www.rivars.it
Questa associazione molto valida è un raggruppamento di camper "vecchi" che dopo una apposita seduta diventano d'epoca. Facendo così nessun euro 0 viene più fermato ovunque. Certo il camper deve essere in condizioni non disastrose (ruggine, grossi segni incidentati, interni distrutti). Il mio è un ford transit 2.5 su Laika del 1982 e tenuto appena appena bene ha superato le verifiche e ora circolo ovunque Ciao Francescoquote:"3. veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici (ai sensi dell’art.60, comma 4, del Codice della Strada, Decreto legislativo n. 285/1992) e cioè nei seguenti albi e registri per auto e moto d’epoca: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.">> Ed ecco il testo dell'art. 60 n.c.d.s.:
quote:"Art. 60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico. 1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico. 2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri. 3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni: a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo; b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2. 4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. (1) 5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento. 6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 se si tratta di autoveicoli, o da euro 37 a euro 150 se si tratta di motoveicoli.">> Per finire, il 'regolamento':
quote:"Art. 214. - Motoveicoli ed autoveicoli d'epoca (art. 60 C.s.). 1. Ai veicoli d'epoca, iscritti nell'apposito elenco previsto nell'art. 60, comma 2, del codice, per la circolazione nei luoghi consentiti, è rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria previsti dall'articolo 99 del codice. 2. Nel foglio di via è indicata la sua validità, limitata al percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonché la velocità massima consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocità non può superare i seguenti limiti: a) 40 km/h, in ogni caso; b) 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente su una sola ruota; c) 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici. 3. Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si svolge il raduno o la manifestazione, oppure ove questi abbiano inizio, nel caso di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono redatte a nome dell'ente organizzatore della manifestazione e indicano, ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso e la durata della manifestazione o del raduno. 4. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione è subordinato alla condizione che il raduno o la manifestazione interessi non meno di 15 partecipanti, al nulla osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade interessate nonché alla prescrizione della scorta degli organi di Polizia. 5. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione nell'apposito elenco, istituito presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C., sono stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni. TITOLO III - DEI VEICOLI Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE Art. 215. - Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico (art. 60 C.s.). 1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche. 2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6. 3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5. 4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo. 5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente. 6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi. 7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del codice. 8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.">> A mio modo di vedere il tuo mezzo è un veicolo d'interesse storico e collezionistico (art.215). Nulla a che fare con 'veicoli storici' esentati (ex art. 214)... insomma. Quindi: il blocco vale anche per te, se sei in Lombardia o conti d'andarci.
quote:Originally posted by camperrustico [1]id="red"> Originally posted by Cordy In compenso, SICURAMENTE sei passato nella categoria dei veicoli specialiid="red"> ... [2]id="red"> ... in caso d'incidente l'assicurazione può validamente sostenere che il mezzo non era in condizione di poter circolare e di conseguenza rifiutarsiid="red"> di pagare eventuali danni, anche d'importo molto elevato... [3]id="red"> Originally posted by Cordy Se posso formulare un ulteriore commento... ecco il testo del link riportato (regione Lombardia, assessorato all'ambiente): "3. veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici (ai sensi dell’art.60, comma 4, del Codice della Stradaid="red">, Decreto legislativo n. 285/1992) e cioè nei seguenti albi e registri per auto e moto d’epoca: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI." [4]id="red">>> [1]id="red"> Cfr. qui. [2]id="red"> Sicuramente intendevi scrivere atipici. [3]id="red"> In caso d'incidente (con responsabilita' del contraente) l'assicurazione paga sempre il terzo danneggiato ed esercita, eventualmente, la rivalsa sul proprio contraente per l'inosservanza delle condizioni contrattuali. [4]id="red"> I veicoli storici di cui alla citata disposizione della Regione Lombardia corrispondono ai veicoli di interesse storico e collezionistico, come da comma 4 (parimenti citato) dell'art. 60 CdS.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 10/12/2009 20:00:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> 1. non avevo visto il tuo intervento. Curioso... 2. Si, hai perfettamente ragione 3. la cosa è MOLTO diversa (migliore) per il danneggiato, ma non cambia la sostanza del problema (caso mai, lo dilaziona nel tempo) dell'assicurato, direi. 4. beh, la dicitura dice una cosa, mentre il riferimento al comma ne dice un'altra... andando davanti ad un giudice, magari dotato di poteri 'interpretativi' (che tanto poco paiono piacere al nostro presidente del consiglio), non so come andrebbe a finire. Male, probabilmente... Insomma: da un lato volevo capire se il nostro amico ha un mezzo ex art. 214 o 215 del regolamento. E pare che anche tu nutra qualche dubbio al riguardo. E poi far notare che con un articolato scritto in modo un po' sciatto (sei + preciso tu, che non fai il legale e che scrivi su internet e non su una G.U.R.!!) ci si espone ad interpretazioni diverse. Anche radicalmente più restrittive di quel che si potrebbe pensare. In fin dei conti, se vi fosse un errore di battitura, sarebbe più probabile che un 3 diventi 4 o che un "d'interesse storico e collezionistico" diventi "storico" tout court? E per uscir di metafora. Ritengo che sia MOLTO MIOPE uscirsene con la trovata: "Iscrivetevi al Rivars" od al club che volete voi, per rendere il mezzo invulnerabile ai blocchi del traffico. MOLTO, MA MOLTO MIOPE. Pur ringraziando il nostro amico per la generosità dimostrata nel metterci tutti al corrente, non penso che si possa considerare come una soluzione del problema...
quote:Risposta al messaggio di Cordy inserito in data 16/12/2009 09:09:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Estratto dalla deliberazione della Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2007, n. 64-6526 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 26 luglio 2007, a pag. 68). "Semplificazione delle procedure di controllo del rispetto delle limitazioni alla circolazione Al fine di rendere più immediate e semplici le procedure di controllo delle limitazioni alla circolazione di cui al presente provvedimento, si ritiene necessario attivare un sistema che consenta di assegnare a tutti i veicoli immatricolati in Piemonte, una vetrofania con colore diverso per le diverse categorie di omologazione (EURO 0, EURO 1, ecc) e per i diversi tipi di alimentazione (diesel, benzina, metano, gpl), in modo da consentire agli organi preposti una più agevole identificazione del tipo di alimentazione e di omologazione del veicolo. Per l’attuazione di questa iniziativa, da avviarsi a partire dal 1° gennaio 2008, sarà proposto alle Province ed alle Associazioni di categoria l’estensione del Protocollo d’intesa già in vigore per il “bollino blu” affinché, in considerazione della competenza e della fattiva collaborazione, tale vetrofania sia rilasciata dalle officine autorizzate al controllo dei gas di scarico, in concomitanza con l’effettuazione del bollino blu. A partire dal 1° gennaio 2009, infatti, tutti i veicoli a motore di proprietà di persone fisiche residenti in Piemonte, di ditte individuali, associazioni, enti e soggetti pubblici, società di qualsiasi natura giuridica con sede legale in Piemonte, dovranno esporre sul parabrezza, accanto al bollino blu, la vetrofania che indica il tipo di omologazione e il carburante del veicolo medesimo. Con successivo atto normativo saranno stabilite le sanzioni per l’inosservanza della presente prescrizione." Ciao Antonino
quote:Risposta al messaggio di Cordy inserito in data 08/01/2010 10:10:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao, io penso che l'autonomia, ovvero il trasferimento di competenze proprie dello stato agli enti locali, stia facendo emergere fenomeni spesso dovuti ad una sostanziale superficialià - è un eufemismo - da parte degli amministratori e dei funzionari locali chiamati a gestire i nuovi poteri di cui sono stati dotati. E mi pare che nemmeno la magistratura abbia dimostrato di capire fino in fondo la portata di certe conseguenze. Per quanto riguarda le normative sulla qualità dell'aria di cui si sono dotate le regioni, parrebbe che in qualche caso esse indicano ai comuni le norme da emanare (Piemonte), in altri casi (Lombardia) stabiliscono direttamente le limitazioni. Questo fatto salvo la potestà regolamentare di cui dispone il sindaco, che può anche emanare norme più stringenti, ma non il contrario, nel qual caso ritengo possa anche essere denunciato per reati tipo l'abuso d'ufficio. Quanto alla "precisione" del recepimento, in qualche mi è capitato di osservare un caso in cu è stato copiato pari pari il testo di ujna legge nazionale, per cui tutti i riferimenti erano sbagliati... In un caso del genere, ovvio, si può ricorrere ai TAR. Sta di fatto, però, che il rispetto degli atti normativi degli enti locali deve essere assicurato da tutte le forze dell'ordine, tant'è che spesso le ordinanze del sindaco si chiudono con una formula del tipo "... è fatto ordine a tutte le forze dell'ordine di far rispettare la presente ordinanza...". Questo perchè il sindaco svolge anche funzioni di ufficiale di governo. Dubito, tuttavia, che carabinieri, polizia e GdF vadano a leggersi i bollettini Ufficiali delle regioni, perchè certo hanno cose ben più importanti da fare rispetto alle quali, come si sa, sono cronicamente in condizioni di sottorganico. Per questo, probabilmente, sono i vigili i più attivi su questo fronte. Quanto al blocco parziale degli euro 3 disposto dall'Emilia-Romagna, è chiaro che si tratta dell'inizio dell'"aggressione" dei blocchi antismog anche a questa categoria di veicoli, che hanno 5 o 6 anni di anzianità, blocchi destinati ad essere estesi nel prossimo futuro. Inutile ribadire qual'é il mio pensiero, ovvero che non si possano investire decine di migliaia di euri su un veicolo che dopo appena 5 o 6 anni rischia di diventare buono solo come gallinaio. Credo però che, ormai, rispetto all'entità che hanno assunto queste deprecabili pratiche degli enti locali non siano più sufficienti iniziative tipo le petizioni, bisogna fare ben altro e ad altri livelli. Ciao Antonino
quote:Risposta al messaggio di spinotto inserito in data 10/01/2010 21:27:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Credo proprio di sì. Negli anni '80 i veicoli diesel erano considerati meno inquinanti rispetto ai benzina, per via del maggior rendimento, dovuto essenzialmente al maggior rapporto di compressione tipico di questi propulsori, che demandano lo scoppio del gasolio alle alte temperature così raggiunge l'aria aspirata nei cilindri, ma anche alla diversa composizione dei gas di scarico assenza di benzine, ecc.). Oggi la situazione si è invertita, domani chissà, l'industria ha bisogno di trovare sbocchi, per cui ritengo fortemente probabile che in futuro la storia si ripetarà anche con i carburanti oggi considerati poco inquinanti. Come, del resto, penso sia facile prevedere che appena la massa critica dei veicoli a gas (gpl e metano) raggiungerà livelli notevoli, i prezzi di tali carburanti non mancheranno di aumentare. Ciao Antonino
quote:Clima: GB, McDonald's, studio in 350 allevamenti (ANSA) - LONDRA, 10 GEN - McDonald's sta studiando come limitare le emissioni di metano,dovute alle flatulenze delle 350.000 mucche,di cui si rifornisce. Il colosso dei fast food ha avviato uno studio in 350 allevamenti.Si calcola che le flatulenze dei bovini rappresentino il 4% delle emissioni nocive. Si stima che produrre un hamburger genera 3,1 kg di Co2.'Questo progetto contribuira' a ridurre emissioni nella nostra catena di approvvigionamento di carne'ha detto Steve Eastbrook, di McDonald's Uk. AZZ... si sta esagerando!>> C'è una nuova 'ideologia', che sta spopolando tra i 'verdastri' (li qualifico così per tutelare gli ambientalisti seri): il carbon footprint. Od impronta ecologica. Un modo per calcolare l'impatto ecologico di ogni cosa. Un esempio davvero surreale arriva a dire che per mantenere un cane di taglia media, occorre produrre carne a sufficienza e che QUINDI (?) il cane in questione ha un impatto (impronta-carbone o come verrà tradotto) pari ad un SUV utilizzato per 10.000 km, ogni anno. ... E QUINDI? Secondo gli (integralisti?) sostenitori di questa nuova, stravagante teoria, tutto dovrebbe essere misurato secondo il carbon-footprint. Ed ogni decisione andrebbe presa di conseguenza. Quindi SUV si, cani no? Mah...[:0]
quote:Risposta al messaggio di Cordy inserito in data 08/01/2010 10:10:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:E' in vigore da oggi fino alla fine di marzo il blocco della circolazione per i veicoli non euro 4 (ndr: o 5... ),>> A meno d'un mese di distanza, mi debbo smentire. [}:)] I nuovi provvedimenti di blocco totale del traffico di Milano prevedono il blocco anche per mezzi euro 4 "senza filtro". Quindi, gli unici mezzi sicuri (ma per quanto?) di non incorrere in blocchi, sono gli euro 4 con filtro e gli euro 5. Lo zero virgola del parco circolante. Ma è sempre di oggi il calo del 50% degli ordinativi Fiat. Perché il ministro non ha ancora rinnovato il decreto incentivi... Nessuna correlazione fra le 2 notizie, naturalmente... Beato chi ci crede![V]
quote:Risposta al messaggio di moroschi inserito in data 02/02/2010 07:13:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> QUOTO AL 100000% Paolo
http://milano.repubblica.it/det...
Secondo quanto vi si legge, la questione dei filtri antiparticolato serebbe finita in tribunale su iniziativa di una ditta vicentina produttrice di filtri antinquinamento. Sembrerebbe che nella denuncia non solo verrebbe messa in discussione l'efficacia dei FAP, ma addirittura si sosterrebbe una loro maggiore pericolosità intrinseca, legata all'emissione di nanopolveri ancora più minuscole del PM10. Oltre a questa questione, pare che l'azienda denunciante chieda ai magistrati di accertare perchè l'omologazione sia stata concessa solo ad alcune ditte. L'articolo non mi sembra molto chiaro, ma pare disegnare un quadro torbido attorno alla questione "FAP" in Lombardia. D'altro canto, da "buon" malpensante mi puzzava proprio il fatto che il più importante quotidiano lombardo, nei mesi scorsi, avesse dato ampia enfasi ai proclami bellicosi del governatore Formigoni mentre nelle pagine vicine dello stesso giornale c'erano ampie inserzioni pubblicitarie del dispositivo anti-inquinamento prodotto da un'azienda legata ad un noto imprenditore lombardo dal cognome ricordante un famoso dolce pasquale. Ciao Antonino