quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 02/03/2010 22:16:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> forse ma e' una risposta all'incivilta' di chi non vuole capire l'importanza dell'argomento. Una volta non era cosi' ma poi il fenomeno ha assunto dimensioni di una catastrofe in termini di morti-feriti e danni quindi ogni popolo ha le leggi che si merita .saluti Roby
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 02/03/2010 23:23:16 Un altro sito internet dice che sei inidoneo alla guida. Pertanto, mi sembra di capire che con un tasso superiore a 1,5 sei ubriaco fradicio. Perchè dici che questa norma è anticostituzionale? Quale articolo della costituzione a tuo parere violerebbe? Se secondo te intacca il principio della proprietà privata, si può argomentare che la confisca subentra dopo l'accertamento di un reato da parte di un giudice ed il veicolo in questo caso rappresenta il corpo del reato. >> Metti, come non di rado accade, che l'auto è guidata non dal proprietario... Tanto per fare un esempio! Sembra la storia del ritiro della patente per eccesso di velocità sempre e comunque a qualcuno. Se non si individua (contravvenzione rilevata fotograficamente) la persona che ha commesso l'infrazione dell'eccesso di velocità la patente veniva tolta al proprietario della macchina! I ricorsi alla Consulta si sono ammucchiati!! Ciao
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 02/03/2010 22:16:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La solita boiata... e per l'ennesima volta...è la certezza della pena non la sua pesantezza che limita i reati... ......
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 03/03/2010 01:16:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Perchè secondo me la pena non è equa tra chi commette l'infrazione con una ferrari o un camper e chi in panda.sequestrare un camper o una ferrari, la perdita è decisamente diversa,invece una bella sanzione e ritiro della patente è uguale per tutti,altrimenti si dovrebbero fare anche le multe in base alla denuncia dei redditi,però devi convenire che sarebbe anticostituzionale. Saluti ED
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 03/03/2010 09:16:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Resto della mia opinione che il sequestro del veicolo è un atto anticostituzionale. Non è una cosa che mi riguarda perché in famiglia (figli ed io) non beviamo alcolici (io mia moglie di tanto in tanto di concediamo una bottiglia di vino di alta qualità ma IN DUE un litro ci dura anche 4 giorni (pranzo e cena). Ritengo la cosa non costituzionale comunque. Ciao
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 03/03/2010 13:39:54 Ecco cosa dice l'art. 42 della Costituzione (ho volutamente omesso alcune parti indicandole con punti di sospensione): "La proprietà è pubblica o privata ... La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale..." >> Credo ci sia una grande differenza tra ESPROPRIO (salvo indennizzo) e SEQUESTRO o CONFISCA.
quote: Ecco cosa dice l'art. 32 della Costituzione: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ..." E' più importante il diritto di proprietà, oppure il diritto di circolare sulla strada senza essere vittime di un ubriaco al volante? >> Allora, visto che gli autoveicoli, con o senza dolo, sono causa di migliaia di morti si potrebbe arrivare a vietare l'uso, sequestrare, ecc... qualunque veicolo in nome della SALUTE PUBBLICA. Via siamo seri! Invece di pensare a misure che si prestano a ricorsi, sarebbe meglio prevedere pene più severe con l'arresto immediato in caso di flagranza di reato. Ciao
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 03/03/2010 09:16:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Seguendo il tuo esempio, 6 mila euro di sanzione non sono la stessa cosa per il proprietario di una Panda e per quello di una Ferrari in termini di disponibilità e capacità finanziaria di pagamento: non credi?
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 03/03/2010 13:58:34 Seguendo il tuo esempio, 6 mila euro di sanzione non sono la stessa cosa per il proprietario di una Panda e per quello di una Ferrari in termini di disponibilità e capacità finanziaria di pagamento: non credi? >> L'arresto si. E poi, ancora, le sanzioni e le pene previste dal sistema giudiziario italiano non sono legate al reddito. Non credi?
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 03/03/2010 15:28:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Rispondendo a edo1450 forse non sono riuscito a spiegarmi. edo1450 diceva che la sanzione non è equa, data la maggior pena afflittiva subita da chi si vede confiscata una Ferrari rispetto a chi si vede confiscata una Panda, pur avendo commesso la medesima infrazione. Ho risposto dicendo che per il proprietario della Ferrari 6 mila euro probabilmente hanno un valore diverso rispetto al proprietario della Panda.
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 03/03/2010 13:54:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> A mio parere un conto è causare un incidente per disattenzione (può capitare purtroppo a tutti) e un conto causarlo perchè si è ubriachi al volante. Ribadisco che il mio era soltanto un esempio per far capire che i diritti costituzionali sono molti; a volte per privilegiare il diritto di uno si lede il diritto dell'altro. Nell'esempio che ho fatto, qual è il diritto più importante e degno di una maggior tutela costituzionale?
quote:Originally posted by edo1450 A me la cosa sembra un po anticostituzionale. Originally posted by Prof.AntonioCalosci Ritengo la cosa non costituzionale comunque.>> La Corte Costituzionale, con ordinanza 10-13 marzo 2008, n. 54 (G.U. 19 marzo 2008, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 186, comma 2, e 187, comma 7, come sostituiti dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125 (G.U. 13 maggio 2009, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186, comma 2, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 23-27 febbraio 2009, n. 57 (G.U. 4 marzo 2009, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 186, commi 2 e 7, nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a) e c) del comma 1 dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160, questioni sollevate in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 03/03/2010 18:09:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Hai dimenticato queste: Con ordinanza 4-18 giugno 2003, n. 215 (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 5, e 218, comma 5, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sollevate dal giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe. Con ordinanza 11-18 febbraio 2009, n. 50 (Gazz. Uff. 25 febbraio 2009, n. 8, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, mentre. Con successiva ordinanza 22-26 giugno 2009, n. 187 (Gazz. Uff. 1 luglio 2009, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con sentenza 30 maggio-12 giugno 1996, n. 194 (Gazz. Uff. 19 giugno 1996, n. 25, Serie speciale), ha dichiarato inoltre la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, quarto e sesto comma; 187, quarto comma; 223, terzo comma, e 224, primo comma, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 97 e 102 della Costituzione. Con ordinanza 4 - 19 novembre 2002, n. 461 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186 sollevata in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. Con ordinanza 16-19 aprile 2007, n. 133 (Gazz. Uff. 26 aprile 2007, Ediz. Str., 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, come sostituito dall'art. 5 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. Con ordinanza 19-23 novembre 2007, n. 396 (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con ordinanza 9-18 giugno 2008, n. 217 (Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, così come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione. Con ordinanza 23-27 febbraio 2009, n. 57 (Gazz. Uff. 4 marzo 2009, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, commi 2 e 7, nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a) e c) del comma 1 dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160, questioni sollevate in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Se è incostituzionale, ha una bella resistenza...
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 03/03/2010 17:13:53 A mio parere un conto è causare un incidente per disattenzione (può capitare purtroppo a tutti) e un conto causarlo perchè si è ubriachi al volante. >> Sono pienamente concorde su questa affermazione.
quote: Ribadisco che il mio era soltanto un esempio per far capire che i diritti costituzionali sono molti; a volte per privilegiare il diritto di uno si lede il diritto dell'altro. Nell'esempio che ho fatto, qual è il diritto più importante e degno di una maggior tutela costituzionale? >> Per curiosità, e con questo replico sia "THE DEVIL" sia a "ippocampo", sono andato a rileggere l'art. 186 del CdS (cosa che non faccio praticamente mai visto che non bevo) in particolare al comma 1 recita: Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.(2) Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera . La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis. (3) Quindi già letto in questa maniera ha ragione la Consulta e, a mio avviso, perché: -non è danneggiato il proprietario del veicolo se diverso dal trasgressore; -i veicolo è confiscato solo dopo la sentenza di condanna. Ciao P.S. Piccola considerazione. Non bevo praticamente mai. Talvolta A TAVOLA in presenza di vino particolarmente buono "eccedo" concedendomi il lusso di un bicchiere di vino. Al termine del pasto, non sentendomi del tutto sobrio, ho fatto la prova con uno di quegli etilometri elettronici che si trovano in farmacia (lo tengo in camper per qualunque evenienza). Sono risultato con un tasso alcolemico dello 0,15 g/l. Mi chiedo: già mi sento poco lucido con solo lo 0.15, ma come si sta con tassi oltre lo 0,5?? ...e poi la vita è già breve di suo... credo sia meglio viverla lucidamente in ogni istante.
quote:Risposta al messaggio di pulce69 inserito in data 03/03/2010 20:23:09 Caro Prof. Calosci, leggendo questo forum ho constatato la Sua "evoluzione" di pensiero. Non me ne voglia ma la mia esperienza porta a credere che la vita è meglio viverla "sicuramente", e per sicuramente intendo che la Sicurezza Stradale non è un obiettivo irraggiungibile, ed il raggiungimento dell'obiettivo consentirà di NON perdere oltre 5500 vite umane all'anno, pari alla cancellazione dalle carte geofrafiche del territorio italiano di un comune di pari ampiezza. Bene tale obiettivo nel nostro paese NON è stato raggiunto, nonostante le imposizioni dell'UE, ( il termine ultimo era il 31/12/2009). Non sempre chi "grida più forte" ottiene quello che vuole. Le leggi vanno rispettate. >> Ho il sospetto che lei creda che io tenda a violare le leggi. Mi spiace deluderla, ma, al contrario, cerco di rispettarle. Ovvio, se intende che io mi metta limiti differenti da quelli imposti per legge, allora si sbaglia. Sinceramente ho poco compreso il senso del suo intervento.
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 03/03/2010 20:32:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>beh da come scrive la pulce potrebbe essere uno "del mestiere" Le sue parole quindi non mi risultano cosi'criptiche come le paiono a lei Prof.Mi e' sembrato,piuttosto, un intervento che porta alla luce dei dati e circostanze che possono indurre a rifllettere.Non mi sembrava un atto di accusa che lasciava intendere una sua predisposizione al crimine.Comunque personalmente ritengo anche interessante il piccolo esperimento con il precursore che tiene sul V.R. che fa' capire come i valori massimi di alcoolnel sangue previsti dalla legge per chi guida sono difficilmente raggiungibili bevendo con moderazione ,impossibili bevendo poco.Saluti