Inserito il 24/08/2007 alle: 20:48:32
Che fine ha fatto questo disegno di Legge è già in vigore oppure no ?!!
Art. 1.
(Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)1. Il comma 3 dell’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:
A – Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 tonnellate;
B – Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 4,25 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 4,25 tonnellate;
C – Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 4,25 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;
D – Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
E – Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie, autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purchè il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D, altri autoarticolati, purchè il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C».
Art. 2
(Agevolazioni per i portatori di handicap)
1. Gli autocaravan sono considerati, per la propria peculiarità, mezzo privilegiato per il trasporto di soggetti affetti da handicap.
2. Gli autocaravan di proprietà di soggetti affetti da handicap usufruiscono delle disposizioni fiscali previste dall’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. Gli stessi soggetti possono usufruire delle deduzioni fiscali previste dal comma 1, lettera a), punto 1, dell’articolo 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. La tassa speciale erariale annuale di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni, non è dovuta se il proprietario dell’autocaravan risulta essere riconosciuto quale invalido civile, cieco civile o sordomuto.
5. La tassa di cui al comma 4 non è altresì dovuta qualora un soggetto riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordomuto faccia parte del nucleo familiare del proprietario dell’autocaravan.
Art. 3
(Aree di sosta e parcheggi)
1. Le amministrazioni comunali, in sede di regolamentazione dei parcheggi di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono ad individuare apposite aree per la sosta e per il rimessaggio degli autocaravan, in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell’articolo 378 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni comunali e i privati possono procedere secondo le disposizioni e le previsioni di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni.
3. Nella circostanza di cui al comma 1 sono pure individuati parcheggi, di idonea ampiezza, anche all’interno dei centri abitati atti a consentire la sosta anche prolungata degli autocaravan.
4. Essi sono realizzati comunque in prossimità di fermate dei mezzi di linea abilitati al trasporto di soggetti portatori di handicap.
Art. 4
(Circolazione degli autocaravan)
1. Le amministrazioni comunali non possono imporre limitazioni alla circolazione degli autocaravan diverse da quelle previste per i veicoli di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M e M1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 5
(Copertura)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge quantificabile in 12 milioni di euro l’anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.