Inserito il 28/06/2007 alle: 14:53:38
Articolo da AC di luglio 2007
Ciao,
Ivano.
PS: piu’ o meno e’ quello che continuiamo a scrivere e leggere anche in questo forum, con “fazioni” che sostengono una o l’altra tesiid="blue">
ITALIA, PAESE DELLE CONTRADDIZIONI
I conflitti nascono a volte persino tra organi dello Stato: la Cassazione sostiene una tesi e il Ministero dei Trasporti la tesi esattamente contraria. In mezzo, in questo caso, ci sono i camperisti...
L'Italia, terra di santi, di navigatori, di poeti, di artisti e di "contraddizioni" non finisce mai di smentire questa sua ultima fama.
Le contraddizioni , purtroppo per noi, le vediamo tutti i giorni e in tutti i campi , vi siamo sempre tanto immersi che quasi quasi non ci facciamo più caso.
Vediamo subito una contraddizione che ci riguarda da vicino, noi camperisti, e che è una contraddizione fra organi dello Stato.
Sarete certamente e conoscenza della famose sentenze della Cassazione relative alla questione del Comune di Numana per i divieti di sosta alle autocaravan. La Cassazione ha dato ragione al Comune di Numana, il quale con bandiere e gagliardetti al vento ha pubblicizzato per ogni dove questa sua vittoria, affermando che il potere dei Sindaci di emettere ordinanze limitatrici della sosta delle autocaravan risiede non sul Codice della Strada, bensì nel Testo Unico dell'ordinamento degli Enti locali, in particolare sul D.Leg.vo 267/200. Tale normativa prevede la possibilità di predisporre divieti per motivi di igiene e sanità, quindi i Sindaci, basandosi su detta motivazione, possono vietare la sosta alle autocaravan al di fuori delle aree deputate alla sosta stessa o al campeggio. Va da sé che i motivi di igiene e sanità sono del tutto pretestuosa tutti sanno che le autocaravan se usate "senza maleducazione" non inquinano assolutamente (magari inquinano gliutenti delle autovetture quando fanno il "pie nic" , visto che spiagge e pinete dopo il loro ritorno a casa rimangono costellate di " ricordini" non esattamente profumati!). Ma la pretestuosità delle motivazioni è problematica da far valere, dato che la via maestra da seguire sarebbe quella di ricorrere al Tribunale Amministrativo con conseguenti oneri di difesa di non poco conto.
Quindi, da una parte la Cassazione sostiene la tesi sopra indicata, e dall'altra (ecco l'altra faccia della contrapposizione) il Ministero dei Trasporti sostiene una tesi esattamente contraria.
Il Ministero, infatti,con la sua lettera del 2.4.2007, prot. 0031543, afferma che il potere dei Sindaci di emettere ordinanze di divieto di sosta risiede solo ed esclusivamente nel codice della strada, e che, quindi, ingiustificate sono le ordinanze emesso per motivi di igiene e salute , visto che non c'è necessità di un divieto generalizzato che colpisca tutti gli utenti, quando esiste il comma 6 dell'art. 185 del Codice della Strada che sanziona chi scarica i residui organici al di fuori degli appositi impianti di smaltimento.
Ma la lettera del Ministero dice tante altre cose interessanti: per esempio che non costituisce attività di campeggio tenere le finestre e le porte aperte del Camper ( salvo l'intralcio alla circolazione, se ciò possa verificarsi) , che le sbarre che delimitano l'accesso ai parcheggi per i veicoli aventi una certa altezza sono illegittime e che i provvedimenti limitativi della sosta delle autocaravan operano una discriminazione fra gli utenti della circolazione stradale con palese violazione degli artt. 3 e 16 della Costituzione.
Insomma "potere giudiziario" e "potere amministrativo" sono totalmente in contrasto fra loro. Il rimedio quale potrebbe essere? Una chiara, precisa e dettagliata disposizione legislativa che disciplini la sosta delle autocaravan in modo da evitare qualsiasi dubbio, e quindi, decisioni contrastanti. Sarà possibile? So che ci sono proposte di legge in tal senso, ma purtroppo spesso e volentieri il risultato non è mai pari alla buone intenzioni: nascono "aborti" legislativi, magari frutto di contemperamento di vari interessi, che più che dare certezze, propongono dubbi a piene mani, non per niente vale il detto che "il diritto è come la trippa, perché lo si tira dalla parte che si vuole!".
Avv, Lorenzo Curradiid="black">