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peppo45
peppo45
30/01/2007 5
Inserito il 30/01/2007 alle: 22:07:37
Ciao a tutti!! oggi ho saputo da un amico che il mio camper Euro1 (anno 93) è da buttare... solo perche' abito in Lombardia. Ho recuperato il testo della legge regionale lombarda n.034 che effettivamente vieta la circolazione dall'Ottobre 2008. In realtà l'articolo 13 (punto c) dice testualmente che "sono esclusi dalle limitazioni i veicoli alimentati a gasolio, dotati di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa" In altre parole occorre installare un FAP (filtro anti particolato). Ho subito chiesto a un amico della motorizzazione civile se questa soluzione fosse realmente applicabile. Risposta: nessuno omologhera' mai un camper con FAP. Infatti, per legge nazionale, la marmitta di un veicolo non può essere toccata!! E' una presa in giro? Qualcuno sa qualcosa a riguardo? Ricorsi al TAR, ecc.
19
riccardot
riccardot
27/03/2006 319
Inserito il 30/01/2007 alle: 22:11:22
quote:Originally posted by peppo45
Ciao a tutti!! oggi ho saputo da un amico che il mio camper Euro1 (anno 93) è da buttare... solo perche' abito in Lombardia. Ho recuperato il testo della legge regionale lombarda n.034 che effettivamente vieta la circolazione dall'Ottobre 2008. In realtà l'articolo 13 (punto c) dice testualmente che "sono esclusi dalle limitazioni i veicoli alimentati a gasolio, dotati di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa" In altre parole occorre installare un FAP (filtro anti particolato). Ho subito chiesto a un amico della motorizzazione civile se questa solune fosse realmente applicabile. Risposta: nessuno omologhera' mai un camper con FAP. Infatti, per legge nazionale, la marmitta di un veicolo non può essere toccata!! E' una presa in giro? Qualcuno sa qualcosa a riguardo? Ricorsi al TAR, ecc. >
> La provincia di bolzano permette qualcosa di simile e credo che bolzano sia in italia

http://www.provinz.bz.it/gutelu...


Modificato da riccardot il 30/01/2007 alle 22:17:51
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peppo45
peppo45
30/01/2007 5
Inserito il 30/01/2007 alle: 22:47:06
quote:Originally posted by riccardot
quote:Originally posted by peppo45
Ciao a tutti!! oggi ho saputo da un amico che il mio camper Euro1 (anno 93) è da buttare... solo perche' abito in Lombardia. Ho recuperato il testo della legge regionale lombarda n.034 che effettivamente vieta la circolazione dall'Ottobre 2008. In realtà l'articolo 13 (punto c) dice testualmente che "sono esclusi dalle limitazioni i veicoli alimentati a gasolio, dotati di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa" In altre parole occorre installare un FAP (filtro anti particolato). Ho subito chiesto a un amico della motorizzazione civile se questa solune fosse realmente applicabile. Risposta: nessuno omologhera' mai un camper con FAP. Infatti, per legge nazionale, la marmitta di un veicolo non può essere toccata!! E' una presa in giro? Qualcuno sa qualcosa a riguardo? Ricorsi al TAR, ecc. >
> La provincia di bolzano permette qualcosa di simile e credo che bolzano sia in italia

http://www.provinz.bz.it/gutelu...


>
> grazie per l'informazione. Anche se tecnicamente possibile, guarda però che per i filtri antiparticolato non è previsto l'aggiornamento della carta di circolazione... in altre parole non e' prevista omologazione.

http://www.provincia.bz.it/umwe...

Hai qualche informazione in più?
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 30/01/2007 alle: 23:11:17
da

www.governo.it

Liberalizzazioni: Auto, più facile personalizzarle --->; per modificare le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e introdurre, quindi, componenti nuovi che non sono stati previsti dalla casa costruttrice in sede di omologazione del veicolo, non serve più il preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo (nulla osta che può essere comunque negato anche per motivi diversi da quelli tecnici e che impedisce di fatto, il più delle volte, di eseguire le modifiche). Non è più necessaria neppure la visita e la prova presso i competenti uffici della Direzione generale della Motorizzazione civile. Tutto questo a patto che ciascun componente venga certificato da una relazione tecnica di un ente abilitato che attesti, per singolo modello di veicolo, la possibilità di esecuzione della sostituzione; e a patto che la certificazione sia redatta sulla base di collaudi e prove effettuate in conformità delle disposizioni tecniche previste dai regolamenti internazionali ECE-ONU e dalle direttive comunitarie e venga certificato che le caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti siano equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione del veicolo nel rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo. --->; con decreto del Ministro dei trasporti da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore di questa nuova norma saranno individuati i casi nei quali la sostituzione – fermo restando il pieno rispetto degli adempimenti indicati – necessita di una verifica da effettuarsi a cura degli uffici provinciali della Motorizzazione che dovranno certificare la corretta installazione, aggiornare la carta di circolazione e darne comunicazione agli uffici dell’Archivio nazionale dei veicoli solo ai fini di eventuali conseguenti adempimenti fiscali. --->; con decreto del Ministro dei trasporti da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore di questa nuova normativa sono individuati gli enti abilitati a certificare ciascun componente. Con decreto del Presidente della Repubblica si provvederà ad adeguare il testo del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (articolo 236 del DPR 16 dicembre 992, n. 495). --->; scattano sanzioni da euro 357,00 a euro 1.433,00 e il ritiro della patente per chiunque circoli con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto delle nuove norme.

Modificato da TheDevil il 30/01/2007 alle 23:15:42
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Reno e Mosella in camper, estate 2025
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riccardot
riccardot
27/03/2006 319
Inserito il 31/01/2007 alle: 14:26:41
Non conosco i tecnicismi però penso che la soluzione debba essere politica. Se il montagio dei FAP è possibile , anzi, è incentivato nella provincia di bz allora vuol dire che è possibile una soluzione del genere anche nel resto d'Italia. Questa soluzione sarebbe ottimale , ridurrebbe l'inquinamento, e sopratutto non permetterebbe la progressione dei blocchi in fututo anche su mezzi più recenti . Questa soluzione quindi riguarda tutti e non solo i possessori di Euro 0 e 1 ( io in particolare possiedo un Euro 3 ma sono visceralmente contrario al consumismo sostitutivo obbligato ) Sarebbe forse utile indirizzare lettere alla regione Lombardia chiedendo l'approvazione di meccanismi che consentano la legalizzazioni di tale soluzione e non particolarismi sul camper che possono essere tacciati di iniquità

Modificato da riccardot il 31/01/2007 alle 14:28:12
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davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 31/01/2007 alle: 16:10:08
Salve atutti io non so cosa fare. Devo prendere un camper, avevo messo gli occhi su un euro 0 ma adesso non so più cosa fare. Cosa mi consigliate? aspetto o cerco un gpl? non posso permettermi uno più nuovo ma ho comunque pura di buttare via dei soldi prendendone uno vecchio. grazie ciao a tutti
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franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 31/01/2007 alle: 16:19:03
Molti lo avranno gia' letto, ho fatto un copia incolla della casistica.......certo si tratta della prov. di bolzano regione a satuto speciale, ma comincio a vedere MOLTO NERO per chi (come me) ha mezzi euro 0 /1 /2 - chi ha notizie + fresche scriva!!!! ESENZIONE PER VEICOLI DOTATI DI FILTRO ANTIPARTICOLATO (FAP) CIRCOLARE NR.01/5.2 del 12.01.2006 Oggetto: tassa automobilistica provinciale (l.p. 11 agosto 1998, n. 9). Chiarimenti in ordine all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i veicoli dotati di filtro antiparticolato. Regole generali: L'esenzione può essere concessa solamente una volta per ogni autoveicolo. Le installazioni di filtro effettuate da officine con sede legale fuori Provincia necessitano di apposita attestazione rilasciata dall'Ufficio motorizzazione della Provincia di Bolzano. Modello AA01, vedi modulistica. Casistica Durata dell’esenzione Da quando decorre l’esenzione? Documenti richiesti, che il proprietario del veicolo deve inoltrare A Autoveicoli alimentati a gasolio, provvisti sin dall’origine di un filtro antiparticolato 1 anno dal primo anno d’imposta(prime dodici mensilità, dal mese di immatricolazione) Richiesta di esenzione (Modello UT01) Copia della carta di circolazione (e non della carta provvisoria di circolazione) Da inoltrare all'Ufficio Tributi della Provincia, Via Crispi 8, Bolzano, entro 60 giorni dalla data di immatricolazione Modelli scaricabili alla sezione modulistica. B Autoveicoli alimentati a gasolio, ai quali è stato installato successivamente (dopo l’immatricolazione) un filtro antiparticolato Il veicolo deve essere stato immatricolato per la prima volta entro il 31.12.2005. 2 anni Per coloro che hanno già beneficiato dell’esenzione annuale, oppure già consegnato la richiesta di esenzione dalla tassa, per l'installazione successiva di filtro, non è necessario presentare una nuova domanda. dall’anno d’imposta immediatamente successivo all’installazione (l'installazione deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese di scadenza della tassa; in caso contrario l'esenzione slitta al periodo d'imposta successivo) id="red"> Richiesta di esenzione (Modello UT02) Dichiarazione dell’autofficina di installazione di un filtro antiparticolato, appartenente a quelli omologati dall’Agenzia per l’ambiente (Modello AA01) Copia della carta di circolazione Da inoltrare all'Ufficio Tributi della Provincia, Via Crispi 8, Bolzano, entro 60 giorni dalla data di installazione del filtro Modelli scaricabili alla sezione modulistica.
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spinotto
spinotto
25/09/2004 631
Inserito il 31/01/2007 alle: 17:04:51
ciao per davideclown se vuoi un consiglio per il momento non comprare nulla io non comprerei neanche un camper nuovo visto quello che ci vogliono propinare si rischia di poter usare il mezzo per pochi anni ( mezzi euro 3\4 ) euro zero in lombardia fino ad ottobre 2007 vedi tu

Modificato da spinotto il 31/01/2007 alle 17:05:42
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spinotto
spinotto
25/09/2004 631
Inserito il 31/01/2007 alle: 17:29:58
sono ancora io andiamo bene la moratti ha firmato una ordinanza che da domani tutti i motorini a miscela tutti veicoli euro zero e veicoli euro uno a gasolio non potranno circolare in milano dalle ore otto alle dodici e dalle sedici alle ore venti sempre di male in peggio paga cretino paga

Modificato da spinotto il 31/01/2007 alle 17:40:50
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riccardot
riccardot
27/03/2006 319
Inserito il 31/01/2007 alle: 20:19:20
Comunque lo stesso Formigoni in un inervista su Gente motori sull'argomento in questione esortava lui stesso il montaggio dei FAP e si lamentava di ritardi nell'omologazione. Vedrete questa sara' la via di uscita: Gpl sui benzina e FAP sui diesel
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spinotto
spinotto
25/09/2004 631
Inserito il 31/01/2007 alle: 21:29:09
per i veicoli nuovi penso che dovrebbe essere una soluzione e tutti quelli già circolanti li buttiamo??
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 31/01/2007 alle: 22:28:48
Ho la vaga sensazione che sulla Legge Regionale (Lombardia) 11 dicembre 2006 n. 24 possa essere sollevata questione di legittimita' costituzionale da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, per contrasto con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 avente carattere di principio fondamentale a norma dell'art. 117 della Costituzione. ---------- Trascrivo uno stralcio della sentenza Corte Costituzionale 29 dicembre 2004 n. 428 (nella parte dispositiva): nell'assetto delle competenze legislative derivante dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, attuata nel 2001 [L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3] la disciplina della circolazione stradale è rimasta attribuita alla competenza esclusiva dello Stato. In ragione della capillare diffusione dei veicoli a motore, il fenomeno della mobilità di massa connota incisivamente sul piano economico, sociale e culturale l'attuale stadio di sviluppo della società; e comporta che la circolazione stradale esprima oggi una delle più rilevanti modalità di esercizio della libertà di movimento da un punto all'altro del territorio nazionale. In evidente correlazione con la proclamazione di principio di cui all'art. 16 della Costituzione, l'art. 120 Cost. vieta alla Regione di "adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni". Orbene, la circolazione stradale - pur non essendo espressamente menzionata nell'art. 117 della Costituzione - non per questo può essere collocata nell'ambito residuale ascritto alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni ordinarie dal quarto comma del medesimo art. 117 Cost. In relazione ai vari profili sotto i quali essa può venire in esame, considerazioni di carattere sistematico inducono a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti, a competenze statali esclusive, ai sensi del citato art. 117 Cost., secondo comma. ---------- Ad esempio, all'ultimo comma (6) dell'art. 13 "Misure per la limitazione del traffico veicolare" di questa L.R., leggo: I controlli del rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli e dell'obbligo di apposizione della vetrofania sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs.285/1992. Forse, alla Regione Lombardia, non conoscono l'articolo 11 appena precedente a quello citato che, al terzo comma, dispone ... Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati. Cioe', per essere chiari, quell'articolo della Legge Regionale restera' totalmente inapplicabile fino a quando non ci sara' una specifica disposizione al riguardo da parte del Min.Interno, a prescindere dalla questione della "legittimita' costituzionale".
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 31/01/2007 alle: 22:42:28
Certo potrebbe, ma il Presidente del Consiglio dei Ministri ha già battuto nel canape della regione Valle d'Aosta e la Lombardia potrebbe copiare pari pari un'altra legge regionale. Anche il Ministero le sue lettere minatorie ai comuni cita spesso a sproposito anche l'art. 16 della costituzione ma tu guarda un po' qui: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 264 10-19 LUGLIO 1996 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale Regione Valle d'Aosta - Circolazione stradale - Istituzione di una tariffa d'uso su strade di competenza comunale e regionale interessate da elevata congestione di traffico veicolare - Denunciata disparita' di trattamento tra cittadini ed asserita violazione della liberta' di circolazione sul territorio nazionale, del divieto alle regioni di adottare provvedimenti che ostacolino la circolazione interregionale di persone e cose, e della liberta' di iniziativa economica - Insussistenza - Non fondatezza della questione. Legge Regione Valle d'Aosta riapprovata il 23 novembre 1995. Costituzione, artt. 3, 16, 41 e 120. Ricorso dello Stato - Impugnazione di un intero testo legislativo - Genericita' della questione - Insussistenza nella fattispecie in esame - Rigetto dell'eccezione di inammissibilita' formulata dalla regione resistente. Circolazione e soggiorno (liberta' di) - Diritto del cittadino di circolare liberamente sul territorio nazionale - Limitazioni - Possibilita' - Fondamento e condizioni. Costituzione, art. 120. Regioni in genere - Libera circolazione di persone e cose tra le regioni - Divieto di provvedimenti che la ostacolino - Portata ed ambito di applicazione. Costituzione, artt.16 e 120. LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE; ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge regionale della Valle d'Aosta, riapprovata dal Consiglio della Valle d'Aosta il 23 novembre 1995, recante "Istituzione di una tariffa d'uso su strade di competenza comunale e regionale interessate da elevata congestione di traffico veicolare", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 12 dicembre 1995, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 1995; Visto l'atto di costituzione della regione Valle d'Aosta; Udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1996 il giudice relatore Fernando Santosuosso; Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il ricorrente, e l'avvocato Gustavo Romanelli per la regione Valle d'Aosta. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, per contrasto con gli artt. 3, 16, 41 e 120 della Costituzione, la legge regionale della Valle d'Aosta, riapprovata dal Consiglio della Valle d'Aosta il 23 novembre 1995, recante "Istituzione di una tariffa d'uso su strade di competenza comunale e regionale interessate da elevata congestione di traffico veicolare". Ad avviso del Governo la legge impugnata, pur avendo subito parziali modifiche da parte del Consiglio regionale in sede di riesame conseguente a rinvio, apparirebbe illegittima perche' le finalita' da essa perseguite (salvaguardia dell'ambiente, sicurezza del transito e riduzione del traffico veicolare) non sarebbero raggiungibili tramite l'istituzione di una tariffa d'uso su particolari strade, da ritenersi, anzi, in contrasto con l'art. 120 della Costituzione. La legge in questione, inoltre, si porrebbe in contrasto anche con l'art. 16 della Costituzione, perche' limita il diritto alla libera circolazione, e con gli artt. 3 e 41 della Costituzione in quanto induce un'ingiustificata disparita' di trattamento dei cittadini a danno degli operatori economici non residenti nella zona, i quali sono i soli assoggettabili al pagamento del tributo. 2. - Nel giudizio si e' costituito il Presidente della regione Valle d'Aosta, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, comunque, infondato. Preliminarmente, la regione ha eccepito l'inammissibilita' del ricorso in quanto il medesimo, diretto contro l'intero testo legislativo, sarebbe del tutto generico nella sua formulazione. E, d'altronde, le censure mosse dal Governo riguarderebbero il merito delle scelte legislative operate dalla regione nell'ambito della propria competenza, al punto da determinare un ulteriore motivo di inammissibilita'. Nel merito, la regione ha osservato che la legge in questione e' stata emanata per ovviare a situazioni di traffico veicolare del tutto abnormi specie in alcuni periodi dell'anno, in conseguenza dell'eccezionale afflusso di turisti. Ne consegue, pertanto, che, in conformita' della sentenza n. 51 del 1991 di questa Corte, deve ritenersi che la legge impugnata risponda a quei criteri di ragionevolezza che giustificano interventi limitativi del diritto di circolazione, tali da non porsi in contrasto con l'invocato art. 120 della Costituzione. La pretesa lesione dell'art. 16 della Costituzione, d'altra parte, non sussisterebbe, poiche' tale norma non prevede un'assoluta e totale liberta' di circolazione su tutte le strade e con mezzi privati, bensi' consente, come affermato anche dal Consiglio di Stato, di imporre limiti alla circolazione in zone soggette a particolare protezione ambientale. 3. - In prossimita' dell'udienza, la regione Valle d'Aosta ha presentato memoria, insistendo per l'accoglimento delle gia' formulate conclusioni. In particolare, la resistente ha ribadito che il ricorso del Governo, oltre a risolversi in una contestazione di merito, va ad investire la competenza normativa primaria della regione. L'assunto dello Stato circa l'inidoneita' della previsione della tariffa d'uso ai fini del conseguimento del risultato voluto, poi, sarebbe erroneo nonche' in contrasto con lo stesso quadro normativo statale, tanto piu' che l'art. 7 del nuovo codice della strada prevede che i Comuni possano subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato al pagamento di una determinata somma. Considerato in diritto 1. - La questione sottoposta all'esame della Corte e' se la legge regionale della Valle d'Aosta riapprovata, dopo nuovo esame, dal Consiglio della Valle d'Aosta, nella seduta del 23 novembre 1995 (Istituzione di una tariffa d'uso su strade di competenza comunale e regionale interessate da elevata congestione di traffico veicolare), violi gli artt. 3, 16, 41 e 120 della Costituzione in quanto, "sia considerata nel suo complesso che nelle singole disposizioni", tale legge non rispetta i limiti al principio generale della libera circolazione sul territorio nazionale, particolarmente sotto due profili: a) perche' le finalita' perseguite non hanno un ancoraggio oggettivo, riguardando situazioni non giustificate da superiori esigenze di interesse pubblico e risultando, pertanto, discriminatorie; b) perche' la normativa impugnata induce disparita' di trattamento e limitazioni alle attivita' degli operatori economici non residenti nelle zone sottoposte a disciplina. 2. - La regione ha eccepito preliminarmente che il ricorso, diretto a censurare l'intero testo legislativo, sarebbe del tutto generico nella sua formulazione e quindi inammissibile, in quanto privo di quella specifica motivazione necessaria per determinare l'oggetto della questione di costituzionalita'. Tale eccezione non e' accoglibile. Questa Corte ha piu' volte affermato (v. sentenze nn. 261 del 1995, 49 del 1991 e 1111 del 1988) l'inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale in via principale rivolte nei confronti di un intero testo legislativo, poiche' solo le questioni definite nei loro precisi termini e adeguatamente motivate rendono possibile la sicura determinazione dell'oggetto del giudizio e consentono di verificare la fondatezza dei dubbi di costituzionalita' sollevati, nonche' la sussistenza dell'interesse a ricorrere. Nella specie, pero', il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio non puo' ritenersi generico dal momento che, pur nella sua brevita', esso fa specifico e ripetuto riferimento a determinati articoli (o, ancor piu' precisamente, a singoli commi di alcuni articoli) esponendo in maniera sufficientemente chiara le censure sollevate in rapporto alle diverse norme ed al complesso della legge regionale. 3. - In via preliminare, inoltre, la regione ha eccepito l'inammissibilita' del ricorso sotto il profilo sostanziale per cui, rientrando la materia oggetto della legge in esame nella competenza normativa primaria della Valle d'Aosta (come previsto dall'art. 2, lettera f), del suo statuto di autonomia speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), sarebbe conseguentemente preclusa allo Stato ogni valutazione di merito circa l'opportunita' della soluzione normativa adottata in sede regionale. Tale eccezione presuppone e coinvolge la questione fondamentale posta al giudizio della Corte, riguardante la legittimita', per le pubbliche autorita', di porre limitazioni al diritto, costituzionalmente garantito, alla libera circolazione delle persone; e poiche' l'eccezione attinge anche la precisazione degli specifici ambiti di competenza statale e regionale in materia, la medesima va esaminata unitamente al merito del ricorso. 4. - La questione non e' fondata. Con essa si denunzia essenzialmente a questa Corte la violazione degli artt. 16 e 120 della Costituzione e, con riguardo ad un aspetto particolare, anche degli artt. 3 e 41 della Costituzione. La preliminare affermazione del ricorso (secondo cui le finalita' volute dalla legge regionale non sono conseguibili con l'istituzione di una tariffa d'uso su particolari strade) puo' essere presa in considerazione non in se', ove si risolva in una valutazione di opportunita', ma in quanto con questa affermazione si intende dimostrare appunto la violazione dei principi contenuti nelle norme cui si fa riferimento. Nelle prime due norme costituzionali invocate si riconosce il diritto del cittadino di circolare liberamente su tutto il territorio nazionale, diritto che, pero', non e' assoluto e inderogabile. L'art. 16 precisa che le limitazioni possono essere stabilite solo dalla legge, in via generale, per motivi di sanita' o di sicurezza. In realta' - come e' stato evidenziato anche dalla dottrina - il rapporto fra il diritto alla liberta' di movimento ed i limiti all'esercizio dello stesso va riguardato anche alla luce del criterio generale della ragionevolezza, ossia sotto il profilo del giusto rapporto dell'atto allo scopo. 5. - Questa Corte ha in diverse occasioni affermato che il precetto di cui al detto art. 16 non preclude al legislatore la possibilita' di adottare, per ragioni di pubblico interesse, misure che influiscano sul movimento della popolazione (sentenze nn. 51 del 1991, 12 del 1965 e 64 del 1963). In particolare l'uso delle strade, specie con mezzi di trasporto, puo' essere regolato sulla base di esigenze che, sebbene trascendano il campo della sicurezza e della sanita', attengono al buon regime della cosa pubblica, alla sua conservazione, alla disciplina che gli utenti debbono osservare ed alle eventuali prestazioni che essi sono tenuti a compiere. La tipologia dei limiti (divieti, diversita' temporali o di utilizzazioni, subordinazione a certe condizioni) viene articolata dalla pubblica autorita' tenendo conto dei vari elementi in gioco: diversita' dei mezzi impiegati, impatto ambientale, situazione topografica o dei servizi pubblici, conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'uso indiscriminato del mezzo privato. Si tratta pur sempre, pero', di una disciplina funzionale alla pluralita' degli interessi pubblici meritevoli di tutela ed alle diverse esigenze, e sempre che queste rispondano a criteri di ragionevolezza. 6. - La Corte nel ribadire quanto precedentemente osservato in tema di liberta' di circolazione, non puo' fare a meno di rilevare in generale che l'istituzione di una tariffa d'uso per l'ingresso e la circolazione su strade extra-urbane puo' essere ritenuta da tempo superata in quanto non piu' conforme ai principi ed ai sistemi della moderna convivenza civile. Tuttavia cio' non esclude che, qualora una simile disciplina risponda appunto a criteri di ragionevolezza, temporaneita' e di tutela di esigenze pubbliche, la stessa possa andare esente da censure d'incostituzionalita'. Non e' possibile stabilire, in modo completo, gli astratti criteri ai quali le predette limitazioni debbano conformarsi per rispondere ai predetti principi, senza violare l'art. 16 della Costituzione; i medesimi devono essere in ogni caso concretamente riscontrati e valutati in base alle diverse situazioni offerte dalla realta'. In proposito, va ribadito anzitutto quanto affermato dalle gia' citate sentenze di questa Corte, secondo cui le limitazioni devono far salvi gli altri diritti della persona costituzionalmente garantiti, come il diritto alla salute (pregiudicato anche dall'inquinamento o dal deterioramento ambientale), il diritto di riunione o quello di iniziativa economica. D'altra parte, non puo' essere taciuto che sistemi come quelli del pedaggio autostradale o dei provvedimenti amministrativi di chiusura (nel rispetto di determinate zone o di fasce orarie) dei centri storici delle piu' importanti citta' sono da ritenersi ormai universalmente riconosciuti come legittimi, proprio in virtu' del principio per cui la libera circolazione non si identifica con la liberta' assoluta di circolare su tutte le strade con il mezzo privato, bensi' va regolata al fine di raggiungere la migliore utilizzazione dei beni pubblici. 7. - L'art. 120 della Costituzione vieta alle regioni di adottare provvedimenti che "ostacolino" la libera circolazione, usando un'espressione che pare riferirsi all'arbitrarieta' di impedimenti privi di una razionale giustificazione in rapporto alla limitazione di un diritto costituzionalmente previsto. La stessa norma (art. 120, secondo comma), combinandosi con quella dell'art. 16 circa la liberta' di tutti i cittadini di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale, ribadisce che non puo' ostacolarsi la libera circolazione "fra le Regioni"; e questa Corte, d'altra parte, ha gia' affermato che il divieto di limiti alla circolazione interregionale rientra tra i principi fondamentali necessari a garantire l'unita' e l'indivisibilita' della Repubblica, e percio' vale sia per le regioni ordinarie che per le regioni a statuto speciale (sentenza n. 12 del 1963). 8. - Sulla base di questi concetti, puo' ritenersi che la legge regionale in questione non meriti le censure che ad essa vengono mosse nel ricorso. Ed invero, tale legge indica gia' nel primo articolo le finalita' giustificative dei limiti che si intendono porre alla circolazione: garantire il transito in condizioni di sicurezza, il rispetto del limite di carico del territorio interessato, la riduzione della congestione di traffico veicolare e la migliore tutela dell'ambiente e del paesaggio. L'istituzione di una tariffa d'uso, per l'ingresso e la circolazione dei veicoli a motore in strade extraurbane, viene subordinata poi ad una serie di accertamenti e soprattutto alla determinazione del limite di carico delle strade "interessate in singoli periodi dell'anno, da consistenti flussi di veicoli a motore". Pur essendo presumibile che la tariffa d'uso abbia l'effetto di ridurre il carico veicolare, si prevede anche la possibilita' di adottare altre misure qualora l'obiettivo non venga raggiunto. La non irragionevolezza e la temporaneita' dei provvedimenti restrittivi emergono anche dal fatto che i proventi derivanti dalla tariffa d'uso "sono destinati a migliorare la circolazione sulle strade interessate", "ad adeguare la sede stradale", "a rafforzare i servizi di trasporto pubblico". Va poi tenuto anche conto che la legge esclude la tariffa d'uso sulle strade non servite da mezzi di trasporto pubblico alternativo. 9. - Quanto alla denunziata violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione conseguente alle previste esenzioni da detta tariffa, non si vede in cosa consistano l'irrazionalita' e la menomazione del diritto di iniziativa economica derivanti dall'esonero stabilito per gli operatori economici della zona servita dalla strada o tratto di strada su cui si applica la tariffa d'uso, per i loro fornitori e dipendenti, nonche' per i turisti che pernottano nelle strutture ricettive della zona stessa. E' piuttosto dall'ipotetica mancanza di detto esonero che sarebbero potute derivare le denunziate violazioni. Conclusivamente, dal carattere di eccezionalita' del sistema di tariffe d'uso, dal fatto che le medesime non sono generalizzate per tutte le strade, ne' sono di durata permanente, dalla destinazione dei proventi al miglioramento della circolazione, dalla ragionevolezza degli esoneri e dalla garanzia di percorrenza delle strade interessate da mezzi di trasporto pubblico, deriva che la legge denunziata si sottrae alle censure di incostituzionalita'. Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale riapprovata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta il 23 novembre 1995 (Istituzione di una tariffa d'uso su strade di competenza comunale e regionale interessate da elevata congestione di traffico veicolare), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 16, 41 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola
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riccardot
riccardot
27/03/2006 319
Inserito il 31/01/2007 alle: 22:54:47
quote:Originally posted by spinotto
per i veicoli nuovi penso che dovrebbe essere una soluzione e tutti quelli già circolanti li buttiamo?? >
> No nell'intervista parlava di montaggio del FAP sui vecchi veicoli Speriamo
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 01/02/2007 alle: 13:41:44
Ho saputo che Confedercampeggio invierà questo mese un questionario a tutti i suoi associati sull'argomento Euro 0 Ciao, Ivano.id="blue">

Modificato da IvanoPP il 01/02/2007 alle 13:42:03
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davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 02/02/2007 alle: 01:49:27
ho scritto al presidente del camper club la granda e gli ho chiesto se era vero che avrei potuto montare un certo tipo di filtro su un euro 0 e quindi poter circolare e lui mi ha risposto "Carissimo, é una bufala, in quanto i blocchi riguardano tipologie di diesel. Al momento non vi é differenza con o senza filtro. I filtri andranno posizionati entro 4 anni, ma sugli euro 3 ed auro 4 per consentire loro di circolare. Provvedimento del Piemonte, che peraltro escludei i camper dal blocco Ciao" Beppe Tassone Di che c....o di filtro parla Formigoni! Mi sembra una cosa veramente assurda..non è possibile che voglio comprare un camper e devo aspettare perchè non si sa se poi si potrà usare! e immagino chi l'ha appena comprato...che rabbia..
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Rascal
Rascal
13/09/2006 5706
Inserito il 02/02/2007 alle: 16:29:16
Piuttosto di pensare al filtro antiparticolato, che penso non possa essere installato sugli euro 0,1,2 perchè necessita di un processo di rigenerazione, Formigoni poteva pensare in modo intelligente al gasolio ecologico, per intenderci quello " bianco", ottenuto emulsionando acqua in piccola percentuale con gasolio. E' stato dimostrato da varie prove condotte anche su bus ed autocarri, funzionanti ad iniezione meccanica, dove questo tipo di carburante puo essere usato senza modifiche, essere in grado di ridurre notevolmente il particolato emesso dai motori diesel. Questo accorgimento sarebbe in grado di risolvere il broblema per i vecchi diesel, certo mi rendo conto che il tutto a spese dei concessionari e case automobilistiche.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 02/02/2007 alle: 17:15:16
Da "Liberi Per Scelta" l'articolo del 29/01/2007 con oggetto "Blocco dei veicoli in Lombardia: la risposta dell'Assessore"

http://liberiperscelta.blogspot...

Ciao, Ivano.id="blue">
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 02/02/2007 alle: 17:21:36
quote:Originally posted by IvanoPP
In Lombardia sono stati esentati SOLO [V] i veicoli storici, mentre ricordo che in Piemonte sono esentati TUTTI i camper. Speriamo sia un primo passo... Ciao, Ivano.id="blue">>
> A tal riguardo si veda anche

http://www.caravanecamper.net/m...

Ciao, Ivano.
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stirner
stirner
27/08/2006 1621
Inserito il 02/02/2007 alle: 19:12:19
il pianeta è sull'orlo di una catastrofe climatica e il piccolo camperista - che viaggia perché ama la natura - protesta perché fermano il suo vecchio diesel...
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