quote:Originally posted by decio1969 ... al ritiro del camper 24/04/2010 mi hanno dato questo fogliettoid="red"> che sostituisce il libretto e che vale 90 gg mi pare.>> Ritengo che possa trattarsi della ricevuta sostitutiva, rilasciata ai sensi del comma 2 dell'art. 92 CdS per un massimo di 30 gg, mentre il foglio di via e' il documento di circolazione che accompagna la targa provvisoria (di cartone) di cui all'art. 99 CdS. Il rilascio della ricevuta sostitutiva e' considerato illegittimo dal MIT (circ. prot. 91919 del 13.11.2008) in caso di semplice trasferimento di proprieta', dove l'aggiornamento della CdC avviene con apposizione di un tagliando autoadesivo e pertanto non e' assolutamente necessario ne' prescritto trattenere il documento originale da parte dello Studio di consulenza automobilistica che interviene nell'operazione. Poiche' il comma 3 dello stesso articolo citato commina pesanti sanzioni a chi rilascia abusivamente detta ricevuta, mi permetto suggerirti di voler valutare l'opportunita' di recarti personalmente presso lo Studio incaricato di aggiornare la CdC e fare presente quanto sopraesposto in modo da ottenere la sollecita restituzione dei tuoi documenti (CdC e CdP) debitamente aggiornati, senza frapporre ulteriori ed inesistenti motivazioni di ritardo. Sempre che si tratti di un semplice trasferimento di proprieta' su un veicolo gia' regolarmente immatricolato ad "uso proprio" (e non sia, ad esempio, un autocaravan ex noleggio con conseguente necessita' di annotare anche il "cambio d'uso"). ------------------------------ p.s. Con la ricevuta sostitutiva non si puo' andare all'estero.
quote:Risposta al messaggio di decio1969 inserito in data 01/06/2010 16:14:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Scusa, non avevo letto prima il tuo quesito. Allora, premesso che non si tratta di "foglio di via", bensì di una "carta provvisoria di circolazione" rilasciata dal DTT ai sensi dell'art. 95, comma 1°, CdS:
quote:1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni. >> devi tener presente che il comma 6° dello stesso artciolo prescrive che:
quote:6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. >> per cui il rilascio della stessa è necessario ai fini della circolazione. Ciò detto, per rispondere al tuo quesito se tale documento sia valido per circolare all'estero, occorre ricordare che ai sensi degli artt. 35 e 36 della Convenzione sulla circolazione stradale, adottata a Vienna l'8 novembre 1968, ciascuna Parte contraente è tenuta a consentire la circolazione sul proprio territorio dei veicoli immatricolati nel territorio di un'altra Parte contraente, a condizione che i veicoli stessi siano muniti di targhe e di un documento di circolazione. A tale scopo è sufficiente che la carta di circolazione (anche provvisoria) contenga :
quote:– un numero d’ordine, detto numero di immatricolazione, la cui composizione è indicata all’allegato 2 della presente Convenzione; – la data della prima immatricolazione del veicolo; – il nome completo e il domicilio del titolare del certificato; – il nome o il marchio di fabbrica del costruttore del veicolo; – il numero d’ordine del telaio (numero di fabbricazione o numero di serie del costruttore); – se si tratta di un veicolo destinato al trasporto di merci, la massa massima autorizzata; – se si tratta di un veicolo destinato al trasporto di merci, la massa a vuoto; – il periodo di validità, se non è illimitato.>> per cui, stante la circostanza che la il documento in tuo possesso dovrebbe contenere tutto quanto sopra indicato, ne deriva che il tuo veicolo può tranquillamente circolare negli Stati che hanno aderito a detta Convenzione.