quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 16/09/2010 23:30:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E invece dal testo non solo si evince che l'ha esaminata, citandone il passaggio dall'art. 2 ma ha comunque ritenuto che la legislazione regionale prevale. E questa prevalenza è sempre stata valida dal 1992 (prima sentenza) al 1996 (seconda sentenza) e tutt'oggi per la ripartizione di competenza tra stato e regioni. In fondo se vogliamo ridurre la questione e farci comprendere anche dalle menti più semplici, in buona sostanza la Cassazione ha detto che in materia di campeggio vale la legge regionale e questa cosa è sempre stata valida sia in quell'episodio del 1988 che fino ad oggi e né la legge Fausti prima né il CDS dopo potevano prevaricare questo potere regionale in materia di disciplina dell'attività di campeggio. Ed il fatto che lo abbia detto per un ricorso del 1988 rafforza questa superiorità della legislazione Regionale sulla nazionale in tema di campeggio. Da qui non si sfugge.
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 16/09/2010 23:07:49 Quindi la sentenza del 1996 è vera e reale a tutt'oggi per l'art. 117 della Costituzione perché altrimenti la legge statale, CDs che volesse dare altre definizioni di campeggio, sarebbe incostituzionale. Il CDS non può definire una situazione di campeggio diversa da quella definita nella legge regionale. Lo era prima e lo è oggi. >> La sentenza È REALE e riferita a FATTI occorsi PRIMA della legge FAUSTI. Ci sarà pure una graduatoria tra le leggi ovvero se prevale una legge STATALE su una regionale? Quindi una legge REGIONALE potrà anche vietare il campeggio, ma c'è una LEGGE DELLO STATOid="size6"> che dice chiaramente quando un CAMPER, e non una roulotte, sosta o campeggia. Il CdS riguarda inoltre il suolo stradale o pertinenza stradale! Cui prodest codesto palese AUTOLESIONISMO?
quote:Risposta al messaggio di Cubetto inserito in data 16/09/2010 23:34:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quando riceverò un richiamo dei gestori di COL mi adeguerò!id="red">id="size3"> Questo appena usato è carattere grande ma minuscolo e non maiuscolo. Un esempio di frase urlata? Eccoti servito: OGGI SONO STATO A PROTESTARE DA PINCOPALLINO PERCHÈ È UN VERO SCASSABALLE E NON LO SOPPORTO PIÙ! Invece di seguito il maiscolo serve per EVIDENZIARE una parola o una frase e non c'è urlo. Per cui ribadisco in carattere minuscolo ma grande: qua nessuno ha urlato!id="size3">id="red">
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 16/09/2010 23:42:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Arrogante e maleducato. Come persona vali meno dei tuoi argomenti. Per fortuna non sei più un camperista.
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 16/09/2010 23:35:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> No, caro lei. la legge Fausti non esisteva nel 1988 anno in cui si svolsero i fatti. Fu la ricorrente a citarla nei suoi ricorsi e la Cassazione diede la sua interpretazione ma sempre per fatti avvenuti nel 1988 prima della legge Fausti.id="size1"> Fin qui piccolo piccolo altrimenti "cubetto" potrebbe riportare danni permanenti all'udito! A qui in grande e maiuscolo e anche urlando, questa volta si, ribadisco:id="size3"> CUI PRODEST?id="size6">
quote:Risposta al messaggio di Cubetto inserito in data 16/09/2010 23:46:36 Arrogante e maleducato. Come persona vali meno dei tuoi argomenti. >> Ora vado a piangere da mammina... Ecco cari lettori gli argomenti che la gente incapace di portare vere argomentazioni tira fuori quando è PALESEMENTE messa alle corde!id="maroon">id="size3">
quote: Per fortuna non sei più un camperista. >> erratoid="size1"> erratoid="size2"> erratoid="size3"> erratoid="size4"> erratoid="size5"> erratoid="size6"> erratoid="size1"> erratoid="size2"> erratoid="size3"> erratoid="size4"> erratoid="size5"> erratoid="size6"> erratoid="size1"> erratoid="size2"> erratoid="size3"> erratoid="size4"> erratoid="size5"> erratoid="size6">
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 16/09/2010 23:48:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Può continuare come vuole caro professore ma resta il fatto che la Cassazione ha sancito la superiorità della definizione di campeggio data dalla legge regionale e questa definizione consiste per l'equipaggio, nel vivere il veicolo in sosta. Questa superiorità è valida ininterrottamente dal 1988 ad oggi per effetto dell'art. 117 della costituzione. Pertanto il CDS non può andare in contrasto con la competenza regionale. Se non lo capisce ed urla non è un problema mio.
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 17/09/2010 00:03:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Puo' continuare finche' vuole, ma questa e' solo una sua "interpretazione" (da autolesionista), le varie sentenze di cassazione e relativi commenti (spiegazioni) li ho gia' chiaramente indicati in un prec messaggio E ora da parte mia, EOT Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 17/09/2010 00:03:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> No, no e poi no! Quella definizione è valida per fatti avvenuti fino all'emanazione dell'art. 185. Dopo l'emanazione di una LEGGE DELLO STATO (urca ho urlato... e chi paga ora otorinolaringoiatra a cubetto?) quella definizione (aridaje co sti urli) ha perso di efficacia perché il camper alle condizioni del 185 non campeggia ma sosta. Lex, dura lex, sed lex!
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 17/09/2010 00:10:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> EOT? Che è?
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 17/09/2010 00:11:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> No. Vivere il veicolo in sosta, Cassazione 1996 è campeggio. Per l'attività ricettiva in mezzi mobili di pernottamento si deve sempre fare riferimento alla legislazione regionale. Questo ha affermato la Cassazione. La Fausti prima e il CDS dopo regolano la sosta del mezzo. E si può fare campeggio anche se il mezzo è in semplice sosta. L'art. 185 non ha il potere di derogare alle competenze regionali per la ricettività all'aria aperta.
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 17/09/2010 00:13:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> End Of Trasmission [:D] Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 17/09/2010 00:14:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il 185 non ha nessun potere di deroga su suolo privato. Su strada ha CHIARAMENTE detto che la sosta delle autocaravan sulla sede stradale non costituisce campeggio (1), attendamento (2) e simili (1) GARZANTI sosta o soggiorno di turisti all'aperto, sotto tende o altri alloggi mobili: fare del campeggio (2) GARZANTI l'attendarsi; accampamento in tende. Capisci le parole NON COSTITUISCE?
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 17/09/2010 00:19:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ahi Ahi Ahi professore, lei continua citare senza leggere: [8D][8D][8D][8D][8D] Dalla Treccani (fonte di suo riferimento) costitüire (ant. constitüire) v. tr. [dal lat. constitu#277;re «collocare, ordinare», comp. di con- e statu#277;re «stabilire»] (io costitüisco, tu costitüisci, ecc.)id="red">. – 1. a. Istituire, creare, fondendo e organizzando i varî elementiid="red">: c. una società, una compagnia, uno stato; vorrebbero c. un’orchestrina. b. Formare, mettere insieme: c. una dote, costituirsi un ingente patrimonio; assegnare: lo zio le ha costituito una rendita fissa. 2. a. Concorrere a formare id="red">.. Insomma costituisce significa, per come è scritto che non stabilisce, colloca, non istituisce, non fonda, non forma un campeggio un attendamento (ovvero è riferito ai sostantivi campeggio e attendamento quali insieme di elementi, mezzi strumenti, utili a consentire il campeggiare delle persone). Vale adire che l'art. 185 comma due proprio nella parte citata da lei va interpretata nel senso da me detto, ovvero che il semplice lasciare in sosta il mezzo non significa (sostituendo il termine costituisce con il significato della Treccani) stabilire, installare un attendamento. Insomma significa che non dimostra la mia intenzione di soggiornarvi a bordo. Però se vivo a bordo allora scatta la cassazione perché l'art. 185 tutela solo la parte di fissazione del mezzo mobile di pernottamento escludendo questa circostanza quando il mezzo è nelle condizioni del comma due. Ma non si riferisce all'equipaggio. Perché viene usato appunto "costituisce" rispetto al soggetto che è la "sosta del veicolo" che non è pertinente con il verbo campeggiare (il veicolo non campeggia, forma o no un accampamento) e nemmeno con l'equipaggio che non è nemmeno menzionato dall'art. 185. E di certo il CDS come non regola l'utilizzo delle auto funebri (c'è una legge a parte che tratta il trasporto di cadaveri ed i regolamenti comunali per le licenze), che non regola il commercio a mezzo dei veicoli attrezzati per il commercio ambulante (c'è una legislazione apposita) così non è competente a dire che l'equipaggio del mezzo speciale autocaravan può liberamente soggiornare a bordo della parte speciale in contrasto con le leggi regionali in tema di ricettività all'aria aperta.
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 17/09/2010 00:40:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Primo non ho citato nulla circa il verbo costituire, lo ha fatto lei. Inoltre, il significato non è quello tra parentesi che invece descrive l'etimologia). Il significato sta dopo i numri seguiti dal puntino. Per quanto attiene allo ATTENDAMENTO siamo in linea. per quanto attiene il CAMPEGGIO (sosta o soggiorno di turisti all'aperto, sotto tende o altri alloggi mobili: fare del campeggio) va bene lo stesso e non cambia di una virgola il significato che io ho sempre difeso. Per cui il 185 chiarisce che la SOSTA NON istituisce, crea, fondendo e organizzando i varî elementi, sosta o soggiorno di turisti all'aperto, sotto tende o altri alloggi mobili: fare del campeggio E la mia tesi regge anche con la seconda accezione per cui il 185 continua a chiarire che la SOSTA NON concorre a formare, sosta o soggiorno di turisti all'aperto, sotto tende o altri alloggi mobili: fare del campeggio. ----- Per quanto alle auto funebri o al commercio è ovvio che sono regolate da apposite LEGGI DELLO STATO che possono o non possono rimandare a leggi locali. Anche il 185 NON REGOLA IL CAMPEGGIARE O IL TURISMO. Chiarisce solo che la SOSTA (e come tale non importa se con o senza equipaggio a bordo come art. 157 comanda) NON È CAMPEGGIO O ATTENDAMENTO!!
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"Comunque siamo 2 a 2 e se il caso faccio valere in opportuna sede i significati che mi fanno comodo"). Dispiace vedere che, una ventina d'anni fa, un'associazione di camperisti è riuscita a collaborare fattivamente col senatore Fausti per definire norme ragionevolmente favorevoli al turismo itinerante, mentre ora siamo sottoposti al rumore assordante di personaggi che si abbandonano a interpretazioni alquanto discutibili, che sostengono il diritto di "fare come mi pare" (anche tenere acceso il generatore in centri abitati!), che invitano ripetutamente a fare come le tre scimmiette quando alcuni camperisti si comportano in modo scorretto. E il bello è che pretendono che sia questo il vero interesse dei camperisti! Rimarrebbe da capire come mai tanto urlare venga accettato, ma non importa. Spero capitino altre occasioni per poter portare avanti in modo serio gli approfondimenti che qui si sono potuti solo tentare, magari in incontri reali. Grazie ancora. Sergioquote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 17/09/2010 01:03:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Professore, resta comunque la posizione del dirigente del MIT riferita da Surf83, della quale occorre tenere assolutamente conto. Le nostre sono opinioni, rispettabilissime, e, se mi permetti, di parte, quelle del Ministero non sono semplici opinioni, ma indirizzi che ispirano il Legislatore e tutto l'apparato dei controlli. Gridare che gli altri non capiscono nulla, oltre che irrispettoso, non porta da nessuna parte, se non ad irrigidire le posizioni. Non esiste il bianco ed il nero, ma anche il grigio!
quote:Risposta al messaggio di Cubetto inserito in data 16/09/2010 15:13:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Me lo guardo e ti farò sapere.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 17/09/2010 08:31:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra) della quale occorre tenere assolutamente conto.>> A prescindere dalla mia interpretazione o da quella di chiunque qui sul form, vorrei chiedere allora una spiegazione sui ricorsi vinti dai camperisti, in questi anni, appellandosi alla situazione di "non campeggio", garantita dal art. 185. Se i ricorsi sono stati vinti, in qualsiasi regione italiana, essendo il 185 valido su tutta la rete stradale nazionale, "qualcuno" dovrà tenerne ugualmente conto. Perchè bisogna tenere conto di una sentenza palesemente fuori legge e non di qualcosa che è in sintonia con il diritto nazionale? Da quanto mi risulta, il CdS è valido in tutta la nazione, a prescindere dalla regione, altrimenti sarebbe un caos di viabilità, visto che qui non si parla di Turismo, ma di viabilità. Grazie per le risposte. Bye
quote:Risposta al messaggio di maurito54 inserito in data 17/09/2010 08:42:22 Perchè bisogna tenere conto di una sentenza palesemente fuori legge e non di qualcosa che è in sintonia con il diritto nazionale? >> No, se ti riferisci alla sentenza della Cassazione n. 6574 del 1996. Detta sentenza è lecita perché i fatti si svolsero prima della legge Fausti e quindi andavano giudicati in base alle leggi del momento. Inoltre riguardavano l'uso di un RIMORCHIO su terreno PRIVATO. Se invece ti riferisci ad altra sentenza significa che mi son perso qualche cosa.
quote: Da quanto mi risulta, il CdS è valido in tutta la nazione, a prescindere dalla regione, altrimenti sarebbe un caos di viabilità, visto che qui non si parla di Turismo, ma di viabilità. >> Finalmente uno che parla seriamente! Grazie!!