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Furti in parcheggi a pagamento

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1 20 13
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 12/02/2009 alle: 13:26:22
Alcuni gg orsono ho letto su LA STAMPA che in caso di parcheggio a pagamento (anche se viene indicato che NON e’ custodito e anche se a tal riguardo dovesse esistere una ordinanza sindacale e/o un regolamento comunale) il proprietario dell’auto deve SEMPRE essere risarcito in caso di furto (anche di oggetti in essa contenuti) dal proprietario/gestore del parcheggio. Ivano.id="blue">
22
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 13/02/2009 alle: 09:17:50
L'ho letto anch'io deve esserci stata una sentenza di cassazione. ciao roberto
20
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 13/02/2009 alle: 16:27:42
Io ero rimasto fermo ancora a una risposta dell'Esperto Risponde del Sole 24ore di molto tempo fa, che diceva che se nel regolamento (o sul biglietto) del parcheggio è specificato che il corrispettivo pagato riguarda solo lo spazio occupato e non la custodia, le pretese di risarcimento per danno e furto presso il gestore del parcheggio non hanno ragione di esistere. Certo, farebbe piacere anche a me i parcheggi rispondesserop sempre di danni e furti... Se è cambiata la legge, o la sua interpretazione, tanto meglio. [8D]
19
Zuzù
Zuzù
09/04/2007 10
Inserito il 14/02/2009 alle: 11:59:28
Ciao, magari è un argomento diverso perciò mi scuso in anticipo, però a me hanno rubato il camper il 31 agosto scorso in un rimessaggio. I titolari del rimessaggio e dell'agenzia assicurativa sono stati corretti e cortesi, l'assicurazione (Lloyd Adriatico) lo è un pò meno, visto che sono passati in pratica SEI MESI!! ed ancora non ho i miei soldi! In pratica, la Lloyd prima o poi risarcirà il furto e poi farà rivalsa sul rimessaggio e questo sembra che allunghi i tempi per la chiusura inchiesta. [V][?] Ma serve davvero così tanto tempo? Io sapevo che in genere furti o danni vanno liquidati entro i 90 gg. Magari sono particolarmente sfortunato, però quando riuscirò ad acquistare un nuovo mezzo (ne ho avuti 3 e mi manca!) cambierò assicurazione. Dan

Modificato da Zuzù il 14/02/2009 alle 12:05:12
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 15/02/2009 alle: 18:56:49
quote:Originally posted by roblungh
L'ho letto anch'io deve esserci stata una sentenza di cassazione.>
> Per chi ne e' interessato il testo della sentenza e' disponibile in

http://www.movimentocamperisti....

Ivanoid="blue">
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chorus
chorus
05/10/2006 12919
Inserito il 16/02/2009 alle: 09:40:21
Altra sentenza della Cassazione favorevole: Cass. civ., sez. III 13-03-2007, n. 5837 In sostanza occorre far riferimento alle norme del codice civile relative al deposito, poiché il parcheggio di un automezzo gestito da una ditta privata è un contratto atipico. Continua la sentenza dicendo che l'offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l'accettazione attraverso l'immissione del veicolo nell'area, ingenera l'affidamento che in essa sia compresa la custodia. L'eventuale clausola di esclusione della responsabilità del gestore del parcheggio nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto. Dunque non basta che il gestore del parcheggio scriva l'avvertenza sul retro del biglietto. Occorre l'approvazione scritta da parte di colui che parcheggia l'automezzo.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 16/02/2009 alle: 14:48:29
quote:Originally posted by chorus
Altra sentenza della Cassazione favorevole: Cass. civ., sez. III 13-03-2007, n. 5837 In sostanza occorre far riferimento alle norme del codice civile relative al deposito, poiché il parcheggio di un automezzo gestito da una ditta privata è un contratto atipico. Continua la sentenza dicendo che l'offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l'accettazione attraverso l'immissione del veicolo nell'area, ingenera l'affidamento che in essa sia compresa la custodia. L'eventuale clausola di esclusione della responsabilità del gestore del parcheggio nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto. Dunque non basta che il gestore del parcheggio scriva l'avvertenza sul retro del biglietto. Occorre l'approvazione scritta da parte di colui che parcheggia l'automezzo. >
> Concordo. Ci sono specifici fattori che hanno fatto ritenere alla Suprema Corte l'esistenza di un contratto di deposito con custodia e tra questi l'ingresso e l'uscita con la barra. Pertanto ritengo che l'annuncio di IVANOPP nel suo primo intervento vada preso con le "molle". Saluti.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 17/02/2009 alle: 18:34:08
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Pertanto ritengo che l'annuncio di IVANOPP nel suo primo intervento vada preso con le "molle". >
> Puoi farlo presente a LA STAMPA che ha pubblicato la notizia. Cmq mi pare che le sentenze (quella messa a disposizione e quella descritta da chorus) avvalorino l'articolo pubblicato su LA STAMPA (tra l'altro mai nessuno mi ha mai chiesto di firmare per accettazione che un parcheggio a pagamento risulta NON custodito). Invece (e a parer mio importante) ci sarebbe da capire come tali sentenze possono essere "interpretate" in caso di parcheggio a pagamento (magari comunale) con erogazione automatica dello scontrino... (anche xche' di ausiliari del traffico che gironzolano come dei "condor" per appioppare multe ce ne sono eccome...) id="blue">
FrancoIV
FrancoIV
-
Inserito il 22/02/2009 alle: 19:15:54
Chiedo scusa, ma non mi pare ci sia sufficiente chiarezza. Questa è la situazione descritta nella sentenza cui fa riferimento il signor Chorus: Con sentenza in data 13-22 marzo 2001 il Tribunale di Bari rigettava la domanda proposta da D.C., il quale aveva chiesto, previa declaratoria di inadempienza della convenuta agli obblighi di custodia, la condanna di E.F., titolare della ditta omonimaid="red">, al risarcimento dei danni quantificati in lire 70.000.000, subiti in conseguenza della sottrazione del proprio automezzo dal piazzale di parcheggio della ditta, cui esso era stato affidato.id="red"> Che mi pare conforme alla Sentenza cui fa riferimento lei signor IVANOPP. Mentre il suo post iniziale afferma quanto segue: Alcuni gg orsono ho letto su LA STAMPA che in caso di parcheggio a pagamentoid="red"> (anche se viene indicato che NON e’ custodito e anche se a tal riguardo dovesse esistere una ordinanza sindacale e/o un regolamento comunale (1)id="red">) il proprietario dell’auto deve SEMPRE essere risarcito in caso di furto (anche di oggetti in essa contenuti) dal proprietario/gestore del parcheggio. Ritengo che la nota (1) si riferisca all'assegnazione in gestione di aree di parcheggio e non in generale alle ordinanze ex art. 7 lettera f). Nei casi specificati nelle due sentenze la custodia era da considerarsi naturale in quanto c'era l'affidamento del veicolo o per la presenza di barre (meccanismi di controllo in ingresso ed uscita) o per la presenza di personale. Per escludere la custodia occorreva una specifica sottoscrizione. Non ritengo, pertanto, che i parcheggi a pagamento, quelli con le strisce blu sulla pubblica via, e con il totem o il grattino comunale tanto per capirsi, rientrino nelle due sentenze. Come mi pare che lei invece voglia intendere, signor IVANOPP. Pensi un po' quale sarebbe l'effetto devastante di ciò che lei afferma: tutte le auto anche quelle non assicurate contro i furti, in caso di furto reale, "sarebbero rubate" in parcheggi a pagamento comunali, senza custodia. Secondo quanto lei ha scritto basterebbe infatti premunirsi di uno scontrino di un parcheggio a pagamento tra il momento del furto patito e la denuncia da fare ed il gioco sarebbe fatto! Troppo facile. Invece mi pare che le due sentenze dicano che l'elemento essenziale sia la consegna e la presa in consegna del gestore; se si vuole escludere la custodia si deve sottoscrivere il contratto accettando la clausola (vessatoria) dell'esclusione della responsabilità del gestore dalla custodia. Ritengo che le due sentenze esprimano semplicemente questo concetto. La invito a rivedere la sua posizione.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 22/02/2009 alle: 21:54:36
quote:Originally posted by FrancoIV
Non ritengo, pertanto, che i parcheggi a pagamento, quelli con le strisce blu sulla pubblica via, e con il totem o il grattino comunale tanto per capirsi, rientrino nelle due sentenze. Come mi pare che lei invece voglia intendere, signor IVANOPP. La invito a rivedere la sua posizione.>
> Guardi che io avevo solo fatto una domanda (ovvero e ripeto: "Invece (e a parer mio importante) ci sarebbe da capire come tali sentenze possono essere "interpretate" in caso di parcheggio a pagamento (magari comunale) con erogazione automatica dello scontrino...") Domanda a cui lei ha fornito una risposta e puo' darsi abbia ragione, ma se permette rimango in attesa di altri pareri (anche perche' in caso di parcheggio con custodia a questo punto io mi aspetterei una tariffa molto piu' elevata di quelli a "grattino" o a pagamento automatico... e poi, ripeto, la "custodia" nei parcheggi a "grattino" o a pagamento automatico c'e' , ma solo per fare multe...)id="blue">
TheHolyWater
TheHolyWater
-
Inserito il 25/02/2009 alle: 10:37:55
quote:Originally posted by IvanoPP
quote:Originally posted by roblungh
L'ho letto anch'io deve esserci stata una sentenza di cassazione.>
> Per chi ne e' interessato il testo della sentenza e' disponibile in

http://www.movimentocamperisti....

Ivanoid="blue">
>
> Sentenza 1957/2008 [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Eccola qua: "L'autonomia dell'appaltatore e la responsabilità contrattuale per vizi dell'opera appaltata vengono meno allorché l'appaltatore, avendo debitamente informato il committente in ordine ai rischi e agli inconvenienti derivanti dalla realizzazione dell'opera secondo le modalità dal medesimo richieste, abbia eseguito i lavori alla stregua delle direttive impartite dal committente nonostante i rilievi tecnici formulati dall'appaltatore così assumendo - in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti - il ruolo di nudus minister. La verifica, poi, se nel caso concreto l'appaltatore abbia o meno assunto tale veste costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato alla indagine del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se correttamente e congruamente motivato". (M.Fin.) Ma che, il Movimento Camberisti si inventa i numeri delle sentenze o va alla stessa scuola di imbrecisione dei dedevil?[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 25/02/2009 alle: 12:30:10
quote:Originally posted by TheHolyWater
quote:Originally posted by IvanoPP
Per chi ne e' interessato il testo della sentenza e' disponibile in

http://www.movimentocamperisti....

Ivanoid="blue"> >
> Sentenza 1957/2008 [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Eccola qua: "L'autonomia dell'appaltatore e la responsabilità contrattuale per vizi dell'opera appaltata vengono meno allorché l'appaltatore, avendo debitamente informato il committente in ordine ai rischi e agli inconvenienti derivanti dalla realizzazione dell'opera secondo le modalità dal medesimo richieste, abbia eseguito i lavori alla stregua delle direttive impartite dal committente nonostante i rilievi tecnici formulati dall'appaltatore così assumendo - in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti - il ruolo di nudus minister. La verifica, poi, se nel caso concreto l'appaltatore abbia o meno assunto tale veste costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato alla indagine del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se correttamente e congruamente motivato". (M.Fin.) Ma che, il Movimento Camberisti si inventa i numeri delle sentenze o va alla stessa scuola di imbrecisione dei dedevil?[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
>
> [?][?][?] PS: poi forse e’ meglio se la smettete (al plurale in quanto indirizzato a te e ai tuoi vari multinick, tra l’altro se non ricordo male in passato non era tuo uso storpiare l’italiano e i nomi…) di “cercare la rissa” in vari 3D xche’ serve a nulla (ed inoltre non ne comprendo lo scopo) se non a farli chiudere/tagliare dalla moderazione-CoL id="blue">
TheHolyWater
TheHolyWater
-
Inserito il 25/02/2009 alle: 13:45:04
quote:Originally posted by IvanoPP
quote:Originally posted by TheHolyWater
quote:Originally posted by IvanoPP
Per chi ne e' interessato il testo della sentenza e' disponibile in

http://www.movimentocamperisti....

Ivanoid="blue"> >
> Sentenza 1957/2008 [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Eccola qua: "L'autonomia dell'appaltatore e la responsabilità contrattuale per vizi dell'opera appaltata vengono meno allorché l'appaltatore, avendo debitamente informato il committente in ordine ai rischi e agli inconvenienti derivanti dalla realizzazione dell'opera secondo le modalità dal medesimo richieste, abbia eseguito i lavori alla stregua delle direttive impartite dal committente nonostante i rilievi tecnici formulati dall'appaltatore così assumendo - in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti - il ruolo di nudus minister. La verifica, poi, se nel caso concreto l'appaltatore abbia o meno assunto tale veste costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato alla indagine del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se correttamente e congruamente motivato". (M.Fin.) Ma che, il Movimento Camberisti si inventa i numeri delle sentenze o va alla stessa scuola di imbrecisione dei dedevil?[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
>
> [?][?][?] PS: poi forse e’ meglio se la smettete (al plurale in quanto indirizzato a te e ai tuoi vari multinick, tra l’altro se non ricordo male in passato non era tuo uso storpiare l’italiano e i nomi…) di “cercare la rissa” in vari 3D xche’ serve a nulla (ed inoltre non ne comprendo lo scopo) se non a farli chiudere/tagliare dalla moderazione-CoL id="blue">
>
> Fratello caro, la sentenza è quella là. Non cè moderazione che tenga, se voi del Movimento Camberisti siete ignoranti e arruffoni, io che ci posso fare? P.S. Che è il multicrick? Un altra invenzione del tuo Movimento?
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4699
Inserito il 25/02/2009 alle: 18:38:38
quote:Originally posted by IvanoPP
... xche’ serve a nulla ...id="blue">>
> Non sono d'accordo. A mio avviso serve. Eccome. Il lettore del forum sa distinguere tra gli interventi che apportano un contributo utile (anche minimo) alle discussioni e gli interventi che, invece, hanno soltanto un fine provocatorio/denigratorio. E da questa distinzione sugli interventi discende una automatica distinzione anche sulle relative "firme", cui viene riconosciuto un diverso livello di credibilita'.
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