quote:Originally posted by IvanoPP> Ricordo ai lettori di questo forum che questa parte specifica della Direttiva è in forte contrasto con tre sentenze della Corte di Cassazione la quale, per sintetizzare la posizione della Suprema Corte, nella sentenza 11278 del 28/8/2001 ha stabilito come massima che il potere dei comuni di vietare e per motivi di igiene a determinate categorie di utenti non è sindacabile dall'Autorità Giudiziaria ordinaria. Questa massima è conforme in tre sentenze della Cassazione che riguardano il comune di Orosei per le quali la Corte ha deciso a favore del comune benché questo non si fosse costituito. Vale anche ricordare che in Cassazione sono ricorsi i camperisti, segno che anche i giudici di pace avevano loro dato torto. Questo è il passaggio della sentenza 11278 citata sul ricorso fatto dal camperista: 3. In terzo luogo si deduce omessa e contraddittoria motivazione, per avere il pretore ritenuto legittima l'ordinanza sindacale di divieto di sosta sull'erroneo presupposto della non autosufficienza dell'autocaravan in ordine agli scoli o rifiuti che essa avrebbe potuto produrre e che nel caso non si erano avuti, come prova il fatto che alcun reato fu contestato al conducente e agli ospiti dell'autocaravan. In sostanza, il sindaco avrebbe potuto attuare le ragioni di igiene e sanità a base dell'ordinanza con il mero divieto di campeggio e non con quello di sosta e l'espressione "dove consentita" dell'art. 185 del codice della strada si giustifica con la previsione degli artt. 6 e 7 per la quale è possibile il divieto per motivi di sicurezza della circolazione e accertate ragioni di necessità nel caso insussistenti. 3.1. Questo motivo di ricorso è inammissibile in quanto il potere di vietare la sosta di veicoli di cui all'art. 6, quarto comma, lett. b, d ed f, anche con riferimento ad alcune categorie particolari di utenti e per ragioni di igiene, è espressione di una discrezionalità non sindacabile dall'A.G.O. della quale il pretore ha valutato l'uso legittimo da parte del sindaco di Orosei con motivazione comunque logica e congrua. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato e nulla deve disporsi per le spese, non essendosi il Comune difeso in questa sede.id="red">
Riporto di seguito un estratto della “Direttiva 24 ottobre 2000 del Min. LLPP” in quanto di PARTICOLARE interesse per i camperisti. Relativamente a tale direttiva, ricordo inoltre le tante lettere di "rimprovero" inviate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai comuni anti-camperisti. Ciao, Ivano.id="blue"> estratto da "Direttiva 24 ottobre 2000 del Min. LLPP" “Sono emersi anche casi chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei nella circolazione stradale. Tipiche al riguardo sono le ordinanze di divieto emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione; ed invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza "sindacale" a norma dell'art. 7. Si citano ad esempio il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottini”id="black"> >
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno questa parte specifica della Direttiva è in forte contrasto con tre sentenze della Corte di Cassazione la quale, per sintetizzare la posizione della Suprema Corte, nella sentenza 11278 del 28/8/2001 ha stabilito come massima che il potere dei comuni di vietare e per motivi di igiene a determinate categorie di utenti non è sindacabile dall'Autorità Giudiziaria ordinaria. >> Quindi a posto siamo, la testa e la coda che non si comprendono... [:D]id="blue">
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Dal tuo ultimo intervento non risulta chiaro se il giudice di merito, per i tre casi di Orosei, sia stato un giudice di paceid="red"> (come scrivi tu nella premessa) oppure un pretoreid="green"> (come scrive la Cassazione nel corpo della sentenza).
Questa massima è conforme in tre sentenze della Cassazione che riguardano il comune di Orosei per le quali la Corte ha deciso a favore del comune benché questo non si fosse costituito. Vale anche ricordare che in Cassazione sono ricorsi i camperisti, segno che anche i giudici di paceid="red"> avevano loro dato torto. Questo è il passaggio della sentenza 11278 citata sul ricorso fatto dal camperista: 3. In terzo luogo si deduce omessa e contraddittoria motivazione, per avere il pretoreid="green"> .....>
quote:Originally posted by TheDevil> Grazie per la segnalazione ma ritengo che la distinzione ai fini nostri sia indifferente per motivi che leggo più avanti. Ho colto la differenza che vuoi evidenziare ma non ritengo il caso di approfondirla perché appunto indifferente rispetto ai motivi per cui cito la sentenza di Orosei. Se vuoi, fallo tu. Il motivo per cui questa Sentenza e le altre due di Orosei vengono citate è la dimostrazione della legittimità dell’ordinanza "tipo OROSEI" (visto che la Cassazione non la disapplica) e della impossibilità di ricorrere a tale principio la "disapplicazione" (caro ai tuoi amici fiorentini) ai sensi dell’art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato (E) il quale recita: Art. 5. In questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.id="blue"> E’ chiaro che la norma immediatamente post-unitaria si riferisce alle autorità giudiziarie quindi non specificamente al Pretore o al Giudice di Pace. Di certo non si riferisce al Ministero. Comunque l'Ordinanza attuale di Orosei cita sia l'art. 50 del TUEL, il TTUULLSS RD 27/7/1934 nr. 1265, la legge 24/11/1981 nr. 689, il DPR 22/7/1982 nr. 571, il Codice della Strada, le tre sentenze dei pretori già favorevoli al comune e la sentenza 11278 della Cassazione "con la quale detto organo ha rigettato il ricorso (del camperista ndr) avverso la citata sentenza nr. 59/98 del Pretore di Nuoroid="blue">"... ed ORDINA il Divieto di Sosta lungo il litorale di Orosei al di fuori dei campeggi in premessa indicati. Agli altri comuni basta, per il momento, copiare pari pari questa ordinanza. Credo che insistere su tesi fantasiose sia il contrario del fare gli interessi dei camperisti perche' li induce a tenere comportamenti arroganti e a sperare in situazioni di liberta' fidando sulle quali acquistano mezzi costosi ma questa liberta' non dipende da un diritto certo ma solo dalla buona volonta' dei comuni che - se presi per il bavero della giacca – o invasi indiscriminatamente smettono presto di averla. In questo non ho capito se il ministero ci e' o ci fa e - per quanto gia' detto a proposito della proroga a 18 mesi per gli euro 3, seppure i provvedimenti siano legittimi ed irreprensibili, di certo non mi pare che di fatto aiutino effettivamente i camperisti. Forse sarebbe bene che il ministero la smettesse di mandare lettere ai comuni consentendo alle associazioni, quelle più dialoganti, di fare quel lavoro di condivisione con i comuni - che oggi manca - per realizzare l'accoglienza anziche' l'imposizione della nostra, sempre piu' spesso ingombrante, INVADENZA. Ed invece queste associazioni sono, per il momento, fuori gioco, proprio perché il ministero interviene, senza risolvere, dando corda a, e dando, di fatto l'impressione (involontaria) di spalleggiare e mettendo sotto i riflettori, chi pensa che ringhiando contro i comuni si risolva un problema che prima ancora di diritto alla circolazione è un problema di reciproco rispetto e di accettazione. id="size2">id="maroon">
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Dal tuo ultimo intervento non risulta chiaro se il giudice di merito, per i tre casi di Orosei, sia stato un giudice di paceid="red"> (come scrivi tu nella premessa) oppure un pretoreid="green"> (come scrive la Cassazione nel corpo della sentenza).
Questa massima è conforme in tre sentenze della Cassazione che riguardano il comune di Orosei per le quali la Corte ha deciso a favore del comune benché questo non si fosse costituito. Vale anche ricordare che in Cassazione sono ricorsi i camperisti, segno che anche i giudici di paceid="red"> avevano loro dato torto. Questo è il passaggio della sentenza 11278 citata sul ricorso fatto dal camperista: 3. In terzo luogo si deduce omessa e contraddittoria motivazione, per avere il pretoreid="green"> .....>
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quote:Originally posted by IvanoPP> L'Argomento per quanto suggestivo è privo di fondamento e può trarre in inganno come chi lo ha scritto lo è stato. LEGGETE LA SENTENZE 11278 DEL 28/8/2001 DELLA CASSAZIONE DICE L'ESATTO CONTRARIO DI QUANTO AFFERMA LA DIRETTIVA ED IVANOP CHE SU QUESTA COSA CERCA DI ILLUDERE I CAMPERISTI CHE FREQUENTANO QUESTO FORUM. id="red">id="size4"> SE CREDI A QUELLO CHE HAI SCRITTO VALLO A SPIEGARE AL COMUNE DI OROSEI ED A QUELLO DI ALASSIO CHE HANNO DUE ORDINANZE ANTICAMPR PERFETTE CONTRO LE QUALI IL MINISTERO NON HA FATTO ALCUNCHE'.id="size4">id="red">
Riporto di seguito un estratto della “Direttiva 24 ottobre 2000 del Min. LLPP” in quanto di PARTICOLARE interesse per i camperisti. Relativamente a tale direttiva, ricordo inoltre le tante lettere di "rimprovero" inviate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai comuni anti-camperisti. Ciao, Ivano.id="blue"> estratto da "Direttiva 24 ottobre 2000 del Min. LLPP" “Sono emersi anche casi chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei nella circolazione stradale. Tipiche al riguardo sono le ordinanze di divieto emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione; ed invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza "sindacale" a norma dell'art. 7. Si citano ad esempio il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottini”id="black"> >
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Quindi a posto siamo: - la testa e la coda (Ministero e Cassazione) che non si comprendono... [:D] - le amm. comunali che fanno quel che gli pare e piace... [V] PS: siamo in "loop" [xx(]id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP>L'Argomento per quanto suggestivo è privo di fondamento e può trarre in inganno come chi lo ha scritto lo è stato. LEGGETE LA SENTENZE 11278 DEL 28/8/2001 DELLA CASSAZIONE DICE L'ESATTO CONTRARIO DI QUANTO AFFERMA LA DIRETTIVA ED IVANOP CHE SU QUESTA COSA CERCA DI ILLUDERE I CAMPERISTI CHE FREQUENTANO QUESTO FORUM. id="red"> SE CREDI A QUELLO CHE HAI SCRITTO VALLO A SPIEGARE AL COMUNE DI OROSEI ED A QUELLO DI ALASSIO CHE HANNO DUE ORDINANZE ANTICAMPR PERFETTE CONTRO LE QUALI IL MINISTERO NON HA FATTO ALCUNCHE'.id="red">
Riporto di seguito un estratto della “Direttiva 24 ottobre 2000 del Min. LLPP” in quanto di PARTICOLARE interesse per i camperisti. Relativamente a tale direttiva, ricordo inoltre le tante lettere di "rimprovero" inviate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai comuni anti-camperisti. Ciao, Ivano.id="blue"> estratto da "Direttiva 24 ottobre 2000 del Min. LLPP" “Sono emersi anche casi chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei nella circolazione stradale. Tipiche al riguardo sono le ordinanze di divieto emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione; ed invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza "sindacale" a norma dell'art. 7. Si citano ad esempio il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottini”id="black"> >
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quote:Originally posted by IvanoPP> Le frasi corrette sono le seguenti: Occorre capire perché il ministero persegue quella strada e non va fino in fondo; Perché i politici non modificano la vituperata norma contestata visto che sembrano tutti disponibili a chiacchiere ma quando si arriva al dunque non si conclude. I comuni hanno il dovere potere di regolamentare ed operare scelte a tutela del loro territorio. Cosa fanno le associazioni per far rientrare i camperisti all'interno delle scelte dei comuni. Ti dovresti porre le domande di cui sopra. Le tue azioni e le tue richieste portano i camperisti fuori dalle scelte dei comuni che non sono fessacchiotti e se i camperisti fossero davvero così portatori di cose positive non li scaccerebbero. Quindi i comuni operano scelte e queste scelte non le combatti ex post con le lettere del ministero, vanno indirizzate prima con una politica di rappresetanza che i camperisti oggi non hanno e fino a che ci sono due fronde estreme di pensiero tipo la tua+Calosci e tipo la mia+ngeloco, non ne veniamo fuori. Bye.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Quindi a posto siamo: - la testa e la coda (Ministero e Cassazione) che non si comprendono... [:D] - le amm. comunali che fanno quel che gli pare e piace... [V] PS: siamo in "loop" [xx(]id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP>L'Argomento per quanto suggestivo è privo di fondamento e può trarre in inganno come chi lo ha scritto lo è stato. LEGGETE LA SENTENZE 11278 DEL 28/8/2001 DELLA CASSAZIONE DICE L'ESATTO CONTRARIO DI QUANTO AFFERMA LA DIRETTIVA ED IVANOP CHE SU QUESTA COSA CERCA DI ILLUDERE I CAMPERISTI CHE FREQUENTANO QUESTO FORUM. id="red"> SE CREDI A QUELLO CHE HAI SCRITTO VALLO A SPIEGARE AL COMUNE DI OROSEI ED A QUELLO DI ALASSIO CHE HANNO DUE ORDINANZE ANTICAMPR PERFETTE CONTRO LE QUALI IL MINISTERO NON HA FATTO ALCUNCHE'.id="red">
Riporto di seguito un estratto della “Direttiva 24 ottobre 2000 del Min. LLPP” in quanto di PARTICOLARE interesse per i camperisti. Relativamente a tale direttiva, ricordo inoltre le tante lettere di "rimprovero" inviate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai comuni anti-camperisti. Ciao, Ivano.id="blue"> estratto da "Direttiva 24 ottobre 2000 del Min. LLPP" “Sono emersi anche casi chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei nella circolazione stradale. Tipiche al riguardo sono le ordinanze di divieto emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione; ed invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza "sindacale" a norma dell'art. 7. Si citano ad esempio il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottini”id="black"> >
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quote:Originally posted by IvanoPP> Ivano, non ti preoccupare, perche' ci va soltanto Anto57 in "loop" (come quando, ai tempi, la puntina del giradischi stava sempre sullo stesso solco del disco rovinato). Ho fatto la conta e, da quando sono iscritto in COL, Anto57 ha "suonato il solito ritornello" delle tre sentenze su Orosei in ben 14 argomenti diversi del forum "normative" (in media quasi una volta alla settimana). Ho deciso che e' arrivato il momento di fare un tentativo per fermare questa... "epidemia", per cui andro' ad esporre qui https://www.camperonline.it/for... il mio punto di vista sulla "questione Orosei". Mi dovro' basare, pero', soltanto sul testo delle due ultime sentenze (11278/2001 e 3126/2002) in quanto la prima sentenza della Cassazione su Orosei (7169/2000) non risulterebbe reperibile in internet (almeno nei siti dai quali traggo abitualmente la mia documentazione).
PS: siamo in "loop"id="blue">>
quote:Originally posted by vertigo> Casomai, il 72'' serve se si scrive cosìid="size1">[;)] ciao
SE TUTTI CI METTIAMO A SCRIVERE SEMPRE PIU' COLORATO E SEMPRE PIU'GROSSO E SEMPRE MAIUSCOLO, FRA POCO CI VORRANO I MONITOR DA 72" PER LEGGERE GLI INTERVENTI!!!!!!!! MARIO id="Verdana">id="red">id="size3"> >
quote:Originally posted by IvanoPP> Guarda Ivano che Il Ministero NON è un Giudice quindi non ha il potere di stabilire se un atto è illegittimo o meno. Quello che sta scritto in questa cartula del Ministero sembra una sentenza di un giudice amministrativo, con la non secondaria particolarità che NON è una sentenza di un giudice. Ma solo il parere di un'altra amministrazione dello stato che ha il valore che ha, cioè quello di un parere che può essere accettato o meno. Può essere fatto proprio oppure no. Se quelle cose che scrive il Ministero venissero mai ribadite in una sentenza di un giudice amministrativo, allora il discorso cambierebbe. Ma così come è adesso, sono solo affermazioni e valutazioni di un funzionario di un ministero che lasciano il tempo che trovano. Poi c'è il problema che - come dice Antonio - la Cassazione con le sentenze di Orosei e Numana ha detto esattamente il contrario. E ciò che afferma la Cassazione, al di là di quello che dice TheDevil, ha un valore leggermente superiore alle elucubrazioni ministeriali. ciao
Riporto di seguito un estratto della “Direttiva 24 ottobre 2000 del Min. LLPP” in quanto di PARTICOLARE interesse per i camperisti. Relativamente a tale direttiva, ricordo inoltre le tante lettere di "rimprovero" inviate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai comuni anti-camperisti. Ciao, Ivano.id="blue"> estratto da "Direttiva 24 ottobre 2000 del Min. LLPP" “Sono emersi anche casi chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei nella circolazione stradale. Tipiche al riguardo sono le ordinanze di divieto emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione; ed invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza "sindacale" a norma dell'art. 7. Si citano ad esempio il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottini”id="black"> >
quote:Originally posted by TheDevil> Infattamente sono le risposte che vi ha chiesto il nonnetto, e penzo che voi che non siete stupido come a IVANOPP ci dovete mettere pure la vostra firma autentica a questi vostri interventi che dicono dicono ma sono sempramnete le vostre sole impressione, sono cose che supponete, sono supposte che vanno a finire nel c.u.l.o dei camperisti. Date retta ad un ignoarante, firmate le cose che dite così siete più credibbile ma non la fiimate come dice il nonnetto con TIMIDA FOBIA assumetevi le vostre responsbailità, metteci la faccia vostra se ci avete coraggio. Se no che uomo siete? Cia cia cia e da da umpa.
quote:Originally posted by IvanoPP> Ivano, non ti preoccupare, perche' ci va soltanto Anto57 in "loop" (come quando, ai tempi, la puntina del giradischi stava sempre sullo stesso solco del disco rovinato). Ho fatto la conta e, da quando sono iscritto in COL, Anto57 ha "suonato il solito ritornello" delle tre sentenze su Orosei in ben 14 argomenti diversi del forum "normative" (in media quasi una volta alla settimana). Ho deciso che e' arrivato il momento di fare un tentativo per fermare questa... "epidemia", per cui andro' ad esporre qui https://www.camperonline.it/for... il mio punto di vista sulla "questione Orosei". Mi dovro' basare, pero', soltanto sul testo delle due ultime sentenze (11278/2001 e 3126/2002) in quanto la prima sentenza della Cassazione su Orosei (7169/2000) non risulterebbe reperibile in internet (almeno nei siti dai quali traggo abitualmente la mia documentazione).
PS: siamo in "loop"id="blue">>
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quote:Originally posted by TheDevil> Le opposizioni a sanzione amministrativa, perché di questo trattano le sentenze di Orosei citate da Antonio, secondo la vecchia formulazione dell'art. 22 L. 689/81, si proponevano davanti al Pretore. Con la soppressione di questo giudice, nel giugno del '99, per un breve periodo le opposizioni a sanzione amministrativa si sono proposte esclusivamente davanti al Tribunale. A partire dal 15.1.2000 è entrato in vigore l'art. 22 bis della L. 689/81, come introdotto dal Dlgs 507/99 che ha ripartito tra GdP e Tribunale la competenza a decidere in materia di opposizione a sanzione amministrativa. Evidentemente, trattandosi di un'opposizione sollevata prima del giugno '99, fu decisa in primo grado dal Pretore (di Oristano, mi pare). Si tratta dunque solo di un aspetto tecnico, relativo alla competenza, che non vedo cosa c'entri con la questione sollevata da Antonio.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Dal tuo ultimo intervento non risulta chiaro se il giudice di merito, per i tre casi di Orosei, sia stato un giudice di paceid="red"> (come scrivi tu nella premessa) oppure un pretoreid="green"> (come scrive la Cassazione nel corpo della sentenza).
Questa massima è conforme in tre sentenze della Cassazione che riguardano il comune di Orosei per le quali la Corte ha deciso a favore del comune benché questo non si fosse costituito. Vale anche ricordare che in Cassazione sono ricorsi i camperisti, segno che anche i giudici di paceid="red"> avevano loro dato torto. Questo è il passaggio della sentenza 11278 citata sul ricorso fatto dal camperista: 3. In terzo luogo si deduce omessa e contraddittoria motivazione, per avere il pretoreid="green"> .....>
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quote:Originally posted by TheDevil> Nel redigere il tuo commento, giusto per facilitarti il lavoro, ti invito a tenere conto di queste massime che ho rinvenuto: "Circolazione stradale - Sosta, fermata e parcheggio - Sosta - Poteri del sindaco L'art. 7 del codice della strada conferisce al sindaco il potere di adottare con ordinanza «i provvedimenti indicati nell'art. 6, comma quarto», con i quali egli può (lett. B) «stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti. *Cass. civ., sez. I, 28 agosto 2001, n. 11278 Ric. Mereu - c. Comune di Orosei. (Nuovo cs, art. 6; nuovo cs, art. 7), in Arch. giur. circ. 2002, 297. Massima tratta da Ius&Lex dell'editrice "La Tribuna". Su Lex 24 del Sole 24 ore, la sentenza 11278/2001 è massimata in questi termini: "SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE - SOSTA DI VEICOLI - ARTT. 6 E 7 COD. STRADA - POTERI DEL SINDACO. L'art. 7 del Codice della Strada conferisce al Sindaco il potere di adottare con ordinanza "i provvedimenti indicati nell'art. 6, comma quarto", con i quali egli può (lett. B) "stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti". E, più specificamente il Sole 24 Ore commenta la sentenza anche in questi termini: "Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 28 agosto 2001, n. 11278 Massima redazionale CIRCOLAZIONE STRADALE - CODICE DELLA STRADA - SINDACO - POTERI - FACOLTÀ DI INIBIRE LA SOSTA A DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI - IN PARTICOLARE AGLI AUTOCARAVAN - SUSSISTE A norma dell'articolo 7 del vigente codice della strada, il sindaco può, con propri provvedimenti, stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti. È evidente, pertanto, che legittimamente è emessa un'ordinanza sindacale di divieto di sosta limitato ad alcune categorie di vetture, e, in particolare, per le sole autocaravan, anche tenuto presente che gli articoli 54, lettera m), e 185, dello stesso codice, pur prevedendo per le autocaravan la medesima disciplina degli altri veicoli, sanciscono pure la facoltà di imporre una tariffa diversa per esse, in tale modo evidenziandone la situazione peculiare". Adesso vedi tu, se nell'esprimere il tuo autorevole parere intendi discostarti dai commenti della sentenza sopra riportati, operati da collaboratori di importanti riviste giuridiche. Certo, se esprimi concetti diversi, se ed in quanto contrastanti con l'opinione consolidata, spero che vorrai supportarli in qualche modo. P.S., c'è pure questa sentenza, giusto per ricordare che le sentenze di Orosei non sono decisioni isolate: "SANZIONI AMMINISTRATIVE Ingiunzione - opposizione LS 15 giugno 1959 n. 393 art. 3 d.P.R. LS 15 giugno 1959 n. 393 art. 4 d.P.R. Il giudice ordinario, nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, può sindacare, al fine della sua eventuale disapplicazione, il provvedimento cosiddetto presupposto, quello cioè integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta pena (nella specie, introduzione del divieto di sosta permanente per caravan ed autocaravan su tutte le vie e piazze del territorio comunale, motivato dalla necessità di liberare i posti macchina destinati alla sosta delle autovetture e di dare così ai veicoli che partecipano alla circolazione la possibilità di parcheggio, stante l'insufficienza di aree destinate a tale scopo), ma tale sindacato, anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, deve restare circoscritto alla legittimità e, pertanto, può implicare un controllo sulla rispondenza delle finalità perseguite dall'amministrazione con quelle indicate dalla legge, non invece un controllo attinente al merito circa l'idoneità delle scelte dell'amministrazione stessa a realizzare gli scopi contemplati dalla legge (nella specie la Suprema Corte, ribadendo il principio di diritto di cui alla massima, ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva disapplicato la menzionata ordinanza di divieto ritenendo che il sindaco aveva omesso di indicare alcuna specifica ragione di pubblico interesse idonea a giustificare l'adozione e ravvisando un esercizio immotivato e discriminatorio del potere di ordinanza attribuito all'autorità comunale dagli art. 3 e 4 cod. strad.). Cassazione civile, sez. I, 13 gennaio 1995, n. 396 Prov. auton. Bolzano c. Spitaleri Giur. it. 1995, fasc. 1 osser. (MASSIMARIO)" Massima tratta da Iuris Data della Giuffrè.
quote:Originally posted by IvanoPP> Ivano, non ti preoccupare, perche' ci va soltanto Anto57 in "loop" (come quando, ai tempi, la puntina del giradischi stava sempre sullo stesso solco del disco rovinato). Ho fatto la conta e, da quando sono iscritto in COL, Anto57 ha "suonato il solito ritornello" delle tre sentenze su Orosei in ben 14 argomenti diversi del forum "normative" (in media quasi una volta alla settimana). Ho deciso che e' arrivato il momento di fare un tentativo per fermare questa... "epidemia", per cui andro' ad esporre qui https://www.camperonline.it/for... il mio punto di vista sulla "questione Orosei". Mi dovro' basare, pero', soltanto sul testo delle due ultime sentenze (11278/2001 e 3126/2002) in quanto la prima sentenza della Cassazione su Orosei (7169/2000) non risulterebbe reperibile in internet (almeno nei siti dai quali traggo abitualmente la mia documentazione).
PS: siamo in "loop"id="blue">>
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quote:Originally posted by ngeloco Guarda Ivano che Il Ministero NON è un Giudice quindi non ha il potere di stabilire se un atto è illegittimo o meno. Quello che sta scritto in questa cartula del Ministero sembra una sentenza di un giudice amministrativo, con la non secondaria particolarità che NON è una sentenza di un giudice. Ma solo il parere di un'altra amministrazione dello stato che ha il valore che ha, cioè quello di un parere che può essere accettato o meno. Può essere fatto proprio oppure no. Se quelle cose che scrive il Ministero venissero mai ribadite in una sentenza di un giudice amministrativo, allora il discorso cambierebbe. Ma così come è adesso, sono solo affermazioni e valutazioni di un funzionario di un ministero che lasciano il tempo che trovano. Poi c'è il problema che - come dice Antonio - la Cassazione con le sentenze di Orosei e Numana ha detto esattamente il contrario. E ciò che afferma la Cassazione, al di là di quello che dice TheDevil, ha un valore leggermente superiore alle elucubrazioni ministeriali. ciao >> Pero' i giudici dovrebbero attenersi alla legge e alle direttive... A tal riguardo la "Direttiva 24 ottobre 2000 del Min. LLPP" non mi pare (non penso...) possa essere considerata come dici tu quale "...solo affermazioni e valutazioni di un funzionario di un ministero che lasciano il tempo che trovano..." ovvero, sempre in base la mio "modesto" parere di cittadino, sta invece a indicare che esistono delle leggi che devono essere rispettate (anche dalle amm. locali) Per quanto riguarda le attuali sentenze della cassazione anti-camperiste, non e' detto che (provandoci...) prima o poi vengano "delegittimate"... Ciao.id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP >> Scusa Ivano, ma che dice 'sto numero 111 di Incamper, che hai citato in tutti i 3d che potevi? La rivista l'ANCC non me la invia, sul sito ancora non c'è, mi hai lasciato con una curiosità.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno in questa stessa pagina>
Comunque l'Ordinanza attuale di Orosei cita sia l'art. 50 del TUEL, il TTUULLSS RD 27/7/1934 nr. 1265, la legge 24/11/1981 nr. 689, il DPR 22/7/1982 nr. 571, il Codice della Strada, le tre sentenze dei pretori già favorevoli al comune e la sentenza 11278 della Cassazione "con la quale detto organo ha rigettato il ricorso (del camperista ndr) avverso la citata sentenza nr. 59/98 del Pretore di Nuoroid="red">id="blue">"... ed ORDINA il Divieto di Sosta lungo il litorale di Orosei al di fuori dei campeggi in premessa indicati.id="maroon">
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quote:Originally posted by ngeloco> [?]
Evidentemente, trattandosi di un'opposizione sollevata prima del giugno '99, fu decisa in primo grado dal Pretore (di Oristanoid="red">, mi pare).>