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Il dibattito che è scaturito è risultato particolarmente interessante al punto che le 4 Organizzazioni, rappresentative dei campeggiatori/camperisti a livello nazionale, ...
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Giusto per curiosità, qualcuno mi sa dire qual è il livello effettivo di rappresentatività delle 4 organizzazioni in oggetto?
Su 150.000 camperisti italiani (credo che questo sia l'attuale ordine di grandezza) quanti sono gli iscritti a queste 4 organizzazioni?id="Verdana">id="size2">id="navy">
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A parer mio nessuna associazione o club di camperisti esistente è rappresentativa in quanto ciascuna di esse raccoglie le iscrizioni e le quote includendo, proponendo ai potenziali iscritti e confondendo nella quote e nell'iscrizione, benefici diretti per l'iscritto (sconti su polizze, viaggi, acquisti, convenzioni con campggi e aree di sosta eccetera) ed eventuali attività di tutela che però non sono esercitate a titolo esclusivo o principale e non possono essere esercitate con gli strumenti forti di una vera associazione di consumatori.
Per quanto sopra non esistendo una separazione ed una chiara pubblicazione di dati relativi agli iscritti che godono di sconti e convenzioni e iscritti che conferiscono esclusivamente un mandato di tutela si deve concludere a mio avviso che per nessuna di esse è possibile riconoscere oggettivamente la quota di iscritti da conteggiarsi afi fini della tutela di interessi.
In proposito leggete quanto prevedono gli articoli 137, 139 e 149 del Decreto Legislativo 6/9/2005 nr. 206 circa i requisiti per essere associazioni di tutela dei consumatori, le possibilità e gli strumenti che ha una associazione iscritta al relativo albo ministeriale per tutelare i consumatori.
Al momento non mi risulta che qualche associazione di camperisti sia iscritta all'albo ministeriale e certo se un sindaco ha a che fare con Pincopallo Camper Club che si occupa di organizzare viaggi o di vendere polizze ed allo stesso tempo pretende di essere rappresentiva è una cosa; se invece ha di fronte Altroconsumo, Codacons, Federconsumatori tanto per citarne qualcuna la questione io credo cambierebbe, sempre a patto che si chiarisca quali siano i reali diritti dei camperisti che allo stato attuale anche a me sembrano un po' confusi.
Altra scelta radicale da farsi è che i camperisti dovrebbero sentirsi anzitutto dei consumatori e come tali agire senza farsi deviare da altre questioni. Le associazioni non dovrebbero commistionarsi con altre attività e soprattutto non dovrebbero avere cariche ricoperte da persone invase da conflitti di interesse. Ad esempio non si possono gestire campeggi e tutelare i campeggiatori, non si può essere editori di riviste di settore, dipendenti da essi o essere addirittura direttori, raccogliere pubblicità dai produttori e pretendere di rappresentare i camperisti-consumatori; non si può fare politica o avere cariche politiche ed essere nel consiglio di associazioni, non si può avere nel gruppo dirigente dei politici di professione quali assessori e consiglieri e pretendere di rappresentare consumatori. Non si dovrebero fare iniziative contro questo o quel comune al di fuori della tutela dei soggetti iscritti poiché si paleserebbe un fine politico o uso strumentale dell'associazione derivante dai predetti conflitti di interesse. Sono solo esempi eh si badi bene esempi di pura accademia. Senza nessun riferimento a fatti o persone reali.
Quindi consumatori, senza farsi condizionare nelle scelta dal volere sconti su questo o quello. Le due cose, associazionismo per la tutela e sconti pecuniari, vanno pertanto distinti; non sono commistionabili. Si dovrebbe esclusivamente guardare ai programmi con cui si intende tutelare i camperisti.
Segnalo infine che le associazioni di consumatori che alla data del 31 ottobre 2006, risultano iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono:
ACU - Associazione consumatori utenti, con sede legale in Milano, via Padre Luigi Monti, 20/C;
Adiconsum, con sede legale in Roma, via Lancisi, 25;
ADOC - Associazione difesa orientamento consumatori, con sede legale in Roma, via Lucullo, 6;
ADUSBEF, con sede legale in Roma, via Farini, 62;
Assoutenti, con sede legale in Roma, via Celimontana, 38;
CTCU - Centro tutela consumatori utenti Verbraucherzentrale Sudtirol, con sede legale in Bolzano, via Dodiciville, 2;
Cittadinanzattiva, con sede legale in Roma, via Flaminia, 53;
Codacons - Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e la difesa dei diritti di utenti e consumatori, con
sede legale in Roma, viale Mazzini, 73;
Codici - Centro per i diritti del cittadino, con sede legale in Roma, viale Guglielmo Marconi, 94;
Confconsumatori, con sede legale in Parma, via Mazzini, 43;
Federconsumatori - Federazione nazionale di consumatori e utenti, con sede legale in Roma, via Palestro, 11;
La casa del consumatore, con sede legale in Milano, viale Monza, 137;
Lega consumatori, con sede legale in Milano, via Orchidee, 4/A;
Movimento consumatori, con sede legale in Roma, via Piemonte, 39/A;
Movimento difesa del cittadino, con sede legale in Roma, via Piemonte, 39/A;
Unione nazionale consumatori, con sede legale in Roma, via Duilio, 13.
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Art. 137.
Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale
1. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito
l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da
comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle
prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che
sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo
esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di
lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con
l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per
gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della
popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque
regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore
allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli
articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle
uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta
dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di
contabilita' delle associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni
precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna,
passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione
medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di
imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi
in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera
l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa
ogni attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per
oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di
interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero delle attivita' produttive provvede annualmente
all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche
le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti
esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche
costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al
comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonche' con un numero di
iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della
regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli
articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
6. Il Ministero delle attivita' produttive comunica alla
Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche
degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonche' i relativi
aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti
legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione
europea.
Art. 139.
Legittimazione ad agire
1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite
nell'elenco di cui all'articolo 137 sono legittimate ad agire a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti.
Oltre a quanto disposto dall'articolo 2, le dette associazioni sono
legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi
collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal
presente codice, nonche' dalle seguenti disposizioni legislative:
a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e legge 30 aprile 1998, n. 122,
concernenti l'esercizio delle attivita' televisive;
b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato
dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre
1999, n. 362, concernente la pubblicita' dei medicinali per uso
umano.
2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le
organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed
inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni
inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, possono
agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalita' di cui
all'articolo 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i
consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte
sul territorio dello Stato.
Art. 140.
Procedura
1. I soggetti di cui all'articolo 139 sono legittimati ad agire a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti
richiedendo al tribunale:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi
dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli
effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la
pubblicita' del provvedimento puo' contribuire a correggere o
eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1, nonche' i soggetti di cui
all'articolo 139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al
giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio, a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge
29 dicembre 1993, n. 580, nonche' agli altri organismi di
composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie
in materia di consumo a norma dell'articolo 141. La procedura e', in
ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e
dal rappresentante dell'organismo di composizione extragiudiziale
adito, e' depositato per l'omologazione nella cancelleria del
tribunale del luogo nel quale si e' svolto il procedimento di
conciliazione.
4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la
regolarita' formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con
decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo
esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere proposta
solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le
associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto
responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei
consumatori e degli utenti.
6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del
comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato
in giudizio ai sensi del comma 1, puo' attivare la procedura di
conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l'azione
giudiziale da avviarsi o gia' avviata. La favorevole conclusione,
anche nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene
valutata ai fini della cessazione della materia del contendere.
7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1
il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi
stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio,
dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di
denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno
di ritardo rapportati alla gravita' del fatto. In caso di
inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione
di cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con
procedimento in camera di consiglio affinche', accertato
l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro.
Tali somme di denaro sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze al fondo da istituire nell'ambito di apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle
attivita' produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei
consumatori.
8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione
inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-bis a
669-quaterdecies del codice di procedura civile.
9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza,
sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni
di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni
individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime
violazioni.
10. Per le associazioni di cui all'articolo 139 l'azione inibitoria
prevista dall'articolo 37 in materia di clausole vessatorie nei
contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del
presente articolo.
11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi
dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 80.
12. Restano salve le procedure conciliative di competenza
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui
all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
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