Calosci, non ci stai facendo una bella figura. Stai cercando di portare avanti una discussione aprendo nuovi 3d con l'obiettivo di non far entrare nella discussione considerazion che non ti piacciono. Ti ricordo che siamo in democrazia e che tutti, quindi anche io, hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni soprattutto nel contesto di un forum ove si discute di normative.
E poi non mi aspetto alcuna risposta da te, me la daresti sbagliata.
Per l'ennesima volta posto i motivi per cui ritengo che oltre che inutile questa tua fissa di trovare parallelismi tra la durata della percorrenza su una corsia e la sosta dell'autocaravan sia destituita di fondamento:id="blue">id="size3">
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Allora io mi sposto dalla seconda corsia alla prima ma rallento alla stessa velocita' del veicolo che e' rimasto alla mia sinistra.
Dopo quanti metri dal cambio di corsia posso essere considerato un guidatore che prosegue la marcia sulla corsia di destra e posso effettuare il "superamento" (legittimo per la FAQ) del veicolo che sta alla mia sinistra?
500 metri, 1 km., 5 km.?
Ci sara' pure un momento a partire dal quale non sono piu' un guidatore che ha cambiato corsia dalla seconda alla prima ma devo essere considerato un guidatore che prosegue la marcia nella corsia di destra.id="size3">
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La domanda mi sembra PERTINENTE in quanto esiste davvero una norma che ESPRESSAMENTE VIETA il sorpasso a destra.id="red">
Ora, nel caso della SOSTA...id="red">
Esiste:
Art. 157 che dice della sosta:
per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente (ovviamente senza IMPORRE tempo massimo per allontanarsi dal mezzo, e in pratica posso sostare senza uscire dal veicolo!!!)
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Poi esiste:
Art. 185 che espressamente dice:
1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
In pratica ci dice che:
-il camper ha diritto di SOSTARE come gli altri veicoli;
-l'azione del campeggio scatta sotto particolari condizioni.
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Ora, mentre effettivamente, per il sorpasso/superamento esiste la norma che vieta con chiarezza il sorpasso a destra e consente il superamento a destra solo ove effettivamente consentito, nel caso dei camper da NESSUNA PARTE è previsto la possibilità di VIETARE LA SOSTA (con o senza equipaggio) ai sensi dell'art. 157 e dell'art. 185.
Quindi, anche in questo caso e con maggiore pertinenza non sussistendo specifici divieti, torno a chiedere:
La SOSTA di un VEICOLO (non importa quale) dopo quanto tempo (minuti/ore/giorni/settimane/mesi... si trasforma in CAMPEGGIO?id="red">
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Le parti in rosso (di Calosci) non sono logicamente correlate. La domanda riferita al campeggio non è pertinente con l'esempio del sorpasso; sono due fattispecie differenti.
Nel sorpasso vi può essere un tempo oltre il quale si è ormai alla guida nella corsia raggiunta. Qui la domanda dopo quanto tempo ... è giusta, l'ho già osservato anche io in altro 3d.
Ma se l'esempio può andar bene per il sorpasso a destra non va bene per la prosecuzione della sosta in attività di "campeggiare".
La sosta dell'autocaravan non è azione di campeggiare ma può costituire o non costituire un attendamento.
Per cui il prolungamento della sosta non può trasformarsi in campeggio con il decorrere di un tempo. Non si altera la condizione del mezzo per il decorrere di un tempo. Se la condizione del mezzo varia (es. apro un vetro a compasso) allora la condizione muta: il mezzo passa da mezzo in sosta a mezzo che costituisce un attendamento.
Ma l'azione di campeggio la svolge comunque l'equipaggio se compie atti individuati dalla Cassazione come azione di campeggiare e qui non c'è tempo che decorre: se accendo i fornelli campeggio! Se in questo il mezzo è nelle condizioni dell'art. 185 resta in sosta, se non lo è costituisce (vale a dire forma) un attendamento ma l'equipaggio campeggia per il semplice motivo che sta utilizzando il mezzo come dimora.
Per cui la domanda di Calosci
"La SOSTA di un VEICOLO (non importa quale) dopo quanto tempo (minuti/ore/giorni/settimane/mesi... si trasforma in CAMPEGGIO?" è fuorviante. Non è questo il presupposto dell'azione campeggiare, come non è un presupposto dell'attendamento il prolungamento della sosta dell'autocaravan.
La domanda CORRETTA è: QUALI AZIONI commesse dall'equipaggio concretizzano la fattispecie di "campeggiare"?
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