quote:Risposta al messaggio di Cubetto inserito in data 15/09/2010 16:14:39 Quanto a stufe e frigo a gas, chi parla tanto ha idea delle norme che regolano le emissioni di caldaie a gas installate negli appartamenti dei centri abitati? E' una questione di salute, e infatti se ne occupano le ASL. >> Con la differenza che una caldaia casalingo ha potenza intorno ai 20/40 Kw. Una caldaia per camper? I consumi e le emissioni gassose sono in proporzione. Un frigo ad emissioni fa davvero ridere!
quote:Risposta al messaggio di Cubetto inserito in data 15/09/2010 16:39:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Perché nei camper le stufe e i frigoriferi sono istallati "ad capocchiam"? Non mi risulta, visto che esisto anche in questo campo precise norme persino per viaggiare con bombole aperte!
quote:Risposta al messaggio di Cubetto inserito in data 15/09/2010 21:44:10 Airadie sì, perché il punto è proprio quello: se sono vietati i deflussi (ovviamente anche gassosi), >> E da quando? Non mi risulta proprio!
quote: il generatore è escluso: accenderlo vuol dire trasformare la "sosta" in "campeggio". >> No. Accenderlo non trasforma la sosta in campeggio! E... anche fosse se il campeggio libero non è vietato lo si può tenere acceso!
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 15/09/2010 23:50:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Perdonami, ribadisco il mio debito (senza il tuo spunto non mi sarei messo a cercare), ma credo che oltre la rumorosità rilevi l'inquinamento atmosferico. Da una parte credo/spero che gli attuali generatori inquinino meno, dall'altra mi pare che le soglie di tolleranza si siano abbassate. O no? Comunque, grazie ancora.
quote:Risposta al messaggio di Cubetto inserito in data 15/09/2010 23:58:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Figurati, grazie a te che hai colto il mio invito. Comunque la fonte da cui hai tratto le informazioni dovrebbe avere molto materiale interessante. Peccato ci voglia parecchio tempo a sfogliare le pagine memorizzate in pdf.
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 15/09/2010 23:56:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> eHeHe Professore... insistre con le affermazioni categoriche... Comunque io sono d'accordo con lei nell'affermare che la posizione espressa in quell'intervista dal Senatore Fausti non costituisce interpretazione autenctica. Anzi a mio modesto parere quell'intervista è stato il primo momento nel quale si sono cominciate a diffondere quelle che TheDevil chiama "Leggende Metropolitane" non corrispondenti al testo della legge e che che se il legislatore avesse voluto intendere quello che ha dichiarato il Sen. Fausti avrebbe potuto scriverlo chiaramente. Invece, sempre secondo me, la legge è stata fatta solo ed esclusivamente per non fa multare per campeggio l'autocaravan quando questa si limitata a sostare. Negli anni 80 infatti, molti camperisti erano indicati come oggetto di questo tipo di infrazione anche per il semplice fatto che lasciavano in sosta l'autocaravan. La Fausti e il CDS non pooteva risolvere altro. La definizione dell'azione di Campeggio delle persone è stata chiarita dalla Cassazione che a prescindere dai due casi esaminati ha stabilito nelle due sentenze due principii di ordine generale, validi sempre, ovviamente fino a diversa sentenza, che il campeggio è il soggiorno a bordo o dentro mezzi mobili di pernottamento con utilizzo o no delle utenze e che questa condizione sia su suolo privato che pubblico è di competenza regionale. Inoltre nel secondo caso e con riferimento alla Fausti, ha indicato chiaramente che prima la Fausti e poi il CDS hanno semplicemente dettato il limite della sosta del mezzo. Il fatto che la Cassazione si sia espressa contro il ricorrente su suolo privato è anzi una più forte indicazione dei due principi di sui sopra perché la stessa corte ha infatti dichiarato che la gestione delle attività di campeggio è un interesse pubblico superiore anche al diritto di proprietà. e figuriamo qando questo diritto individuale vuole essere esercitato su suolo pubblico! Detto questo
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 16/09/2010 07:56:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Allora , per cercare di fare un po' di chiarezza (ovvero per far si' che i camperisti "sappiano" ovvero l'oggetto di questo topic [;)], anche se in passato se ne e' discusso gia' in piu' occasioni) : 1) sentenze di cassazione e definizione di campeggio id="black"> Di seguito riassumo le sentenze di cassazione "anti-camperiste" note (almeno a me) ma che direi che ci "azzeccano" poco (nulla...) con quanto si discute relativamente alla condizione di sosta/campeggio indicata dall'art. 185 del CdS e dei relativi ILLEGITTIMI divieti di sosta per camper : - sent. 21173/06 e 23503/06 : tratta di divieto di campeggio riferito ad aree private. Quindi trattandosi di aree private e non pertinenze stradali pubbliche, questa sentenza proprio non ci azzecca un ben niente... - sent n. 6574/1996 : tratta di campeggio di caravan su terreno privato (di proprieta’). Quindi trattandosi di terreno privato e non pertinenze stradali pubbliche ed inoltre di caravan (diverse dai camper per quanto riguarda il CdS in quanto rimorchi), questa sentenza proprio non ci azzecca un ben niente... - sent. 2718/1992 : si riferisce ad una infrazione contestata nel 1985, ovvero molto prima dell’entrata in vigore dell’attuale CdS e quindi relativo art. 185 per l’appunto inserito ad “uso e consumo” dei camper. Quindi questa sentenza proprio non ci azzecca un ben niente... - sent 11278/2001 : non tratta di campeggio ma bensi' di sosta. Tale sent. letta ora alla luce della circ. Min. Interni nr. 277 del 15/01/2008 si puo' ben affermare che e' tutta da discutere la sua validita' perche' le motivazioni addotte in tale sentenza sono proprio quelle che il Min. indica chiaramente non utilizzabili per vietare la circolazione/sosta ai camper. 2) "difficolta'" di sosta per i camperisti e conseguenti legge Fausti e nuovo CdSid="black"> direi che la situazione persiste e continua, MOLTO peggiorata (rispetto agli anni 80 da te citati) causa tanti (troppi) divieti ILLEGITTIMI in quanto la legge Fausti e a seguire il nuovo CdS (comprendente l'art. 185) risultano NON RISPETTATE dagli amm. comunali pur se a seguire vi sono stati molti interventi Ministeriali mirati a far rispettare per l'appunto il CdS (tra cui: direttiva 24 ottobre 2000 del Min. LL.PP. , lettera del Min Trasporti del 2 aprile 2007, circolare del Min. Interni nr 277 del 15/01/2008, tantissime lettere inviate dal Min Trasporti ai comuni anti-camperisti, ultima lettera dell'agosto 2010 inviata dal Min Trasposrti per "bacchettare" i Prefetti che non attuano la circ Min Interni nr 277, interrogazioni parlamentari, ... tutte gia' discusse anche in questo forum in piu' occasioni ma se qualcuno le ha "perse" e non ha "voglia" di fare SEARCH se ne e' interessato ne riporto nuovamente i link) [V][xx(] 3) e mi raccomando, sempre piu' "autolesionisti" ... [:(][V] invece di "concentrarsi" sull'unica cosa importante (fondamentale) per noi tutti camperisti : dobbiamo in TANTI (e compatti) far capire agli "interessati" (in primis APC-ANFIA , vedasi altro 3D con richieste ad APC-ANFIA) che se mai dovesse avvenire che non si puo' usare p.e. il frigo a gas quando si sosta in pubblici parcheggi NON COMPREREMMO PIU' CAMPERid="size4">id="red"> [;)][}:)] Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 16/09/2010 07:56:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Per quanto alle sentenze della Cassazione le ha brillantemente replicato Ivano. Nulla ho da aggiungere a quanto ho già scritto fino ad oggi.
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 16/09/2010 08:26:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E al prof. Calosci (intervento successivo a quello sopra indicato). - sent n. 6574/1996 : tratta di campeggio di caravan su terreno privato (di proprieta’). Quindi trattandosi di terreno privato e non pertinenze stradali pubbliche ed inoltre di caravan (diverse dai camper per quanto riguarda il CdS in quanto rimorchi), questa sentenza proprio non ci azzecca un ben niente... - sent. 2718/1992 : si riferisce ad una infrazione contestata nel 1985, ovvero molto prima dell’entrata in vigore dell’attuale CdS e quindi relativo art. 185 per l’appunto inserito ad “uso e consumo” dei camper. Quindi questa sentenza proprio non ci azzecca un ben niente... Come ho già indicato nel precedente mio intervento, la definizione dell'azione di Campeggio delle persone è stata chiarita dalla Cassazione che a prescindere dai due casi esaminati ha stabilito nelle due sentenze due principii di ordine generale, validi sempre, ovviamente fino a diversa sentenza, che il campeggio è il soggiorno a bordo o dentro mezzi mobili di pernottamento con utilizzo o no delle utenze e che questa condizione sia su suolo privato che pubblico è di competenza regionale. Inoltre nel secondo caso, da lei citato, la legge fausti poi trasposta nell'art. 185 era già in vigore. Dovrebbe evitare di effettuare citazioni se non legge attentamente il contenuto dei documenti che lei stesso cita. - sent 11278/2001 : non tratta di campeggio ma bensi' di sosta. Tale sent. letta ora alla luce della circ. Min. Interni nr. 277 del 15/01/2008 si puo' ben affermare che e' tutta da discutere la sua validita' perche' le motivazioni addotte in tale sentenza sono proprio quelle che il Min. indica chiaramente non utilizzabili per vietare la circolazione/sosta ai camper.id="red"> [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Qui sopra mi fate ridere... La funzione nomofilattica (1)id="red"> della Cassazione è superiore alle prerogative del Ministero circa l'emanazione di Direttive e Circolari (che sono atti amministrativi sindacabili in merito e legittimità proprio da un giudice di legittimità TAR/Cassazione) ai quali la Cassazione è il TAR sono superiori proprio per la funzione che svolgono. Qualunque studente di Legge al primo anno è in grado di dirvi questo concetto. Lo stesso Prof. Calosci ha più volte indicato in questo forum di aver ricorso contro disposizioni ministeriali nel suo ambito e di aver vinto davanti ad un giudice. P.S. non l'ho scritto io l'art. 185. Poi, quanto all'essere concreti, date una mano all'amico camperista che, aderendo alle vostre tesi, ha una multa di 200 euro ad Orosei per BIVACCO. Non avete svolto alcun intervento, e io penso che non avete nulla in mano per aiutarlo, mentre il comune di Orosei al momento può contare sulla sentenza 11278 e sulla 6574 che sono dalla sua parte. Mi pare che facciate un ARMATEVI E PARTITE ma poi vi defilate rispetto alle azioni che contano, che fanno precedenti giurisprudenziali. Chiunque è in grado di mandare una mail ad ANFIA senza pensarci su troppo, ma sono pochi quelli che hanno la sensibilità scrivere a titolo personale senza arrogarsi il diritto di rappresentare anche altri camperisti, non avendone titolo. @xgo Visto che è toscano, faccia una chiamata al Comandante del Comune di Montalcino e gli chieda come ha deciso il giudice per i ricorsi (sono tanti) fatti dai camperisti. Vede il tema non è la sosta temporanea per visitare. Ma il soggiornare e fare assembramenti ove si vuole, perché a questo porta la teoria di "libertà" di Calosci e IVANOPP che configurano regolare anche l'accensione del generatore in sosta. (1) Per funzione nomofilattica o di nomofilachia si intende comunemente il compito di “garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale” che l’art.65 della legge sull’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n.12), attribuisce alla Corte Suprema di Cassazione.id="Arial">id="size1">id="green">
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 16/09/2010 14:45:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> "no comment" anche se dovrei (con "santa" pazienza) replicare , ma non ne ho sinceramente piu' voglia anche perche' ritengo che gli amici camperisti si siano ormai fatti un'idea (pro "voi" o pro "noi") Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 16/09/2010 00:03:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Vero, una gran fatica. Vorrei comunque tornare ad un altro tuo spunto che mi pare molto interessante: la "sede stradale", ovvero il luogo in cui vale il comma 2 dell'art. 185 ("La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili" ecc.). Il punto è: quand'è che un parcheggio rientra nella sede stradale? Nell'art. 3 la sede stradale è definita come la "superficie compresa entro i confini stradali"; il confine stradale, a sua volta, è definito come "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea". In sostanza, se intendo bene, un parcheggio fa parte della sede stradale se è compreso entro i confini stradali, cioè su terreno che appartiene alla "proprietà stradale" (risultate da atti o desumibile dalla stessa conformazione della strada). Mi pare ne segua che: a) nei centri abitati - fatta ovvia eccezione per cortili, strade private e simili - strade e parcheggi appartengono al comune, quindi i parcheggi sono "sede stradale"; rimarrebbe magari da capire meglio se è sede stradale anche il parcheggio di un supermercato, o simili; b) fuori dei centri abitati, sono parcheggi che rientrano nella sede stradale (pur essendo, come vuole l'art. 3, fuori della carreggiata): -- le aree di servizio lungo le autostrade; -- quelle che il CdS chiama "aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta" e di cui devono essere dotale le "strade extraurbane principali" (art. 2); c) sempre fuori dei centri abitati, per definizione non hanno parcheggi né spazi per la sosta le "strade extraurbane secondarie", in quanto si tratta di "strade ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine" (sempre art. 2). d) sono quindi parcheggi che non rientrano nella sede stradale: -- quelli situati a margine di una strada extraurbana secondaria; -- quelli situati a margine di una strada extraurbana principale o autostrada se diversi dalle "aree" previste dall'art. 2, cioè quelli cui non si accede mediante "corsie di decelerazione e di accelerazione" (sempre art. 2), ma solo abbandonando la strada. Che ne pensi?
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 16/09/2010 14:45:27 Come ho già indicato nel precedente mio intervento, la definizione dell'azione di Campeggio delle persone è stata chiarita dalla Cassazione che a prescindere dai due casi esaminati ha stabilito nelle due sentenze due principii di ordine generale, validi sempre, ovviamente fino a diversa sentenza, che il campeggio è il soggiorno a bordo o dentro mezzi mobili di pernottamento con utilizzo o no delle utenze e che questa condizione sia su suolo privato che pubblico è di competenza regionale. >> No. Questo valeva prima dell'entrata in vigore dell'art. 185 del CdS. Ora, grazie all'art. 185 è stato chiarito che su STRADA O PERTINENZA STRADALE lo stare dentro il camper IN OGNI CASO non costituisce campeggio se si rispettano determinate condizioni. Ovvero: -le competenze che regolano il "campeggiare" spettano alle Regioni; -SOSTARE ai sensi del 185 NON COSTITUISCE CAMPEGGIO. Quindi quelle sentenze sono SUPERATE dall'entrata in vigore del 185. Carpe diem
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 16/09/2010 15:28:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ahi Ahi Professere, errare umanum est ma perseverare è Calosci. Continua a non porre attenzione nel citare fonti che non legge.[:D][:D][:D] La sentenza è del 1996, e come lei ben dovrebbe sapere il CDS è del 1992 ed è entrato in vigore nel 1993. La Fausti è del 1991 ed è durata poco. E non solo questo... Nella sentenza lei, ove avesse il tempo di leggerla oltre che citarla mostrando di non averla letta, si leggono esattamente questi passaggi:[:D][:D][:D] Cassazione Civile Sentenza n. 6574 del 22-07-1996 Motivi della decisione Il dettato normativo postula una puntuale definizione del concetto di "campeggio", il quale consiste - secondo quanto questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisareid="red"> (v. Cass. 1992 n. 2718, in motivazione) - nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente.id="red"> È altresì da rilevare che la regolamentazione dell'attività di campeggio nei termini ampi innanzi indicati costituisce esplicazione della potestà legislativa spettante alla Regione ai sensi dell'art. 117 Cost.id="red">, anche in relazione alle esigenze di tutela ambientale, paesistica, ecologica del territorio, di salvaguardia dell'igiene e di polizia urbana e rurale. ... Né può trarsi argomento in contrario, come prospetta la ricorrente, dal rilievo che, disponendo la legge statale n. 336 del 1991 (la Fausti NDR)id="red"> che non costituisce campeggio la sosta delle auto-caravan (e quindi dei veicoli a queste assimilabili), dove consentita, sulla sede stradale, "se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo",id="red"> non potrebbe sulla base di una legge regionale impedirsi la sosta di detti mezzi su terreni privati. È invero evidente che le due normative poste a raffronto concernono materie del tutto diverse, riguardando la legge statale la disciplina (oltre che della costruzione) della circolazione e della sosta delle auto-caravan sulle strade, e precisando a tali fini (art. 2) le condizioni perché la sosta non si risolva in un'attività di campeggio, e per converso disciplinando la legge regionale il turismo e la pratica dì campeggio, secondo il significato innanzi precisato.id="red"> P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 103.400, oltre L. 800.000 per onorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I° sezione civile l'8 marzo 1996. Depositata in Cancelleria il 22 luglio 1996. Come ben può vedere, la Suprema Corte nel 1996 richiama e rinnova, la sua definizione di campeggio. Ma ancora non basta. Con il codice della strada in vigore tratta il testo del comma 2 dell'art. 185 riportato pari pari dalla Fausti, o se vuole tratta la Fausti per la parte poi trasfusa pari pari nel comma 2 dell'art. 185, Ovvero tratta un testo legislativo che dà una definizione che è rimasta immutata nel passaggio dalla fausti al CDS avente il fine di impedire che la sosta si tramuti in campeggio. Al più, si può argomentare, a beneficio dei camperisti, che senza l'azione descritta dalla Cassazione, che si sostanzia nel "vivere nel veicolo in sosta", ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo non c'è campeggio. Ovvero, in altre parole, si potrebbe escludere dalla situazione di campeggio un veicolo con il solo frigo acceso ma privo di equipaggio a bordo poiché sarebbe sostenibile l'esigenza di mantenere la catena del freddo in una tappa di trasferimento e non di aver adibito a propria dimora il veicolo in sosta. Questa argomentazione potrebbe essere utile al nostro amico per Orosei. La stufa accesa però no poiché sostanzierebbe lo stazionamento e la predisposizione del mezzo a ricevere gli occupanti per il soggiorno (attendamento) perché non sarebbe altrettanto sostenibile il "me lo tengo caldo per la partenza", le autovetture non fanno così. Ma di certo il vivere il veicolo in sosta (nota bene, vivere il veicolo in sosta) è campeggio, anche se il veicolo è in sosta. La cassazione riconduce quindi la sosta al solo veicolo e indica che il vivere a bordo del veicolo, quando questo è in sosta (per il CDS) è campeggio! Quindi il campeggio o l'azione del campeggiare la fa l'equipaggio anche in un veicolo in sosta perché l'equipaggio è l'unico soggetto che può "vivere" nel veicolo in sosta.
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 16/09/2010 21:20:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ma lo sa che LEI è proprio bravo? Anzi FURBETTO? Vuol candidarsi per furbetto del quartierino? La sentenza va riportata per INTERO e non le parti che fanno comodo! Detta sentenza IO GLIELA RIPORTO DI SEGUITO E PER INTERO evidenziando alcune cosette non di poco conto che lei IGNORA DELIBERATAMENTE. Cassazione Civile Sentenza n. 6574 del 22-07-1996 Svolgimento del processo Con ricorso depositato l'8 marzo 1988id="size5"> Bruna Radoni proponeva opposizione dinanzi alla Pretura circondariale di Belluno, sezione distaccata di Pieve di Cadore, avverso l'ordinanza ingiunzione in data 20 gennaio 1988, notificata il 9 febbraio 1988, del Sindaco di Auronzo di Cadore con la quale le era stata irrogata la sanzione amministrativa di L. 700.000 per violazione dell'art. 1 della legge della Regione Veneto n. 31 del 1984, per avere nel mese di agosto 1987 campeggiato con una roulotteid="size5"> per quattordici giorni, eccedenti le previste quarantotto ore, in zona non consentita. L'opponente deduceva di essere titolare di diritto reale sul terreno nel quale aveva posteggiatoid="size5"> la propria roulotte e prospettava l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio per eccesso di potere, sotto il profilo dell'errata interpretazione della legge regionale. Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 17 settembre - 23 ottobre 1991 il Pretore rigettava l'opposizione, osservando che l'art. 1 della citata legge regionale prescrive un divieto di campeggio valevole in ogni ipotesi di assenza della disciplina regolamentare locale, sanzionandone l'inosservanza in modo rigido, nell'ambito della potestà legislativa attribuita alle Regioni dall'art. 117 Cost. non solo in materia di turismo, ma anche di polizia locale urbana e rurale; rilevava altresì che il precetto normativo non pone distinzioni tra aree pubbliche e private e disciplina per connessione le c.d. soste occasionali, vietando in via generale e sussidiaria soggiorni con attrezzature da campeggio superiori alle quarantotto ore, senza stabilire alcun nesso tra l'esercizio imprenditoriale di attività nel settore turistico - ricettivo e la limitazione temporale delle soste con attrezzature da campeggio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Radoni deducendo un solo motivo. Resiste con controricorso il Comune di Auronzo di Cadore. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce l'errore della sentenza impugnata per non aver rilevato che l'art. 1 della legge della Regione Veneto 3 luglio 1984 n. 31 è diretto a disciplinare, in attuazione della legge quadro per il turismo 17 maggio 1983 n. 217, unicamente le attività a carattere imprenditoriale e associazionistico che forniscano il servizio di ricettività turistica e non interferisce in alcun modo con il diritto dei singoli alla libera disponibilità dei beni di cui siano titolari. Il motivo di ricorso è infondato. Ed invero la lettura che in esso si propone del citato art. 1 della legge regionale è chiaramente smentita dal preciso tenore degli ultimi due capoversi dello stesso articolo, che nel rimettere alla disciplina dei regolamenti comunali "ogni altra sosta o soggiorno occasionale con attrezzature di campeggio, in forma singola o collettiva", ed in assenza di tale disciplina consentendo "solo soste occasionali e non superiori a 48 ore", fanno riferimento ad ogni ulteriore ipotesi di campeggio, estranea all'attività di imprese associazioni disciplinata nei precedenti commi nell'evidente presupposto che il campeggio stesso, comunque esercitato, costituisca un fenomeno attinente al turismo della Regione. Il dettato normativo postula una puntuale definizione del concetto di "campeggio", il quale consiste - secondo quanto questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare (v. Cass. 1992 n. 2718, in motivazione) - nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente. È altresì da rilevare che la regolamentazione dell'attività di campeggio nei termini ampi innanzi indicati costituisce esplicazione della potestà legislativa spettante alla Regione ai sensi dell'art. 117 Cost., anche in relazione alle esigenze di tutela ambientale, paesistica, ecologica del territorio, di salvaguardia dell'igiene e di polizia urbana e rurale. Il divieto generalizzato di ogni forma di campeggio per un tempo superiore alle 48 ore non consente peraltro di ravvisare un limite implicito all'operatività della norma nel diritto di proprietà o in altro diritto reale o di godimento sul suolo nel quale il campeggio è esercitato, ricorrendo anche in tale ipotesi le richiamate esigenze di tutela cui detta norma si ispira, in relazione all'intrinseca nocività di una prolungata attività dì campeggio fuori delle strutture consentite. Né può trarsi argomento in contrario, come prospetta la ricorrente, dal rilievo che, disponendo la legge statale n. 336 del 1991 che non costituisce campeggio la sosta delle auto-caravan (e quindi dei veicoli a queste assimilabili), dove consentita, sulla sede stradale, "se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo", non potrebbe sulla base di una legge regionale impedirsi la sosta di detti mezzi su terreni privati. È invero evidente che le due normative poste a raffronto concernono materie del tutto diverse, riguardando la legge statale la disciplina (oltre che della costruzione) della circolazione e della sosta delle auto-caravan sulle strade, e precisando a tali fini (art. 2) le condizioni perché la sosta non si risolva in un'attività di campeggio, e per converso disciplinando la legge regionale il turismo e la pratica dì campeggio, secondo il significato innanzi precisato. La sentenza del pretore di Pieve di Cadore, che ha affermato la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta - una volta ritenuta come accertata la protrazione dell'uso della roulotte, secondo la sua destinazione, per un periodo di quattordici giorni, eccedenti le quarantotto ore consentite - si sottrae pertanto alla censura formulata. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 103.400, oltre L. 800.000 per onorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I° sezione civile l'8 marzo 1996. Depositata in Cancelleria il 22 luglio 1996.id="blue"> Riportata PER INTERO la sentenza, dico che: La legge Fausti è del 1991. La sentenza è effettivamente del 1996, quindi successiva alla legge Fausti del 1991. Fin qua parrebbe lei aver la ragione. Peccato che la sentenza si riferisce a fatti avvenuti nel 1988, PRIMA DELLA LEGGE FAUSTI che continua ad essere del 1991. Il reato, se così può essere chiamato, fu commesso PRIMA della legge Fausti e come tale fu giudicato ai sensi della legge esistente ai tempi in cui fu commesso, ovvero PRIMA che la legge Fausti fosse entrata in vigore. Raramente le leggi sono retroattive e men che meno la legge FAusti! Altra cosa che lei FURBESCAMENTE ha evitato di riportare è che i fatti si riferiscono a RIMORCHIO, detto anche roulotte, e non ad AUTOCARAVAN, detto comunemente camper. Quindi anche fosse il fatto avvenuto dopo il 1991 (ma era comunque successo prima) il RIMORCHIO non poteva essere oggetto della tutela dell'art. 185. In tutto questo, SEMPRE LEI, ha omesso di citare la parte relativa alla sosta su TERRENO PRIVATO. La sentenza non poteva essere diversa da quelle emessa perché: a) al momento del reato la legge Fausti non esisteva; b) si trattava di terreno privato; c) si trattava di rimorchio. Poi, nel 1991id="size5">, entrò in vigore la legge Fausti che ha CHIARITO che SU STRADA O PERTINENZA STRADALE il camper in SOSTA (secondo le condizioni del 185) NON COSTITUISCE CAMPEGGIO. Ora, la Cassazione per una azione commessa DOPOid="red"> il 1991 con CAMPER (e non con RIMORCHIO) e su SUOLO STRADALE deve giocoforza accogliere il RICORSO. Quindi "caro LEI" certe affermazioni (Ahi Ahi Professere, errare umanum est ma perseverare è Calosci. Continua a non porre attenzione nel citare fonti che non legge) le usi come carta igienica! Eviti anche di citare parzialmente le sentenze in modo ta stravolgerne il significato. Soprattutto eviti di omettere sia CON COSA sia QUANDO è reato (presunto o reale) è stato commesso. Ribadisco: Cui prodest
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 16/09/2010 22:15:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Cubetto mi ha bruciato l'intervento che stavo editando. Il grassetto che ho editato era necessario alle sottolineature delle parti di cui Cubetto ha colto il significato. La validità delle definizioni è aliunde e non riferibile solo a quel ricorso. E sono attuali perché novellate nel 1996 a CDS in vigore a legge fausti abrogata ed a legiferazione Regionale ancora con competenza sul turismo. Tanto più che la competenza della legge regionale a cui la Cassazione si riferisce è sopravvissuta e la Cassazione le riconosce una superiorità nel regolare l'attività del campeggio rispetto alla fausti, tanto su suolo pubblico (la strada lo era prima con il vecchio CDS e anche dopo) a addirittura su suolo privato. Poi la Cassazione non dice... non accetto questo motivo perché la fausti è successiva ai fatti, dice che la fausti regola altro, la sosta, e disciplina la condizione del mezzo affinché non configuri campeggio e dice e riafferma che campeggio è vivere il veicolo in sosta e lo fa trattando proprio la fausti escludendo che questa abbia il fine di indicare che il vivere il veicolo in sosta non costituisca campeggio se il mezzo rispetta l'art. 2 della legge fausti riaffermano la superiorità della legislazione regionale in materia sia su suolo pubblico e addirittura su suolo privato per attività svolta dallo stesso proprietario. Questo dovrebbe farla riflettere. Suolo privato. La Cassazione ha detto che la potestà di legiferare sulle attività di campeggio vale anche per l'utilizzo a fini campeggisti di un mezzo proprio su suolo proprio perché prevale l'interesse pubblico sul privato. Si figuri se questo principio non è tanto più valido in base alle competenze regionali dell'art. 177 della Cost. anche sulle strade di oggi. Quindi la sentenza del 1996 è vera e reale a tutt'oggi per l'art. 117 della Costituzione perché altrimenti la legge statale, CDs che volesse dare altre definizioni di campeggio, sarebbe incostituzionale. Il CDS non può definire una situazione di campeggio diversa da quella definita nella legge regionale. Lo era prima e lo è oggi.
quote:Risposta al messaggio di Cubetto inserito in data 16/09/2010 22:42:14 Nel merito, il punto interessante mi pare uno solo: la definizione di sosta che non costituisce campeggio, ora nel CdS, era già presente nella legge Fausti del 1991; nel 1996 la Cassazione richiama la «puntuale definizione del concetto di "campeggio"» come precisata dalla stessa Corte nel 1992 (quindi dopo la legge Fausti), secondo la quale il "campeggio" consiste «nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente». Si tratta della definizione di un termine, dettata con riferimento alla distinzione sosta-campeggio della legge Fausti: campeggio è vivere in un veicolo in sosta. NB: in un veicolo, non in un rimorchio. >> La Cassazione NON POTEVA id="size4">tener conto della legge Fausti perché i fatti si svolsero quando la legge Fausti NON ESISTEVA!id="size5">
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 16/09/2010 23:30:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ti dispiacerebbe adeguarti all'art. 6 del Regolamento di questo Forum ed evitare grassetti e maiuscole? Credi che faccia piacere interloquire con qualcuno che urla sempre?
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 16/09/2010 23:30:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Prof. , lascia perdere , e' inutile ... Ivanoid="blue">