Inserito il 11/06/2009 alle: 14:46:48
Buongiorno,
ho un mezzo euro 1 che, nonostante gli anni e' un gioiello e che non
miha mai dato problemi. L'unico problema e' che da ottobre potrebbe aver problemi a circolare. Mi scoccia cambiarlo perche' va' bene.
Sul sito della REGIoNE LOMBARDIA, alle go il link, scrivono che derogano chi viaggia piu' di tre persone....
qualcuno ne ' sa qualcosa in piu'??
GRAZIE
Fermo parziale dei mezzi inquinanti - stagione 2008-2009
Fino al 15 aprile è in vigore il blocco parziale della circolazione, per i mezzi più inquinanti, previsto nelle misure stagionali permanenti per ridurre l'inquinamento atmosferico nelle zone più critiche.
In particolare, per quel che riguarda la limitazione alla circolazione, è stato disposto il fermo dei mezzi più inquinanti con decorrenza dal 15 ottobre 2008 al 15 aprile 2009.
Questo periodo di fermo sarà applicato con le stesse scadenze ogni anno.
Quando e dove si applica il fermo:
dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 19.30
nella Zona A1 del territorio lombardo (vedi allegato Zonizzazione)
Il provvedimento si differenzia rispetto a quelli delle passate stagioni per quel che concerne l'ambito di applicazione alla rete stradale. Il fermo infatti verrà applicato anche alle strade provinciali, ad esclusione di quelle classificate di interesse regionale R1, che garantiscono l'attraversamento del territorio lombardo.
Dal 15 ottobre 2009 la limitazione verrà estesa anche ai veicoli Euro 2 diesel.
Queste misure sono stabilite dalla Delibera di Giunta regionale n. 7635 del 2008 e si inseriscono nell'ambito di applicazione della Legge regionale n. 24 del 2006 sulla prevenzione e riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.
Per quali veicoli si applica il fermo
Dove si applica il fermo
Veicoli esclusi dal fermo
Deroghe
Spegnimento motori
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Per quali veicoli si applica il fermo
autoveicoli a benzina Euro 0 (anche detti pre-Euro 1)
autoveicoli diesel Euro 0 e diesel Euro 1
ciclomotori e moto a due tempi Euro 0
Non possono inoltre circolare gli autobus M3 adibiti al trasporto pubblico locale pre Euro 1 e Euro 1 diesel come già stabilito dalle delibere di Giunta regionale nn. 4924 e 6418 del 2007.
A partire dal 15 ottobre 2009 il fermo sarà esteso anche ai veicoli detti Euro 2 diesel (omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE).
Per i veicoli per trasporti specifici e per uso speciale (di cui all'art. 54, comma 1, lettere f) e g) del Decreto legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), elencati all'art. 203 del DPR 495/1992) le limitazioni entreranno in vigore a partire:
dal 15 ottobre 2009 se pre Euro 1 e Euro 1 diesel
dal 15 ottobre 2010 se Euro 2 diesel
Delibera di Giunta regionale 4924/2007
Delibera di Giunta regionale 6418/2007
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Dove si applica il fermo
Si applica su tutti i tratti stradali ricadenti all'interno della Zona A1, comprese le strade provinciali e statali (vedi Allegato Zonizzazione) nonchè a porzioni ulteriori del territorio lombardo, diverse dalla Zona A1, laddove la Giunta regionale abbia approvato specifici accordi con le Province lombarde i cui Comuni intendano aderire alle limitazioni alla circolazione dei veicoli - ad esclusione delle:
autostrade
strade di interesse regionale R1 (secondo la Delibera di Giunta regionale n. 19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, vedi allegato)
tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie
In allegato sono elencati i tratti stradali esclusi dal fermo della circolazione: Elenco strade R1, Stradario, integrazione dello Stradario per la provincia di Como.
Stradario
Stradario provincia Como
Elenco strade R1
Delibera di Giunta regionale 19709/2004
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Veicoli esclusi dal fermo
Sono eclusi dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:
veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Relativamente agli autoveicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 ai sensi dell’art.47, comma 2, del d.lgs. 285/92 , per efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa del particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la categoria Euro 3 e riportato nella rispettiva tabella di cui all’Allegato A del decreto del Ministero dei trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008;
veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici (ai sensi dell’art.60, comma 4, del Codice della Strada, Decreto legislativo n. 285/1992) e, cioè, nei seguenti albi e registri per auto e moto d’epoca: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del Decreto legislativo 285/1992;
motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n. 4924 del 15/06/2007 e n. 6418 del 27/12/2007;
- autovetture targate CD e CC.
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Deroghe
Sono inoltre esclusi dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:
veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;
veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
veicoli con a bordo almeno tre persone;
veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del Dectero legislativo 285/1992;
veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.
Da quest'anno i Comuni non possono più concedere deroghe speciali e personali, al di fuori di quelle già previste in accordo con Regione Lombardia.