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maxim17
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22/09/2006 5341
Inserito il 17/02/2009 alle: 14:48:03
Se verrà approvato il così chiamato "decreto Mille Proroghe" per il 2009, forse sarà più facile istallare accessori aggiuntivi ( leggasi portamoto ) se questi hanno già ottenuto una loro omologazione nazionale dal costruttore, e apportare delle modifiche importanti, anche ad un singolo esemplare di automezzo, e ottenere la riomologazione dello stesso, il tutto senza che sia interessata la casa costruttrice. Il tutto inserito in un emendamento inserito nel D.L. n. 207 già approvato dal Senato della Repubblica e da convertire il Legge dopo il passaggio dalla Camera dei Deputati. Vengono apportate delle modifiche al Codice della Strada -- D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 -- Anche nel senso che se le modifiche riguardano sistemi approvati da direttive Comunitarie l'iter di omologazione si semplifica. Speriamo bene perchè il Ministero delle Infrasrutture e dei Trasporti dovrebbe emenare degli appositi decreti di attuazione. Teniamoci costantemente aggiornati. Cordiali saluti. Max.
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maxim17
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22/09/2006 5341
Inserito il 17/02/2009 alle: 15:50:45

http://www.senato.it/documenti/...

Il D.L.approvato dal Senato della Repubblica vedi art. 29. Cordiali Saluti. Max.
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TheDevil
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rating

23/11/2006 4689
Inserito il 17/02/2009 alle: 16:20:04
XVI Legislatura - DdL 1305 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti" Articolo 29, comma 1-ter All’articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 2. L’accertamento di cui al comma 1 puo' riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalita' stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamentoid="blue">; b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessita' di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi. 3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entita' tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti. 3-quater. Gli accertamenti relativi all’approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.id="blue"> Resta tutta da dimostrare l'attinenza delle modifiche legislative al CdS (come surriportate) alle proroghe dei termini, oggetto dell'iniziale D.L. 207.

Modificato da TheDevil il 17/02/2009 alle 16:46:46
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maxim17
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22/09/2006 5341
Inserito il 19/02/2009 alle: 23:34:34
Così come pubblicato sul sito della Camera dei Deputati in data odierna: " DECRETO SU PROROGA DEI TERMINI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE: VOTATA LA FIDUCIA Nella seduta odierna la Camera con 284 voti a favore e 243 contrari ha votato la fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico, nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato, del disegno di legge (C2198) di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti." E cioè, tra l'altro: ...omissis.... art. 29 d.l. 207 del 30/12/2008 «3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi. 3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti. 3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». Per TheDevil: non é la prima volta che vengono votati leggi-contenitori come quella citata, che sotto un titolo nascondono delle valanghe normative!!! Cordiali saluti. Max.
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maxim17
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22/09/2006 5341
Inserito il 26/02/2009 alle: 22:32:10
https://www.camperonline.it/for... Approvazione definitiva. Aspettiamo i decreti attuativi. Cordiali saluti. Max.
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pipopante
pipopante
28/04/2008 6218
Inserito il 06/03/2009 alle: 14:56:46
Scusate l'ignoranza...ma tutto ciò sta a dire che se voglio mettere un portamoto...uno di quelli che è "già" omologato dalla casa produttrice , NON devo perciò pormi problemi sul fatto di far passare il collaudo a tutto il mezzo compreso del nuovo portamoto?! Grazie[:I]
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maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 06/03/2009 alle: 23:59:32
Penso di si! Ma tutto dipende se verranno emessi i decreti attuativi. Speriamo. Cordiali saluti. Max.
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pipopante
pipopante
28/04/2008 6218
Inserito il 07/03/2009 alle: 01:50:41
Grazie[:I]
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Mazzok
Mazzok
29/03/2007 123
Inserito il 30/04/2009 alle: 08:09:15
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE Direzione generale per la motorizzazione Divisione 2 Prot. n. 69402/08/03 Roma, 2 settembre 2008 OGGETTO: Strutture portabagagli. Come è noto, con le circolari n. 2522/4332-D.C. IV n. B103 del 27.11.1998 (1) n. 1906/4120-B41 del 6.5.1999 (2) e n. 01/M368 del 2.1.2003 (3) sono state indicate, per gli autocaravan già in circolazione, le condizioni di ammissibilità e le procedure per l'aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell'installazione di strutture portamoto. Nel confermare i contenuti delle richiamate disposizioni, con la presente nota si forniscono alcuni chiarimenti in merito a talune strutture portabagagli, omologate secondo la direttiva 74/483/CEE (4) e successive modifiche ed integrazioni, montate posteriormente a sbalzo sugli autocaravan e commercializzate quali "portamoto". Nel merito, si osserva, preliminarmente, che le citate direttive comunitarie prevedono, tra l'altro, la possibilità di omologare i portabagagli quale entità tecniche indipendenti. I portabagagli omologati sono contraddistinti dalla prescritta marcatura (numero di omologazione CE, proceduto dalla sigla dello Stato che ha rilasciato l'omologazione) e sono accompagnati dalle istruzioni di montaggio. L'installazione sui veicoli di siffatte strutture deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dalle predette istruzioni di montaggio, nel rispetto dei limiti di carico della struttura stessa e dei limiti di pesi massimi del veicolo. Tutto ciò premesso, si evidenzia che l'installazione dei portabagagli sopra descritti non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione, e, pertanto, le eventuali richieste da parte dell'utenza tese all'annotazione sulla carta di circolazione di strutture definite "portamoto" che risultino omologate in base alla direttiva 74/483/CEE (4) e succ. mod. ed int., debbono essere definite negativamente. Si pregano le Direzione Generali Territoriali di assicurare la diffusione della presente nota agli Uffici coordinati. IL DIRETTORE GENERALE arch. Maurizio Vitelli
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 03/05/2009 alle: 14:14:15
quote:Originally posted by Mazzok
>
> Alla tua trascrizione della recente circolare ministeriale in materia di portabagagli non hai aggiunto alcun commento. Con la circolare in questione NON viene "liberalizzato" il montaggio del portamoto. La circolare si lìmita a confermare, con la citazione dei precedenti provvedimenti in materia, che il montaggio di una struttura portabagagli posteriormente a sbalzo non necessita di aggiornamento della CdC. Cosi' come resta invece confermato che il montaggio di una struttura portamoto, nei casi ammessi, comporta la visita e prova del veicolo ed il relativo aggiornamento della CdC. Di conseguenza, resta soggetto alle sanzioni dell'art. 78 CdS l'incauto acquirente che, frastornato dai termini pubblicitari, utilizza una struttura omologata ai sensi della Direttiva 74/483/CEE per trasportare un motociclo/ciclomotore. Se poi, per il montaggio della struttura, si modifica l'impianto elettrico del veicolo e/o la posizione del portatarga oppure si realizza un duplicato "artigianale" della targa, la collezione delle sanzioni si allunga.
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