quote:Risposta al messaggio di ieia inserito in data 23/08/2009 15:52:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Avresti dovuto chiedere a chi ti ha detto tale enorme castroneria di mostrarti la legge. Attenzione! se era un furbo avrebbe potuto tentare di imbrogliarti dicendoti, per esempio: legge 132 del 4 marzo 2004, comma 4 lettera c. Allora tu avresti dovuto BLEFFARE tirando fuori un cellulare o un computer e far finta di effettuare una ricerca in internet. ESSENDO OVVIAMENTE negativa allora, e questa volta per davvero, chiamavi i carabinieri per avere lumi in merito. De la notizia data fosse risultata falsa (COME REALMENTE È) avresti chiesto supporto proprio ai Carabinieri. Quello che devi sapere circa il codice della strada è: -la SOSTA è regolata dall'articolo 157 comma 1 lettera c: NON FA DISTINZIONE TRA AUTOMEZZI; -le autocaravan per la SOSTA sono equiparate alle autovetture: art. 185; -gli articoli 6 e 7 autorizzano i sindaci e/o i prefetti a mettere divieti a determinate CATEGORIE di veicoli; -l'art. 47 comma 2 specifica che la CATEGORIA M1 è quella relativa ai veicoli per trasporto persone fino ad un massimo di 9 compreso l'autista; -il camper è categoria M1 (la STESSA delle autovetture dalle quali si differenzia per essere dotato di "speciale carrozzeria") - Vedi libretto circolazione voce "J" Il tipetto ti ha raccontato una balla. Anche la storia dei divieti posti in ogni dove deriva da norme ILLEGALI dalle quali il cittadino può solo difendersi a colpi di ricorsi su ricorsi!!! Ti sei fatto truffare!! Ciao
quote: Risposta al messaggio di ieia inserito in data 23/08/2009 15:52:16 "Non sapete che in Italia c'è una legge che vieta la sosta ai camper in città?" E' vera questa affermazione? >> Non mi risulta che in Italia vi sia una legge specifica che vieta la sosta ai camper in città.
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 23/08/2009 16:24:53 Quello che devi sapere circa il codice della strada è: ............. -le autocaravan per la SOSTA sono equiparate alle autovettureid="red">: art. 185; [1]id="green"> -gli articoli 6 e 7 autorizzano i sindaci e/o i prefetti a mettere divieti a determinate CATEGORIE di veicoliid="red">; [2]id="green"> -l'art. 47 comma 2 specifica che la CATEGORIA M1 è quella relativa ai veicoliid="red"> per trasporto persone fino ad un massimo di 9 compreso l'autista; [3]id="green"> >> Ritengo opportuno far notare ai lettori di questo forum che la tua interpretazione del Codice della Strada spesso evidenzia una lettura alla "fischi per fiaschi". [1]id="green">1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoliid="red">. ..... 3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. id="size1"> Quindi le autocaravan per la SOSTA NON sono equiparate alle autovetture. [2]id="green"> ......... stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utentiid="red">, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;id="size1"> CATEGORIE DI UTENTI non significa CATEGORIE DI VEICOLI [3]id="green"> leggendo quello che hai scritto si deduce che un tandem (fino a 9 posti), un motociclo o una motocarrozzetta siano veicoli M1.
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 23/08/2009 21:10:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ritengo opportuno far notare ai lettori di questo forum che la tua interpretazione del Codice della Strada spesso evidenzia una lettura alla "fischi per fiaschi". >> Se lo dici tu... (ma che sei la succursale di "o' nonno", alias "Franco IV", alias "giuscot" (o come cavolo si appellava).
quote: [1]1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. >> Ovvero gli articoli 6/7 parlano di categorie di veicoli. i camper sono assoggettati proprio alla STESSA discipline riservata agli altri veicoli (ovviamente suddivisi per categorie)!!!
quote: ..... 3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. >> L'art. 185 non fa deroghe sul fatto che i camper abbiano gli stessi diritti si sostare ove sostano veicoli della STESSA categoria!!! Introduce, al contrario di quel che tu vuoi far credere, una norma che non è in contrasto con il diritto di sostare come gli altri veicoli della stessa categoria.
quote: Quindi le autocaravan per la SOSTA NON sono equiparate alle autovetture. >> No. Errata completamente la tua conclusione. Le autocaravan sono pienamente equiparate alle autovetture, anzi ai veicoli M1.
quote: [2] ......... stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; CATEGORIE DI UTENTI non significa CATEGORIE DI VEICOLI >> A maggior ragione! L'utente chi è o chi sono? Pedoni? Ciclisti? Motociclisti? Autisti di varie CATEGORIE di veicoli? In tal caso l'utente/autista è sempre identico se guida un QUALUNQUE veicolo M1. Non mi risulta che un pullman sia esso stesso una "categoria di utente". Al massimo lo sarà l'autista del pullman!!!
quote: [3] leggendo quello che hai scritto si deduce che un tandem (fino a 9 posti), un motociclo o una motocarrozzetta siano veicoli M1. >> Facciamo dello spirito? Art. 47, comma 2, lettera "b" - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; Davvero mi sembra che tu sia stato ad un simposio o corso di aggiornamento con il gruppo "o' nonno", "Franco IV", "Guiscot" e "Morelli". Devo chiedere anche a te se a Siena stasera Piove? Ciao
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 23/08/2009 In tal caso l'utente/autista è sempre identico se guida un QUALUNQUE veicolo M1.>> E' quì che ti sbagli. 1) L'automobilista può essere un utente della strada che conduce un'autovettura. 2) Il taxista può essere un utente della strada che conduce un veicolo M1. 3) L'autista di un'autoambulanza può essere un utente della strada che conduce un veicolo M1. 4) Il camperista può essere un utente della strada che conduce un'autocaravan. 5) Il vigile urbano che guida un'autovettura con le insegne "POLIZIA MUNICIPALE" può essere un utente della strada che conduce un veicolo M1. Come vedi vi sono diverse CATEGORIE DI UTENTI che conducono veicoli M1, ma non tutti vengono trattati alla stessa maniera in relazione alle limitazioni di cui all'art. 6 del CdS. L'ente proprietario della strada può stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade Per quanto riguarda il PARCHEGGIO (area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli), vi possono essere dei stalli di sosta di dimensioni tali da consentire la sosta di: - un autocarro Fiat Fiorino (N1); - un'autovettura VW Transporter (M1); - un'autocaravan VW Joker (M1); ma, a causa delle dimensioni del veicolo, non viene consentita la sosta di: - un autocarro Iveco Daily 35 lungo 6 metri (N1); - un'autovettura Ducato Maxi lungo oltre 5 metri (M1); - un'autocaravan Roller Granduca Garages lungo oltre 7 metri (M1). Quindi, non comprendo dove sia la discriminazione in base alla categoria dei veicoli.....
quote:Risposta al messaggio di gsf400 inserito in data 24/08/2009 11:42:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quel cartello non ha alcun valore legale!!!
quote:Risposta al messaggio di lolialevi inserito in data 24/08/2009 11:07:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Purtroppo i miei "equivoci" sono frutto del copia-incolla del Codice della Strada attualmente in vigore. Non ritengo corretto affermare che "-le autocaravan per la SOSTA sono equiparate alle autovetture: art. 185;", quando l'articolo in questione non esprime in alcun modo questo concetto. Ritengo più corretto ribadire che ai sensi dell'art. 185 comma 1, le autocaravan, ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 24/08/2009 12:55:56 E' quì che ti sbagli. 1) L'automobilista può essere un utente della strada che conduce un'autovettura. 2) Il taxista può essere un utente della strada che conduce un veicolo M1. 3) L'autista di un'autoambulanza può essere un utente della strada che conduce un veicolo M1. 4) Il camperista può essere un utente della strada che conduce un'autocaravan. 5) Il vigile urbano che guida un'autovettura con le insegne "POLIZIA MUNICIPALE" può essere un utente della strada che conduce un veicolo M1. Come vedi vi sono diverse CATEGORIE DI UTENTI che conducono veicoli M1, ma non tutti vengono trattati alla stessa maniera in relazione alle limitazioni di cui all'art. 6 del CdS. L'ente proprietario della strada può stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade >> Mi spiace deluderti, ma continui ad avere torto. Il Taxi, L'Ambulanza, l'auto delle Polizia sono certamente veicoli M1, ma in quanto usate per servizi (chiamiamoli pure) "particolari" hanno dei "privilegi" non riservati ai veicoli M1 NORMALI non in servizio "particolare" di cui possono avvalersi gli autisti/utenti. Quelle autovetture (perché questo sono) se fuori servizio devono attenersi alle regole per i veicoli M1 "normali". E il loro utenti/conducenti diventano normalissimi utenti/autisti M1. Infatti, per questi veicoli per servizi "particolari", senza modificare nulla relativo agli M1 normali vengono emanate norme particolari quali corsie preferenziali e diritto di precedenza in presenza della sirena attivata, e ai taxi, alle ambulanze, alle autovetture delle FF.OO. parcheggi riservati. Taxi, Ambulanze e auto con sirena possono essere guidate solo da UTENTI con licenza per poterlo fare o in servizio attivo presso l'ente proprietario della vettura. Come accade per i camper che talvolta hanno parcheggi a loro riservati ai sensi del 185. L'ampliamento della norma generale per talune "varianti" dei veicoli M1 non nega a questi M1 particolari (camper, taxi, ambulanze, ecc...) il ricadere pienamente sotto le regole dettate per l'intera categoria di utenti alla guida di veicoli M1. Diciamo a questo punto che proprio le autovetture NORMALI e i loro conducenti (UTENTI) sono quelle più limitate perché non possono avere parcheggi a loro riservati.
quote: Per quanto riguarda il PARCHEGGIO (area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli), vi possono essere dei stalli di sosta di dimensioni tali da consentire la sosta di: - un autocarro Fiat Fiorino (N1); >> Solo se la sosta è consentita indistintamente a tutti i veicoli. Altrimenti un N1 in presenza di cartello "P"+"icona autovettura" non può sostare! Parimenti una M1 normale non può sostare nei parcheggi con "P" e sotto "icona carico/scarico".
quote: - un'autovettura VW Transporter (M1); >> Se è M1 non vedo perché non dovrebbe!
quote: - un'autocaravan VW Joker (M1); >> se è M1 non vedo perché non dovrebbe!
quote: ma, a causa delle dimensioni del veicolo, non viene consentita la sosta di: - un autocarro Iveco Daily 35 lungo 6 metri (N1); >> Dipende sempre se in tal parcheggio è consentita la sosta anche agli N1
quote: - un'autovettura Ducato Maxi lungo oltre 5 metri (M1); - un'autocaravan Roller Granduca Garages lungo oltre 7 metri (M1). Quindi, non comprendo dove sia la discriminazione in base alla categoria dei veicoli..... >> Mi stupisce che non comprendi! Un conto è vietare genericamente ai camper un conto è applicare la normativa del "fuori stallo"! Nessuna discriminazione se i parcheggi sono stati fatti per veicoli fino a 5 metri purché qualunque M1 fino a 5 metri possa liberamente sostare! La discriminazione avviene proprio nel vietare alle autocaravan la sosta ove consentita alle autovetture. Concludendo in replica alla parte finale del tuo discorso relativo agli stalli la contravvenzione al massimo può essere elevata non per divieto di sosta ma per parcheggio fuori degli stalli. Sinceramente in caso di parcheggio a pagamento non credo sia multabile una vettura lunga che occupa due stalli e paga per DUE stalli. Molti parcheggi longitudinali sono addirittura senza divisione in stalli. Vietare ai camper questo parcheggio consentito alle vetture è una DISCRIMINAZIONE e l'utente/autista del camper non è differente rispetto all'utente/autista di una autovettura. Ciao
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 24/08/2009 13:20:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Art. 185 comma 1: I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. Non possono essere considerati diversamente da altri veicoli. Proprio in base a questo una autocaravan essendo un veicolo M1 è assoggettata alle stesse regole relative a tutti gli M1. Altrimenti prima o poi qualcuno arriverà a vietare la sosta alle autovetture cabrio o perché di colore giallo fosforescente piuttosto che grigio canna di fucile!!!
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 24/08/2009 Proprio in base a questo una autocaravan essendo un veicolo M1 è assoggettata alle stesse regole relative a tutti gli M1. >> A condizione che la regola lo preveda. Sicuramente, ai sensi dell'art. 172 del CdS, il conducente ed i passeggeri di un'autocaravan hanno lo stesso obbligo dei medesimi utenti della strada che viaggiano a bordo di un'autovettura. Come è ovvio che se la sosta è consentita solo agli autoveicoli di cui all'art. 54 comma 1 lettera a), è sicuramente vietata, per esempio, per i motoveicoli, per gli autocarri, per le autoambuanze, per gli autotreni ed anche per le autocaravan.
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 24/08/2009 15:31:23 A condizione che la regola lo preveda. Sicuramente, ai sensi dell'art. 172 del CdS, il conducente ed i passeggeri di un'autocaravan hanno lo stesso obbligo dei medesimi utenti della strada che viaggiano a bordo di un'autovettura. >> Questo lo dice il 172. Per la sosta lo dice il 185 e il 6/7.
quote: Come è ovvio che se la sosta è consentita solo agli autoveicoli di cui all'art. 54 comma 1 lettera a), è sicuramente vietata, per esempio, per i motoveicoli, per gli autocarri, per le autoambuanze, per gli autotreni ed anche per le autocaravan. >> No! Il tuo ragionamento non ha né capo né piedi1 Per due motivi principali! motoveicoli, autocarri, autovetture sono categorie differenti e differenti sono le categorie di utenti che le guidano. Quindi è possibile trovare divieti per UNA o più di queste categorie. Al contrario se la sosta è consentita alla autovetture non ci può essere divieto per autoambulanze, camper, macchine della polizia perché queste sono tutte M1 e gli autisti appartengono della stessa categoria di utenti. Può accadere, invece, che una autovettura o un camper trovino un divieto di sosta nei posti riservati alla autoambulanze o alle FF.OO. Può accadere che una autovettura non possa sostare in posti riservati alle autocaravan (previsti in ESTENSIONE della norma base) nell'art. 185 comma 7. Inoltre, è un vero peccato per le tue ipotesi, gli articoli 6 e 7 non fanno alcun riferimento all'art. 54, comma 1, lettere varie!!! Gli articoli 6 e 7 parlano rispettivamente di CATEGORIE di utenti, CATEGORIE di veicoli. Per quanto all'art. 7 la terminologia CATEGORIE DI VEICOLI non può essere differente da quanto espresso nell'art. 47, comma 2. Per quanto invece al riferimento presente nell'art. 7 CATEGORIE DI UTENTI non esiste altra interpretazione se non quella che una CATEGORIA di utente relativa alla CATEGORIA DI MEZZO utilizzato (fatte salve specifiche autorizzazione che ampliano la norma generale contenuta nei 6/7): -categoria pedone -categoria ciclista -categoria trazione animale -categoria autista di motociclette -categoria autista di veicolo M1 -categoria autista di veicolo N1 -categoria autista..... Ciao
quote:Risposta al messaggio di ieia inserito in data 23/08/2009 15:52:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Da quel poco che conosco di Bolzano so che c'è un complesso sistema a bollini che vieta la sosta in molte aree della città a i non residenti del quartiere stesso (suddividendo in categorie di utenti in base alla residenza). Andando a trovare mio zio in auto, spesso lui ha parcheggiato la sua auto fuori e mi ha fatto entrare nel suo garage per aggirare questo problema. Strano comunque che questo signore citi la legge italiana, una cosa veramente curiosa a Bolzano !! E comunque chiaramente non la conosceva, infatti in zone periferiche di Bolzano si vedono Camper ovunque. A parte questo, in corso Trieste (segnalato da COL nella specifica sezione) c'è un parcheggio a pagamento che ho visto pieno di Camper. Io tuttavia quest'estate ho ceduto al campeggio di Vilpiano e non me ne pento. Meno di un'ora di bellissima ciclabile per arrivare in città (ma c'è anche il treno), piscina, ottima pizzeria, uno scarico per le nere praticamente ad ogni piazzola, un labirinto di siepi (indispensabile) .....
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 24/08/2009 15:55:38 Per quanto invece al riferimento presente nell'art. 7 CATEGORIE DI UTENTI non esiste altra interpretazione se non quella che una CATEGORIA di utente relativa alla CATEGORIA DI MEZZO utilizzato (fatte salve specifiche autorizzazione che ampliano la norma generale contenuta nei 6/7): -categoria pedone -categoria ciclista -categoria trazione animale -categoria autista di motociclette -categoria autista di veicolo M1 -categoria autista di veicolo N1 -categoria autista..... >>
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 26/08/2009 16:16:30 Da quel poco che conosco di Bolzano so che c'è un complesso sistema a bollini che vieta la sosta in molte aree della città ai non residenti del quartiere stesso (suddividendo in categorie di utenti in base alla residenzaid="red">). >> Un esempio d'interpretazione della CATEGORIA UTENTI non in base alla CATEGORIA VEICOLI categoria autista di motociclette -categoria autista di veicolo M1 -categoria autista di veicolo N1 -categoria autista..... -categoria autista residente in zona blu (
Bolzano
) -categoria autista residente in zona rossa (Bolzano) -categoria autista di autovettura (Perugia
) -categoria autista di autovettura (ordinanza_esempio)
Le ordinanze di cui sopra rappresentano, a mio parere, una legittima applicazione della norma, in quanto vi sono validi motivi per vietare la sosta ai veicoli diversi dalle autovetture. Nulla a che vedere con le ordinanze "pazze" che vietano la sosta alle autocaravan "per motivi di igiene, ordine pubblico ecc."quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 26/08/2009 17:49:26 -categoria autista residente in zona rossa (Bolzano) >> Un camper di un residente ha diritto di ricevere il contrassegno per residenti! Nessuna discriminazione, quindi!!!!
quote: -categoria autista di autovettura (Perugia) -categoria autista di autovettura (ordinanza_esempio) >> L'art. 185 prevede che per i camper ai fini della sosta e circolazione si applichino le stesse regole previste per gli altri autoveicoli e rimanda agli articoli 6 e 7. Gli articoli 6 e 7 impongono che non ci può essere discriminazione tra categorie identiche di veicoli o per una stessa categoria di utenti. Le ordinanze sopra citate possono essere viste in due modi che portano sempre allo stesso risultato: -L'utente dell'autovettura è un utente identico all'utente del camper; -la categoria autovettura è la stessa di quella del camper. Quindi il camper è ai sensi degli articoli 185+6+7+47 a tutti gli effetti una autovettura!!! Stessa categoria di veicolo, stessa categoria di utente l'autista!!!
quote: Le ordinanze di cui sopra rappresentano, a mio parere, una legittima applicazione della norma, in quanto vi sono validi motivi per vietare la sosta ai veicoli diversi dalle autovetture. >> Infatti, il camper non è differente dalle autovetture appartenendo alla stessa categoria come recita l'art. 47 e quindi ai sensi dell'articolo 7 non si può vietare all'interno di una stessa categoria. Infatti, l'autista del camper appartiene alla stessa categoria dell'autista dell'autovettura e quindi ai sensi dell'articolo 6 non ci può essere divieto all'interno di una stessa categoria di utenti! Come scrissi una volta (o' nonno non riuscì ad aprire il jpg messo on line) Ancona è da anni piena di divieti di sosta a veicoli differenti dalle autovetture (o meglio dire sosta consentita alle sole autovetture - "P" con icona autovettura). Nel 2001 presi due contravvenzioni e presentai ricorso prontamente accolto proprio per il discorso STESSA CATEGORIA. Ciao
quote:Risposta al messaggio di ieia inserito in data 23/08/2009 15:52:16 ... ci siamo sentiti rispondere in questo modo dal gestore di un parcheggio a pagamento: "Non sapete che in Italia c'è una legge che vieta la sosta ai camper in città?" E' vera questa affermazione? >> Assolutamente NO , anzi e' esattamente il contrario ovvero i camper hanno lo stesso diritto di circolare e sostare al pari delle autovetture cosi' come chiaramente indicato nella cir. del Min. Interni nr. 277 del 15/01/2008 discussa in
https://forum.camperonline.it/#...
(e in caso di multe illegittime si puo' ricorrere presso il GdP o il Prefetto , per i ricorsi vinti si veda inhttps://forum.camperonline.it/#...
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