Purtroppo non seguo assiduamente il forum ma leggo spesso topic su questo argomento, e credo che le discussioni siano basate su presupposti errati. Infatti, per poter capire cosa effettivamente intendesse il legislatore occorre leggere la formulazione del CdS all'atto della sua emanazione, e cioè quello vigente a seguito della pubblicazione sulla Gazz. Uff. n. 123 del 28/05/1993, e non l'attuale versione. Detto questo vediamo l'art. 185 dell'epoca:
quote:85 Circolazione e sosta delle auto-caravan. - 1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
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3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.id="blue">
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4. >
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come si vede, la parte fondamentale è identica a quella attuale. E' evidente, inoltre, che nel sudetto articolo è esplicitata una chiara distinzione tra lo scarico dei liquidi (comma 4) ed i deflussi (comma 2) che certamente non possono essere riferiti ad altro che ai gas.
Ho rilevato che tale assunto (deflusso = gas) viene invece escluso da parecchi camperisti sulla base del fatto che nel comma in questione si fà riferimento al "
deflussi propri del propulsore meccanico", ed in proposito viene fatto presente che i "deflussi" del motore non possono essere i gas della combustione del propellente in quanto l'art. 157, comma 2, già prevede che
"Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.". Ebbene, se come detto si legge l'originale formulazione del citato articolo, si vede che l'art. 157 NON prevedeva ciò:
quote: 157 Arresto, fermata e sosta dei veicoli. - 1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi nè, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
7. E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. >
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infatti solo successivamente, ed a seguito della maggiore attenzione prestata per i problemi di inquinamento, fu aggiunto il divieto di tenere acceso il motore durante la sosta, nonchè quello di tenerlo acceso anche durante la fermata allo scopo tenere in funzione l'impianto di condizionamento (tale ultimo divieto di recente abrogato a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 29.07.2010 n° 120.)
E' evidente, quindi, che con la formulazione originaria dell'art. 185 il legislatore avesse inteso equiparare l'autocaravan a tutti gli altri veicoli (come peraltro espressamente indicato nel comma 1 di detto articolo) per cui allorquando lo stesso è in sosta su aree soggette al CdS, alla pari degli altri veicoli di tutti i tipi, non è possibile, nel senso più ampio del termine, "alloggiarvi". Ed è per tale motivo che è stato aggiunto l'inciso di cui al comma 2 e cioè che non viene considerato campeggio quando dall'autocaravan medesimo non provengono deflussi di alcun tipo.
In sostanza, secondo il dettato del legislatore, nell'autocaravan si ci può dormire (come si può farlo, ad esempio, nelle autovetture e negli autocarri) ci si può anche lavare (atteso che ciò non comporta alcuna dispersione di liquidi o di gas, ma non ci si può cucinare, tenere la stufa/boiler accesa oppure il condizionatore (durante la sosta). Insomma, sino a che circola su strada (e relative pertinenze), l'autocaravan è solo ed esclusivamente un "veicolo", diventando un mezzo atto ad essere "abitato" solo nelle aree a ciò deputate.
Detto questo devo precisare, da "addetto ai lavori", che difficilmente un operatore delle FF.PP., e salvo che non vi siano in loco specifiche ordinanze sindacali (ancorchè illegittime) oppure che non si ecceda "nell'abitare", sarà cosi restrittivo nell'applicare la norma in questione.
P.S. aggiungo, questo però solo a mio parere, che il legislatore abbia anche tenuto presente la circostanza che le cibarie o le medicine contenute nel frigo possano andare a male e abbia ritenuto che tale "inconveniente" possa essere superato tenendo in funzione il frigo per mezzo dell'elettricità fornita dalla batteria di servizio. E' evidente che non è possibile fare ciò in caso di sosta "prolungata", ma è proprio tale "prolungamento" che il legislatore ha inteso contrastare