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ferale notizia per calosci (che farà ricorso)

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stirner
stirner
27/08/2006 1621
Inserito il 16/02/2007 alle: 17:20:20
è arrivata una ferale notizia per il professor calosci, il quale però immagino che dopo un momento di scoramento si riprenderà e farà ricorso, naturalmente con ampie prospettive di vittoria il governo ha appena varato un decreto-legge che - recita il comunicato ufficiale - "consente ad autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose (o classificati per uso speciale), con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e immatricolati prima del 1° aprile 2005, di equipaggiarsi con strisce posteriori e laterali retroriflettenti entro il 30 aprile 2007" tradotto significa che i camper (autoveicoli per uso speciale, definizione però contestata dal prof) immatricolati da almeno due anni per peso superiore a 35 quintali, come quello del nostro amico violinista, devono installare le noiose strisce posteriori e laterali come è noto agli esegeti del prof calosci, il fatto che i camper fossero a suo dire esonerati dalle strisce era la prova provata che anche i camper immatricolati oltre i 35 quintali conservano i privilegi delle autovetture, in particolare in materia di velocità (limite di 130 e non di 100) e lui si sa che alla velocità tiene non poco

Modificato da stirner il 16/02/2007 alle 17:35:19
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 16/02/2007 alle: 18:11:45
Caro Stirner, mi spiace dirti che, nell'occasione, sei stato un po' precipitoso. Non c'e' alcun bisogno che il Prof. Calosci presenti ricorso. Il decreto legge riguarda i veicoli delle categorie internazionali N ed O (destinati al trasporto di cose); e' ben vero che la gran parte dei veicoli "ad uso speciale" siano compresi in queste categorie, ma ci sono quattro tipologie di veicoli che, pur classificati "ad uso speciale", fanno invece parte della categoria M (destinati al trasporto di persone): - autocaravan - autoambulanze - autofunebri - autofurgoni carrozzati per trasporto detenuti. I veicoli classificati nella categoria M non sono soggetti all'installazione delle strisce retroriflettenti e, per quanto riguarda i "limiti di velocità", rientrano tutti nelle previsioni di cui al primo comma dell'art. 142 CdS.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 16/02/2007 alle: 18:24:46
quote:Originally posted by stirner
è arrivata una ferale notizia per il professor calosci, il quale però immagino che dopo un momento di scoramento si riprenderà e farà ricorso, naturalmente con ampie prospettive di vittoria il governo ha appena varato un decreto-legge che - recita il comunicato ufficiale - "consente ad autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose (o classificati per uso speciale), con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e immatricolati prima del 1° aprile 2005, di equipaggiarsi con strisce posteriori e laterali retroriflettenti entro il 30 aprile 2007" tradotto significa che i camper (autoveicoli per uso speciale, definizione però contestata dal prof) immatricolati da almeno due anni per peso superiore a 35 quintali, come quello del nostro amico violinista, devono installare le noiose strisce posteriori e laterali come è noto agli esegeti del prof calosci, il fatto che i camper fossero a suo dire esonerati dalle strisce era la prova provata che anche i camper immatricolati oltre i 35 quintali conservano i privilegi delle autovetture, in particolare in materia di velocità (limite di 130 e non di 100) e lui si sa che alla velocità tiene non poco >
> Come prima cosa una legge non essendo atto amministrativo non è ricorribile al massimo è impugnabile per evidenti incostituzionalità presso la suprema Consulta (non non è questo il caso). Come seconda cosa si tratta di un DECRETO-LEGGE che dovrà obbligatoriamente essere CONVERTITO in Legge e da quel che mi risulta queste conversioni in Parlamento mai avvengono senza modifiche. Terza cosa il D.L. va letto e non bisogna affidarsi alla sinteticità di un comunicato stampa. Quarta cosa nel comunicato stampa si legge: "decreto-legge che consente ad autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose (o classificati per uso speciale), con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e immatricolati prima del 1° aprile 2005, di equipaggiarsi con strisce posteriori e laterali retroriflettenti entro il 30 aprile 2007" Quindi DAL COMUNICATO si deduce che non sussiste obbligo (vedremo cosa dirà effettivamente il decreto legge e soprattutto come sarà modificato dal parlamento entro i prossimi 60 gg). Consente non è sinonimo di obbligo. Inolte sempre nel comunicato si legge:"trasporto di cose (o classificati per uso speciale)". Il camper non è né trasporto cose, né tanto meno veicolo classificato per uso speciale. Infatti il camper è categoria m. autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente; Ribadisco un concettto che sfugge ai più: il camper è veicolo dotato di SPECIALE CARROZZERIA il camper NON È veicolo per USI SPECIALI. Piccola ma sostanziale differenza che va molto oltre il semplice valore lessicale delle parole. Il camper non rientra nelle categorie ad uso speciale perché non è autoveicolo "ad uso abitazione" (come potrebbero essere i carrozzoni del circo e le famose case su ruote!!! Da ciò che leggo non vedo sostanziali differenze tra prima e ora non avendo modificato la dicitura specifica del CdS di ciò che è un autocaravan. L'autocarvan over 35 continuerà anon montare il cronotachimetro e tutte le cose previste per le restanti categorie over 35 q. Di conseguenza il decreto legge non è ricorribile, ma sarà ricorribile ogni atto amministrativo emanato in difformità dal dettato del decreto legge o della sua legge di conversione in legge. Quindi essendo il camper un TRASPOPRTO PERSONE FINO AD UN MASSIMO DI 7 io continuerò a viaggiare a 50, 90, 110 e 130 (a seconda delle varie tipologie di strade) e a non montare né cronotachigrafo né tantomeno le famose strisce gialle (che poi possono anche essere arancioni). Se e quando mi multeranno avrò l'onore di dare altro lavoro ai miei avvocati. In ogni caso non comprendo il senso di polemica che traspare dalle tue parole e il gratuito compiacimento per un qualche cosa che dovrebbe farmi stare male ma che in realtà non modifica proprio nulla.. Cordiali saluti

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 16/02/2007 alle 18:32:44
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 16/02/2007 alle: 18:34:18
quote:Originally posted by TheDevil
Caro Stirner, mi spiace dirti che, nell'occasione, sei stato un po' precipitoso. Non c'e' alcun bisogno che il Prof. Calosci presenti ricorso. Il decreto legge riguarda i veicoli delle categorie internazionali N ed O (destinati al trasporto di cose); e' ben vero che la gran parte dei veicoli "ad uso speciale" siano compresi in queste categorie, ma ci sono quattro tipologie di veicoli che, pur classificati "ad uso speciale", fanno invece parte della categoria M (destinati al trasporto di persone): - autocaravan - autoambulanze - autofunebri - autofurgoni carrozzati per trasporto detenuti. I veicoli classificati nella categoria M non sono soggetti all'installazione delle strisce retroriflettenti e, per quanto riguarda i "limiti di velocità", rientrano tutti nelle previsioni di cui al primo comma dell'art. 142 CdS. >
> Ti assumo!!!![:)][:)][:)]
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 18/02/2007 alle: 12:12:39
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by stirner
è arrivata una ferale notizia per il professor calosci, il quale però immagino che dopo un momento di scoramento si riprenderà e farà ricorso, naturalmente con ampie prospettive di vittoria il governo ha appena varato un decreto-legge che - recita il comunicato ufficiale - "consente ad autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose (o classificati per uso speciale), con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e immatricolati prima del 1° aprile 2005, di equipaggiarsi con strisce posteriori e laterali retroriflettenti entro il 30 aprile 2007" tradotto significa che i camper (autoveicoli per uso speciale, definizione però contestata dal prof) immatricolati da almeno due anni per peso superiore a 35 quintali, come quello del nostro amico violinista, devono installare le noiose strisce posteriori e laterali come è noto agli esegeti del prof calosci, il fatto che i camper fossero a suo dire esonerati dalle strisce era la prova provata che anche i camper immatricolati oltre i 35 quintali conservano i privilegi delle autovetture, in particolare in materia di velocità (limite di 130 e non di 100) e lui si sa che alla velocità tiene non poco >
> Come prima cosa una legge non essendo atto amministrativo non è ricorribile al massimo è impugnabile per evidenti incostituzionalità presso la suprema Consulta (non non è questo il caso). Come seconda cosa si tratta di un DECRETO-LEGGE che dovrà obbligatoriamente essere CONVERTITO in Legge e da quel che mi risulta queste conversioni in Parlamento mai avvengono senza modifiche. Terza cosa il D.L. va letto e non bisogna affidarsi alla sinteticità di un comunicato stampa. Quarta cosa nel comunicato stampa si legge: "decreto-legge che consente ad autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose (o classificati per uso speciale), con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e immatricolati prima del 1° aprile 2005, di equipaggiarsi con strisce posteriori e laterali retroriflettenti entro il 30 aprile 2007" Quindi DAL COMUNICATO si deduce che non sussiste obbligo (vedremo cosa dirà effettivamente il decreto legge e soprattutto come sarà modificato dal parlamento entro i prossimi 60 gg). Consente non è sinonimo di obbligo. Inolte sempre nel comunicato si legge:"trasporto di cose (o classificati per uso speciale)". Il camper non è né trasporto cose, né tanto meno veicolo classificato per uso speciale. Infatti il camper è categoria m. autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente; Ribadisco un concettto che sfugge ai più: il camper è veicolo dotato di SPECIALE CARROZZERIA il camper NON È veicolo per USI SPECIALI. Piccola ma sostanziale differenza che va molto oltre il semplice valore lessicale delle parole. Il camper non rientra nelle categorie ad uso speciale perché non è autoveicolo "ad uso abitazione" (come potrebbero essere i carrozzoni del circo e le famose case su ruote!!! Da ciò che leggo non vedo sostanziali differenze tra prima e ora non avendo modificato la dicitura specifica del CdS di ciò che è un autocaravan. L'autocarvan over 35 continuerà anon montare il cronotachimetro e tutte le cose previste per le restanti categorie over 35 q. Di conseguenza il decreto legge non è ricorribile, ma sarà ricorribile ogni atto amministrativo emanato in difformità dal dettato del decreto legge o della sua legge di conversione in legge. Quindi essendo il camper un TRASPOPRTO PERSONE FINO AD UN MASSIMO DI 7 io continuerò a viaggiare a 50, 90, 110 e 130 (a seconda delle varie tipologie di strade) e a non montare né cronotachigrafo né tantomeno le famose strisce gialle (che poi possono anche essere arancioni). Se e quando mi multeranno avrò l'onore di dare altro lavoro ai miei avvocati. In ogni caso non comprendo il senso di polemica che traspare dalle tue parole e il gratuito compiacimento per un qualche cosa che dovrebbe farmi stare male ma che in realtà non modifica proprio nulla.. Cordiali saluti
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 18/02/2007 alle: 19:08:09
Ti ringrazio per l'offerta di lavoro (!!!) ma devo darti (in contraccambio) una cattiva notizia, in quanto: - la normativa comunitaria prevale rispetto alla normativa nazionale emanata sulla stessa materia; - la normativa nazionale viene automaticamente disapplicata in caso di contrasto con la normativa comunitaria emanata sulla stessa materia;. - la Direttiva Comunitaria n. 98/14/CE ha adeguato la Direttiva "quadro" n. 70/156/CEE ed è stata recepita nell'ordinamento italiano con D.M. 4 agosto 1998 (ai sensi dell'art. 229 CdS). Nell'allegato II (parte A, punto 5.1) della Direttiva "quadro" l'autocaravan viene definito come: Veicolo per uso speciale della categoria M [destinato al trasporto di persone] costruito per essere adibito all'alloggio e contenente nel vano abitabile almeno le seguenti attrezzature: posti a sedere e tavolo, cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili, attrezzatura di cucina, armadi o ripostigli. N.B. Queste attrezzature devono essere fisse, ma il tavolo può essere di tipo ribaltabile. A far tempo dalla predetta data, la definizione di cui all'art. 54 (comma 1, lettera m) CdS deve intendersi disapplicata, tranne per l'indicazione del numero massimo di persone trasportabili (e cioe' sette, compreso il conducente). A mio avviso, se nel CdS non fosse stata introdotta questa definizione a se stante, ci sarebbero stati meno "appigli" per discriminare gli autocaravan rispetto alle autovetture. Se vuoi anche ridere, un'ulteriore definizione di "autocaravan" si trova all'art. 12 del DDL 1122/2006 attualmente all'esame dell'ottava Commissione del Senato: veicoli auto-sufficienti, dotati di servizi igienico-sanitari e impianti di raccolta delle acque reflue, nonche' aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente, dove pero' non si tiene conto della vigente definizione comunitaria. Nonostante il sen. Berselli abbia recentemente auspicato la rapida approvazione di questo DDL (dove si parla anche di "veicoli storici" e di "velocipedi in servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone"), ho la sensazione che non se ne fara' nulla in quanto il Governo (per conto del proprio Ministro dei Trasporti) chiedera' che tutte le attuali iniziative parlamentari di modifica del CdS vengano trasformate in una legge-delega (come le precedenti 190/91 ed 85/01). Una specifica caratteristica tecnica (che dovrebbe semmai figurare nel Regolamento al CdS) viene portata da un gruppo di senatori nel CdS, dove invece e' piu' che sufficiente l'indicazione generica relativa alle "attrezzature permanenti". -------------------- p.s. L'inclusione dell'autocaravan tra i veicoli "ad uso speciale" forma oggetto della specifica circolare prot. 4708-MOT2/C emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 26 novembre 2002 all'oggetto Veicoli delle categorie M, N ed O classificati ad uso speciale.

Modificato da TheDevil il 18/02/2007 alle 21:03:42
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 18/02/2007 alle: 19:31:13
quote:Originally posted by TheDevil
Ti ringrazio per l'offerta di lavoro (!!!) ma devo darti (in contraccambio) una cattiva notizia, in quanto: - la normativa comunitaria prevale rispetto alla normativa nazionale emanata sulla stessa materia; - la normativa nazionale viene automaticamente disapplicata in caso di contrasto con la normativa comunitaria emanata sulla stessa materia;. - la Direttiva Comunitaria n. 98/14/CE ha adeguato la Direttiva "quadro" n. 70/156/CEE ed è stata recepita nell'ordinamento italiano con D.M. 4 agosto 1998 (ai sensi dell'art. 229 CdS). Nell'allegato II (parte A, punto 5.1) della Direttiva "quadro" l'autocaravan viene definito come: Veicolo per uso speciale della categoria M [destinato al trasporto di persone] costruito per essere adibito all'alloggio e contenente nel vano abitabile almeno le seguenti attrezzature: posti a sedere e tavolo, cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili, attrezzatura di cucina, armadi o ripostigli. N.B. Queste attrezzature devono essere fisse, ma il tavolo può essere di tipo ribaltabile. A far tempo dalla predetta data, la definizione di cui all'art. 54 (comma 1, lettera m) CdS deve intendersi disapplicata, tranne per l'indicazione del numero massimo di persone trasportabili (e cioe' sette, compreso il conducente). A mio avviso, se nel CdS non fosse stata introdotta questa definizione a se stante, ci sarebbero stati meno "appigli" per discriminare gli autocaravan rispetto alle autovetture. Se vuoi anche ridere, un'ulteriore definizione di "autocaravan" si trova all'art. 12 del DDL 1122/2006 attualmente all'esame dell'ottava Commissione del Senato: veicoli auto-sufficienti, dotati di servizi igienico-sanitari e impianti di raccolta delle acque reflue, nonche' aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente, dove pero' non si tiene conto della vigente definizione comunitaria. Nonostante il sen. Berselli abbia recentemente auspicato la rapida approvazione di questo DDL (dove si parla anche di "veicoli storici" e di "velocipedi in servizio di piazza"), ho la sensazione che non se ne fara' nulla in quanto il Governo (per conto del proprio Ministro dei Trasporti) chiedera' che tutte le attuali iniziative parlamentari di modifica del CdS vengano trasformate in una legge-delega (come le precedenti 190/91 ed 85/01). Una specifica caratteristica tecnica (che dovrebbe semmai figurare nel Regolamento al CdS) viene portata da un gruppo di senatori nel CdS, dove invece e' piu' che sufficiente l'indicazione generica relativa alle "attrezzature permanenti". -------------------- p.s. L'inclusione dell'autocaravan tra i veicoli "ad uso speciale" forma oggetto della specifica circolare prot. 4708-MOT2/C emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 26 novembre 2002 all'oggetto Veicoli delle categorie M, N ed O classificati ad uso speciale. >
> È la solita storia tutta italiana dove le normative non sono mai chiare e si prestano a mille ricorsi. Tanto confusa che pur rientrando il camper nella normativa europea proprio a livello europeo non necessita (almeno per ora) di striscie retroriflettenti, cronotachigrafi e limiti di velocità da camion. Ancora i taxi vengono definiti autoveicoli in servizio di piazza!!! Ma nelle leggi una dizione ormai entrata nel gergo comune.... mai? Ti immagini se in albergo chiedessimo al portiere: "Mi chiami un autoveicolo in servizio di piazza"... come minimo lui chiamerà la NEURO!!!! ... e poi cosa sarebbero i "velocipedi in servizio di piazza". Non sapevo che esistessero. Ciao
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 18/02/2007 alle: 21:04:49
quote:Originally posted by Prof. Antonio CalosciTanto confusa che pur rientrando il camper nella normativa europea proprio a livello europeo non necessita (almeno per ora) di striscie retroriflettenti, cronotachigrafi e limiti di velocità da camion.>
> Ti rassicuro. Il montaggio di strisce retroriflettenti e di cronotachigrafo ed i limiti di velocita' "da camion" non sono connessi alla definizione della tipologia di veicolo, quanto alla categoria di inquadramento. I veicoli ad uso speciale sono inquadrati, a secondo delle specifiche attrezzature installate, in una delle categorie internazionali M, N od O. Come ho gia' scritto nel primo intervento, l'autocaravan e' un "veicolo ad uso speciale" ed e' inquadrato nella categoria M (veicoli destinati al trasporto di persone), per cui resta assolutamente estraneo alle disposizioni concernenti i veicoli della categoria N (destinati al trasporto di cose). --------------- p.s. ho provveduto ad una rettifica riguardo ai velocipedi, in quanto il DDL ne propone l'utilizzo nel "servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone" (ex art. 85 CdS).
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 18/02/2007 alle: 22:34:09
quote:Originally posted by TheDevil
Ti rassicuro. Il montaggio di strisce retroriflettenti e di cronotachigrafo ed i limiti di velocita' "da camion" non sono connessi alla definizione della tipologia di veicolo, quanto alla categoria di inquadramento. I veicoli ad uso speciale sono inquadrati, a secondo delle specifiche attrezzature installate, in una delle categorie internazionali M, N od O. Come ho gia' scritto nel primo intervento, l'autocaravan e' un "veicolo ad uso speciale" ed e' inquadrato nella categoria M (veicoli destinati al trasporto di persone), per cui resta assolutamente estraneo alle disposizioni concernenti i veicoli della categoria N (destinati al trasporto di cose). >
> Non avevo necessità di essere rassicurato... comunque grazie in ogni caso!!![:)] Il mio era un discorso fatto in generale... e sapessi, anche in altri campi, come le leggi siano MOLTO interpretabili!!!! [8)][8)] Ciao
19
aleandrea
aleandrea
05/04/2006 1047
Inserito il 19/02/2007 alle: 09:39:01
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by TheDevil
>
> ... e poi cosa sarebbero i "velocipedi in servizio di piazza". Non sapevo che esistessero. Ciao
>
> Cancello perchè errato

Modificato da aleandrea il 19/02/2007 alle 10:19:08
19
aleandrea
aleandrea
05/04/2006 1047
Inserito il 19/02/2007 alle: 10:18:26
g

Modificato da aleandrea il 19/02/2007 alle 10:20:01
ngeloco
ngeloco
-
Inserito il 19/02/2007 alle: 14:48:56
quote:Originally posted by TheDevil .... A mio avviso, se nel CdS non fosse stata introdotta questa definizione a se stante, ci sarebbero stati meno "appigli" per discriminare gli autocaravan rispetto alle autovetture. .... >
> Per la prima volta, debbo pubblicamente dichiarare di essere d'accordo con TheDevil. Anche io sono - da sempre - stato fermamente convinto che l'introduzione della definizione di autocaravan all'interno del vecchio CdS ed oggi nel CdS vigente, in uno con la creazione dell'art. 185-ciofeca, sono le principali cause dei tanti problemi che riguardano l'utilizzo di questi mezzi. La ragione per la quale si sia sentita la necessità di creare la categoria "autocaravan" all'interno del CdS, non l'ho mai capita, a maggior ragione se si pensa che chi ha combattuto per la sua introduzione è poi quella stessa fonte che asserisce che le autocaravan sono equiparate agli altri autoveicoli. Ma se sono equiparate, che ragione c'era per -di fatto - differenziarle con la creazione di una categoria a parte? Misteri della Fausti e del CdS!
ngeloco
ngeloco
-
Inserito il 19/02/2007 alle: 15:09:09
quote:Originally posted by TheDevil Se vuoi anche ridere, un'ulteriore definizione di "autocaravan" si trova all'art. 12 del DDL 1122/2006 attualmente all'esame dell'ottava Commissione del Senato: veicoli auto-sufficienti, dotati di servizi igienico-sanitari e impianti di raccolta delle acque reflue, nonche' aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente, dove pero' non si tiene conto della vigente definizione comunitaria. >
> Il DDL 1122/2006 non è altro che la riesumazione in questa legislatura di quello schifo che era diventato il DDL Fabris dopo "l'assiduo" lavoro della Commissione LL.PP. che ne aveva snaturato del tutto il significato ed il valore. Comunque non è vero che all'esame della VIII Commissione del Senato. E' solo assegnato. Ma, non essendo calendarizzato, può darsi che si inizierà ad esaminarlo tra una settimana (ma non credo), oppure tra un mese, o tra un anno, o mai. Tutto dipende dai tempi parlamentari e, trattandosi di un DDL dell'opposizione e tenuto conto che Fabris ha un proprio autonomo DDL... insomma, la vedo tragica per il futoro parlamentare di questo DDL. Un'ultima cosa, visto che hai letto il disegno di Legge, avrai letto anche quest'articolo: "Art. 11. (Definizioni di area di sosta ed area di sosta attrezzata per autocaravan) 1. Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti: «1-bis) Area di sosta: area o superficie priva di impianti di smaltimento igienico-sanitari in cui è ammessa la permanenza di autocaravan nelle condizioni previste dall’articolo 185. 1-ter) Area di sosta attrezzata: area o superficie dotata di impianti di smaltimento igienico-sanitari in cui è ammessa la permanenza di autocaravan nelle condizioni previste dall’articolo 185». Una persona che ti dovrebbe essere vicina, un certo TheFox, diceva che nel CdS sono già contenute le definizioni di area di sosta ed area attrezzata, tanto che ci scrisse un apposito thread. Credo che anche tu la pensi negli stessi termini. Ma se fosse così, perché mai il legislatore si prenderebbe la briga di introdurre questi concetti nell'art. 3 del CdS dedicato, guarda caso proprio alle definizioni? E poi, ma nelle aree attrezzate non si poteva campeggiare? Adesso leggo che si deve rispettare il 185 CdS. Insomma se passa il DDL le cose peggiorano?
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 19/02/2007 alle: 17:50:53
quote:Originally posted by ngeloco ma nelle aree attrezzate non si poteva campeggiare? Adesso leggo che si deve rispettare il 185 CdS. Insomma se passa il DDL le cose peggiorano?>
> Pur comprendendo che stai "stuzzicando" TheDevil , a parer mio dovresti pero' evitare di aumentare la gia' tanta confusione che regna tra i camperisti sull'argomento, ovvero gia' ora non si puo' campeggiare neanche nelle AA (cosi' come al di fuori di esse ovvero nelle "Area di sosta" che traducendo stanno a significare cio' che i camperisti chiamano PS ovvero dei semplici "parcheggi"). Quindi se passa tale DDL le cose non peggiorano xche’ la situazione rimarrebbero come ora (almeno per quanto riguarda il concetto di sosta, anche prolungata, in AA e/o in "semplici" parcheggi). Ovvero il campeggiare (che significa aprire il tendalino, usare i cunei sotto le ruote, tirare fuori tavolino/sedie, accendere il barbeque, stendere i panni, ...) anche gia' oggi e' permesso solo in strutture autorizzate (leggi campeggi) e quindi se effettuato al di fuori di esse (ovvero e p.e. anche in AA) e' solo xche' e' "tollerato" (ovvero se si tiene il tendalino aperto etc... si rischia la multa anche in AA). Ricordo per chi non lo sapesse che la definizione di campeggio per autocaravan e' definita nell'art. 185 comma 2 del CdS che dice quanto segue: "La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo." Ovvero se si rispettano tali indicazioni (che tradotte significano non aprire il tendalino, non usare i cunei sotto le ruote, non tirare fuori tavolino/sedie, non accendere il barbeque, non stendere i panni, ... pur permanendo il dubbio "amletico" dovuto all' "interpretabilita'" del termine deflussi, di cui si e' piu' volte discusso, ovvero se tale termine comprende o meno anche l'uso di stufa/frigo/fornelli) non si campeggia ma bensi' si sosta (anche se "prolungatamente" sino ad un eventuale max limite temporale) Detto cio', concludo con una "provocazione" : 1) preso atto che gia' oggi (e quindi immagino anche in futuro) non si puo' campeggiare (che significa tendalino aperto, etc... sino all'ipotetico "estremo" dei deflussi che se "interpretato" in un certo modo e come alcuni sostengono, da cui tra l'altro io mi sono sempre e nettamente dissociato, significa non poter tenere acceso frigo, stufa e cucina) neanche nelle AA 2) considerato che c'e' qualcuno che "spinge" per far si' che i comuni creino delle AA (per non farli “infastidire & arrabbiare”, magari "barattandole" con il divieto di sosta su tutto il territorio comunale) 3) non e' che poi (dopo essere stati sistemati/ghettizzati in tali AA "riserve") potra’ succedere che ai sindaci gli girino le palline per traverso e quindi decideranno che i camper sono indesiderati/indesiderabili anche nelle AA e di conseguenza si metteranno a stringere ulteriormente la vite ed inizieranno a vietare (o se si e' "fortunati" solo a multare) anche nelle AA non solo il campeggio (tendalino aperto, etc...) ma bensi' anche il soggiorno (questo a causa degli effluvi causati da frigo/stufa/cucina) ? Ciao, Ivano.id="blue">
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 19/02/2007 alle: 18:35:11
quote:Originally posted by IvanoPP
quote:Originally posted by ngeloco ma nelle aree attrezzate non si poteva campeggiare? Adesso leggo che si deve rispettare il 185 CdS. Insomma se passa il DDL le cose peggiorano?>
> [blue]Pur comprendendo che stai "stuzzicando" TheDevil , a parer mio dovresti pero' evitare di aumentare la gia' tanta confusione che regna tra i camperisti sull'argomento, ovvero gia' ora non si puo' campeggiare neanche nelle AA
>
> Mi meraviglio di te, visto che fai parte della scuola di TheDevil. Non hai studiato bene, oppure ti sei perso qualche lezione. Fatti spiegare dal tuo maestro come nell'Emilia ed in altre Regioni che non ha ancora avuto il tempo di approfondire, si può fare nelle aree attrezzate tutto quello che si può normalmente fare in un campeggio. Lo dice Lui, non lo dico io.
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 19/02/2007 alle: 19:05:20
quote:Originally posted by ngeloco Mi meraviglio di te, visto che fai parte della scuola di TheDevil. Non hai studiato bene, oppure ti sei perso qualche lezione.>
> Ma che spiritoso ! [:D] Io non vado a scuola di nessuno quelle che espongo sono idee/convinzioni mie... [:(!] E poi quando andavo a scuola (bei tempi...) ero molto "ribelle" [}:)] (anche se molto bravo, o almeno cosi' dicevano [:0]) PS: ma per il resto del mio testo (in particolare la "provocazione") , come/cosa commenti [?]id="blue">
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 20/02/2007 alle: 16:53:14
quote:Originally posted by ngeloco
Per la prima volta, debbo pubblicamente dichiarare di essere d'accordo con TheDevil.>
> Grazie.
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 20/02/2007 alle: 16:54:17
quote:Originally posted by ngeloco
1) Comunque non è vero che all'esame della VIII Commissione del Senato. E' solo assegnato. 2) Ma, non essendo calendarizzato, può darsi che si inizierà ad esaminarlo tra una settimana (ma non credo), oppure tra un mese, o tra un anno, o mai. Tutto dipende dai tempi parlamentari e, trattandosi di un DDL dell'opposizione e tenuto conto che Fabris ha un proprio autonomo DDL ..... insomma, la vedo tragica per il futuro parlamentare di questo DDL. 3) Un'ultima cosa, visto che hai letto il disegno di Legge, avrai letto anche quest'articolo: [omissis] Una persona che ti dovrebbe essere vicina, un certo TheFox, diceva che nel CdS sono già contenute le definizioni di area di sosta ed area attrezzata, tanto che ci scrisse un apposito thread. Credo che anche tu la pensi negli stessi termini. Ma se fosse così, perché mai il legislatore si prenderebbe la briga di introdurre questi concetti nell'art. 3 del CdS dedicato, guarda caso, proprio alle definizioni? 4) E poi, ma nelle aree attrezzate non si poteva campeggiare? Adesso leggo che si deve rispettare il 185 CdS. Insomma se passa il DDL le cose peggiorano?>
> 1) Come ha scritto Anto57, anch'io ritengo che la distinzione sia indifferente ai fini nostri. 2) Tutte le attuali iniziative parlamentari di modifica del CdS saranno "congelate" oppure confluiranno in una legge-delega (come le precedenti 190/91 ed 85/01), per dar modo al Ministro dei Trasporti di attuare gli obiettivi di riordino della materia che intende perseguire attraverso un nuovo impianto codicistico. 3) Per ignoranza, incoerenza e ridondanza. Ignoranza dell'art. 3 (comma 2) CdS e degli artt. 5 (comma 1), 62 (comma 2) e 378 Regolamento al CdS. Incoerenza per il ricorso ad una terminologia estranea all'attuale CdS, che presupporrebbe l'inserimento di ulteriori "definizioni". Ridondanza perche' le norme del CdS (comprese quelle dell'art. 185) si applicano su tutte le "strade" ad uso pubblico (e relative pertinenze, quali sono le aree di sosta e le aree attrezzate), e non c'e' alcuna necessita' di ripetere il concetto. 4) Ti ripeto le considerazioni che ho espresso il 4 dicembre scorso qui https://www.camperonline.it/for... . L'Area Attrezzata, di cui all'art. 378 Reg., si trova al confine tra due diverse normative: il CdS da una parte e la normativa regionale sul turismo dall'altra. Quale "pertinenza stradale" e' esclusivamente regolamentata dal CdS e, in tale contesto, un autocaravan in sosta in una AA deve attualmente attenersi al secondo comma dell'art. 185 CdS. Invece in una AA intesa quale "struttura ricettiva temporanea, destinata al turismo all'aria aperta", l'eventuale utilizzo campeggistico delle specifiche attrezzature presenti in un autocaravan dipende dalla pertinente normativa regionale sul turismo. Anche per quanto riguarda la durata della permanenza nella AA. Ho semplificato la parte finale, visto che - a suo tempo - avevi criticato il mio concetto di "soglia minima". -------------------- p.s. sulla tua affermazione tenuto conto che Fabris ha un proprio autonomo DDL. L'on. Fabbris, deputato alla Camera, ha invero presentato un PDL. Mi risulta che, alla Camera, i DDL siano prerogativa del Governo.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 20/02/2007 alle: 16:55:20
quote:Originally posted by ngeloco
Mi meraviglio di te, visto che fai parte della scuola di TheDevil. Non hai studiato bene, oppure ti sei perso qualche lezione. Fatti spiegare dal tuo maestro come nell'Emilia ed in altre Regioni che non ha ancora avuto il tempo di approfondire, si può fare nelle aree attrezzate tutto quello che si può normalmente fare in un campeggio. Lo dice Lui, non lo dico io.>
> Lo stesso argomento e' stato discusso appena tre giorni fa qui https://www.camperonline.it/for... . Mi tocca quindi ripetere pari pari il contenuto del mio intervento al riguardo: A differenza d'altri partecipanti, io non ho alcuna intenzione di "mettermi in cattedra"; continuo soltanto ad esprimere i miei convincimenti, lasciando ai lettori la scelta se condividerli, osteggiarli od anche, piu' semplicemente, trascurarli. Che nelle Aree Attrezzate di alcune regioni si possa campeggiare non lo dico io ma semmai le pertinenti normative regionali; io ho aperto un apposito 'topic' per darne dimostrazione ma non riesco a trovare il tempo per andare avanti, dopo la prima prova fornita con la normativa emanata dalla Regione Abruzzi.
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 20/02/2007 alle: 17:05:34
quote:Originally posted by TheDevil L'on. Fabbris, deputato alla Camera, ha invero presentato un PDL. >
> Per PDL tu cosa intendi? Proposta o Progetto?
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 20/02/2007 alle: 18:16:17
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by ngeloco
Mi meraviglio di te, visto che fai parte della scuola di TheDevil. Non hai studiato bene, oppure ti sei perso qualche lezione. Fatti spiegare dal tuo maestro come nell'Emilia ed in altre Regioni che non ha ancora avuto il tempo di approfondire, si può fare nelle aree attrezzate tutto quello che si può normalmente fare in un campeggio. Lo dice Lui, non lo dico io.>
> Lo stesso argomento e' stato discusso appena tre giorni fa qui https://www.camperonline.it/for... . Mi tocca quindi ripetere pari pari il contenuto del mio intervento al riguardo: A differenza d'altri partecipanti, io non ho alcuna intenzione di "mettermi in cattedra"; continuo soltanto ad esprimere i miei convincimenti, lasciando ai lettori la scelta se condividerli, osteggiarli od anche, piu' semplicemente, trascurarli. Che nelle Aree Attrezzate di alcune regioni si possa campeggiareid="red">id="size2"> non lo dico io ma semmai le pertinenti normative regionali; io ho aperto un apposito 'topic' per darne dimostrazione ma non riesco a trovare il tempo per andare avanti, dopo la prima prova fornita con la normativa emanata dalla Regione Abruzzi.
>
> X Ivanoid="size3">id="red">, allora che dici? Sono solo io a generare confusione tra i camperisti quando dico, citando il tuo maestro, che nelle aree attrezzate si può campeggiare? Adesso che fai? Un'abiura? Ti pieghi supinamente al Verbo? Oppure, prendi le distanze, ti dichiari Eretico, e bacchetti pure TheDevil? Voglio proprio vedere se adesso scrivi che TheDevil genera confusione tra i camperisti. Ti aspetto al varco![:D]
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