Questo è il testo del Ricorso che va notificato al Ministero, ad ANCC ed al Comune a mezzo servizio notifica atti giudiziari (meglio).
Chi fosse interessato e competente per suggerire aggiunte e modifiche è benvenuto.id="red">id="size3">
ILL.MO SIG.
MINISTRO DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER TRASPORTI TERRESTRI
DIVISIONE VIII
RICORSO EX ART. 37 DECRETO LEGISLATIVO 30/4/1992 N° 285 E DELL’ART. 74 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CDS (DPR 16/12/1992 NR. 495)
Il sottoscritto ……………………….., nato a …………………………il ………….residente e dom.to, anche ai fini di ogni successiva comunicazione relativa al presente ricorso, in ………………….. (XXXXX), via ……………………………….. NR. …… con la presente propone
RICORSO
Contro: Il Comune di NOMECOMUNE in persona del Sindaco p.t. elett.nte dom.to presso la Casa Comunale in NOMECOMUNE
E nei confronti: dell’Associazione Nazionale ************* **********, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Via San Nicolò 20 – Firenze perché ne abbia legale scienza e perché provveda ad un eventuale intervento ad adiuvandum;
AVVERSO
- e per l’annullamento -
dell’ORDINANZA del Comune di NOMECOMUNE n°67 DEL 7/12/2005 con la quale è stato istituito il “divieto di sosta con rimozione forzata, valido su tutto il territorio comunale ai veicoli riportati in premessa” ove i veicoli citati nella premessa dell'ordinanza si intendono, secondo il comune, “camper, roulotte e veicoli similari”, ordinanza che il ricorrente ha conosciuto solo in data 10/7/2007 per essere stato avvisato dal comando di Polizia Municipale ..
FATTO
Il giorno 10/7/2007 lo scrivente è stato avvisato (indicare come….) dalla polizia municipale la quale segnalava che il camper non poteva essere parcheggiato nel parcheggio pubblico, sito in via……. antistante l’abitazione del ricorrente. Recatosi al comando di Polizia Municipale apprendeva sussistere un’ordinanza della quale quindi
solo in data 10/7/2007 è venuto conoscenza e della quale ha richiesto copia che si allega.
L’ordinanza vieta la sosta ad autoveicoli non meglio definiti (indicati come camper e roulotte) che non rientrano nelle definizioni del vigente Codice della Strada.
Tuttavia la Polizia Municipale impropriamente ritiene che detta ordinanza sia applicabile anche all'autocaravan del sottoscritto pur esendo questa definita dall’art. 54 comma 1 lettera h, e rientrante quindi nella categoria M1, così come le autovetture e così come previsto dall’art. 47 comma due lettera b) del Codice della Strada.
Resta da precisare che il ricorrente è residente nel comune contro cui ricorre e pertanto ha un interesse concreto ed attuale ad ottenere un provvedimento di annullamento dell’atto impugnato perché, in quanto proprietario dell’autocaravan tg. Xxxxxxx
vuole vedere tutelato il proprio diritto di cittadino ed utente della strada a non subire ingiuste discriminazioni rispetto a chi, possessore di veicoli aventi pari massa ed ingombro, non è invece toccato dal divieto.
Inoltre
il diritto del sottoscritto ricorrente è tanto più reale e concreto perché il divieto impone di fatto di utilizzare per la sosta dell’autocaravan strutture private e per chi non ne possiede significa dover ricorrere a terzi ed ovviamente a pagamento oppure a lasciare in sosta l’autocaravan presso altri comuni che non abbiano emesso un simile ed assurdo divieto. Pertanto
il sottoscritto rivendica il proprio diritto a lasciare in sosta l’autocaravan nel proprio comune di residenza, diritto inopinatamente compresso dalla impugnata ordinanza del Sindaco di ………………………….. che risulta chiaramente illegittima e va annullata per i seguenti motivi in
DIRITTO
Come codesto Ministero ha già più volte affermato id="red">in suoi precedenti pareri ed interventi, a firma dell’Ing. Dondolini, ai quali integralmente il ricorrente si riporta, l’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c.1 lett.m) del Codice della Strada).
Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2). Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe sono maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. (art. 185 c.3).
E’ vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c.4). Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378). I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall’ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 c.3). Fuori dei centri abitati l’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5 c.3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6 c.4 lett.b)). Esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli (art. 6 c.4 lett.d)). Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art. 6 c.4 lett.f)). Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 c.4 (art. 7 c.1 lett.a)). Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7 c.1 lett.e)). Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7 c.1 lett.f)). Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185 (art. 7 c.1 lett.h)).
Quindi, appare chiaro che il Comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, può vietare permanentemente la sosta a determinate categorie di utenti. In difetto di tali stringenti motivazioni, il Comune può in ogni caso, sempre con ordinanza motivata, vietare permanentemente la sosta dei veicoli in generale.
Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarla (limitazioni alla circolazione dirette ai veicoli aventi una sagoma per altezza superiore all’altezza di un ostacolo non eliminabile) la limitazione alla circolazione stradale e sosta per detta particolare categoria di autoveicolo appare illegittima.
A tale riguardo si richiama integralmente quanto contenuto nella Direttiva dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 “sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l’installazione e la manutenzione”. In particolare il paragrafo 5 (“Impieghi non corretti della segnaletica stradale”), punto 1 (“Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti”) indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale a norma dell’art. 7.
Il provvedimento appare pertanto viziato da illogicità e contraddittorietà delle motivazioni che sono alla base del provvedimento di limitazione. Tale assunto trova conferma sia per quanto concerne i presupposti di fatto che le ragioni di diritto che sono alla base del provvedimento oggetto del ricorso ove il comune afferma “CHE IL TERRITORIO COMUNALE RISULTA SPROVVISTO DELLE STRUTTURE LOGISTICHE PUBBLICHE,
INDISPENSABILI PER L’ACCOGLIMENTO E LA SOSTA DI CAMPER, ROULOTTE E VEICOLI SIMILARI”.
Diversi sono dunque i motivi per annullare l'ordinanza. Anzittutto essa è illogica e contraddittora.
In primis quando il comune si dichiara "sprovvisto delle strutture logistiche pubbliche,
indispensabili per l'accoglimento e la sosta ..." afferma che intende riferisi, con tutta evidenza, alla sosta finalizzata al soggiorno dell'equipaggio quindi
all’uso abitativo del mezzo in sosta, non alla semplice sosta che le autocaravan effettuano nel rispetto dell'art. 185 del Cds come tutti gli altri veicoli. Il divieto di sosta è pertanto strumentale all'uso abitativo del mezzo perché nell'ordinanza si parla di "accoglienza".
Orbene tale motivo e del tutto errato e non costituisce, peraltro, uno dei punti indicati nell’art. 7 del CDS invocato, poiche detto articolo ha la finalità di regolare la circolazione e sosta dei veicoli e non già di consentire divieti generalizzati, né può costituirlo per i seguenti motivi:
1) Il codice della strada disciplina la circolazione (art. 1) non l'uso campeggistico dei veicoli che è regolato invece dalle leggi regionali in tema di infrastrutture ricettive all'aria aperta. Pertanto l’impossibilità di accogliere "turisti" o veicoli che possono essere abitati, non può essere risolta con il Codice della strada ma facendo ricorso alle predette norme sulla ricettività all'aria aperta di Competenza Regionale (art. 117 Costituzione) e per la Regione Lombardia alla LEGGE REGIONALE del 13 aprile 2001 n. 7. Quindi per evitare l'uso abitativo del mezzo, in assenza di strutture autorizzate in base alla citata LR, condizione dalla quale il comune ricava la possibilità di danni alla sicurezza, all’igiene e alla pubblica incolumità, basta un semplice divieto di campeggio;
divieto dell'"azione campeggio" compiuta da persone non da veicoli i quali al massimo sostano ma non campeggiano. Azione di campeggio così come definita dalle sentenze della suprema Corte:
1.a. Cass. civ., sez. I, 6 marzo 1992, n. 2718 Ric. Garofalo - c. Comune de La Maddalena;
1.b. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 22 luglio 1996, n. 6574 Pres. Senofonte - Est. Luccioli - P.M. Delli Priscoli (conf.) - Ric. Radoni (avv. Valenti Stocco) - c. Comune Auronzo di Cadore (avv.ti Tentori Montalto e Ronzon).
2)La pubblica sicurezza, altro fine dell'ordinanza, è salvaguardata dall’essere le autocaravan munite di targa e controllabili in base ad ordinaria azione di pattugliamento della Polizia Municipale per contestare l’eventuale infrazione al divieto di campeggio e per identificare gli eventuali soggetti presenti a bordo di essa al pari di qualunque altro veicolo "che sia in grado si trasportare e ospitare passeggeri a bordo" e/o consentirvi il ricovero ancorché temporaneo (pulmann turistici, autocarri con letto, furgoni chiusi etc.); vietare la sosta alle autocaravan non elimina il problema in relazione al fatto che queste sono scarsamente numerose (sono circa 200.000 le autocaravan circolanti in Italia contro il parco di autovetture circolanti di circa 36.000.000 nelle quali si possono "annidare" molti più soggetti pericolosi di quante invece possono essere le famiglie "malavitose" ospitabili nelle autocaravan). Pertanto logica vorrebbe che per i motivi di sicurezza il comune vietasse alle autovetture, ai furgoni e non alle autocaravan più appariscenti e meglio controllabili. Inoltre eventuali azioni criminose di certo non sono portate a termine con l'autocaravan veicolo molto più lento e che pertanto non offre ad eventuali malviventi qella potenzialità "di fuga" (celerità) e di "mimetismo" (confondersi nella massa) che invece offre una normale autovettura.
3)Pubblica incolumità; nessun pericolo può derivare dalla sosta dell’autocaravan al pari della sosta di altri veicoli aventi pari peso ed ingombro che però non sono stati assoggettati ad analogo divieto riguardante tutto il territorio; peraltro il veicolo "autocaravan" è regolarmente omologato ed il comune non esprime i motivi dai quali ricava tale pericolo;
4)Igiene pubblica: le autocaravan sono dotate di serbatoi e sono autosufficienti; si ripete, il veicolo è omologato; in ogni caso vige già una norma sanzionatoria per le eventuali azioni scorrette dei proprietari (non del veicolo in sé) e questa è da applicarsi in via prioritaria al singolo trasgressore, art. 185 comma 4 e 6. Tale norma si applica anche ai bus turistici in quanto anch'essi dotati di impianti di raccolta delle acque (luride) ma i BUS turistici non sono toccati da alcun divieto;
5)L’ordinanza, in modo assurdo, non esclude dal divieto le autocaravarn di proprietà dei residenti nel comune che di certo non usano a fini abitativi il mezzo quando sono nel proprio comune di residenza e pertanto per questi non si pone il tema dell'accoglienza quindi per loro:
5.a. Non sussiste pericolo di pubblica sicurezza ed in più i proprietari sono ben noti al comando di PM tant’è che il sottoscritto è stato specificamente avvisato del divieto proprio dal comando di PM; questo prova anche la non conoscenza dell'ordinanza;
5.b. Non sussiste pericolo per l’igiene in quanto i proprietari non usano il veicolo a fini abitativi quando sono nel proprio comune di residenza;
5.c. Non sussiste pericolo per la pubblica incolumità tale che non sia ugualmente applicabile a veicoli in sosta aventi pari peso ed ingombro e perché essendo residenti, i proprietari conoscono, meglio ancora dei "forestieri", ove il mezzo in sosta non costituisce "fastidio" (se tale è la motivazione oculta dell'ordinanza) o "pericolo all'incolumità"; e come potrebe esserlo se in sosta è fermo come yutti gli altri veicoli?
In punta di diritto amministrativo l'atto è affetto da numerosi vizi:
a) l'
illogicità e contraddittorietà dell'atto (quando vieta per motivi di igiene ai camper ma non ai bus turistici anch'essi dotati di impianti, ed ai camion con cuccette); vieta per motivi di sicurezza pubblica ai camper (ma non alle autovetture, ai furgoni ed ai camion che sono in numero maggioredei camper sempreé ci si riferisca alle "autocaravan"); parla di accoglienza ma anziché vietare il campeggio vieta la sosta; e, si ripete, non esclude i residenti che di certo non abitano il veicolo nel proprio luogo di residenza.
b)
sviamento di potere. Il potere di ordinanza per il caso di specie, che dovrebbe essere più correttamente un divieto di campeggio, non deriva dall'art. 7 eppure il comune ha emesso un'ordinanza per vietare in modo contradditorio e illogico la sosta a veicoli, quali le autocaravan (sempre se a queste si riferisce con il termine camper), parificati a tutti gli altri veicoli senza indicare espressamente il tipo di problema o gli episodi specifici che hanno dettato il ricorso all'ordinanza per i tre motivi addotti dal comune: igiene, sicurezza, incolumità.
c)
Violazione di legge. L'ordinanza non può essere emessa in base all'art. 7, il divieto non può riguardare l'intero territorio comunale perché deve essere salvaguardato il diritto di imparzialità e libera circolazione cui agli art. 3 e 16 della Costituzione posto che
l'autocarvan in base all'art. 185 è soggetta alla stessa disciplina degli altri veicoli e non può subire discriminazioni esclusivamente ad essa dirette che interessano direttamente il proprietario limitando il suo diritto alla libera circolazione.
d)
Ingiustizia manifesta e disparità di trattamento tra residenti aventi mezzi di pari ingombro e massa; è discriminato solo il possessore dell'autocaravan se è questo cui si riferisce con il termine camper.
Su questi argomenti, il ricorrente osserva che proprio codesto Ministero ha più volte affermato, da ultimo con una lettera a firma dell’Ing. Dondolini all’Associazione Nazionale ************* ********** del 2/4/2007 che …. “
non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro”.
Inoltre con recente decisione (prot. 23975 del 12/3/2007) Codesto Ministero ha accolto il ricorso della Signora Annamaria Grosso del 26/10/2006 contro il comune di Basiglio, annullando l’ordinanza sulla base dei seguenti presupposti di diritto:
- Violazione del principio di imparzialità e disparità di trattamento ex art. 3 e 16 della Costituzione (motivo anche del presente ricorso);
- Presenza di norma sanzionatoria per la sosta dei rimorchi privi di motrice (art. 158 comma 3) ed insussistenza della necessità di apporre uno specifico divieto per caravan (situazione presente nell’ordinanza opposta anche se non motivo di ricorso per il ricorrente non proprietario di caravan);
- Difformità rispetto all’art. 185 comma 1 del Codice della Strada (motivo principale del presente ricorso).
Pertanto, proprio sulla scorta di quanto asserito da codesto Ministero, l’ordinanza limitativa della sosta emessa dal Comune di ….. è da ritenersi chiaramente illegittima e da annullare in quanto il Comune di ….. , in violazione della Legge ed in palese spregio dei dettati ministeriali in materia ha voluto abusivamente emanare, con l’ordinanza n° 67 del 7/12/2005 un divieto riguardante esclusivamente le autocaravan e le caravan (definite impropriamente camper e roulotte) e non anche altri veicoli aventi pari massa ed ingombro, senza avere alcun titolo per emettere quel tipo di ordinanza. Divieto che non trova fondamento nell'art. 7 invocato dal comune.
L’ordinanza è perciò stesso illegittima e pertanto da annullarsi senza ombra di dubbio.
* * * *
Solo per mero tutiorismo, il ricorrente intende ribadire di avere avuto conoscenza dell’ordinanza limitativa di cui al presente ricorso, come più volte precisato, solo in data 10/7/2007 per i motivi già sopra esposti. L’ordinanza non è stata adeguatamente pubblicizzata né appare sul retro di segnali posti in evidenza e pertanto il ricorrente non ne ha potuto prendere visione tempestivamente.
Pur essendo stata emessa, la suddetta ordinanza, in data 7/12/2005, il ricorrente invoca a proprio favore le seguenti circostanze che comportano la decorrenza del termine dei 60 giorni di cui all’art. 37 dal 10/7/2007, cioè, dal momento in cui il ricorrente ne ha avuta piena conoscenza, momento che non può essere antecedente al 10/7/2007.
Infatti, vertendo il ricorso contro un’ordinanza non notificata al ricorrente ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 21 della La legge del 6 dicembre 1971, n. 1034 in Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1971, n. 314 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) che testualmente recita: Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. Al riguardo, peraltro, costituiscono principi pacifici della giurisprudenza amministrativa, formatasi in tema di decorrenza dei termini di impugnazione quelli secondo cui:
- “Il lungo lasso di tempo trascorso tra la data di proposizione del ricorso e quella dell'atto impugnato, in mancanza di altre circostanze gravi, precise e concordanti, pur potendo rilevare come sintomo della probabile conoscenza dell'atto impugnato, non è idoneo a dar prova dell'effettiva, piena e certa conoscenza dell'atto stesso ai fini dell'apprezzamento della tardività della relativa impugnazione” (Consiglio di Stato IV Sez. 31 marzo 2005, n. 1445);
- “In relazione alla piena conoscenza di un atto amministrativo, nei confronti delle persone giuridiche, e quindi degli enti pubblici, vale la regola dell'imputazione degli status soggettivi alla persona fisica preposta all'organo cui competono i poteri rappresentativi e deliberativi, onde il termine di impugnazione decorre, per le stesse, dalla data in cui la persona fisica preposta all'organo ha preso conoscenza dell'atto, o da quella in cui deve ritenersi che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità della stessa, mentre sono del tutto irrilevanti le ulteriori vicende interne di trasmissione dell'atto agli organi competenti (Consiglio di Stato IV Sez. 3 settembre 2001, n. 4620).
- “La piena conoscenza di un provvedimento amministrativo, ai fini della decorrenza del termine per la sua impugnazione, si ricollega all'avvenuta individuazione del relativo contenuto da parte del destinatario dell'atto, sicché lo stesso ne possa rilevare l'eventuale valenza lesiva; ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione è sufficiente, in particolare, che l'interessato sia consapevole dell'esistenza dell'atto, del suo contenuto essenziale e della sua portata lesiva, fatta salva la proposizione di motivi aggiunti, ove emergano successivi ulteriori profili d'illegittimità in corrispondenza della cognizione materiale ed integrale del provvedimento” (Consiglio di Stato Sezione 5 Decisione del 20 aprile 2000, n. 2436)
- Il termine per l'impugnazione, in assenza di comunicazione individuale, decorre dalla data della piena conoscenza del provvedimento amministrativo, intesa quale cognizione dell'esistenza giuridica dell'atto, nonché dei suoi elementi di fatto e di diritto; solamente siffatta conoscenza consente all'interessato di apprezzare la potenziale illegittimità della statuizione, e di valutare, di conseguenza, l'utilità di un'eventuale interposizione di gravame”. (Consiglio di Stato Sezione 6 Sentenza del 20 giugno 1998, n. 1020)
- Nel giudizio di impugnazione, i termini di decadenza non decorrono dall'astratta e formale acquisita nozione del fatto, bensì dalla consapevolezza dell'esistenza dell'atto nelle sue parti essenziali e nella sua portata lesiva. Pertanto, ai fini della tempestività del ricorso, rileva la presunzione di piena conoscenza del provvedimento, la quale deve essere ancorata a elementi univoci e sicuri, tali da rendere certo, e non solamente probabile, che in un determinato momento l'interessato abbia avuto cognizione dell'atto da impugnare” (Consiglio di Stato Sezione 6 Sentenza del 25 marzo 1998, n. 394).
- Quando la legislazione o lo statuto di una regione non prescrivono espressamente la pubblicazione degli atti amministrativi regionali sul Bollettino ufficiale della regione, tale forma di pubblicità va considerata facoltativa e non obbligatoria; di conseguenza, la stessa non è idonea a realizzare la forma legale tipica di conoscenza, cui dovrebbe ricollegarsi la decorrenza del termine per l'impugnazione degli atti per i quali non sia richiesta la notificazione individuale” (Consiglio di Stato Sezione 4 Sentenza del 5 febbraio 1998, n. 201).
SI CHIEDE
- accogliersi il presente ricorso e conseguentemente, per i motivi sopra dedotti
- annullarsi l’ordinanza n° 67 del 7/12/2005 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 del codice della Strada e i provvedimenti successivi che riguardano la segnaletica apposta nel comune che codesto ministero accerterà nella fase istruttoria di cui all’art. 74 del regolamento di attuazione al CDS;
- si chiede altresì, di essere autorizzati, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada ad eseguire la rimozione della segnaletica eventualmente apposta in esecuzione della su citata delibera, in danno del comune inadempiente, secondo i termini di diffida che codesto Ministero vorrà emettere.
Si allega:
- Copia dell’ordinanza
Modificato da Anto57 - O Nonno il 17/07/2007 alle 14:36:54