Inserito il 25/05/2007 alle: 18:58:52
La pubblicizzazione di una ordinanza sindacale, su qualsiasi materia, viene attuata tramite l'affissione nell'Albo Pretorio per la durata indicata nell'ordinanza stessa (solitamente quindici giorni) ed eventualmente tramite altri strumenti indicati in modo esplicito nella stessa disposizione (un tempo anche "a voce" con banditore e tamburo).
La regolamentazione della circolazione veicolare viene attuata attraverso la collocazione di apposita segnaletica lungo le strade di cui all'art. 2 CdS.
Le due attivita' sono assolutamente autonome tra loro.
Di conseguenza, in un centro abitato, la collocazione di un segnale stradale non e' originata dall'emanazione di una ordinanza sindacale ma dal relativo oggetto, quando finalizzato a regolamentare la circolazione dei veicoli nell'ambito dell'art. 7 CdS.
A Porto Cesareo si e' invece ritenuto opportuno pubblicizzare un'ordinanza, assolutamente estranea al CdS (in quanto emanata ai sensi dell'art. 22, comma 6 della L.R. 11/99), attraverso un particolare cartello collocato sulla sede stradale con criteri analoghi a quelli specificatamente previsti per un segnale stradale.
Il cartello e' costituito da una parte testuale e da una "figura", corrispondente in buona sostanza (al netto di una barra trasversale rossa) al segnale di TRANSITO VIETATO AGLI AUTOCARAVAN, secondo le prescrizioni dell'art. 117 (comma 2) del Regolamento al CdS.
Per gli amministratori di Porto Cesareo la parte testuale rappresenta invece la "didascalia" della figura, intesa in analogia a quanto previsto nell'art. 38 (comma 5) CdS, cioe' come esplicazione del significato anche ai fini del comportamento dell'utente della strada.
Per il fatto stesso della collocazione al bordo della strada e fronte marcia per chiunque la percorra, questo cartello entra comunque a far parte della segnaletica stradale ma, dal momento che non e' previsto ne' conforme a quanto stabilito nel CdS, costituisce infrazione all'art. 45 (comma 1) dello stesso CdS: Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonche' la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.
Un cartello di tal fatta, totalmente estraneo al CdS ma effettivamente "trattato" come se fosse un segnale stradale, comporta inoltre l'applicazione del secondo comma dello stesso articolo 45: Il Ministero delle Infrastrutture puo' intimare ... ai comuni ... di rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, .....
Questa causa di confusione costituisce una minaccia alla sicurezza della circolazione stradale ed e' il motivo per cui attribuisco a questo "cartello" il penultimo posto nella mia personale classifica di qualita'.
Basterebbe poco a migliorare la situazione: togliere la figura circolare dello pseudo "divieto di transito" e mettere una serie di tre piccoli riquadri con i simboli di tenda-caravan-autocaravan, utilizzando i colori dei segnali di indicazione (ex artt. 124 e seguenti del Regolamento, in particolare il 134) oppure, ancora meglio, rinunziare a qualunque figura ed incorporare il "pannello integrativo" (sic) nella realizzazione di un cartello soltanto testuale.
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Inserisco infine in questo 'topic' (concernente il cartello visibile a Porto Cesareo) un'integrazione al mio intervento sul cartello di Torre Colimena ( come promesso a Ngeloco).
Anche questo cartello non e' assolutamente chiaro, tant'e' vero che sta all'ultimo posto della mia classifica, ma sono dell'avviso che questa confusione (tra segnale di "divieto di transito" ex CdS e cartello di "divieto di campeggio" extra CdS) non costituisca minaccia alla sicurezza della circolazione stradale in quanto il cartello e':
- collocato fuori della sede stradale
- di interesse soltanto per coloro che volessero accedere alla zona costiera di Torre Colimena (non conformata a pertinenza stradale) con un "mezzo mobile di alloggio"
e, a prescindere dal suo significato di segnale/cartello (dentro/fuori il CdS), ha la stessa concreta finalita' in entrambi i casi.
Nell'ipotesi che sia effettivamente un segnale stradale ex CdS (e che il mio convincimento al riguardo sia smentito), tu ritieni che possa ingenerare confusione sull'estensione dell'ambito applicativo tra la semplice "zona costiera" (come da me inteso) e l'intero territorio del Comune di Manduria, posta l'indeterminatezza dell'espressione "su tutto il territorio".
A me, francamente, quest'ultima opzione (tutto il territorio comunale) sembra eccessiva; la S.P. 122 e' la principale strada di accesso a Torre Colimena provenendo da Taranto lungo la costa. Sulla "provinciale" un divieto di tal genere non varrebbe e quindi all'inizio di ogni strada locale intersecante la SP (nell'ambito del territorio comunale di Manduria) dovrebbe essere collocato un "divieto di transito".
Hai visto altri similari cartelli al di fuori della "zona costiera" di Torre Colimena?
Non si tratta infine di confusione con altra segnaletica, come per il cartello di Porto Cesareo (oggetto principale di questo 'argomento').
In ogni caso, vista la somiglianza con i segnali che stanno venendo fuori in altro 'topic' (a cominciare da quello di Lerici), cambio il mio punto di vista sulla questione e mi esprimo sull'opportunita' di interessare il Ministero anche in merito al cartello di Torre Colimena, evidenziando la violazione dell'art. 45, che non ha scadenza temporale a differenza del ricorso ai sensi dell'art. 37.