quote:Originally posted by Frank69> Intervengo solo su questi ultimi due punti per i quali arrivare anche a mettere in mezzo un avvocato per chiedere i danni materiali (oltre che le spese legali). Per quanto attiene alla firma digitale: Fu stato emanato il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, recante «disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa» che, dopo aver definito il documento informatico come «la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati guridicamente rilevanti», dispone che lo stesso «da chiunque formato, (nonché) la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico». Tutto il necessario per la convalida e per l'uso delle firme digitali è a cura delle CAMERE DI COMMERCIO. La Pubblica amministrazione è obbligata ad essere attrezzata per la verifica delle firme digitali. Carta di circolazione. Siccome è un documento ufficiale non consente correzioni ma gli aggiornamenti sono previsti, basta pensare a quando si aggiunge un gancio di traino o si effettua un cambio di tipologia di alimentazione!!! In caso di ERRORI è prevista la sostituzione della carta di circolazione. A questo punto, io mi comporterei così, farei scrivere una bella lettera da un avvocato di fiducia e in caso gli affiderei la pratica legale anche per il recupero del danno!! Ciao
Incredibilmente gli impiegati dell'ufficio hanno iniziato a dire che il documento non era valido perchè non riporta la firma di pugno del legale rappresentante ma una firma elettronica (ritengo che se un'azienda rilascia un documento ufficiale ed appone la firma elettronica abbia richiesto le opportune autorizzazioni per farlo!) ed infine mi hanno testualmente detto: la carta di circolazione è un documento ufficiale, non possiamo mica fare delle correzioni. >
quote:Originally posted by Frank69> Correzioni no, ma rettifiche si. La procedura si definisce RETTIFICA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE e va svolta secondo le indicazioni della circolare MIT n. 2213/M361 del 21 aprile 2006, come dal seguente stralcio: Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle procedure da adottare per la correzione delle carte di circolazione recanti dati inesatti generati, essenzialmente, dall'indicazione, da parte del Costruttore, di un codice meccanografico di immatricolazione (OE/OA) errato. In tale ipotesi, la rettifica della carta di circolazione sarà effettuata secondo la seguente procedura. L'Ufficio Motorizzazione civile presso il quale è avvenuta l'immatricolazione provvede, su richiesta amministrativamente regolarizzata degli interessati, all'emissione di un duplicato della carta di circolazione, previo ritiro ed annullamento del documento originariamente rilasciato, che verrà acquisito agli atti unitamente alla dichiarazione rilasciata dal Costruttore secondo il modello allegato. Ove il documento di circolazione non fosse stato ancora stampato, la dichiarazione del Costruttore sarà acquisita in atti come documento integrativo alla certificazione originale. Nel caso, invece, di veicoli immatricolati sulla base di certificati/dichiarazioni di conformità recanti dati tecnici errati non riconducibili ad un inesatto codice OE/OA, le rettifiche debbono avvenire esclusivamente a seguito di visita e prova, subordinatamente alla presentazione di una dichiarazione del Costruttore attestante l'errore e/o la verifica da effettuare. Auguri.
... ed infine mi hanno testualmente detto: la carta di circolazione è un documento ufficiale, non possiamo mica fare delle correzioni.>