quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 08/10/2013 11:30:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Come ti ho detto hai tutta la mia solidarietà ma (credimi voglio soltanto farti ragionare) te la stai prendendo con il venditore che, al pari tuo, non ha alcuna colpa. Ciao!
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 08/10/2013 16:03:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se per istituzioni intendi l'Erario, esso può soltanto fare riferimento all'art. 6 del DPR 633/72 (altrimenti noto come legge iva), dove viene indicato il momento di effettuazione delle operazioni, che assume particolare attualità al variare dell'aliquota iva. Nelle cessioni di beni (è la nostra fattispecie) il momento in cui si effettua l'operazione ai fini iva coincide con la consegna o la spedizione. Se anteriormente al verificarsi della consegna viene emessa fattura oppure viene pagato l'intero prezzo oppure un acconto, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data del pagamento o a quella della fattura. Al variare dell'aliquota il nostro ordinamento non prevede alcun regime transitorio. L'intero impianto dell'imposta sul valore aggiunto presenta connotati alquanto rigidi e formali e non vedo proprio come tecnicamente potrebbero essere trattati in altro modo i contratti sottoscritti prima dell'incremento dell'aliquota. Possono fare qualcosa soltanto le parti che intervengono nel contratto di vendita, ovvero il cedente e il cessionario, tramite un accordo ad hoc, non vedo nessun'altra strada. Ciao!
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 08/10/2013 18:33:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ora che ci penso la bozza del decreto prevedeva l'obbligo di regalare la seconda batteria agm per compensare l'incremento dell'aliquota iva. Poi, come spesso accade, nella versione definitiva è finito l'inchiostro [:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 08/10/2013 23:25:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Suvvia, riderai ancora di più quando uscirai dal cancello del concessionario con il camper nuovo di zecca. E i 300 euro regalati allo Stato saranno un lontano ricordo!
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 09/10/2013 09:41:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Hai detto che sei un professionista: hai emesso parcelle prima del 30 settembre e a quella data non pagate? Come ti comporti con la nuova aliquota? Se il cliente paga oggi l'ultimo importo scritto in fondo(onorari + cassa previdenziale + iva 21% - ritenuta) ti accolli la differenze dell'1%, oppure gliela chiedi dopo che ti ha pagato? Per chi legge e comprensibilmente non capisce, faccio presente che i professionisti emettono una parcella o nota professionale che non costituisce fattura, che verrà emessa all'atto del pagamento. Se nel frattempo l'aliquota iva aumenta, il cliente paga l'importo scritto in detta parcella che, inevitabilmente, espone l'aliquota iva in vigore al momento dell'emissione della parcella, ovvero quella del 21%. All'atto del pagamento il professionista emette la fattura, che deve assoggettare ad iva del 22% e, spesso, ci rimette l'importo dell'aumento dell'iva.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 09/10/2013 10:12:49 Hai detto che sei un professionista: >> sì, ma non ti ci abituare, ho già altri programmi a breve termine [:D]
quote: hai emesso parcelle prima del 30 settembre e a quella data non pagate? Come ti comporti con la nuova aliquota? Se il cliente paga oggi l'ultimo importo scritto in fondo(onorari + cassa previdenziale + iva 21% - ritenuta) ti accolli la differenze dell'1%, oppure gliela chiedi dopo che ti ha pagato? >> mi accollo, ovviamente, l'1% per tutti gli accordi presi con privati che hanno giustamente ritenuto di concordare un prezzo ivato anche se li fatturo e svolgo tra un mese se l'accordo è antecedente (quindi fatturo al 22% ma col prezzo concordato). Non mi accollo, ovviamente, l'1% per tutti gli accordi presi con soggetti iva che hanno concordato un prezzo iva esclusa (normalmente per iscritto per altro) e di conseguenza fatturo prezzo concordato + iva al 22 ormai. Quindi la risposta è sì, me lo accollo se è il caso, ma non mi risulta di avere l'obbligo di emissione parcella, la maggior parte delle volte emetto direttamente fatture e per quelle già emesse entro il 30/09 non mi risulta io dovrò versare il 22% di iva. È chiaro che questa pratica mi porta ad anticipare l'iva allo stato se il cliente non mi paga in tempo. Le uniche parcelle emesse rientrano comunque nel caso dei soggetti iva... e per la verità sono emesse nel 2012 [:(] Se dovessi scoprire che questa pratica è illecita significa che il mio commercialista è un pazzo [:p] Fra l'altro... se non mi potessi permettere di accollarmi l'1% di iva in questa fase transitoria, non vedo come ci si aspetti che io paghi a fine anno tutte le tasse e gli anticipi dell'anno prossimo! Dopo averti risposto temo comunque di essere stato frainteso sul caso in oggetto. È assolutamente ovvio che la situazione verificatasi è ingiusta per il venditore, ma lo è anche per il consumatore. Il venditore ha commesso l'errore di indicare - come detto da Mark74xx - "prezzo concordato 60.000" senza ulteriori specifiche. Ora il venditore può essere un fesso o un furbo, in entrambi i casi ritengo il consumatore finale la parte debole contro un professionista (non nel senso fiscale del termine) e per questo ritengo che secondo il buon senso spetti a lui accollarsi questo 1% e non al consumatore finale. Certo che definire "parte debole" chi in questi anni può permettersi di spendere 60k in un camper suona un po' stonato... ma questo è un altro discorso [:)] nel contesto direi che è la parte da tutelare. Mia opinione, ovviamente. Ma rendiamoci conto che Mark74 non ci ha detto ancora cosa pensa di fare il concessionario. Ciao. Marco
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 09/10/2013 20:04:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Visto che siamo nella sezione leggi, ti riporto l'art. 6, co. 4, del DPR 633/1972 (legge iva): "Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento". In altre parole, l'acconto deve essere fatturato, beninteso un acconto di mille euro, versato prima 30 settembre, è oggetto di fattura siffatta: imponibile euro 826,45 iva (21%) euro 173,55 Se il cedente il bene non fattura l'acconto, ma lo ingloba nel saldo, siamo di fronte a una tardiva fatturazione. Cosa ben diversa è se l'acconto prende la denominazione di caparra. L'iva è un'imposta molto formale, ciò che in italiano può essere considerato un sinonimo (caparra e acconto), non lo è per niente ai fini iva. Non lo è nemmeno per il codice civile, ma questa è un'altra storia. Ciao!
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 10/10/2013 10:48:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Dunque: - spero tu non abbia pagato "in contanti" la caparra confirmatoria di 2 mila euro, ma tu abbia trasferito questa somma con assegno o con bonifico; - da quanto scrivi deduco tu non sia più in questo momento proprietario di un camper, avendo ceduto il tuo vecchio camper al concessionario. Ai sensi dell'art. 1385 del codice civile la caparra confirmatoria è costituita "da una somma di denaro o una quantità di cose fungibili"; ritenendo che il camper dato in permuta non sia una cosa fungibile, tu hai dato un acconto al concessionario. Tale acconto deve essere fatturato. Il tutto, beninteso, secondo le mie conoscenze in materia. Ciao!
http://it.wikipedia.org/wiki/Be...
io sarò bestia ma una definizione cosi può essere rigirata come una frittata ovviamente i 2k erano in assegno con tanto di copia per ricevuta, l'usato è già intestato al conc. La cosa di cui non trovo traccia è quella "nuova norma" indicata dal conc, secondo la quale non è consigliabile il frazionamento della fattura (tutela del consumatore), ma meglio procedere con documenti di ricevuta e emettere un solo documento di fattura totale. provo a spiegare quello che il conc mi ha esposto. se lui emette fattura di acconto per 20k e per qualunque motivo non dovessimo concludere l'affare e andare in tribunale, lui sarebbe tenuto a restituire quanto incassato cioè 16520€, la restante parte (Iva) che lui ha versato dovrei richiederla allo stato. facendo solo ricevuta sarei più tutelato Mark74quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 10/10/2013 19:23:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sempre tenendo in considerazione che questa sezione è titolata "leggi", io ho questa definizione di bene fungibile (tratta da un manuale di diritto privato): "fungibile è il bene che può essere sostituito indifferentemente con un altro, in quanto non interessa avere proprio quel bene, ma una data quantità di beni di quel genere (un litro di quel vino, tanti metri di quella stoffa)". E' una definizione decisamente più chiara di quella da te indicata. Non sono a conoscenza di una norma che permetta il comportamento tenuto dal concessionario. La disciplina iva in materia mi sembra chiara ed inequivocabile e ritengo che non possa esserci conflitto di norme diverse su un medesimo argomento. Per l'iva, il concessionario deve emettere fattura, punto. In ogni caso non è un problema del compratore privato. Solo quando varia l'aliquota iva il privato è interessato perché, almeno in parte, gli verrebbe addebitato un minor importo a titolo di iva. Ciao Ciao