quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 21/09/2012 14:56:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)anche i "fatti" di Marshall sono una visione incompleta (e, per alcuni versi, capziosa) dell'intera problematica.>> Io aspetto "i tuoi fatti" che non possono essere le interpretazioni delle PM di BO e PA circa l'assorbimento delle autocaravan nella figura II 136 questa:
utilizzata nel pannello modello 4/a o 4/b.
Sono al più interpretazioni che spesso sono oggetto esse stesse di contestazione e sfociano in ricorsi e in sentenze.
Vi sono numerosi esempi di ordinanze che si riferiscono ai veicoli nominati per categorie in base all'art. 47 comma 1 e 48 esuccessivi e DM che non parlano mai di M1 M2 etc ai fini della circolazione. Se ne avete che trattano le categorie internazionali ai fini della circolazione citatele.
Sebbene poi inserita nel modello di pannello integrativo 4/a o 4/b il simbolo "autovettura berlina a tre volumi" è il disegno presente nella figura II 136 e allora occorre anche dire che "poco più avanti" c'è anche la figura II 146 (autocaravan) che dunque può essere usata con le stesse modalità.
guarda caso nella stessa serie delle figure II 136 (Auto) e II 146 (autocaravan) guarda caso l'art. 83 del regolamento che regola i pannelli integrativi parla di CATEGORIE di utenti, superando il concetto stesso di categoria di veicoli. Come indica la Cassazione 11278/2001 per l'autocaravan.
E il MI nella circolare 277 per la parte in cui definisce l'autocaravan "è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c.1 lett. m)id="red"> del Codice della Strada). Vale a dire che conferma che la qualifica di particolare categoria di veicoli discende dalla definizione data dall'art. 54 comma 1 lettera m. Più chiaro di così! id="red">
E poco più avanti la definisce "Tuttavia, la limitazione alla circolazione stradale e alla sosta per la particolare categoria di veicoli in esameid="red">"
Di conseguenza per definire "capziose" le mie interpretazioni occorre essere convincenti e dimostrare che le proprie tesi non siano quelle capziose.
Poi la riforma del CDS potrebbe anche orientarsi alle categorie internazionali anche ai fini della circolazione, ma al momento non è così.
La realtà è più semplice: ai fini delle norme sulla motorizzazione valgono le categorie internazionali. Ai fini delle norme sulla circolazione valgono le definizioni date dal CDS al comma 1 dell'art. 47 e agli art. 48 e successivi in rapporto di genere e specie.
Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza. quote:Il parcheggio è definito quale area o infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli (art. 3, c. 1, n. 34 del Codice ). La definizione è ulteriormente chiarita dall’ art. 120, c. 1, lett. c ) del Regolamento che, in relazione al segnale di parcheggio, prescrive che lo stesso può essere usato per indicare un’area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salva diversa indicazione.>>
quote:Qualora l’ente proprietario della strada intenda invece regolamentare la sosta dei veicoli, fermo restando l’utilizzo del segnale di cui all’art. 120, c. 1 lett. a) del Regolamento, è consigliabile l’utilizzo di un segnale composito inserendo il simbolo di cui alla figura II.170 del Regolamento integrato con iscrizioni, lettere o simboli, relativi ai segnali di indicazione (art. 125 del Regolamento) secondo la volontà di regolamentazione.id="red">>>
quote:Art. 125. - Iscrizioni, lettere e simboli relativi ai segnali di indicazione id="red"> 1. In sostituzione o in aggiunta alle iscrizioni è consentito inserire nei segnali simboli, numero della strada, direzioni cardinali od abbreviazioni. È da evitare, comunque, la concentrazione di più iscrizioni su limitate superfici. 2. I simboli da utilizzare nei cartelli di indicazione sono quelli di cui alle figure da II.100 a II.231. id="red">>> Come già indicato nel precedente intervento dunque usare il simbolo II 136 (auto berlina tre volumi) oppure la figura II 146 è per il MIT un uso alla pari che deve corrispondere alla volontà di regolamentazione!id="red"> Una chiosa finale per usare lo stesso metro di lettura di TheDevil a proposito della "berlina tre volumi": dovrei concludere che la figura II 377
indica un'Area Attrezzata con impianti di scarico ma riservata ad "Autocaravan (forse) Mansardati"id="red"> perché ci sarebbe la mansarda appena abbozzata, non la sagoma dei semintegrali e nemmeno dei motorhome né dei furgonati (camper puri), che sarebbero dunque esclusi come le station vagon dalla chiosa di TheDevil sulla "berlina tre volumi" ...
Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza. quote:Risposta al messaggio di bork inserito in data 26/09/2012 19:38:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La possibilità di sosta PER IL VEICOLO, è lui che sosta, non include la possibilità di soggiornare a bordo del veicolo se c'è un divieto di campeggio. Il codice della strada si occupa della circolazione dei veicoli dei pedoni e degli animali (Art. 1) nel quale non è contemplata l'azione di campeggiare delle persone che consiste secondo la Cassazione, nel vivere nel veicolo in sosta. Su questo equivoco si fonda la tua infondata pretesa di poter scegliere tra parcheggi e campeggi. Sono due strutture diverse destinate a due usi diversi. Nei parcheggi al massimo sostano i veicoli e basta ove consentito, come indica lo stesso art. 185 comma 2 (La sosta dell'autocaravan, ove consentita... vuol dire che potrebbe anche non essere consentita). Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.
quote:Risposta al messaggio di bork inserito in data 26/09/2012 19:38:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> la tua libertà di scelta la puoi realizzare nei mesi invernali quando non vi è un grande movimento di camper e di turismo in generale e magari evitando la riviera ligure, che come tuuti sanno non dispone di grandi spazi. Farei inoltre una netta distinzione su aree di sosta camper e campeggi, soprattutto per la differenza di prezzo. [:)] AMMA
quote:Risposta al messaggio di Steve66 inserito in data 26/09/2012 21:34:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non è solo una libertà di scelta, devi considerare che non tutte le soste sono come quelle che intendi tu e quindi non sempre è recepibile il tuo suggerimento. Per usare termini simili ai tuoi si diventa pazzi sul significato dei cartelli e sulle possibili interpretazioni per capire cosa puoi fare. Si è parlato dei cartelli di Bologna, se parcheggio sotto casa a Bologna il camper per alcune ore lo faccio per motivi che difficilmente sono sostituibili con l'andare all'area di sosta (che per altro a Bologna non c'è). Sapere se il cartello indica una sosta possibile o meno, secondo me, è utile a tutti noi. Bork ha chiesto un'opinione, ha dichiarato di essere in sosta libera con tutte le conseguenze che possono o meno renderlo "campeggio", ma ha anche postato una foto che richiedeva di chiarire il significato del simbolo "autovettura", simbolo che come avrai letto è decisamente poco chiaro a molti e sul quale sono stati spesi fiumi di parole anche in passato come riportato anche da TheDevil. Ciao. Marco
quote:Articolo 59: Veicoli con caratteristiche atipiche 1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58id="red">. (1) 2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto: id="red"> a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoliid="red">, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida; id="red"> b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.>> Quindi per il codice della strada le categorie di veicoli valide ai fini della circolazione sono quelle di cui agli articoli da 52 a 58, cui il MIT deve assimilare anche eventuali veicoli con caratteristiche atipiche. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.