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Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 08/06/2006 alle: 22:07:51
Cassazione 11278 28/8/2001: SENTENZA CASSAZIONE CIVILE n.11278, sez. I del 28/08/2001 CIRCOLAZIONE STRADALE Sosta e parcheggio SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI Sanzione amministrativa in genere Riferimenti Normativi DLT 30/04/1992 n.285 Art.6 DLT 30/04/1992 n.285 Art.7 Strade - Sindaco - Poteri LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 1° CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: * dr. Vincenzo Carbone Presidente * dr. Giovanni Losavio Consigliere * dr. Giuseppe Salmé Consigliere * dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. * dr. Bruno Spagna Musso Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n~ 7376 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto DA MEREU GIOVANNI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall'avv. Nicola Catalano da Matera. RICORRENTE CONTRO COMUNE DI OROSEI (NU), in persona del sindaco p.t. INTIMATO avverso la sentenza del Pretore di Nuoro n. 59 del 24 febbraio - 3 marzo 1998. Udita, all'udienza del 16 maggio 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Catalano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il P.M. dr. Umberto Apice, che ha concluso nello stesso senso. Svolgimento del processo Con sentenza del 3 marzo 1998, il pretore di Nuoro ha respinto l'opposizione di Giovanni Francesco Mereu al provvedimento del comune di Orosei che gli ha comminato la sanzione pecuniaria di L. 200.000, per violazione dell'ordinanza sindacale che aveva vietato la sosta degli autocaravan in località "Sa Curcurica". L'opponente aveva dedotto che, ai sensi dell'art. 54, lett. m, e dell'art. 185 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora codice della strada), l'ordinanza del sindaco che vietava la sosta - e non il parcheggio - delle autocaravan discriminava questi veicoli rispetto agli altri in modo illegittimo e in assenza di presupposti normativi, per cui la violazione doveva considerarsi insussistente. Il pretore, considerata legittima l'ordinanza sindacale di divieto di sosta, sulla base dell'art. 7, lett h, del codice della strada, che la prevede espressamente per istituire "aree attrezzate e riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan" e dell'art. 185, secondo comma, il quale precisa che "...la sosta delle autocaravan, dove consentita, non costituisce campeggio", ha affermato che in dette norme trova la sua fonte il potere sindacale di vietare la sosta per le autocaravan, regolamentandola in modo diverso rispetto alle altre auto. Nel caso l'esercizio della discrezionalità del sindaco si fondava su motivi igienico-sanitari e il divieto era stato posto per prevenire infezioni e malattie in relazione al deposito incontrollato di liquami e materie organiche prevedibile per la sosta di un mezzo che può destinarsi ad alloggio anche per sette persone, non essendovi in quella area attrezzature per gli scoli dei reflui e dei rifiuti degli utenti del mezzo. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il Mereu con tre motivi. Il comune di Orosei non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 204 codice della strada perché, accertata l'infrazione il 13 luglio 1996 e proposto ricorso dal Mereu il successivo 29 luglio 1997 al prefetto, solo dopo la scadenza del termine perentorio previsto in tale norma per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia di 90 giorni, venne emesso il provvedimento sindacale d'irrogazione della contestata sanzione. 1.1. Il motivo non è stato dedotto con l'opposizione in sede di merito e, in quanto nuovo e proposto per la prima volta in sede di legittimità, è inammissibile. 2. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 185 codice della strada, perché l'art. 54, lett. m, dello stesso codice inquadra le autocaravan tra gli autoveicoli da esso disciplinati e non conferisce loro uno speciale "status" che ne consenta una particolare disciplina, per cui il mezzo, se poggia sul suolo con le ruote e non emette deflussi propri, occupa la strada in modo non diverso dagli altri veicoli e non è destinato a campeggio e alcun divieto è concepibile per la sosta, che rispetta in sostanza l'art. 185 del codice della strada. 2.1. Il motivo è infondato, perché la normativa in esso richiamata, che prevede per le autocaravan la medesima disciplina degli altri veicoli, sancisce pure la facoltà d'imporre una tariffa diversa per essi e in tal modo ne evidenzia la situazione peculiare. L'art. 7 del codice della strada espressamente conferisce al sindaco il potere di adottare con ordinanza "i provvedimenti indicati nell'art. 6, comma... 4", con i quali egli può (lett. b) "stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti"; nell'esercizio di tale specifico potere è stata emessa l'ordinanza sindacale di divieto, di sosta per le sole autocaravan, per cui per tale profilo l'impugnazione è da rigettare. 3. In terzo luogo si deduce omessa e contraddittoria motivazione, per avere il pretore ritenuto legittima l'ordinanza sindacale di divieto di sosta sull'erroneo presupposto della non autosufficienza dell'autocaravan in ordine agli scoli o rifiuti che essa avrebbe potuto produrre e che nel caso non si erano avuti, come prova il fatto che alcun reato fu contestato al conducente e agli ospiti dell'autocaravan. In sostanza, il sindaco avrebbe potuto attuare le ragioni di igiene e sanità a base dell'ordinanza con il mero divieto di campeggio e non con quello di sosta e l'espressione "dove consentita" dell'art. 185 del codice della strada si giustifica con la previsione degli artt. 6 e 7 per la quale è possibile il divieto per motivi di sicurezza della circolazione e accertate ragioni di necessità nel caso insussistenti. 3.1. Questo motivo di ricorso è inammissibile in quanto il potere di vietare la sosta di veicoli di cui all'art. 6, quarto comma, lett. b, d ed f, anche con riferimento ad alcune categorie particolari di utenti e per ragioni di igiene, è espressione di una discrezionalità non sindacabile dall'A.G.O. della quale il pretore ha valutato l'uso legittimo da parte del sindaco di Orosei con motivazione comunque logica e congrua. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato e nulla deve disporsi per le spese, non essendosi il Comune difeso in questa sede. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 16 maggio 2001. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 AGOSTO 2001.
IvanoP
IvanoP
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Inserito il 08/06/2006 alle: 22:43:48
Ciao "O Nonno" , il ministero non e' composto solo dal Ministro e dal Sottosegretario ma bensi' da un gruppo di lavoro e quindi penso (mi auguro...) che facciano bene il loro bene mestiere e di conseguenza prima di inviare tante lettere di "rimprovero" a tanti comuni si siano documentati. Comunque se hai dei dubbi mandagli una lettera e facci sapere cosa ti risponderanno... Ciao, Ivano.id="blue">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 12/06/2006 alle: 19:39:00
quote:Originally posted by IvanoP
Ciao "O Nonno" , il ministero non e' composto solo dal Ministro e dal Sottosegretario ma bensi' da un gruppo di lavoro e quindi penso (mi auguro...) che facciano bene il loro bene mestiere e di conseguenza prima di inviare tante lettere di "rimprovero" a tanti comuni si siano documentati. Comunque se hai dei dubbi mandagli una lettera e facci sapere cosa ti risponderanno... Ciao, Ivano.id="blue"> >
> Si ma ti invito a leggere attentamente il passo finale della lettera del ministero in risposta all'interrogazione del Senatore Crema....quando il ministero afferma che si deve muovere il legislatore... quindi il ministero si chiama fuori questo è il senso di quella risposta, ora invece torna alla carica ma i poteri del ministero sono quelli indicati nella risposta al Senatore Crema, dal 2005 non sono cambiati. Bye.
IvanoP
IvanoP
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Inserito il 13/06/2006 alle: 15:04:12
Ciao "O Nonno" , il passo finale della risposta del Min. al Sen. Crema lo conosco (e gia' lo conoscevo anche prima del tuo "invito" a leggere attentamente) cosi' come tutto il resto del testo (che tra l'altro riporto integralmente qui di seguito per chi ne fosse interessato ed eventualmente gia' non la conosca). Aggiungo solo (ri-ri-ri-peto...) che a parer mio se il Ministero (che ha ben precisi ruoli, responsabilita' e poteri e quindi ovviamente NON PUO' sconfinare in "poteri" esercitati da altre istituzioni) richiama cosi' "energicamente" (oltre a questo testo si possono anche vedere le lettere sulla stessa falsiriga inviate a Roccaraso, Spotorno, Carrara, ...) gli amministratori pubblici (e indirettamente, sempre a parer mio, anche altri "addetti ai lavori") vorra' ben dire qualche cosa e ci sara' ben un motivo ... Ciao, Ivano.id="blue"> Interrogazione Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Illegittimità delle ordinanze aventi per oggetto la limitazione della circolazione e sosta stradale delle autocaravan 14º Legislatura - Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-09201 pubblicato il 27 luglio 2005, Seduta n. 855 Premesso che: si segnala l'emanazione di provvedimenti da parte degli Enti locali ai sensi degli articoli 6 e 7 del codice della strada aventi per oggetto limitazioni di circolazione e di sosta nei confronti degli autoveicoli denominati autocaravan, quale l'apposizione delle barre limitatrici di altezza - che tra l'altro non sono previste in alcuna forma dal codice della strada - ovvero l'apposizione di cartellonistica stradale, entrambi non supportati da motivazioni legittime; tali provvedimenti si rendono necessari, più che per reali esigenze di sicurezza stradale, per esigenze di natura economica ed imposte dalle realtà locali - albergatori, ristoratori, ecc. - con una palese violazione degli articoli 3 e 16 della Carta costituzionale; si assiste ad ordinanze, ultima in ordine di data quella del Comune di San Vincenzo (Livorno), che, partendo da una presa d'atto di comportamenti in violazione di legge di singole persone (parcheggi selvaggi, risse, schiamazzi, abbandono di rifiuti solidi e liquidi ) e/o dimensioni di alcuni veicoli, dispongano illegittimamente un divieto di sosta in tutto il territorio comunale a tutti gli autocaravan, impedendo la fruizione del territorio alle relative famiglie come previsto dalla specifica legge 336/91 e poi dall'articolo 185 del codice della strada; l'autocaravan, con i serbatoi di raccolta delle acque reflue, non pongano alcun problema di igiene pubblica; l'autocaravan è motivo di sicurezza perché la famiglia che viaggia o sosta a bordo di un autocaravan è facilmente identificabile e riconoscibile, e la sosta di una famiglia in autocaravan contribuisce anche al controllo del territorio perché in grado di segnalare via cellulare alle forze dell'ordine eventuali azioni criminose in atto dove sono parcheggiati; diverse sono le segnalazioni effettuate dai "camperisti stranieri" che denunciano puntualmente le difficoltà e le limitazioni incontrate in Italia. La situazione è aggravata dal fatto che tali soggetti sono informati preventivamente dai nostri Uffici del turismo sulle norme di riferimento del codice della strada inerenti la circolazione degli autocaravan ma, successivamente, possono essere oggetto di sanzionamento e/o impedimento alla circolazione mediante la presenza di sbarre a 2 metri e/o "segnali illegittimi", l'interrogante chiede di conoscere: le modalità con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stia operando al fine di limitare ovvero censurare i provvedimenti in questione emanati dalle Amministrazioni Comunali e, in particolare, se si sia attivato nell’espletare le proprie funzioni di coordinamento - emanazioni di circolari e di direttive - ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del codice della strada, ovvero se stia adottando - ove si ravvedano i presupposti di fatti e di diritto - le procedure stabilite dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 45, comma 2, del codice della strada, anche al fine di garantire l'uniformità dei cartelli stradali sul territorio nazionale; se sia stata valutata l'opportunità di predisporre un tavolo di lavoro con la partecipazione di tutti i rappresentanti dei soggetti interessati - Associazione Nazionale ************* **********, UPI, ANCI, ecc. - al fine di disporre una proposta per la disciplina della circolazione stradale applicabile agli autoveicoli denominati autocaravan, tenuto conto delle "reali" esigenze degli Enti locali e non discriminante per gli autocaravan nel rispetto della normativa europea, onde evitare l'avvio di procedure comunitarie nei confronti dello Stato italiano a seguito della non corretta applicazione di tali norme da parte degli Enti locali. Sen. Crema 27.07.2005 Risposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 14º Legislatura - Aula Senato - seduta n. 913 del 01/12/2005 In merito all' interrogazione indicata in oggetto, occorre preliminarmente richiamare le disposizioni contenute nel Codice della Strada circa i provvedimenti che Comuni ed Enti proprietari delle strade possono assumere al fine di disciplinare la circolazione stradale delle autocaravan. L'art. 54 ci lett. m) del Codice della Strada definisce l'autocaravan quale autoveicolo avente speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente. Ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del citato Codice, le autocaravan sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli dall'art. 185 ci. Come stabilisce l'art. 185 e 2 la loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano il suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro. L'autocaravan dotata di serbatoi di raccolta delle acque reflue è autonoma rispetto al territorio e nessun problema di igiene pubblica può essere attribuito a chi le utilizza anche al di fuori di un campeggio. Come in tutti i settori può esistere un comportamento in violazione di legge che tuttavia non può essere generalizzato ad una categoria. I Comuni e gli Enti proprietari delle strade possono istituire le aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185 ci lett. h) ma il loro allestimento non comporta l'obbligo per le stesse alla sosta poiché si tratta di infrastrutture utili ad accogliere un segmento del turismo itinerante. A tale riguardo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è sempre stato sensibile alla problematica. Infatti preso atto di una serie di provvedimenti adottati da Comuni ed Enti proprietari di strade che risultavano penalizzanti per questa categoria di autoveicoli. l'Amministrazione ha emanato la direttiva 20 ottobre 2000 nella quale, tra l'altro, si è voluto specificatamente richiamare l'attenzione sull'illegittimità di numerose ordinanze aventi per oggetto la regolamentazione della circolazione stradale delle autocaravan. Pertanto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede regolarmente a richiamare i Comuni e gli Enti proprietari delle strade che abbiano apposto segnaletica illegittima di limitazione di circolazione alle autocaravan. È opportuno evidenziare che tale attività provvedimentale viene espletata in forma esclusivamente epistolare. Difatti l'art. 45 commi 3 e 4 del Codice della Strada stabilisce che decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione a quanto altro occorre per rendere le segnalazioni confòrmi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero dei lavori pubblici, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici. 4. le spese relative sono recuperate dal Ministero dei lavori pubblici, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo. L'applicazione della procedura prevista dal citato articolo, tuttavia, incontra le seguenti difficoltà operative e normative: 1. l'impossibilità da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di fronteggiare l'elevato numero di segnalazioni di provvedimenti illegittimi emanati da Comuni ed Enti proprietari delle strade in tutto il territorio; 2. l'impossibilità di anticipare le spese per l'attuazione della procedura in esame, art. 45 comma 4; 3. la continua attività omissiva ed i ritardi da parte dei Comuni e degli Enti proprietari delle strade nel trasmettere la documentazione richiesta per l'espletamento della procedura istruttoria; 4. la convinzione dei Comuni e degli Enti di poter intervenire con proprie disposizioni -anche non conformi a quelle previste dal Codice della Strada - sulla regolamentazione della circolazione stradale a seguito degli effetti del decentramento amministrativo di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001; 5. la mancanza nella maggior parte dei casi della situazione di grave pericolo per la sicurezza come condicio sìne qua non per l'espletamento della procedura in esame. È senza dubbio allarmante il fatto che i Comuni e gli Enti proprietari delle strade nonostante le frequenti indicazioni sulla corretta modalità da adottare in materia di sosta e di circolazione delle autocaravan non provvedano in tal senso. Pertanto, nonostante la volontà di procedere ai sensi dell'art. 45, non si appalesano le condizioni di fatto e di diritto tali da rendere fattibile quanto disposto dall'articolo in questione. Interventi normativi specifici potranno senz'altro essere considerati dal Legislatore nella fase di riordino e modifica del Codice della Strada in modo da rendere operativo ed efficace l'iter procedimentale esaminato.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 13/06/2006 alle: 22:07:56
quote:Originally posted by IvanoP
[blue]Ciao "O Nonno" , omissis L'applicazione della procedura prevista dal citato articolo, tuttavia, incontra le seguenti difficoltà operative e normative: 5. la mancanza nella maggior parte dei casi della situazione di grave pericolo per la sicurezza come condicio sìne qua non per l'espletamento della procedura in esame. omissis... Interventi normativi specifici potranno senz'altro essere considerati dal Legislatore nella fase di riordino e modifica del Codice della Strada in modo da rendere operativo ed efficace l'iter procedimentale esaminato. >
> Caro IVANOP tu ed il tuo amico di Firenze state prendendo una sonora cantonata ti ho richiamato il passo conclusivo della risposta al Senatore Crema per evidenziarti due cose: L'impossibilità dichiarata dallo stesso ministero di intervenire legalemente sui comuni 5. la mancanza nella maggior parte dei casi della situazione di grave pericolo per la sicurezza come condicio sìne qua non per l'espletamento della procedura in esame. E' il rimpallo ed il rinvio del problema al Senatore Crema: Interventi normativi specifici potranno senz'altro essere considerati dal Legislatore nella fase di riordino e modifica del Codice della Strada in modo da rendere operativo ed efficace l'iter procedimentale esaminato. Anche la lettera a Roccaraso e Carrara dice "appare illegittimo" e non dice "è illegittimo" a conferma che il ministero ha i suoi dubbi. Poi parla di ordinanze motivate sia nelle lettere che nella Direttiva sottintendendo che se un'ordinanza è ben motivata non può fare nulla. I suddetti passaggi chiariscono che l'intervento del ministero è meramente di tipo interpretativo e non risolve né chiarisce alcunché come sta cercando di far capire invece il tuo amico e che la legislazione non è chiara. Quindi smettetela di contrastare i comuni su un piano sul quale siamo perdenti e ritornate a quel dialogo che a Carrara altri presidenti di associazioni avevano faticosamente avviato l'anno scorso nonostante la vostra posizione rigida. Tra l'altro, l'ammnistrazione di Cararra non è di sinistra? E non c'è Tomassoli che ha sponda per dialogare a Carrara? Che necessità c'è di litigare? Per farsi pubblicità? Per parte mia mi sono rotto le xxxle e sono veramente incaxxato che un problema come quello dell'accoglienza alle famiglie in camper ad onta delle sentenze della Cassazione che ci danno torno ci si ostina a volerlo risolvere con azioni velleitarie, facendo vedere ai sindaci una faccia feroce ed oltranzista della categoria che alberga solo nella vs associazione e crea rifiuto per noi anche se i divieti fosse veramente revocati. La categoria non vuole l'umiliazione dell'avversario che avrebbe conseguenze incalcolabili, vuole condivisione, è un fatto di maturità che vedo vi manca. La vostra è pura propaganda che può incantare qualche sprovveduto che non conosce la normativa ed ha bisogno di sentirsi protetto. E ora basta sono veramente stufo ed irritato. Dalle parti mie si dice che "è ghiuta a purchiacca mmane 'e criature". Fattela tradurre. Ciao.
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IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 06/03/2007 alle: 11:52:30
"Riesumo" questo 3D in quanto trovando il seguente post nel 3D

http://www.camper.netsurf.it/fo...

quote:Originally posted by arcam715glt
… ti consiglio di andare a roccaraso dove finalmente i camper sono ben accettati, è possibile sostare nello spiazzale antistante il palaghiaccio dove è prevista la sola sosta gratuita dei camper ed inoltre si trova a pochi passi dal centro... >
>id="black"> chiedo se la situazione a Roccaraso e' quindi effettivamente cambiata in meglio. Ciao, Ivano.id="blue">
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 06/03/2007 alle: 13:53:05
quote:Originally posted by IvanoP "...nonostante la volontà di procedere ai sensi dell'art. 45, non si appalesano le condizioni di fatto e di diritto tali da rendere fattibile quanto disposto dall'articolo in questione".id="size3"> >
> E noi stiamo ancora a discutere di intervento Ministeriale? "Non si appalesano le condizioni di fatto e di diritto"!!!! LO ABBIAMO CAPITO CHE SIGNIFICA QUESTA LOCUZIONE? Significa che proprio il Ministero dice che in materia di ordinanze limitatrici della circolazione delle autocaravan non ci sono le leggi che consentono ad esso Ministero di intervenire: e quindi, conseguentemente un suo intervento è da considerare illegittimo. E che comunque, il Ministero anche se avesse a propria disposizione una norma che gli consentisse di intervenire, comunque non sarebbe nelle "condizioni di fatto" per rendere efficace il suo intervento. Altro che arma spuntata! Qui si palesa un vizio di eccesso di potere, ma da parte del Ministero, non dei Comuni! IvanoPP, e tu te lo tenevi nascosto il testo dell'interrogazione?
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 06/03/2007 alle: 14:06:57
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by IvanoP "...nonostante la volontà di procedere ai sensi dell'art. 45, non si appalesano le condizioni di fatto e di diritto tali da rendere fattibile quanto disposto dall'articolo in questione".id="size3"> >
> E noi stiamo ancora a discutere di intervento Ministeriale? "Non si appalesano le condizioni di fatto e di diritto"!!!! LO ABBIAMO CAPITO CHE SIGNIFICA QUESTA LOCUZIONE? Significa che proprio il Ministero dice che in materia di ordinanze limitatrici della circolazione delle autocaravan non ci sono le leggi che consentono ad esso Ministero di intervenire: e quindi, conseguentemente un suo intervento è da considerare illegittimo. E che comunque, il Ministero anche se avesse a propria disposizione una norma che gli consentisse di intervenire, comunque non sarebbe nelle "condizioni di fatto" per rendere efficace il suo intervento. Altro che arma spuntata! Qui si palesa un vizio di eccesso di potere, ma da parte del Ministero, non dei Comuni! IvanoPP, e tu te lo tenevi nascosto il testo dell'interrogazione?
>
> Il testo di tale interrogazione e qui sul sito da mo'... io non lo tengo (e non lo terro') nascosto, anzi... Il fatto che poi tu (ed altri) ci leggano solo cosa vogliono (cosi' come probabilmente anche io) sta a significare chiaramente quello che continuiamo a dirci e ridirci riguardo all' interpretabilita' del tutto d cui ne consegue che nulla e' certo (ne' quanto sostengo io/altri, ne' quanto sostieni tu/altri) Cmq, visto che, come spesso succede, si "svia", ripropongo la domanda: la situazione a Roccaraso e' cambiata in meglio oppure no ? Ciao, Ivano.id="blue">
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 06/03/2007 alle: 15:18:04
quote:Originally posted by IvanoPP Cmq, visto che, come spesso succede, si "svia", ripropongo la domanda: la situazione a Roccaraso e' cambiata in meglio oppure no ? Ciao, Ivano.[/blue] >
> Conosco quella di Pescasseroli, lì vicino. Sono quasi tre anni che ho rinunciato ad andarci. Roccaraso non mi piace. ciao
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 06/03/2007 alle: 15:36:12
Si continua a "sviare" [;)] Se qualcuno la conosce bene, senno' grazie lo stesso Ciao, Ivano.id="blue">
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 06/03/2007 alle: 19:04:13
quote:Originally posted by IvanoPP
Si continua a "sviare" [;)] Se qualcuno la conosce bene, senno' grazie lo stesso Ciao, Ivano.id="blue"> >
> Per non "sviare". Mi risulta che la situazione sia cambiata in peggio: a Roccaraso quest'anno niente neve![:D][:D][:D]
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 06/03/2007 alle: 20:31:44
quote:Originally posted by IvanoPP
"Riesumo" questo 3D in quanto trovando il seguente post nel 3D

http://www.camper.netsurf.it/fo...

quote:Originally posted by arcam715glt
… ti consiglio di andare a roccaraso dove finalmente i camper sono ben accettati, è possibile sostare nello spiazzale antistante il palaghiaccio dove è prevista la sola sosta gratuita dei camper ed inoltre si trova a pochi passi dal centro... >
>id="black"> chiedo se la situazione a Roccaraso e' quindi effettivamente cambiata in meglio. Ciao, Ivano.id="blue">
>
> L'escursus della queestione è spiegato bene in una intervista di Giuseppe Continolo Direttore di Turismo all'Aria Aperta sul numero 80 del settmbre del 2006, ben prima di Natale del 2006, quindi. In quella intervista il sindaco aveva promesso un'area riservata alle autocaravan delle caratteristiche descritte. In precedenza era intervenuto con una lettera il Presidente dell'Unione Club Amici chiedendo la risoluzione della questione e Francesco Capaccioni per Camepristi ITA. Sta di fatto che il sindaco attuale ha detto: Questa amministrazione ci tiene comunque a precisare di non essere contraria per principio all'arrivo dei camper. Quando saremo in grado di accoglierli come si deve saremo ben lieti di ospitarli. Cosa fatta con l'Area indicata. Per questo ritengo che la lettera del Ministero sia stata del tutto fuori luogo per Roccaraso perché "o ciuccio era avviato già pa' scesa"...

Modificato da Anto57 - O Nonno il 06/03/2007 alle 20:59:47
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 06/03/2007 alle: 22:26:34
Ma quindi, se ho ben capito, la situazione e' migliorata... (da prima che era assolutmente off limits, almeno da quanto ne so...). Tale area che citi e' a pagamento ? hai qualche info (che e' quello che sto chiedendo a chi ne sa qualcosa di concreto...) PS: ma la lettera del ministero a roccaraso non risale a fine 2005 ? se sì xche' scrivi "Per questo ritengo che la lettera del Ministero sia stata del tutto fuori luogo per Roccaraso perché "o ciuccio era avviato già pa' scesa"..." , overo xche' dai per scontato che gli interventi effettuati sono serviti a poco/nulla ?id="blue">
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