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ziogas
ziogas
-
Inserito il 31/07/2007 alle: 09:16:07
quote:Originally posted by Berghem59
Anche io ho il camper parcheggiato sotto casa,qualche anno fa un mio condomino ha telefonato ai vigili perchè gli dava fastidio....gli hanno risposto che se è assicurato e non ci "vive" su nessuno(praticamente parcheggiato) io sono in regola e posso lasciarlo li. p.s. io ho saputo della cosa da un amico vigili collega di quello che ha risposto. >
> Mah!? Credo che sia sempre la solita discussione "di lana caprina". Indubbiamente il camper ha gli stessi diritti delle auto se non fuoriesce dalle linee di parcheggio. Sotto casa mia, ci sono 6 camper in un piccolo parcheggio da 15 posti attiguo a dei piccoli giardini. Hanno diritto di restare li e su questo non ci piove, salvo 2 che sono largamente fuori dagli spazi. Il problema è che restano li settimane o addirittura mesi, occupando la metà del parcheggio. Per giunta sono talmente appiccicati l'un l'altro, che tra gli stessi è impossibile passare ed ostruiscono completamente una delle due entrate al giardino, obbligando gli utenti a servirsi dell'altro accesso più lontano. Allora...domanda: è giusto che il proprio diritto sia lesivo nel confronto di quello altrui ? Difficile rispondere. Io preferisco il rimessaggio per la mia tranquillità e per non essere discriminato o additato come "civilmente ingombrante".

Modificato da ziogas il 03/08/2007 alle 00:14:41
18
tonio66
tonio66
14/04/2007 221
Inserito il 22/08/2007 alle: 14:30:04
Ultimissime ! giorno 16/08 mi sono recato ancora a colloquio con il comandante dei vigili, il quale mi ha comunicato che ha dato il controllo della pratica alla sua collega che al momento non era presente e che comunque era ancora in visione delle normative del ricorso che mi erano qui state postate. Ha comunque aggiunto di non preoccuparmi e di rimettere il camper nel parcheggio, perchè faranno in modo di trovare una soluzione per non avere problemi [^]. Continuo a non aver parole, comunque gli ho anche lasciato una copia dell'ultima circolare del ministero dei trasporti di aprile 2007 che riguarda proprio quest'argomento. Appena avrò altre novità Vi terrò sicuramente informati [;)] Antonio
22
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 22/08/2007 alle: 15:08:32
quote:Originally posted by tonio66
Ultimissime ! giorno 16/08 mi sono recato ancora a colloquio con il comandante dei vigili, il quale mi ha comunicato che ha dato il controllo della pratica alla sua collega che al momento non era presente e che comunque era ancora in visione delle normative del ricorso che mi erano qui state postate. Ha comunque aggiunto di non preoccuparmi e di rimettere il camper nel parcheggio, perchè faranno in modo di trovare una soluzione per non avere problemi [^]. Continuo a non aver parole, comunque gli ho anche lasciato una copia dell'ultima circolare del ministero dei trasporti di aprile 2007 che riguarda proprio quest'argomento. Appena avrò altre novità Vi terrò sicuramente informati [;)] Antonio >
> fà piacere qualche buona notizia, sono contento per te. la tua avventura è significativa, non dobbiamo sempre subire ma cercare di farci valere, nei limiti dei nostri diritti. ciao Valerioid="size2">
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jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 22/08/2007 alle: 22:16:46
Un mio amico camperista da qualche mese di Sorrento (Na) , ha saputo da un suo amico, vigile urbano a Sorrento , che i vigili hanno perso tutti i ricorsi inoltrati dai camperisti multati perchè sostavano dove era vietato ai camper ma non agli altri autoveicoli. In pratica, il giudice, leggendo quanto c'è scritto sul codice della strada ha dato ragione ai camperisti, citando vari articoli del C.d.S. aggiungendo che il camper è equiparato ad un autoveicolo e perciò il divieto per soli camper non può esistere , in caso di problemi alla circolazione , bisogna vietare il transito /sosta a tutti gli autoveicoli e non solo ai camper. Addirittura ha dichiarato illegittime perfino le sbarre alte ai parcheggi, dicendo che vanno rimosse per lo stesso motivo di cui sopra. Se poi il divieto c'è per motivi di igiene, va levato ugualmente, perchè i vigili e i vari corpi di polizia sono tenuti al controllo di eventuali sporcaccioni, come prevede il codice delle strada sul quale c'è un articolo che disciplina la cosa. Almeno a Sorrento qualcosa si è mosso. Speriamo bene per gli altri comuni. Ciao.Michele
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vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 23/08/2007 alle: 08:06:11
quote:Originally posted by jerrymouse
Un mio amico camperista da qualche mese di Sorrento (Na) , ha saputo da un suo amico, vigile urbano a Sorrento , che i vigili hanno perso tutti i ricorsi inoltrati dai camperisti multati perchè sostavano dove era vietato ai camper ma non agli altri autoveicoli. In pratica, il giudice, leggendo quanto c'è scritto sul codice della strada ha dato ragione ai camperisti, citando vari articoli del C.d.S. aggiungendo che il camper è equiparato ad un autoveicolo e perciò il divieto per soli camper non può esistere , in caso di problemi alla circolazione , bisogna vietare il transito /sosta a tutti gli autoveicoli e non solo ai camper. Addirittura ha dichiarato illegittime perfino le sbarre alte ai parcheggi, dicendo che vanno rimosse per lo stesso motivo di cui sopra. Se poi il divieto c'è per motivi di igiene, va levato ugualmente, perchè i vigili e i vari corpi di polizia sono tenuti al controllo di eventuali sporcaccioni, come prevede il codice delle strada sul quale c'è un articolo che disciplina la cosa. Almeno a Sorrento qualcosa si è mosso. Speriamo bene per gli altri comuni. Ciao.Michele >
> la cosa è molto interessante, riesci a fornire qualche particolare legale tipo copie dei ricorsi e delle sentenze. ciao e grazie Valerioid="size2">
19
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 23/08/2007 alle: 11:47:33
Quoto valerio. c'erano già state richieste in questo verso a suo tempo. Sarebbe davvero interessante. Finalmente qualche cosa di positivo. -- gilby
19
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 23/08/2007 alle: 17:38:42
Non so se riesco ad avere qualche copia dei verbali....ci provo!!! Comunque, i Vigili dopo aver perso i ricorsi, si sono dovuti documentare e sembra abbiano chiesto lumi addirittura al ministero dei trasporti,da dove gli Hanno risposto mandandogli una copia degli articoli del Codice della strada che a noi interessano, come a dire..."Basta saper leggere". Proverò a chiedere ulteriori notizie ed eventualmente vi aggiorno. Ciao. Michele
18
tonio66
tonio66
14/04/2007 221
Inserito il 24/08/2007 alle: 11:16:09
Tutta la documentazione necessaria la trovate sul sito del ************* **********, documentazione che io consiglio di stampare e portarsi dietro durante i nostri viaggi [:D], da far visionare al momento alle forze dell'ordine che non ne siano a conoscenza [:(!]. E' comunque una delusione vedere che deve essere il singolo cittadino a proprie spese a comunicare agli organi preposti il comportamento da tenere [V]. Questo è il link dove trovate la lettera del ministero dei trasporti, ma vi consiglio vivamente di leggere le varie sentenze pubblicate. http://www.************* **********.it/contenuto.php?file=files/99%20Comune%20Divieti/99%20index.htm Antonio
benmuss
benmuss
-
Inserito il 24/08/2007 alle: 20:48:32
Che fine ha fatto questo disegno di Legge è già in vigore oppure no ?!!
Art. 1. (Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Il comma 3 dell’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie: A – Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 tonnellate; B – Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 4,25 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 4,25 tonnellate; C – Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 4,25 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D; D – Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero; E – Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie, autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purchè il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D, altri autoarticolati, purchè il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C».
Art. 2 (Agevolazioni per i portatori di handicap)
1. Gli autocaravan sono considerati, per la propria peculiarità, mezzo privilegiato per il trasporto di soggetti affetti da handicap. 2. Gli autocaravan di proprietà di soggetti affetti da handicap usufruiscono delle disposizioni fiscali previste dall’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 3. Gli stessi soggetti possono usufruire delle deduzioni fiscali previste dal comma 1, lettera a), punto 1, dell’articolo 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. La tassa speciale erariale annuale di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni, non è dovuta se il proprietario dell’autocaravan risulta essere riconosciuto quale invalido civile, cieco civile o sordomuto. 5. La tassa di cui al comma 4 non è altresì dovuta qualora un soggetto riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordomuto faccia parte del nucleo familiare del proprietario dell’autocaravan.
Art. 3 (Aree di sosta e parcheggi)
1. Le amministrazioni comunali, in sede di regolamentazione dei parcheggi di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono ad individuare apposite aree per la sosta e per il rimessaggio degli autocaravan, in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell’articolo 378 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni. 2. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni comunali e i privati possono procedere secondo le disposizioni e le previsioni di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni. 3. Nella circostanza di cui al comma 1 sono pure individuati parcheggi, di idonea ampiezza, anche all’interno dei centri abitati atti a consentire la sosta anche prolungata degli autocaravan. 4. Essi sono realizzati comunque in prossimità di fermate dei mezzi di linea abilitati al trasporto di soggetti portatori di handicap.
Art. 4 (Circolazione degli autocaravan)
1. Le amministrazioni comunali non possono imporre limitazioni alla circolazione degli autocaravan diverse da quelle previste per i veicoli di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M e M1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 5 (Copertura)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge quantificabile in 12 milioni di euro l’anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 28/08/2007 alle: 13:09:39
quote:Originally posted by jerrymouse
Un mio amico camperista da qualche mese di Sorrento (Na) , ha saputo da un suo amico, vigile urbano a Sorrento , che i vigili hanno perso tutti i ricorsi inoltrati dai camperisti multati perchè sostavano dove era vietato ai camper ma non agli altri autoveicoli. In pratica, il giudice, leggendo quanto c'è scritto sul codice della strada ha dato ragione ai camperisti, citando vari articoli del C.d.S. aggiungendo che il camper è equiparato ad un autoveicolo e perciò il divieto per soli camper non può esistere , in caso di problemi alla circolazione , bisogna vietare il transito /sosta a tutti gli autoveicoli e non solo ai camper. Addirittura ha dichiarato illegittime perfino le sbarre alte ai parcheggi, dicendo che vanno rimosse per lo stesso motivo di cui sopra. Se poi il divieto c'è per motivi di igiene, va levato ugualmente, perchè i vigili e i vari corpi di polizia sono tenuti al controllo di eventuali sporcaccioni, come prevede il codice delle strada sul quale c'è un articolo che disciplina la cosa. Almeno a Sorrento qualcosa si è mosso. Speriamo bene per gli altri comuni. Ciao.Michele>
> Come gia' scritto da Valerio e obionekenoby , sarebbe utilissimo avere a disposizione copia delle sentenze. Se non erro, le sentenze sono atti pubblici e quindi a disposizione di tutti i cittadini ovvero tutti ne possono richiedere una copia alla cancelleria dell'uff. del GdP. Se per caso riesci a sentire il tuo amico di Sorrento, potresti chiedergli di sentire a sua volta il suo amico vigile urbano chiedendo se e' possibile avere gli estremi (ruolo, data) delle sentenze. Poi magari qualcuno di buona volonta' [;)] si potrebbe prendere la briga di andare presso gli uff. e richiederne copia. Ciao e grazie, Ivano.id="blue">
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 28/08/2007 alle: 15:36:37
quote:Originally posted by benmuss
Che fine ha fatto questo disegno di Legge? E' gia' in vigore oppure no?!!>
> Il disegno di legge n. 2363 e' decaduto con il termine della XIV Legislatura. Il relativo testo, coordinato con quello di altri ddl (826, 2575 e 2963A) della passata legislatura, e' stato ripresentato in Senato a firma del sen. Berselli ed altri sotto il numero 1122. Attualmente si trova assegnato all'esame dell'ottava commissione permanente del Senato, unitamente ai ddl 840, 1365 e 1389.
ngeloco
ngeloco
-
Inserito il 28/08/2007 alle: 16:53:06
quote:Originally posted by IvanoPP Come gia' scritto da Valerio e obionekenoby , sarebbe utilissimo avere a disposizione copia delle sentenze. Se non erro, le sentenze sono atti pubblici e quindi a disposizione di tutti i cittadini ovvero tutti ne possono richiedere una copia alla cancelleria dell'uff. del GdP. Se per caso riesci a sentire il tuo amico di Sorrento, potresti chiedergli di sentire a sua volta il suo amico vigile urbano chiedendo se e' possibile avere gli estremi (ruolo, data) delle sentenze. Poi magari qualcuno di buona volonta' [;)] si potrebbe prendere la briga di andare presso gli uff. e richiederne copia. Ciao e grazie, Ivano.id="blue"> >
> Sono da quelle parti almeno un paio di volte al mese. Non mi costa nulla recuperare queste sentenze (se esistono) del GdP di Sorrento. Fatemene avere gli estremi e ne faccio una copia. P.S. Camper in costiera sorrentina se ne vedono proprio pochini. Quasi tutti stranieri e tutti nei campeggi. Per ovvi motivi. Ancora più drastica la situazione nella costiera amalfitana, cioè dall'altra parte, dove vige il divieto di transito per le autocaravan in forza di una disposizione ministeriale. Ma lì addirittura (ci sono passato a luglio) in alcuni tratti i vigili organizzano il senso unico alternato per far passare le auto, tanto la strada è stretta in certi tratti. Sulla costiera amalfitana camper non ne ho proprio visti e non mi risulta che qualcuno abbia impugnato quanto disposto dal ministero dei trasporti.
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 28/08/2007 alle: 17:45:26
quote:Originally posted by jerrymouse
..... Provero' a chiedere ulteriori notizie ed eventualmente vi aggiorno.>
> Sarebbe interessante disporre anche dell'intero testo dell'ordinanza emanata dal Comune di Sorrento. Nelle sentenze viene citata, di solito, soltanto la parte dispositiva.
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