quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 30/07/2010 16:59:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non bevo mai alcolici, ma mi sembra un misura esagerata!! Bastra un semplice cioccolatino per superare il tasso dello 0,00. L'articolo quale è?
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 30/07/2010 17:07:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Legge 29 luglio 2010, n.120 (Gazzetta Ufficiale N. 175 del 29 Luglio 2010) .... Art. 186-bis. - (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di eta' inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attivita' di trasporto di persone o di cose). - 1. E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per: a)i conducenti di eta' inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B; b)i conducenti che esercitano l'attivita' di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; c)i conducenti che esercitano l'attivita' di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90; d)i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, nonche' di autoarticolati e di autosnodati. 2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate. ....
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 30/07/2010 17:43:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Credo che riprenda una direttiva ministeriale già in vigore e si riferisce a chi guida x lavoro. Stefano
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 30/07/2010 17:43:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non sto contestando la norma che dovrebbe essere estesa anche a chi guida una macchina o una motocicletta. Contesto il fatto che spesso si assumono alcolici senza saperlo come quando prendi un cioccolatino o un dolce e non mi riferisco al "babà" Occorrerebbe una legge che avvisi il consumatore che quello che sta per mangiare contiene alcolici in una certa quantità. Ciao
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 01/08/2010 09:51:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> In tutto conta il fattore tempo. Spesso capita di mangiare dei cioccolatini o altro anche durante il viaggio e si diventa UBRIACHI di fronte alla legge senza neppure saperlo. Ciao
quote:Risposta al messaggio di m1971b inserito in data 02/08/2010 10:23:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>E' certamente una questine culturale e queste modifiche contengono un primo passo .Per es.i neo patentati non possono assumere alcol prima di mettersi alla guida. Forse quando non saranno piu' neo patentati avranno una mentalita' diversa che li portera' a non fare uso di alcool .Roby
quote:Risposta al messaggio di luigi64 inserito in data 02/08/2010 21:56:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ci sono poi altre interessanti modifiche come l'art.186/2 lettra A che "depenalizza" la fascia piu' bassa (da 0.51 a 0.80 g/l)della guida in stato di ebrezza(e' di questo che si sta' trattando l'ubriachezza e' un'altra cosa). Tale norma avvicina la legge italiana a quella di altri paesi europei come la Francia o la Germania . In questi paesi ,infatti, la prima fascia di guida in stato di ebrezza e' gia da tempo considerato illecito amministrativo; il dubbio e' ma saremo pronti? Roby
quote:Risposta al messaggio di vecchio orso inserito in data 30/07/2010 17:49:42 Credo che riprenda una direttiva ministeriale già in vigore e si riferisce a chi guida x lavoro. >>No, il comma d) dell'art. 186/bis sopra menzionato: d)i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, nonche' di autoarticolati e di autosnodati.è esattamente applicabile ad uno come me, in possesso di B/E, che ha una Jeep trainante una caravan.
quote:Risposta al messaggio di PDR inserito in data 03/08/2010 14:24:11 è esattamente applicabile ad uno come me, in possesso di B/E, che ha una Jeep trainante una caravan.>> Sì, nel caso in cui il tuo complesso di veicoli a pieno carico (jeep+caravan) sia oltre i 3,5 t. Qualora per ipotesi la tua jeep pesasse a vuoto 700 Kg., il tuo caravan pesasse 800 Kg. ed entrambi i veicoli a pieno carico fossero inferiori ai 3,5 t., pur essendo necessaria la patente B/E, non rientreresti tra quelli indicati nell'art. 186 bis.
quote:Risposta al messaggio di PDR inserito in data 03/08/2010 14:24:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> L'articolo è questo: Art. 186-bis. - (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di eta' inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attivita' di trasporto di persone o di cose). - 1. E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per: Tutti i vari comma si riferiscono alle categorie di cui sopra.. Un uso privato non è incluso.. Semmai dovrei preoccuparmi io (Ma sul lavoro non ho mai bevuto) che ho pat C e cqc guido il muletto , i furgoni ... L'azienda x la quale lavoro ha recepito qs direttiva da un paio d'anni.. Ciao Stefano