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Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 23/01/2008 alle: 15:27:20
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Calosci, riprendiamo un momento questo tuo assioma. Secondo te nella frase riportata all'art. 185 comma due Campeggio (A) ed Attendamento (B) hanno due significati differenti. Il che vale a dire che simili (C), (plurale, non dice simile dice simili) termine che viene dopo ATTENDAMENTO, sta a dire che simili a campeggio ed attendamento. Ora domando: Come può, in Italiano il termine C essere contemporaneamente simile ad a e b se significano due coe diverse? Può, in quella frase (A) essere diverso da (B) e simile a C e allo stesso tempo (B) diverso da a e simile a (C)? >
> Il tuo errore è proprio qui. Il "simili" è riferito alle due parole precedenti e significa cose simili a quelle precedenti.
quote: Mi fai un esempio, di un frase in cui si dica... Non costituisce bianco, rosso e simili.... >
> Siamo tornati a scuola? L'esempio lo hai sotto gli occhi e non vuoi vederlo! Proviamoci: In un edificio pubblico la sicurezza del pubblico è costituita da porte antipanico, estintori, segnalazione chiara delle uscite, personale addestrato alle emergenze, mantenimento della calma E SIMILI..... Pensa ti ho messo già 5 elementi cui il "SIMILI" si riferisce e non venirmi a dire che i 5 elementi sono TRA LORO SIMILI O PARAGONABILI!!! Vogliamo provarne un'altra, magari in forma non riflessiva? Pronti: In un circuito elettrico o elettronico il riscaldamento non costituisce sovraccarico, guasto E SIMILI se... Anche qua abbiamo: SOVRACCARICO= 1a carico che nella sua totalità supera la quantità massima consentita: il s. ha danneggiato le sospensioni dell’automezzo 1b parte di carico che, aggiunta a un carico predefinito, fa superare la soglia oltre la quale potrebbero verificarsi danni o incidenti 2 fig., mole eccessiva di lavoro, di responsabilità, di impegni e sim., che può provocare un affaticamento fisico, psichico ed emotivo (non pertinente al caso in oggetto) 3 TS sport, nell’ippica, peso aggiuntivo applicato come handicap (non pertinente al caso in oggetto) 4a TS tecn., elemento fisico che una struttura, una macchina o un impianto possono tollerare oltre il carico normale GUASTO= danno, rottura, spec. di un meccanismo, un congegno, ecc.: riparare un g., un g. al motore, alle tubature, all’impianto elettrico come vedi abbiamo due concetti ASSOLUTAMENTE DIVERSI, cui il SIMILI fa riferimento!!!
quote: Questa affermazione sulla quale tu basi tutto il tuo ragionamento non mi convince affatto. >
> ...e dovrebbe essere un mio problema? Non credo proprio!!! Sapessi quante cause, almeno per il mio lavoro di musicista e sindacalista, ho vinto sull'interpretazione del significato delle parole grazie ad avvocati che ne sanno una più del diavolo!!!
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 23/01/2008 alle: 16:20:48
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci >
> Ok. Gli esempi che hai fatto continuano a non convicermi. Ma andiamo avanti; do per buone le similitudini tra pere, mele e simili. Ricapitoliamo, la tua posizione è: 1) Il CDS con l'art. 185 ha inteso consentire il soggiorno e la dimora dell'equipaggio a bordo di un autocaravan SULLA SEDE STRADALE (ambito di azione del CDS) purché il mezzo sia nelle condizioni descritte dall'art. 185 perché quando si riferisce a Campeggio intende l'attviità dell'equipaggio a bordo, quando si riferisce ad attendamento si riferisce invece alle modalità con cui è collocato il veicolo in sosta. 2) Il CDS con l'art. 185 lascia sanzionabile a norma esterna al CDS, come azione di attendamento, le altre azioni svolte nella collocazione in sosta del veicolo (cunei etc.). 2bis) Corollario della 2), si può pertanto essere multati per infrazione ad un divieto di campeggio per il semplice fatto di aver posizionato cunei, anche se nessuno resta a bordo del mezzo. (Aggiungo in modifica, rilevato da tua risposta in altro 3d)Oppure si può essere multati per attendamento se si lascia il riscaldamento acceso all'interno del camper. Ho rappresentato bene la tua posizione? Se no ti prego di modificarla in modo da avere una tua certa definizione che si possa ritenere definitiva su questo argomento.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 23/01/2008 alle 16:48:59
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 23/01/2008 alle: 19:00:28
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci >
> Ok. Gli esempi che hai fatto continuano a non convicermi. Ma andiamo avanti; do per buone le similitudini tra pere, mele e simili. Ricapitoliamo, la tua posizione è: 1) Il CDS con l'art. 185 ha inteso consentire il soggiorno e la dimora dell'equipaggio a bordo di un autocaravan SULLA SEDE STRADALE (ambito di azione del CDS) purché il mezzo sia nelle condizioni descritte dall'art. 185 perché quando si riferisce a Campeggio intende l'attviità dell'equipaggio a bordo, quando si riferisce ad attendamento si riferisce invece alle modalità con cui è collocato il veicolo in sosta. 2) Il CDS con l'art. 185 lascia sanzionabile a norma esterna al CDS, come azione di attendamento, le altre azioni svolte nella collocazione in sosta del veicolo (cunei etc.). 2bis) Corollario della 2), si può pertanto essere multati per infrazione ad un divieto di campeggio per il semplice fatto di aver posizionato cunei, anche se nessuno resta a bordo del mezzo. (Aggiungo in modifica, rilevato da tua risposta in altro 3d)Oppure si può essere multati per attendamento se si lascia il riscaldamento acceso all'interno del camper.
>
> 1) Non proprio, quasi ma non del tutto in questi termini. Il 185 ha detto che in ogni caso se il camper è messo come dice l'articolo stesso non è SOGGIORNO se c'è l'equipaggio a bordo (infatti dice che la SOSTA non costituisce...) Se vuoi autorizza, ma in realtà si limita a dire NON È SOGGIORNO. D'altronde il problema si è sempre verificato per la SOSTA dei camper mai per la sosta di SUV, Automobili di varie dimensioni o furgoni che, inutile nasconderlo, spesso sono stati tutti come surrogato di un camper! Questo per l'equipaggio! Per il camper, siccome sono dotati di tendalini, la gente porta spesso con se tavoli ecc. vengono livellati, ecc.. con la parola ATTENDAMENTO indica il MODO come è messo in sosta il camper. Se si comporta nella sosta come una autovettura/furgone (per semplificare) la SOSTA È REGOLARE. Altrimenti diventa assimilabile all'aver messo una tenda canadese (per capirci). 2) Si. Perché rientra nell'aver fatto (appunto) attendamento ovvero aver piazzato, per esempio, una tenda canadese. Potrebbe essere anche l'occupazione di suolo pubblico per quello che mi viene in mente o proprio il divieto di campeggio se esistente. 2) bis L'aver messo i cunei viola (almeno i teoria) l'art. 185 esattamente come il lasciare acceso il riscaldamento (con o senza equipaggio). Quindi scatta l'infrazione al divieto di campeggio. Ho detto anche IN TEORIA perché anche qua occorre studiare bene (e oggi ho troppi problemi sindacali da risolvere) la parola DEFLUSSI e capire perchè è stata usata invece di EFFLUVI.
quote: Ho rappresentato bene la tua posizione? Se no ti prego di modificarla in modo da avere una tua certa definizione che si possa ritenere definitiva su questo argomento. >
> Per grosse linee si. SINTETIZZO IO: L'art. 185 dice che: Un camper se bla, bla, bla non è: COMPEGGIARE o soggiornare (riguardo all'equipaggio) ATTENDAMENTO (riguardo al mezzo meccanico). Nel caso di cunei, tendalini, ingombri fuori sagoma, occupazione del terreno intorno al camper e (DA VERIFICARE per la storia deflussi effluvi) stufa/frigorifero accesi CESSA di non essere sanzionabile come ATTIVITÀ CAMPEGGISTICA. D'altronde prova a montare una tenda lungo un marciapiedi e vedi per cosa ti multano. Credo come minimo per occupazione abusiva di suolo pubblico e se lo fai non sulla strada per divieto di campeggio. Il Camper ha diritto di stare in SOSTA come una VETTURA NORMALE con o senza equipaggio a bordo. Ciao
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 23/01/2008 alle: 22:39:23
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci L'art. 185 dice che: Un camper se bla, bla, bla non è: COMPEGGIARE o soggiornare (riguardo all'equipaggio)id="red"> ATTENDAMENTO (riguardo al mezzo meccanico). Nel caso di cunei, tendalini, ingombri fuori sagoma, occupazione del terreno intorno al camper e (DA VERIFICARE per la storia deflussi effluvi) stufa/frigorifero accesi CESSA di non essere sanzionabile come ATTIVITÀ CAMPEGGISTICA.id="red"> D'altronde prova a montare una tenda lungo un marciapiedi e vedi per cosa ti multano. Credo come minimo per occupazione abusiva di suolo pubblico e se lo fai non sulla strada per divieto di campeggio. Il Camper ha diritto di stare in SOSTA come una VETTURA NORMALE con o senza equipaggio a bordo. Ciao >
> Bene, la mia posizione è questa: 1) La puntuale definizione del concetto di «campeggio», consiste nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente. 2) La regolamentazione dell'attività di campeggio nei termini ampi sopra indicati costituisce esplicazione della potestà legislativa spettante alla regione ai sensi dell'art. 117 Cost., anche in relazione alle esigenze di tutela ambientale, paesistica, ecologica del territorio, di salvaguardia dell'igiene e di polizia urbana e rurale. 3) È evidente che le due normative (CDS e leggi regionali) poste a raffronto concernono materie del tutto diverse, riguardando la legge statale (il CDS) la disciplina (oltre che della costruzione) della circolazione e della sosta delle autocaravan sulle strade, e precisando a tali fini (comma 2 art. 185) le condizioni perché la sosta non si risolva in un'attività di campeggio, e per contro disciplinando la legge regionale il turismo e la pratica di campeggio, secondo il significato innanzi precisato. Pertanto il CDS non si occupa di definire - cosa è o non è attività di campeggio, questo compete alle regioni. L'art. 185 definisce esclusivamente fino a che punto il veicolo, e solo questo, è soggetto alle norme del codice della strada con riferimento alla sua sosta (la sosta dell'autocaravan). E questo al solo fine di evitare che il semplice arresto del veicolo facesse multare per divieto di campeggio proteggendo quindi la sosta e basta in quanto momento della circolazione del veicolo. La mia posizione trova riscontro nelle due sentenze della Cassazione più volte citate. La tua no. Chi dovesse trovarsi a fare ricorso contro una multa che applica il divieto di campeggio - che il comune sostenesse sulla base delle due sentenze di Cassazione - si troverebbe di fronte a due pronunciamenti nomofilattici di cui il secondo confermato nella sentenza del 1996 in vigenza della Fausti e del CDS a nuovo (senza aver applicato il favor rei). Per questo motivo a mio avviso, e chiudo, la tua posizione è semplicemente velleitaria. Sono convinto che i tuoi 7777 avvocati sapranno far ribaltare le due sentenze quando ce ne sarà bisogno, ma al momento hai contro un autorevole "autore", la Cassazione al quadrato!

Modificato da Anto57 - O Nonno il 23/01/2008 alle 22:42:35
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Prof. Antonio Calosci
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Inserito il 23/01/2008 alle: 23:14:00
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
[ 2) La regolamentazione dell'attività di campeggio nei termini ampi sopra indicati costituisce esplicazione della potestà legislativa spettante alla regione ai sensi dell'art. 117 Cost., anche in relazione alle esigenze di tutela ambientale, paesistica, ecologica del territorio, di salvaguardia dell'igiene e di polizia urbana e rurale. >
> Secondo me tu parli di cose che mai hai letto e per sentito dire. Eccoti l'art. 117 della costituzione COMPLETO (Sottolineate le parti importanti ai fini della nostra discussione e in grassetto le cose che contraddicono ciò che dici) Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Statoid="size4">. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
quote: Per questo motivo a mio avviso, e chiudo, la tua posizione è semplicemente velleitaria. >
> A riecco il giudizio di Tonino Di Pietro!!!
quote: Sono convinto che i tuoi 7777 avvocati sapranno far ribaltare le due sentenze quando ce ne sarà bisogno, ma al momento hai contro un autorevole "autore", la Cassazione al quadrato! >
> Lo sappiamo alla perfezione! Per questo I MIEI AVVOCATI non sottovalutano il problema IVI COMPRESA la possibilità di creare i presupposti per arrivare ad una sentenza della Suprema Corte!!! Sapendo dell'esistenza delle due sentenze tu continua ad andare in campeggio/A.A. Io continuo a recarmi e a parcheggiare in pieno centro OVE LA SOSTA È CONSENTITA alle autovetture.

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 23/01/2008 alle 23:16:52
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 23/01/2008 alle: 23:31:54
Secondo me tu usi una tattica che usa uno di Firenze: quando vuole confondere le acque fa sproloqui. Per smontare il castello di carte che ti sei costruito in testa basta dire che la competenza in materia di turismo è delle regioni. Il turismo itinerante è di competenza delle regioni. Le attività di campeggio (attentamento e campeggio delle persone) sono materie turistiche. E bastano poche parole per capirlo. Poi sei fuori da ogni grazia di Dio perché non capisci nemmeno che ciò che ho appena scritto è preso pari pari dalle due sentenze di Cassazione: 1) La puntuale definizione del concetto di «campeggio», consiste nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente. (Questo passaggio lo ha scritto la Cassazione nella sentenza 2712/92) 2) La regolamentazione dell'attività di campeggio nei termini ampi sopra indicati costituisce esplicazione della potestà legislativa spettante alla regione ai sensi dell'art. 117 Cost., anche in relazione alle esigenze di tutela ambientale, paesistica, ecologica del territorio, di salvaguardia dell'igiene e di polizia urbana e rurale. 3) È evidente che le due normative (CDS e leggi regionali) poste a raffronto concernono materie del tutto diverse, riguardando la legge statale (il CDS) la disciplina (oltre che della costruzione) della circolazione e della sosta delle autocaravan sulle strade, e precisando a tali fini (comma 2 art. 185) le condizioni perché la sosta non si risolva in un'attività di campeggio, e per contro disciplinando la legge regionale il turismo e la pratica di campeggio, secondo il significato innanzi precisato.id="red">id="size3"> I punti 2 e 3 nella sentenza Sez. I, 22 luglio 1996, n. 6574 Pres. Senofonte - Est. Luccioli - P.M. Delli Priscoli (conf.) - Ric. Radoni (avv. Valenti Stocco) - c. Comune Auronzo di Cadore (avv.ti Tentori Montalto e Ronzon). Schiarisciti le idee. Ahhh benedetti violini, fanno rintronare il cervello e lo mandano in pappa!

Modificato da Anto57 - O Nonno il 23/01/2008 alle 23:33:58
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 23/01/2008 alle: 23:45:07
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Eccoti l'art. 117 della costituzione COMPLETO (Sottolineate le parti importanti ai fini della nostra discussione e in grassetto le cose che contraddicono ciò che dici) Art. 117.>
> Professò! La prossima volta, invece di riempire un'intera pagina con l'articolo della Costituzione (che, per inciso, oggi fa 60 anni!), perché non fai così: [url]

http://www.quirinale.it/costitu...

E' più facile e di più agevole consultazione. Ma, sopratutto, con quello sproloquio, che cosa hai voluto dire? Che la materia del turismo non è di competenza regionale? Sai, questa è un po' forte, anche pensando che il turismo era già competenza esclusiva delle Regioni prima della riforma del Titolo V, figuriamoci adesso! Ma se il pool dei tuoi avvocati, quelli del settore costituzionalisti, ti ha spiegato diversamente... Fatemi capire, pendo dalle vostre labbra. P.S. A Carrara Di Pietro ha parlato proprio di questo problema delle leggi regionali in materia di turismo, scoordinate una dall'altra. C'è il video dell'intervento sul sito di caravan e camper. Vallo a vedere assieme ai tuoi avvocati e poi ci fai sapere.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 24/01/2008 alle: 00:31:52
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Secondo me tu usi una tattica che usa uno di Firenze: quando vuole confondere le acque fa sproloqui. Per smontare il castello di carte che ti sei costruito in testa basta dire che la competenza in materia di turismo è delle regioni. Il turismo itinerante è di competenza delle regioni. Le attività di campeggio (attentamento e campeggio delle persone) sono materie turistiche. E bastano poche parole per capirlo. Poi sei fuori da ogni grazia di Dio perché non capisci nemmeno che ciò che ho appena scritto è preso pari pari dalle due sentenze di Cassazione: 1) La puntuale definizione del concetto di «campeggio», consiste nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente. (Questo passaggio lo ha scritto la Cassazione nella sentenza 2712/92) 2) La regolamentazione dell'attività di campeggio nei termini ampi sopra indicati costituisce esplicazione della potestà legislativa spettante alla regione ai sensi dell'art. 117 Cost., anche in relazione alle esigenze di tutela ambientale, paesistica, ecologica del territorio, di salvaguardia dell'igiene e di polizia urbana e rurale. 3) È evidente che le due normative (CDS e leggi regionali) poste a raffronto concernono materie del tutto diverse, riguardando la legge statale (il CDS) la disciplina (oltre che della costruzione) della circolazione e della sosta delle autocaravan sulle strade, e precisando a tali fini (comma 2 art. 185) le condizioni perché la sosta non si risolva in un'attività di campeggio, e per contro disciplinando la legge regionale il turismo e la pratica di campeggio, secondo il significato innanzi precisato.id="red">id="size3"> I punti 2 e 3 nella sentenza Sez. I, 22 luglio 1996, n. 6574 Pres. Senofonte - Est. Luccioli - P.M. Delli Priscoli (conf.) - Ric. Radoni (avv. Valenti Stocco) - c. Comune Auronzo di Cadore (avv.ti Tentori Montalto e Ronzon). Schiarisciti le idee. Ahhh benedetti violini, fanno rintronare il cervello e lo mandano in pappa! >
> E ti ho anche già detto che quelle sentenze sono basate su deduzioni errate in partenza derivate da probabile trattazione superficiale. Resta pure convito delle tue idee... Io delle mie e quando sarà il momento saprò farle valere.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 24/01/2008 alle: 00:41:47
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Eccoti l'art. 117 della costituzione COMPLETO (Sottolineate le parti importanti ai fini della nostra discussione e in grassetto le cose che contraddicono ciò che dici) Art. 117.>
> Professò! La prossima volta, invece di riempire un'intera pagina con l'articolo della Costituzione (che, per inciso, oggi fa 60 anni!), perché non fai così: [url]

http://www.quirinale.it/costitu...


>
> Per il semplice fatto che non avrei potuto evidenziare ciò che mi interessava.
quote: E' più facile e di più agevole consultazione. Ma, sopratutto, con quello sproloquio, che cosa hai voluto dire? Che la materia del turismo non è di competenza regionale? Sai, questa è un po' forte, anche pensando che il turismo era già competenza esclusiva delle Regioni prima della riforma del Titolo V, figuriamoci adesso! Ma se il pool dei tuoi avvocati, quelli del settore costituzionalisti, ti ha spiegato diversamente... Fatemi capire, pendo dalle vostre labbra. >
> "Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato" Tutto più chiaro ora? L'art. 185 fa proprio quello che ho appena sopra evidenziato in grassetto!!!
quote: P.S. A Carrara Di Pietro ha parlato proprio di questo problema delle leggi regionali in materia di turismo, scoordinate una dall'altra. C'è il video dell'intervento sul sito di caravan e camper. Vallo a vedere assieme ai tuoi avvocati e poi ci fai sapere. >
> E infatti l'art. 185 , stabilendo un principio fondamentale(che è a monte delle leggi regionali), evita che il camper, sotto certe condizioni, rientri sotto i rigori delle leggi regionali completamente scoordinate tra loro e spesso usate in modo vessatorio dai comuni!!!
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 24/01/2008 alle: 07:56:09
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci "Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato" Tutto più chiaro ora? L'art. 185 fa proprio quello che ho appena sopra evidenziato in grassetto!!! >
> Professò! Stai fuori. Quelle che dici tu sono le Leggi Quadro. L'art. 185 CdS non è una Legge Quadro. Mi dispiace, non è come dici tu.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 24/01/2008 alle: 08:47:45
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci "Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato" Tutto più chiaro ora? L'art. 185 fa proprio quello che ho appena sopra evidenziato in grassetto!!! >
> Professò! Stai fuori. Quelle che dici tu sono le Leggi Quadro. L'art. 185 CdS non è una Legge Quadro.
>
> In linea di massima non è legge quadro, ma in alcuni punti lo è perché demanda ad altre leggi e/o regolamenti!!!
quote: Mi dispiace, non è come dici tu. >
> Di pure quello che ti pare! Quando avrò necessità saprò a chi rivolgermi. Buona giornata
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 24/01/2008 alle: 14:11:22
...

Modificato da Anto57 - O Nonno il 24/01/2008 alle 20:33:23
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 24/01/2008 alle: 14:15:09
[quote]Originally posted by Prof. Antonio Calosci In linea di massima non è legge quadro, ma in alcuni punti lo è perché demanda ad altre leggi e/o regolamenti!!! [quote] "In linea di massima non è legge quadro, ma in alcuni punti lo è"id="red"> Questa me la segno. E' grandiosa[:p][:p][:p][:p][:p] Se te l'hanno suggerita i tuoi avvocati, fagli i miei complimenti[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Professo'! Per una sola volta fallo questo sforzo e ammetti di essere stato colto in castagna.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 24/01/2008 alle: 19:09:47
quote:Originally posted by ngeloco
[quote]Originally posted by Prof. Antonio Calosci In linea di massima non è legge quadro, ma in alcuni punti lo è perché demanda ad altre leggi e/o regolamenti!!! [quote] "In linea di massima non è legge quadro, ma in alcuni punti lo è"id="red"> Questa me la segno. E' grandiosa[:p][:p][:p][:p][:p] Se te l'hanno suggerita i tuoi avvocati, fagli i miei complimenti[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Professo'! Per una sola volta fallo questo sforzo e ammetti di essere stato colto in castagna. >
> Sulla dizione ti do ragione, ma sul concetto no. Tanto è vero che l'art. 185 pur inserito in un aticolato preciso mette un paletto, senza entrare nello specifico, dicendo che fino a QUI non è campeggio o attendamento, oltre lo è e questo come legge dello STATO che vincola le leggi regionali. Comunque sappiamo come la pensi tu e come la penso io. Quando capiterà l'occasione vedremo come va a finire. Ciao
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 24/01/2008 alle: 19:53:19
@ Calosci La definizione di campeggio non può darla il codice della strada, occorre una legge quadro fatta d'imtesa con le regioni. Lo Stato fissa le direttiva in materia di turismo solo in base ad accordi con le regioni. Per smontare il castello di carte che ti sei costruito in testa basta ribadire che la competenza in materia di turismo è delle regioni. Il turismo itinerante è di competenza delle regioni. Le attività di campeggio (attentamento e campeggio delle persone) sono materie turistiche che rientrano nella disciplina dell'accoglienza e nelle strutture ricettive (all'aria aperta e no). Questo significa che lo Stato deve raccordarsi, farlo d'intesa, con le regioni proprio per definire le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turistiid="red"> e non può procedere da solo come invece tu pensi che possa fare. Né lo può fare un funzionario di un ministero incompetente sulla materia TURISMO. Se hai letto i miei interventi dissi a TheDevil che questa cosa (definire la situazione delle autocaravan) non poteva essere fatta nella ristesura del CDS se non con il consenso (d'intesa) con le regioni ed in ossequio ad una legge quadro precedentemente emessa sempre d'intesa con le regioni.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 24/01/2008 alle 20:34:20
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 24/01/2008 alle: 23:03:36
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
@ Calosci La definizione di campeggio non può darla il codice della strada, occorre una legge quadro fatta d'imtesa con le regioni. Lo Stato fissa le direttiva in materia di turismo solo in base ad accordi con le regioni. (....) Se hai letto i miei interventi dissi a TheDevil che questa cosa (definire la situazione delle autocaravan) non poteva essere fatta nella ristesura del CDS se non con il consenso (d'intesa) con le regioni ed in ossequio ad una legge quadro precedentemente emessa sempre d'intesa con le regioni. >
> Eppure il CdS lo ha fatto. E qui, avendo di meglio da fare che continuare questa inutile tiritera con te, ti dico: ne sei convinto di ciò che dici? buon per te! Io sono convinto (e non solo io) di altro!!!! Di conseguenza continuerò a parcheggiarmi dove mi fa più comodo. 'notte! P.S. Nei prossimi giorni/settimane sarò per lavoro in giro per varie città italiane e posso garantirti che sarò fermo in pieno centro ovunque!!!
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 24/01/2008 alle: 23:14:05
@ Calosci. Ovunque andrai e qualora in questo "ovunque" ci fosse un divieto di campeggio se non becchi una multa è solo perché ti tollerano, o perché ancora non sanno di poterti multare. Ma se cominci a dare fastidio allora sta tranquillo che arrivano anche a trovare quelle due sentenze e a regolarsi di conseguenza.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 25/01/2008 alle: 00:13:49
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
@ Calosci. Ovunque andrai e qualora in questo "ovunque" ci fosse un divieto di campeggio se non becchi una multa è solo perché ti tollerano, o perché ancora non sanno di poterti multare. Ma se cominci a dare fastidio allora sta tranquillo che arrivano anche a trovare quelle due sentenze e a regolarsi di conseguenza. >
> Per il momento l'unico a cui la mia sosta libera dà fastidio sei tu!!! (almeno questa è l'impressione che se ricava!).
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 25/01/2008 alle: 17:58:22
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
@ Calosci. Ovunque andrai e qualora in questo "ovunque" ci fosse un divieto di campeggio se non becchi una multa è solo perché ti tollerano, o perché ancora non sanno di poterti multare. Ma se cominci a dare fastidio allora sta tranquillo che arrivano anche a trovare quelle due sentenze e a regolarsi di conseguenza. >
> Per il momento l'unico a cui la mia sosta libera dà fastidio sei tu!!! (almeno questa è l'impressione che se ricava!).
>
> A me non da fastidio. Frega niente, come ho già avuto modo di dire in altre occasioni. Dico solo che è una situazione tollerata e che se vogliono multano come gli pare. E questo occorre dirlo ai camperisti così non diventano arroganti (eccetto Calosci). Quando smetteranno di tollerare il problema sarà tuo. Non mio. Più si farà okkupazione prima questo momento arriverà e si scalerà di livello.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 25/01/2008 alle: 21:32:08
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
@ Calosci. Ovunque andrai e qualora in questo "ovunque" ci fosse un divieto di campeggio se non becchi una multa è solo perché ti tollerano, o perché ancora non sanno di poterti multare. Ma se cominci a dare fastidio allora sta tranquillo che arrivano anche a trovare quelle due sentenze e a regolarsi di conseguenza. >
> Per il momento l'unico a cui la mia sosta libera dà fastidio sei tu!!! (almeno questa è l'impressione che se ricava!).
>
> A me non da fastidio. Frega niente, come ho già avuto modo di dire in altre occasioni. Dico solo che è una situazione tollerata e che se vogliono multano come gli pare. E questo occorre dirlo ai camperisti così non diventano arroganti (eccetto Calosci). Quando smetteranno di tollerare il problema sarà tuo. Non mio. Più si farà okkupazione prima questo momento arriverà e si scalerà di livello.
>
> È proprio qui l'errore!!! Esiste una legge che ci assegna dei diritti ai quali, se necessario, mi appellerò... altro che essere tollerati!!!
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