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I Deflussi e le definizioni

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IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 15/09/2010 alle: 11:41:13
quote:Risposta al messaggio di cri to inserito in data 15/09/2010  11:33:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> difatti (concordo) , che le norme siano chiare MA NON A SFAVORE DEL CAMPERISMO (vedasi altro 3D con richieste ad APC-ANFIA)id="red"> Ivanoid="blue">
19
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 15/09/2010 alle: 12:01:54
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 15/09/2010  11:41:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mie personali considerazioni. Le norme non sono chiare e sono sfavorevoli al camperismo così come lo interpreti e lo pratichi tu. Le norme non sono chiare perchè si tende ad interpretarle a proprio uso e consumo; basta vedere i due fronti che si stanno aprendo tra di noi, che stiamo chiacchierando in mezzo ad una piazza virtuale. In un thread parallelo a questo ho dato le definizioni dei termini campeggio, campeggiare e sosta. Ho altresì chiesto a voi quale possa essere il significato della locuzione "sede stradale" riportata nel secondo comma dell'art. 185 del cds. A mio modo di vedere, una interpretazione restrittiva dei termini "sede stradale" è quella letterale riportata nell'art. 3 del cds, ovvero la sola strada e la sua pertinenza. Se invece ci si spinge un pò oltre, e si applica l'art. 12 delle preleggi (di cui riporto il primo comma: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore"), ritengo che per sede stradale debba intendersi qualsiasi luogo idoneo alla circolazione dei veicoli e pertanto anche un parcheggio. Ma qualcuno potrebbe obiettare che l'art. 3 del cds contempla anche la definizione del termine "parcheggio" non legandola alla definizione di "sede stradale" e pertanto quando si legge sede stradale non si dovrebbe comprendere anche il parcheggio. Ecco un esempio dell'importanza di avere chiarimenti in merito, possibilmente dai ministeri a ciò preposti, senza arrivare ad una pronuncia giurisprudenziale come quella della Cassazione, a cui un dirigente ministeriale che firma una circolare non può far altro che adeguarsi.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 15/09/2010 alle: 12:36:15
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 15/09/2010  12:01:54 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

)
>
> Hai (avete, tu ed altri) perfettamente ragione nel dire che l'attuale normativa e' POCO chiara e soprattutto (e purtroppo) MOLTO interpretabile, ma proprio per tal motivo (poca cchiarezza e molta interpretabilita') non e' certo che sia vietato p.e. usare il frigo a gas quando si sosta in "normali" parcheggi pubblici. A tal riguardo ricordo che dei ricorsi sono stati vinti tra cui uno anche da me presentato (vedasi in

https://forum.camperonline.it/#...

) ma a causa per l'appunto della poca chiarezza e molta interpretabilita' della normativa vigente non e' detto che il ricorso possa sempre andar "bene". E proprio perche' la normativa vigente e' poco chiara e molto interpretabile a parer mio si DEVE fare in modo che le norme siano chiare MA NON A SFAVORE DEL CAMPERISMO (vedasi altro 3D con richieste ad APC-ANFIA)id="red"> Cosa ne pensi di questa iniziativa/richiesta ? Ivanoid="blue">
19
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 15/09/2010 alle: 13:06:58
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 15/09/2010  12:36:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente serve a sensibilizzare ulteriormente chi può avere maggior voce in capitolo rispetto ad una singola persona. Parto però dal presupposto di aver a che fare con persone razionali, particolarmente razionali visto che sono degli imprenditori che vivono, unitamente ad altre centinaia di persone e di famiglie, sulla vendita di camper. Non vedo per quale motivo l'associazione dei costruttori non dovrebbe essere già particolarmente sensibilizzata su questi argomenti. Forse, visto che sono portatori dell'interesse di un milione di camperisti (ho arrotondato per eccesso, credo siamo molti meno) hanno troppa poca voce in capitolo rispetto agli altri 59 milioni? E, di conseguenza, sono poco ascoltati?
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IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 15/09/2010 alle: 14:08:09
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 15/09/2010  13:06:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Non vedo per quale motivo l'associazione dei costruttori non dovrebbe essere già particolarmente sensibilizzata su questi argomenti>
> Forse xche' mai nessun lo ha fatto BEN presente ? [;)] E a parer mio se ci "pensano" con attenzione (ma qualcuno glielo deve dire...) considerato anche che gli affari in questo momento non e' che stiano andando cosi' bene ... [}:)] Cmq, come si dice, "tentar non nuoce" [:0] Ivanoid="blue">

Modificato da IvanoPP il 15/09/2010 alle 14:09:28
Surf83
Surf83
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Inserito il 15/09/2010 alle: 19:29:13
quote:Posted - 15/09/2010 : 14:43:42 Calosci Deflussi: quelli liquidi del motore! No, sono gas e quindi niente frigo, stufa e generatore! Camper M1 come le autovetture! No, il camper non è una autovettura! Ecc... >
>
quote: inviati - 15/09/2010 : 12:35:57 Calosci Non ALCUNI. I più grandi DIZIONARI ED ENCICLOPEDIE dicono questa cosa. Se poi vuoi prendere per buono quello che scrive ERRANDO sull'italiano qualche tecnico della FIAT o altri prenderai per buono anche il modo di parlare di DI PIETRO (al di la dei concetti che esprime condivisibili o meno). >
>
quote: inviati - 30/08/2010 : 14:41:27 Calosci Garzanti, Treccani e lo avevo indicato con chiarezza! Stesse definizioni sul Devoto-Oli, sullo Zingarelli. Ne vuoi di più? >
> Professore le ricordo che quanto ha sopra affermato non corrisponde alle risultanze documentali delle sue fonti. Lei ha citato 4 fonti quelle di cui sopra dell'intervento del 30/8 e due di esse (le due più autorevoli, Treccani e Devoto Oli) lei non le ha nemmeno consultate perché la Treccani al link da lei citato nell'altra discussione riporta la definizione di deflusso come relativa anche ai gasid="red">. Il Devoto-Oli sempre a proposito di Deflusso parla invece di fluidiid="red">. I fluidi come lei ben dovrebbe sapere sono sia liquidi che aeriformi e tra gli aeriformi ci sono anche i GAS. Infatti la definizione di fluido per la Treccani è la seguente: flùidoid="red"> agg. e s. m. [dal lat. flu#301;dus, der. di flu#277;re «fluire»]. – 1. agg. a. In fisica, stato f. (e meno com. corpi f., sostanze f.), denominazione che comprende sia lo statoid="red">id="red"> liquido sia quello aeriformeid="red"> dei corpi, e che è caratterizzato, a differenza di quello solido, da una più o meno accentuata scorrevolezza delle particelle del corpo le une sulle altre. b. Nel linguaggio com., di sostanza, per lo più liquida, che ha le caratteristiche della fluidità, e quindi, in genere, scorrevole: il sangue nelle vene è f.; un olio minerale f., poco o troppo fluido. c. fig. Scorrevole, sciolto: stile f., oratoria f., che scorre con scioltezza, senza intoppi o involuzioni; una circolazione stradale fluida. Con altro traslato, instabile, mutevole, poco definito: la situazione è tuttora fluida. In partic., nel linguaggio econ., domanda f., quella che può facilmente spostarsi da un venditore all’altro. 2. s. m. a. In fisica, denominazione generica di ogni corpo allo stato fluido, cioè liquido o aeriforme: f. viscosi, non viscosi; fisica, dinamica dei fluidi. Per il f. calorico, elettrico, magnetico, e in generale per i f. imponderabili, v. imponderabile. b. In tecnologia meccanica, fluido da taglio, liquido, per lo più oleoso, che nel taglio dei metalli viene lanciato in modo da investire sia il pezzo in lavorazione sia l’utensile, allo La definizione di aeriformeid="red"> per la Treccani (fonte sempre da lei stesso citata) è la seguente: aerifórmeid="red"> agg. e s. m. [comp. di aeri- e -form]. – 1. agg. a. Che ha proprietà analoghe a quelle dell’aria: sostanze a.; in fisica e chimica, stato a., uno degli stati di aggregazione della materia in cui i corpi hanno volume e forma indeterminati. b. Nell’uso letter., formato d’aria, o che ha la trasparenza, l’inconsistenza dell’aria: ma quel [il ridicolo] de’ greci e latini è solido, stabile, sodo, consiste in cose meno sfuggevoli, vane, a. (Leopardi); il cielo s’incurva azzurro calmo e sereno, e non ricorda e non teme più l’assalto dei mostri a. (I. Nievo). 2. s. m. Sostanza allo stato aeriforme; prende il nome di gas o di vapore, a seconda che si trovi a temperatura maggiore o minore della temperatura critica. id="red"> La situazione pertanto non è categoria per come lei la rappresenta e lei è smentito da ben due fonti autorevoli da lei stesso citate. Invito i lettori a controllare le fonti citate e farsi una autonoma opinione. P.S. tema postato sia qui sia nell'altra discussione su CUI PRODEST. Professore lei non ha risposto alla mia richiesta di definire il termine fluido riportato dalla Devoto Oli da lei citata, quindi lo faccio io in sua vece riportando la fonte che lei stesso ha citato.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 15/09/2010 alle: 19:33:19
Vabbe' anche se la moderazione CoL mi "cutta" , ma basta con sto "accapigliarsi" su cose inutili , ragioniamo sul "succo" (inteso come deflusso o efflusso ? [:D]) ... Ivanoid="blue">
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 15/09/2010 alle: 20:06:19
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 15/09/2010  19:29:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> GARZANTI Definizione agg. 1 (fis.) si dice di qualsiasi sostanza che si presenti nello stato liquido o aeriforme s.m. 1 (fis.) qualsiasi sostanza allo stato fluido, in cui le molecole non hanno una posizione reciproca fissa: meccanica dei fluidi, descrizione dei fenomeni meccanici relativi alle sostanze fluide TRECCANI flùido agg. e s. m. [dal lat. flu#301;dus, der. di flu#277;re «fluire»]. – 1. agg. a. In fisica, stato f. (e meno com. corpi f., sostanze f.), denominazione che comprende sia lo stato liquido sia quello aeriforme dei corpi, e che è caratterizzato, a differenza di quello solido, da una più o meno accentuata scorrevolezza delle particelle del corpo le une sulle altre. Contento? Comunque siamo 2 a 2 e se il caso faccio valere in opportuna sede i significati che mi fanno comodo. NEL CASO fosse vera la SUA IPOTESI potete vendere i vostri camper se volete fare sosta libera ove vige il divieto di campeggio. Divertitevi pure nei ghetti chiamati A.A. e campeggi oppure andate all'estero (nord ovviamente perché in Croazia le cose sono peggio che da noi).
Cubetto
Cubetto
-
Inserito il 23/09/2010 alle: 21:56:03
Codice civile, Disposizioni sulla legge in generale (le cosiddette preleggi invocate da chorus e ignorate da tutti gli altri), art. 12: «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore». Significato proprio delle parole secondo la connessione di esse: vuol dire che qualsiasi discussione sul significato della parola "deflusso" in sé non ha alcuna valenza ai fini della interpretazione e della applicazione dell'art. 185 CdS, quale che sia il vocabolario o l'enciclopedia che si consulti. Sarebbe irrilevante anche una definizione autenticata dall'Accademia della Crusca. Si deve tenere conto della connesione delle parole, cioè del contesto. "Deflusso" è connesso a "propulsore meccanico", a sua volta connesso a "autocaravan" (camper). Ne segue che è necessario chiedersi quali siano i deflussi propri del motore di un camper e qualsiasi persona di buon senso non può che intendere che si tratta dei gas di scarico, per il semplice motivo che un motore in normale funzionamento (non guasto) non emette altro che i gas di scarico. E' cioè palese che, quando si dice "deflussi propri" diversi da "quelli del propulsore meccanico", si intende riferirsi a gas di scarico diversi da quelli del motore (quelli del motore sono esclusi dall'art. 157 comma 2, i deflussi liquidi del camper sono vietati dallo stesso art. 185 comma 4). e dalla intenzione del legislatore: vuol dire che quanto precede non è sufficiente (si dice "e", non "oppure") e che è necessario anche accertare l'intenzione del legislatore. Il senatore Fausti ha affermato in un'intervista che, con riguardo all'art. 185 comma 2, l'intenzione del legislatore era quella di evitare che i camperisti tenessero il generatore acceso durante le soste, per l'inquinamento acustico e atmosferico che altrimenti ne sarebbe derivato. E aggiunge: solo il generatore, non altre utenze silenziose o con emissioni leggere (quali il frigo). Dal momento che il senatore Fausti è stato il proponente della norma in questione, l'intervista, pur non rivestendo in sé alcun valore interpetativo, è buon indice delle intenzioni del legislatore. Chiunque rifiutasse di credere che quella fosse l'effettiva intenzione del legislatore, potrebbe unicamente proporne un'altra quale risultante dagli atti parlamentari relativi alla legge 14 ottobre 1991, n. 336. Eventuali diverse opinioni personali non hanno alcun valore. Questo, ovviamente, se si intende interpretare la legge nei modi che la legge stessa prevede. Nulla vieta che si facciano sull'argomento chiacchiere da bar, ma la pretesa di elevare tali chiacchiere a "interpretazione" sarebbe solo indice di ignoranza.

Modificato da Cubetto il 23/09/2010 alle 22:16:18
19
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 23/09/2010 alle: 22:05:12
quote:Risposta al messaggio di Cubetto inserito in data 23/09/2010  21:56:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimenti per l'esposizione!
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 23/09/2010 alle: 22:33:23
quote:Risposta al messaggio di Cubetto inserito in data 23/09/2010  21:56:03 Codice civile, Disposizioni sulla legge in generale (le cosiddette preleggi invocate da chorus e ignorate da tutti gli altri), art. 12: «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esseid="red">, e dalla intenzione del legislatore». >
> Ma hai letto bene quello che c'è scritto? A) SIGNIFICATO PROPRI DELLE PAROLE B) SECONDO LA CONNESSIONE C) INTENZIONE DEL LEGISLATORE. A e B sono chiari e DEFLUSSO ha un significato davvero INEQUIVOCABILE. C è altrettanto inequivocabile perché il LEGISLATORE è chi fa le leggi ovvero il PARLAMENTO non chi ha proposto una disegno di legge o un emendamento. Quindi sei punto e a capo.
Cubetto
Cubetto
-
Inserito il 23/09/2010 alle: 22:44:00
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 23/09/2010 22:33:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai letto bene? dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore quindi: A) significato proprio delle parole secondo la connessione di esse; B) intenzione del legislatore. Non c'è scritto "dal significato proprio delle parole, dalla connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore". Non scherziamo, please. E comunque, è necessario tenere conto dell'intenzione del legislatore. E' necessario, non è un'opzione. Se non ti sta bene l'intervista di Fausti, vai alla biblioteca della camera, cerca gli atti parlamentari, trova un'intenzione diversa e ti dedicherò devoto ascolto. Altro, perdonami, potrebbe essere divertente (per alcuni) o noioso (per altri), ma non avrebbe nulla a che vedere con l'interpretazione di una norma di legge.
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 23/09/2010 22:33:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra) è altrettanto inequivocabile perché il LEGISLATORE è chi fa le leggi ovvero il PARLAMENTO non chi ha proposto una disegno di legge o un emendamento. >
> Ti rappresento, visto che forse lo ignori, che tra gli atti parlamentari relativi alla legge Fausti ci sono in primo luogo i "Lavori preparatori Camera dei Deputati (Atto N. 1456): presentato dall'on. Fausti il 5 settembre 1987". E' lì, negli atti parlamentari, che viene espressa l'intenzione del legislatore. Ci sono poi i lavori delle varie Commissioni (trasporti, lavori pubblici, questioni regionali ecc.). La legge Fausti, in particolare, è stata esaminata dalla ottava commissione in sede deliberante il primo agosto 1991 e approvata in data 25/9/1991. E le Commissioni parlamentari sono organi collegiali del Parlamento.

Modificato da Cubetto il 23/09/2010 alle 23:03:49
Surf83
Surf83
-
Inserito il 23/09/2010 alle: 22:56:34
quote:Risposta al messaggio di Cubetto inserito in data 23/09/2010  21:56:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @ cubetto. L'ho fatto io ho il testo dei lavori parlamentari.id="red"> Io sono d'accordo che occorra riferirsi all'art. 12 delle preleggi. Anche in passato sui 3d archiviati c'è traccia di questa indicazione. Resto però convinto che l'intervista del Senatore Fausti non esaurisca la volontà del legislatore. E' vero che il Senatore Fausti fu il proponente della legge, tuttavia la IX Commissione Presidente Antonio Testa che esaminò il testo nella X legislatura si compose, e vi è traccia di interventi di: Pasqualino Biafora Pino Lucchesi Severino Cannelonga e che la discussione in commissione non trattò né i deflussi né la possibilità o meno che il concetto sosta assorbisse il concetto di soggiorno di persone a bordo. Anzi, dal testo dei lavori risulta che l'obiettivo era quello di consentire la circolazione e la sosta del veicolo autocaravan e che la discussione verté anche su divieti che potevano essere apposti da comuni e prefetti (art.8). Ritengo pertanto che ai sensi dell'art. 12 delle preleggi non ci siano estremi validi per identificare la volontà del legislatore con l'intervista. Lo stesso, all'epoca onorevole, Fausti, nella relazione iniziale di accompagnamento si esprime così: Ormai i divieti posti in essere dalle amministrazioni locali, sia alla sosta sia alla circolazione delle autocaravan, precludono praticamente l'uso di questi mezzi. Al fine di armonizzare le opposte esigenze è stata redatta la presente proposta che, contro garanzie di igiene e tutela della pubblica sicurezza, consente alle autocaravan una disciplinata circolazione e sosta nel territorio nazionale. ... Con l'art. 8 si dettano norme limitative alla sosta dell'autocaravan che, peraltro sono desunte da quelle proposte dalla Commissione interministeriale per la riforma del codice della strada ... Quindi l'esigenza era armonizzare opposte esigenze e consentire circolazione e sosta ma con possibili divieti riportati nell'art. 8 della proposta di legge. Non vi è traccia nei lavori parlamentari né dei deflussi né della possibilità che a bordo dei mezzi in sosta l'equipaggio possa soggiornare. Pertanto io ritengo che ai sensi dell'art. 12 delle preleggi non si possa fare riferimento alla relazione accompagnatoria e tanto meno alle dichiarazioni successive del Senatore Fausti del quale non ho trovato un analogo intervento in commissione, o nel testo della relazione, con contenuti analoghi all'intervista, svolta peraltro a favore di una associazione di camperisti (acquaiuo' comm'è ll'acqua? E' fresca!). E ritengo che prova sia il fatto che la stessa Cassazione nel 1996 commentando proprio la Fausti si sia espressa nel modo che sappiamo. Per tutto quanto sopra io ritengo che i giochi siano aperti in sede giudiziaria salvo il macigno Cassazione. Occorrerebbe rintracciare eventuale giurisprudenza di Tribunali o Giudici di Pace più aggiornata per venire a capo dell'orientamento, domandando se i camperisti multati per campeggio in Sardegna hanno ricorso e quale sia stato l'esito di questi ricorsi. E domandandosi poi comunque quale sia la portata per categorie di utenti della Sentenza 11278. Credo che siano questi i punti che costituiscono il perimetro della discussione. Ora io ritengo che il Prf. Calosci si sia infilato in un vicolo cieco perché avendo affermato che il generatore è ammesso deve asostenere che i deflussi sono solo liquidi e non può ammettere né che i deflussi siano gassosi né che l'intervista al Senaore Fausti costituisca una intenzione del legislatore. Perché le cose che ha affermato si contraddicono.

Modificato da Surf83 il 23/09/2010 alle 23:01:17
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 23/09/2010 alle: 23:02:05
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 23/09/2010  22:56:34 Per tutto quanto sopra io ritengo che i giochi siano aperti in sede giudiziaria salvo il macigno Cassazione. >
> Almeno su questo siamo concordi
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 23/09/2010 alle: 23:04:01
quote:Risposta al messaggio di Cubetto inserito in data 23/09/2010  22:44:00 Non c'è scritto "dal significato proprio delle parole, dalla connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore". Non scherziamo, please. >
> Appunto NON SCHERZIAMO C'è scritto "Dal significato proprio delle parole SECONDO la connessione di esse. Non è come hai riportato nel tuo secondo intervento.
Cubetto
Cubetto
-
Inserito il 23/09/2010 alle: 23:35:21
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 23/09/2010  23:04:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Appunto: i cardini dell'interpretazione sono due: il significato delle parole secondo la loro connessione, cioè non delle parole "in sé" prescindendo dal contesto, e l'intenzione del legislatore. Non sono tre, come vorresti tu, proprio perché la frase che mi hai citato - che consentirebbe di tenere conto di significati prescindendo dal contesto - non è quella dell'art. 12. In parole povere, hai preso un abbaglio [:)] Tranquillo: capita.
Cubetto
Cubetto
-
Inserito il 23/09/2010 alle: 23:47:19
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 23/09/2010  22:56:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Resto però convinto che l'intervista del Senatore Fausti non esaurisca la volontà del legislatore. >
> Sfondi una porta aperta: l'avevo detto anch'io. Il punto è che l'unico modo serio di proseguire la discussione sarebbe un esame degli atti parlamentari. Se davvero hai contribuito, all'epoca, ti sarà forse più facile che ad altri reperirli e metterli a disposizione di tutti noi. Sarebbe l'unico modo serio di andare oltre. Al momento, l'intervista di Fausti è l'unico documento di cui disponiamo circa l'intenzione del legislatore. Non ha vera e propria valenza interpretativa, è solo un buon indice - come dicevo - ma è certo meglio che niente. Perché una cosa è sicura: non si può prescindere dall'intenzione del legislatore.
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 23/09/2010 22:56:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ora io ritengo che il Prf. Calosci si sia infilato in un vicolo cieco >
> Perdonami, ma si sono infilati in un vicolo cieco tutti quelli che hanno disquisito per pagine e pagine sul significato della parola "deflusso" spulciando vocabolari e enciclopedie.
Surf83
Surf83
-
Inserito il 24/09/2010 alle: 00:03:26
quote:Risposta al messaggio di Cubetto inserito in data 23/09/2010  23:47:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non credo. Secondo me la parte della sentenza 6574 collegata all'art. 185, per la parte in cui proprio l'art. 185 parla di deflussi, può essere utilizzata, a mio modesto parere, per resistere al ricorso di un camperista nel momento in cui il verbalizzante abbia magari trovato a bordo nella cellula l'equipaggio con i fornelli accesi o con la stufa accesa anche se non di notte. Se l'equipaggio non è a bordo uno può legittimamente sostenre che ha semplicemente tenuto il frigo acceso per mantenere la catena del freddo e che non sta soggiornando, ma semplicemente che era in visita ad un museo e peraltro la verbalizzazione dell'infrazione è avvenuta al momento in cui stavano rientrando nel camper con la non prova che non sarebbero poi partiti. Vicevera ragionaimo un attimo su un equipaggio che sta rientrando in camper in una località sciistica ed ha la stufa accesa con il camino che getta vapore. Arriva il PU ed eleva contravvenzione per il divieto di costituire un attendamento, fatto rilevato per la presenza di gas di scarico dall'impianto di riscaldamento a gas o gasolio. Qui penso che la cosa si debba discutere, non ritengo pacifico che in questo caso i deflussi non contino proprio nulla. Io gli atti della Fausti ce li ho. Ma non intendo pubblicarli qui. Ci sono troppe persone che non li meritano. Se li vuoi mi mandi un messaggio in privato, devo scansionarli quindi ci vuole tempo. P.S. io non ho partecipato alla stesura della Fausti. Mi sono informato e basta da buon turista in camper.

Modificato da Surf83 il 24/09/2010 alle 00:05:59
Cubetto
Cubetto
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Inserito il 24/09/2010 alle: 00:33:57
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 24/09/2010  00:03:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stufa accesa? Ti dico come la penso io: ora come ora, mi tengo quello che ho (l'intervista di Fausti) e ne ricavo che stufa, frigo e fornelli non sono un problema. Per il resto, auspico che futuri provvedimenti di legge disciplinino in modo diverso la sosta nei centri urbani e quella fuori di essi (perché il Prof. non dovrebbe tenere acceso il generatore quando sosta in una strada di campagna? proprio lui che ama la sosta in posti isolati?).
Surf83
Surf83
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Inserito il 24/09/2010 alle: 00:36:31
quote:Risposta al messaggio di Cubetto inserito in data 24/09/2010  00:33:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo, ma se tu dovessi consigliare un camperista, gli daresti consigli di certezza (non costituisce infrazione vai tranquillo le ordinanze sono illegittime, denuncia, mordi aggredisci...) o gli daresti un consiglio con il dubbio positivo facendogli presente tutte le sfaccettature e lasciando la decisione a lui?

Modificato da Surf83 il 24/09/2010 alle 00:37:06
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