quote:Originally posted by bigt> CdS - Art. 37 Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale comma 1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico: a) [omissis]; b) [omissis]; c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali; d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune. Quindi, a parte il caso in cui ci sia la concomitanza delle due condizioni: - comune con popolazione inferiore ai diecimila abitanti; - divieto di sosta apposto per le caratteristiche geometriche della piazza direttamente dall'ente proprietario, l'ordinanza istitutiva deve essere reperita presso il competente ufficio comunale. Qualora l'ordinanza non venga reperita, il segnale e' da considerare abusivo e fino all'emanazione di una nuova ordinanza motivata, che confermi la collocazione del "divieto di sosta", l'inosservanza del segnale non e' sanzionabile se sono rispettate le disposizioni generali di cui agli artt. 157 e 158 CdS.
..grazie. Primo tentativo fallito, o meglio molto riuscito, non si trova l'ordinanza, forse il diviteto è stato apposto prima che il comune fosse il proprietario della piazza, che era ancora dell'ente INACASA che aveva il terreno su cui furono edificate le case intorno! L'ordinanza chi la deve conservare? I vigili? L'ufficio assetto del territorio?>
quote:Originally posted by bigt> Altro che "fallito" [:)] : NO ordinanza (anche se “persa”) -> NO divieto (e relativa segnaletica) -> NO multa (eventualmente) Ma detto cio’, purtroppo, mi sa che (qualcuno puo’ confermare o smentire ?) in caso di verbale si debba ricorrere ugualmente e per forza presso GdP e/o Prefetto (a meno di un’annullamento del verbale da parte comune in autotutela) … e quindi perdere del proprio tempo/denaro (e relative “smarronature”)… Una cosa che potresti fare e’ inviare una lettera al Sindaco e p.c. al Comandante della P.M. dove chiedi “ufficialmente” copia dell’ordinanza relativa al divieto/segnaletica. E poi se vuoi/poi facci sapere… Ciao, Ivano.id="blue">
Primo tentativo fallito, o meglio molto riuscito, non si trova l'ordinanza, forse il diviteto è stato apposto prima che il comune fosse il proprietario della piazza, che era ancora dell'ente INACASA che aveva il terreno su cui furono edificate le case intorno! L'ordinanza chi la deve conservare? I vigili? L'ufficio assetto del territorio?>
quote:Originally posted by bigt> Se riesci a pubblicarla qui (magari scannerizzandola) ... Ciao, Ivano.id="blue">
Eureka, reperita l'ordinanza (me la portano in serata), dopo che ci faccio? Ciao Alberto >
quote:Originally posted by bigt> Sì, falla leggere a IvanoPp, che il problema te lo risolve lui[:D][:D][:D][:D] Piuttosto, se l'ordinanza c'è veramente, tanto per cominciare il divieto vale e va rispettato. E questo non è un buon inizio. ciao
Eureka, reperita l'ordinanza (me la portano in serata), dopo che ci faccio? Ciao Alberto >
quote:Originally posted by IvanoPP Ma detto cio’, purtroppo, mi sa che (qualcuno puo’ confermare o smentire ?) in caso di verbale si debba ricorrere ugualmente e per forza presso GdP e/o Prefetto (a meno di un’annullamento del verbale da parte comune in autotutela) … e quindi perdere del proprio tempo/denaro (e relative “smarronature”)… Ivano.id="blue"> >> Ma non mi dire... si deve impugnare? Ma tu guarda che ingiustizia, ma che barbarie! Ed io che pensavo che bastasse che il Sindaco mi stesse antipatico per non rispettare le ordinanze... Ma dove è finito lo Stato di diritto????
quote:Originally posted by ngeloco> Se c’e’ un’ordinanza che indica di buttarsi nel pozzo io non la “rispetto”… [:D] Scherzi a parte, se esiste un’ordinanza (e relativo divieto e/o altro provvedimento) cio' non significa che sia legittima. Faccio presente (ricordo) che nella circolare del Min. Interni nr. 277 del 15/01/2008 (qui discussa in https://www.camperonline.it/for...) oltre all'elenco dei provvedimenti ritenuti illegittimi si puo' anche leggere la seguente frase “Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le SS.LL. id="black"> (ndr: i Prefetti) si ritiene di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisorio nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell’articolo 203, assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell’espletamento delle competenze di cui all’articolo 12.”id="black">. Ovvero , anche se l'ordinanza/divieto non dovesse essere rimossa (ma non e’ detto, si veda Numana dove pare, anche se da verificare, che siano “spariti” tutti i cartelli di divieto di sosta solo per camper…) "almeno" (e se ti par poco…) si puo’ evitare di pagare la multa. Per fare un esempio si veda la vicenda T-RED di cui io tra l'altro ne sono testimone diretto (a chi interessa veda il 3D in prec. discusso in questo forum) : non solo le multe sono state annullate ma bensi’ il T-RED e’ anche stato rimosso dal semaforo. id="blue">
Piuttosto, se l'ordinanza c'è veramente, tanto per cominciare il divieto vale e va rispettato.>
quote:Originally posted by IvanoPP> lo vedi che ci arrivi da solo? Le multe sono state annullate. Che vuol dire che qualcuno te le ha annullate (nella specie, il GdP). E, quindi, se non venivano annullate, erano valide ed efficaci. Si chiama principio della presunzione di legittimità degli atti amministrativi. E sta a significare che gli atti amministrativi, tutti gli atti amministrativi, SONO LEGITTIMI fino a che un giudice accetti il contrario. Il che significa che fino a che un giudice (il TAR di regola) non dichiari che un provvedimento è illegittimo, affermarne l'illegittimità è solo demagogia spicciola. Solo un giudice può dichiarare l'illegittimità di un atto amministrativo (un'ordinanza, una sanzione, un divieto etc.) e fino a che ciò non avvenga il provvediemto si presume legittimo e va rispettato. IvanoPP non è un giudice e se non si è buttato nel pozzo come gli era stato disposto da autorità dotata di potere per ordinare un tale comportamento, ha violato un'ordinanza legittima. Quindi o la esegue e si butta nel pozzo, o fa ricorso al TAR per ottenerne l'annullamento. Tertium non datur. Se un giudice non accerta che l'ordine "IvanoPP, buttati nel pozzo!" è illegittimo, questo ordine va rispettato e a chiunque spetti, va fatto eseguire.
...non solo le multe sono state annullate...id="blue"> >