione delle aree) 1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente ovvero mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalita' della gestioneid="red">. Le tariffe devono essere determinate in modo da consentire il prolungamento della stagione turistica. 2. In caso di gestione mediante convenzione, i gestori sono tenuti a comunicare gli arrivi e le presenze alla TurismoFVG ed eventualmente ai Comuni competenti per territorio, con le modalita' di cui all'articolo 94.id="red"> Regione Emilia Romagna L.R. LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16 Art. 15 (Aree attrezzate di sosta temporanea) 1. Per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente leggeid="red">, i Comuni individuano le zone in cui istituire aree attrezzate, destinate alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici. Alla realizzazione e gestione di tali aree possono provvedere anche i privati. L'avvio dell'attività è intrapreso a seguito di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, da presentare al Comune in cui l'area è ubicata e da redigere su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, riguardante le strutture ricettive all'aria aperta. 2. I Comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. 3. Nelle aree di cui al comma 1 la permanenza è permessa per un periodo massimo di settantadue ore consecutive. Art. 41 Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero 1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14 e 15id="red">, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale n. 4 del 2009, da quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) e dalla normativa statale in materia. È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un'unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso. 2. Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell'ambiente. L'autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l'autorizzazione allegano alla domanda un'apposita polizza assicurativa. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, l'autorizzazione si considera rilasciata. Attività ammesse o escluse nella ADS Essendo definite come strutture ricettive normate dalle LR sul turismo (che possono variare da regione a regione) la possibilità di campeggiare dipende dalle normative regionali, in particolare dalla LR che disciplina le strutture ricettive all'aria aperta. (Sunto da IVANOPP, sotto). Generalmente però (occorre verificare il testo in cui sono definite) il fatto che la Legge Regionale tratti la struttura tra quelle ricettive all'aria aperta sottintende la possibilità di campeggio. Espressamente alcune LR (es. la LR Lombardia) indicano tale possibilità con la seguente frase o similare: ... forniscono alloggio in propri allestimenti o mettono a disposizione spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili... Tipo di area (privata o pubblica) su cui può sorgere una ADS e aspetti contrattuali o concessori connessi Generalmente le LR indicano che l'area deve rientrare nelle previsioni dello strumento urbanistico. Per le leggi Regionali di Piemonte e Valle d'Aosta, trattandosi di campeggi, le strutture non possono che essere realizzate su suolo privato o suolo pubblico dato in concessione a privati. Per la legge regionale Liguria 7 febbraio 2008, n. 2 Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari, le Mini Aree di Sosta sono realizzabili solo dagli enti locali, mentre le aree di sosta possono essere realizzate da privati solo se la realizzazione e la gestione diretta dei comuni non è possibile e non è possibile nemmeno reperire piazzole destinate ad aree di sosta nell’ambito delle strutture ricettive all’aria aperta in esercizio nei rispettivi ambiti territoriali, anche mediante ampliamenti delle stesse. Con i predetti vincoli la realizzazione è possibile su aree pubbliche o private. Valle d'Aosta - La Legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 art. 4. La destinazione del suolo deve rientrare nelle previsioni urbanistiche. Iter di autorizzazione alla costituzione di un'ADS Valle d'Aosta - La Legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 - art. 6 L'esercizio di complessi ricettivi all'aperto è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. Idem per la Regione Piemonte. Come si determina la tariffa per l'ADS Soggetti che possono gestire un'ADS e regime fiscale (1) Sul termine campeggio, campeggiare, approfondiremo l'argomento più avanti poiché al momento, dagli interventi che ho letto, l'argomento appare controverso.id="size1"> Per il momento riporto opposte definizioni che possono essere valutate dai lettori: a) Il CdS art. 185/2 indica dice che la SOSTA delle autocaravan NON costituisce campeggio ("sosta o soggiorno di turisti all'aperto, sotto tende o altri alloggi mobili: fare del campeggio")attendamento ("operazione di attendarsi; più spesso in senso concr.")e simili qualunque cosa che possa essere a qualunque titolo ricondotta alle due precedenti situazioni.(Prof. Calosci)
id="size1"> b) Definizione di campeggio di cui alle sentenze della Corte di Cassazione 2718/1992 e 6574/1996: vivere in qualunque veicolo in sosta, ossia adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente.(theDevil)
id="size1"> Taluni sostengono che il campeggiare (da Sentenza 6574? NDR) comprende anche l'attivita' del dormire/mangiare dentro al camper e l'uso delle utenze di bordo del camperQUI
ciò significherebbe che essendo le AA pertinenze pubbliche stradali (al pari dei normali parcheggi, nelle AA non si puo' dormire/mangiare ed usare le utenze di bordo (frigo, fornelli, boiler, stufa, ...) del camper. Questa posizione porterebbe a dire che per poter dormire/mangiare ed usare le utenze di bordo del camper si potrebbe (dovrebbe) andare solo ed esclusivamente in camping e/o nelle ADS (sunto da IVANOPP sotto) ove sussita un divieto di campeggio (io, NDR mutuata da altri interventi, Calosci). Altri sostengono che nel camper in sosta nelle pertinenze pubbliche stradali (comprendenti sia i normali pubblici parcheggi che le AA) nel rispetto dell'art. 185 CdS e' invece consentito dormire/mangiare ed usare le utenze di bordo. (Sunto e troncamento delle conseguenze da IVANOPP sotto)id="size1">quote:Risposta al messaggio di Silvana57 inserito in data 09/10/2010 17:44:16 (> A tal riguardo mi permetto di aggiungere una considerazione : - visto che qualcuno sostiene che il campeggiare comprende anche l'attivita' del dormire/mangiare dentro al camper e l'uso delle utenze di bordo del camper (vedasi p.e. inVisualizza messaggio in nuova finestra
) Attività ammesse o escluse nelle AA NON E' CONSENTITO CAMPEGGIARE (1) cosi' come non è consentito nei "normali" parcheggi pubblici, questo perche' essendo pertinenze pubbliche stradali sono normate dal CdS e nello specifico per quanto riguarda i camper dall'art. 185>
https://forum.camperonline.it/#...
) - e visto che le AA sono delle pertinenze pubbliche stradali (al pari dei normali parcheggi) cio' significherebbe che anche nelle AA non si puo' dormire/mangiare ed usare le utenze di bordo (frigo, fornelli, boiler, stufa, ...) del camper. E se cosi' dovesse essere significherebbe che per poter dormire/mangiare ed usare le utenze di bordo del camper si potrebbe (dovrebbe) andare solo ed esclusivamente in camping e/o nelle ADS... Io ed altri invece sosteniamo che nel camper in sosta nelle pertinenze pubbliche stradali (comprendenti sia i normali pubblici parcheggi che le AA) nel rispetto dell'art. 185 CdS e' invece consentito dormire/mangiare ed usare le utenze di bordo , anche perche' (ovviamente e logicamente) se mai non dovesse esser consentito usare p.e. il frigo a gas le cibarie in esso contenute andrebbero a male cosiccome non sarebe possibile conservare medicinali che necessitano si basse temperature, ovvero se mai cosi' dovesse essere sarebbe la fine del camperismo (per tutti, anche per chi va sempre e solo in camping e/o nelle ADS in quanto non potrebbe allontanarsi dal camping per recarsi presso il luoghi di interesse perche' non potrebbe sostare in alcun luogo tenendo il frigo a gas acceso) Ivanoid="blue">quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 11/10/2010 09:12:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Chi sostiene quello che dici, non capisco; quale intervento devo leggere della discussione alla quale hai fatto riferimento ci sono 7 pagine. Perché non riporti la frase qui o non mi dai il riferimento?
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 11/10/2010 09:12:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Io ed altri invece sosteniamo che nel camper in sosta nelle pertinenze pubbliche stradali (comprendenti sia i normali pubblici parcheggi che le AA) nel rispetto dell'art. 185 CdS e' invece consentito dormire/mangiare ed usare le utenze di bordo >> E ci mancherebbe! C'è un solo problema, di carattere "storico". La prima proposta di legge, nell'iter che ha poi portato alla Fausti, venne stimolata dagli allestitori, che allora (1985) vendevano soprattutto roulotte, e prevedeva quindi il pernottamento solo in campeggio. Altri hanno portato le ragioni dei camperisti, ma alla fine ne è risultato l'art. 185, che non è certo un esempio di chiarezza inequivocabile. Sono apparentemente possibili letture diverse, anche su punti minori e alla fine trascurabili, tanto che - a quanto mi risulta (se qualcuno ha informazioni contrarie, grazie) - nessuno è mai stato multato solo perché usava i cunei o aveva il frigo a gas acceso. Sto provando a "scavare" per vedere se si riesce in qualche modo a togliere qualsiasi argomento a chi volesse tornare... alle intenzioni dei primissimi proponenti.
quote:Risposta al messaggio di Silvana57 inserito in data 11/10/2010 23:44:02 (> Riporto di seguito qualche esempio (ma facendo presente che solo ultimamente i topics in cui discute di cio' molti di piu' di quello che ho citato come esempio aggiungendo che tale discussione si protrae da anni, quindi comprendo perfettamente il fatto che ti senti "esausta") Quale "presentazione" del 3D che ho citato, faccio notare (riassumo brevemente) che si discute di DEFLUSSI (argomento proposto non a a "caso" da surf83 ...)) non "tanto per parlarne" ma con la finalita' ben precisa da parte di "qualcuno" (non faccio nomi, i lettori si potranno fare una propria idea leggendo...) di dimostrare che quando si sosta con il camper in normali parcheggi non e' possibile usare le utenze di bordo che producono per l'appunto deflussi (o efflussi che siano, tra cui p.e. frigo a gas, stufa a gas, boiler a gas, fornelli a gas, ...) in quanto i deflussi/efflussi comportano una situazione di campeggio (ma a tal riguardo faccio notare che se cio' dovesse essere vero deve valere anche per le AA in quanto pertinenze pubbliche stradali esattamente come i normali parcheggi pubblici). Poi, per chi si vuole "sbizzarrire" altri 3D in cui vengono da "qualcuno" ribaditi concetti simili (ovvero che nel camper in sosta in normali pubblici parcheggi non si puo' dormire/mangiare e nemmeno usare le utenze di bordo) sono: -Visualizza messaggio in nuova finestra
)>
https://forum.camperonline.it/#...
-https://forum.camperonline.it/#...
-https://forum.camperonline.it/#...
-https://forum.camperonline.it/#...
-https://forum.camperonline.it/#...
-https://forum.camperonline.it/#...
-https://forum.camperonline.it/#...
-https://forum.camperonline.it/#...
-https://forum.camperonline.it/#...
+ tantissimi altri topics nel passato (a partire da un paio di anni orsono) ma direi che non e' il caso di "riesumarli" tanto alla fin fine le cose scritte sono le stesse Ivanoid="blue"> inhttps://forum.camperonline.it/#...
: chorus - 14/09/2010 : 18:43:58 IvanoPP - 14/09/2010 : 19:25:44 Surf83 - 14/09/2010 : 19:42:54 IvanoPP - 14/09/2010 : 21:40:56 chorus - 15/09/2010 : 12:01:54 IvanoPP - 15/09/2010 : 12:36:15 Cubetto - 23/09/2010 : 21:56:03 Surf83 - 23/09/2010 : 22:56:34 Surf83 - 24/09/2010 : 00:03:26 Surf83 - 24/09/2010 : 00:36:31 IvanoPP - 24/09/2010 : 00:46:01 IvanoPP - 24/09/2010 : 18:39:55 IvanoPP - 25/09/2010 : 11:15:58 IvanoPP - 25/09/2010 : 11:45:19 IvanoPP - 25/09/2010 : 12:08:57 IvanoPP - 26/09/2010 : 19:52:57 Pasquale Finizio - 26/09/2010 : 19:54:03 IvanoPP - 26/09/2010 : 20:06:39 ippocampo2009 - 27/09/2010 : 17:13:18 IvanoPP - 27/09/2010 : 17:45:11quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 12/10/2010 00:31:12 (> Difatti ! [^][:)] Concordo anche sulla (purtroppo) “interpretabilita’” della materia , motivo per cui se ne discute da anni (e prob cosi’ sara’ anche in futuro...) e anche motivo per cui e’ stata proposta l’iniziativa "lettera ad ANFIA-APC" inVisualizza messaggio in nuova finestra
) E ci mancherebbe!>
https://forum.camperonline.it/#...
[;)] Ivanoid="blue">quote:> Mi fa piacere che il tuo entusiasmo, da neo-iscritta al forum, ti abbia gia' portato a citare alcune mie affermazioni ùtili allo sviluppo di questa discussione. Mi permetto pero' evidenziarti di non aver mai espresso la frase riportata in citazione con quei tèrmini. Per una raccolta piu' completa delle "mie" definizioni mi permetto altresi' segnalarti il 'topic'Originally posted by Silvana57
b) Per area attrezzata riservata al camper deve intendersi un parcheggio dotato di servizi esclusivamente usufruibile dai camper e conseguentemente, vige il divieto di sosta per gli altri autoveicoli. (chorus & TheDevilid="red">)>
https://forum.camperonline.it/#...
.quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 12/10/2010 09:55:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Perdonami, ma l’iniziativa "lettera ad ANFIA-APC" ha assunto un tenore che non mi piace neanche un po'. Se un'associazione è effettivamente interessata all'argomento che si intende proporle (e qui si parla nientemeno che dell'interesse a vendere, cioè a sopravvivere come produttori), basta una sola e unica lettera o e-mail. Mandare e-mail a pioggia vuol dire da una parte prenderli per ottusi (possibile che ancora non hai capito? testone! ne va dei tuoi interessi! possibile che debba spiegarteli io?), dall'altra produrre solo fastidioso spamming. Mia personale opinione, ovviamente. Preferisco provare a percorrere altre strade. Ad esempio, per quanto riguarda il dormire a bordo, vi è un'analogia tra le autocaravan e altri veicoli destinati al trasposto di merci (categoria N) o di più di nove persone (categorie M2 e M3): la necessità di riposare nelle tappe o alla fine di un lungo viaggio, come stabilita con regolamento CE n. 561/2006: [url] http://www.assotir.it/backstage/allegati/06-04-11%20-%20Reg.%20561-2006-CE%20che%20modifica%20i%20regolamenti%203820%20e%203821.pdf All'art. 6 si prevede un periodo massimo di guida giornaliero (9 ore, estensibili a 10 ma per non più di due giorni a settimana), altri articoli stabiliscono limiti complessivi per periodi più lunghi (max 90 ore in due settimane consecutive ecc.). Il regolamento è richiamato dall'art. 174 del codice della strada. Si prevede addirittura che, in caso di violazione, «il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario». In un luogo idoneo per la sosta, mica in un campeggio! E in quel luogo l'autista deve riposare: a questo scopo, molti veicoli sono dotati di letti e, ovviamente, il dormire in quei letti non costituisce campeggio. Perché un'autocaravan è dotata di letti? Perché è un "veicolo per uso speciale della categoria M" (i dettagli in [url] https://forum.camperonline.it/#=119165). Il primo passo, quindi, mi pare debba essere l'abbandono di una pretesa e insussitente uguaglianza autocaravan = autovettura, che rischia di risultare castrante. L'essere l'autocaravan un veicolo per uso speciale, essendo per questo dotato di letti, essendo peraltro costruito per il turismo itinerante (non è una roulotte), comporta che DEVE essere consentito il riposo in un qualsiasi "luogo ideoneo per la sosta". Analogamente per la stufa: il webasto, ad esempio, è nato per i camion! Che senso avrebbe poter dormire ed effettivamente riposare con temperature miti ed essere invece assaliti dal gelo in inverno? Abbandonare l'uguaglianza autocaravan = autovettura e sottolineare l'"uso speciale" dell'autocaravan è l'unica strada efficace percorribile. Mia personale opinione, ovviamente.
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 12/10/2010 14:20:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Nessun problema , ognuno e' ovviamente libero di fare quello che meglio ritiene e nello specifico caso se partecipare o meno all'iniziativa (aggiungo solo che l'inviare TANTE email da parte dei camperisti puo' essere una forma di "protesta" come altre...), cossicome ognuno e' libero di pensare ("interpretare", considerata cosi' come detto gia' per l'appunto l'alta interpretabilita' della materia) come meglio crede se/come/dove/quando e' possibile usare il camper nel rispetto della vigente normativa. Ivano PS in aggiunta: ho solo adesso fatto caso che sei da pochissimo iscritto al forum (ripensandoci in effetti non mi ricordavo di averti mai letto) , quindi un benvenuto da parte mia. Aggiungo che nell'ultimo periodo ci sono state molte new-entry nel forum normative (surf83, Pasquale Finizio, tu, Silvana57, e forse altri che ora non mi rammento) e cio', anche considerato il fatto che questo forum e' normalmente poco frequentato causa "pallosita'" degli argomenti trattati, direi che e' buona cosa ...id="blue">
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 12/10/2010 14:20:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Riprendo una tua frase che sottoscrivo in toto: "Abbandonare l'uguaglianza autocaravan = autovettura e sottolineare l'"uso speciale" dell'autocaravan è l'unica strada efficace percorribile". Che argomenti si possono sviluppare in questa direzione?
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 12/10/2010 15:28:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra) "Abbandonare l'uguaglianza autocaravan = autovettura e sottolineare l'"uso speciale" dell'autocaravan è l'unica strada efficace percorribile">> A tal riguardo io invece non concordo assolutamente xche' se cosi' mai fosse potrebbe p.e. succedere che i camper non potrebbero piu' sostare ANCHE in normali parcheggi pubblici cosi' come oggi normato dall'art. 185 CdS (ovvero un "disastro" per TUTTI i camperisti, anche quelli che normalmente vanno solo in camping e/o in AA e/o in ADS, in quanto non sarebbe piu' possibile spostarsi dai campin/AA/ADS per potersi avvicinare ai luoghi di interesse quali p.e. vicinanze dei centri citta'/localita' che si vogliono visitare, spiagge, teatri. musei, ristoranti, parchi divertimento, ...) Ivano PS: aggiungo , cosi' come gia' anche discusso in altra occasione, che sono noti dei "tentativi" di proposte di modifica al CdS per quanto riguarda la normativa inerente i camper (purtroppo modifiche probabilmente peggiorative in quanto vanno piu' o meno e in qualche modo nella direzione di differenziare i camper dalle autovetture per quanto riguarda la sosta), vedasi in : - messaggio del 14/06/2010 15:40:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra) - messaggio del 30/06/2010 19:08:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Quindi ribadisco il suggerimento/consiglio ai camperisti che fanno (e vogliono continuare ancora a fare) ANCHE sosta libera in normali parcheggi pubblici nel rispetto dell'art. 185 DI STARE MOLTO VIGILI RIGUARDO A QUANTO AVVIENE E POTREBBE AVVENIRE !id="red"> id="blue">
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 12/10/2010 15:42:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra) "Abbandonare l'uguaglianza autocaravan = autovettura e sottolineare l'"uso speciale" dell'autocaravan è l'unica strada efficace percorribile" A tal riguardo io invece non concordo assolutamente xche' se cosi' mai fosse potrebbe p.e. succedere che i camper non potrebbero piu' sostare ANCHE in normali parcheggi pubblici cosi' come oggi normato dall'art. 185 CdS (ovvero un "disastro" per TUTTI i camperisti >> Sicuro? Io meno (diciamo pure per niente). Il motivo è semplice: chi ha provato a sostenere che il codice della strada «inquadra le autocaravan tra gli autoveicoli da esso disciplinati e non conferisce loro uno speciale "status" che ne consenta una particolare disciplina», e a fare leva su questo per invocare il 185, ha perso malamente in Cassazione (sentenza 11278/2001 relativa ad un divieto di sosta violato da un'autocaravan nel 1998). Si tratta di un precedente che mi pare incomba come un macigno su qualsiasi tentativo di sostenere la stessa tesi. Credo che oggi l'ordinanza violata sarebbe più facilmente contestabile perché dal 1998 ad oggi qualcosa è cambiato, in particolare, l'art. 6, quarto comma, del CdS; questi cambiamenti, inoltre, impattano su altri aspetti della sentenza che non credo potrebbe venir riproposta oggi nel suo complesso, ma il punto che dicevo rimane. Si tratta comunque di una sentenza complessa e discuterne qui mi sembrerebbe OT. Se ti va, magari apri un altro topic o segnalamene uno già aperto. @chorus: ci sto lavorando...
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 12/10/2010 17:04:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Sicuro?>> No, ma sicuramente almeno molto "diffidente" [;)] Ivano PS: opppsssssss, ed ecco che risalta fuori per l'ennesima volta la sentenza nr. 11278/2001 (ovvero la ormai "famosa" sentenza Orosei, tra l'altro UNICA sentenza di cassazione sfavorevole ai camperisti esistente). A tal riguardo mi ripeto da altre occasioni (visto che risalta fuori l'argomento...) facendo presente che di tale sent. letta ora alla luce della circ. Min. Interni nr. 277 del 15/01/2008 (ed altri pronunciamenti ministeriali) sarebbe da ri-discuterne la validita' perche' le motivazioni usate in tale sentenza sono proprio quelle che i Ministeri indicano chiaramente non utilizzabili per vietare la circolazione/sosta ai camper.id="blue">
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 12/10/2010 15:05:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Aggiungo che nell'ultimo periodo ci sono state molte new-entry nel forum normative (surf83, Pasquale Finizio, tu, Silvana57, e forse altri che ora non mi rammento)>> Bye
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 11/10/2010 09:12:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra) cio' significherebbe che anche nelle AA non si puo' dormire/mangiare ed usare le utenze di bordo (frigo, fornelli, boiler, stufa, ...) del camper. E se cosi' dovesse essere significherebbe che per poter dormire/mangiare ed usare le utenze di bordo del camper si potrebbe (dovrebbe) andare solo ed esclusivamente in camping e/o nelle ADS...>> Mi auto-quoto per aggiungere una ulteriore considerazione : se cosi’ dovesse essere (dover andare sempre e solo in camping e/o in ADS e di conseguenza ed ovviamente effettuando in tali strutture le operazioni di carico scarico …) a cosa servirebbero i CS ? (aggiungendo anche le AA visto che essendo pertinenze pubbliche stradali al pari dei normali parcheggi non risulterebbe possibile dormire/mangiare nel camper ed usare le utenze di bordo del camper, ovvero sarebbero solo utilizzabili per attivita’ di carico/scarico) Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di maurito54 inserito in data 12/10/2010 17:46:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra) quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 12/10/2010 15:05:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Aggiungo che nell'ultimo periodo ci sono state molte new-entry nel forum normative (surf83, Pasquale Finizio, tu, Silvana57id="red">, e forse altri che ora non mi rammento) >> E allora? Che significa. Cosa volete dire?
quote:Risposta al messaggio di Silvana57 inserito in data 12/10/2010 18:41:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Da parte mia nulla di particolare se non una semplice constatazione , e cio' mi pare sia chiaramente comprensibile da quanto ho scritto in un prec msg ovvero : "Aggiungo che nell'ultimo periodo ci sono state molte new-entry nel forum normative (surf83, Pasquale Finizio, tu, Silvana57, e forse altri che ora non mi rammento) e cio', anche considerato il fatto che questo forum e' normalmente poco frequentato causa "pallosita'" degli argomenti trattati, direi che e' buona cosa ..."id="black"> Ivanoid="blue">