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L'autocaravan con massa massima superiore a 3,5t

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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 01/04/2008 alle: 17:17:17
Numerosi camperisti sono finora intervenuti nei seguenti 'topic': - https://www.camperonline.it/for... (sulla definizione di veicolo per uso speciale) - https://www.camperonline.it/for... (sulla periodicita' del controllo tecnico) - https://www.camperonline.it/for... (sul limite di velocita' massima in autostrada) e, sulla base dei relativi interventi, li ho suddivisi in due gruppi distinti. Nel primo gruppo, contrassegnato con la lettera M, ho elencato il nickname dei camperisti intervenuti per i quali l'autocaravan in oggetto e': - equiparato agli autoveicoli destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere escluso quello del conducente non sia superiore ad otto; - obbligato al controllo tecnico a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione, e quindi successivamente ogni due anni (ex art. 80, comma 3); - escluso dal montaggio delle strisce posteriori e laterali retroriflettenti di cui al Regolamento ECE/ONU n.104; - escluso dall'applicazione dei contrassegni posteriori, in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocita' prescritti; - ammesso a circolare in autostrada entro il limite di velocita' massima di 130 km/h (ex art. 142, comma 1). Nel secondo gruppo, contrassegnato con la lettera N, ho elencato il nickname dei camperisti intervenuti per i quali l'autocaravan in oggetto e': - equiparato agli autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg; - obbligato al controllo tecnico annuale (ex art. 80, comma 4); - escluso dal montaggio delle strisce posteriori e laterali retroriflettenti di cui al Regolamento ECE/ONU n.104; - obbligato all'applicazione dei contrassegni posteriori, in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocita' prescritti (ex art. 142, comma 4); - ammesso a circolare in autostrada entro il limite di velocita' massima di 100 km/h (ex art. 142, comma 3, lettera g). Gruppo M Beppeg Chorus GiulianoMarchetti Prof.Calosci Samuele TheDevil Yuma58 Gruppo N Albe' Ante Camperillo Cristina11 Eaglebike Faminga Navarre Pavir TiffinAlabama. SE&O.

Modificato da TheDevil il 07/10/2008 alle 14:44:40
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Faminga
Faminga
03/10/2006 1724
Inserito il 01/04/2008 alle: 17:57:56
Complimenti ottimo lavoro.Purtroppo il Dott.Trotta e' stato rimosso dall'incarico (sic) e sto ancora attendendo spiegazioni dal Sit di Mestre. A presto. Fabio.
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chorus
chorus
05/10/2006 12466
Inserito il 01/04/2008 alle: 19:23:53
quote:Originally posted by TheDevil
Numerosi camperisti sono finora intervenuti nei seguenti 'topic': - https://www.camperonline.it/for... (sulla definizione di veicolo per uso speciale) - https://www.camperonline.it/for... (sulla periodicita' del controllo tecnico) - https://www.camperonline.it/for... (sul limite di velocita' massima in autostrada) e, sulla base dei relativi interventi, li ho suddivisi in due gruppi distinti. Nel primo gruppo, contrassegnato con la lettera M, ho elencato il nickname dei camperisti intervenuti per i quali l'autocaravan in oggetto e': - equiparato agli autoveicoli destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere escluso quello del conducente non sia superiore ad otto; - obbligato al controllo tecnico a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione, e quindi successivamente ogni due anni (ex art. 80, comma 3); - escluso dal montaggio delle strisce posteriori e laterali retroriflettenti di cui al Regolamento ECE/ONU n.104; - escluso dall'applicazione dei contrassegni posteriori, in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocita' prescritti; - ammesso a circolare in autostrada entro il limite di velocita' massima di 130 km/h (ex art. 142, comma 1). Nel secondo gruppo, contrassegnato con la lettera N, ho elencato il nickname dei camperisti intervenuti per i quali l'autocaravan in oggetto e': - equiparato agli autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg; - obbligato al controllo tecnico annuale (ex art. 80, comma 4); - obbligato al montaggio delle strisce posteriori e laterali retroriflettenti di cui al Regolamento ECE/ONU n.104 (ex art. 72, comma 2-bis); - obbligato all'applicazione dei contrassegni posteriori, in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocita' prescritti (ex art. 142, comma 4); - ammesso a circolare in autostrada entro il limite di velocita' massima di 100 km/h (ex art. 142, comma 3, lettera g). Gruppo M Beppeg Chorus (?) GiulianoMarchetti Prof.Calosci Samuele TheDevil Yuma58 Gruppo N Albe' Ante Camperillo Cristina11 Eaglebike Faminga Navarre Pavir TiffinAlabama. SE&O. >
> In corrispondenza del mio nick puoi togliere il punto di domanda tra parentesi. Grazie per avermi messo in tua compagnia!
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 01/04/2008 alle: 20:20:20
Elenco dei principali "argomenti" del forum riguardanti gli autocaravan con massa massima superiore a 3500kg: - https://www.camperonline.it/for... (sulla definizione di veicolo per uso speciale) - https://www.camperonline.it/for... (sulla periodicita' del controllo tecnico) - https://www.camperonline.it/for... (sul limite di velocita' massima) - https://www.camperonline.it/for... (idem) - https://www.camperonline.it/for... (sul montaggio del dispositivo limitatore di velocita') - https://www.camperonline.it/for... (idem) - https://www.camperonline.it/for... (idem) - https://www.camperonline.it/for... (idem) - https://www.camperonline.it/for... (sulla patente di guida) - https://www.camperonline.it/for... (sulla circolazione dei veicoli con lunghezza superiore a 7 metri).

Modificato da TheDevil il 07/05/2009 alle 17:17:15
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 01/04/2008 alle: 23:23:23
Nella sua attivita' l'ANCC manifesta una particolare attenzione nel tutelare gli interessi delle famiglie in autocaravan. Non risulta pero' che lo stesso attivismo sia stato dedicato alla tutela delle esigenze delle famiglie numerose, cioe' di quelle famiglie che hanno scelto di acquistare un autocaravan con massa massima superiore a 3,5t per un confortevole abitar viaggiando in relazione al numero dei familiari. I relativi proprietari si trovano, infatti, davanti a discordanti informazioni provenienti da "addetti ai lavori" (Polizia Stradale, autori di prontuari, UMC, giornalisti, etc.) riguardo a: - periodicita' della revisione; - applicazione dei contrassegni posteriori, in materiale riflettente, riportanti in cifre i limiti di velocita' prescritti; - limiti di velocita' massima su strade statali ed autostrade. Chissa' che un giorno, magari prossimo, questi camperisti pòssano lèggere una circolare di questo tenore (cambiato carattere di stampa e colore per evidenziare che si tratta di circolare "fantasticata")id="red">: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti Terrestri ed il Trasporto Intermodale Direzione Generale per la Motorizzazione Prot. [da assegnare] Roma, [data prossima, si spera] OGGETTO: Veicoli per uso speciale delle categorie M, N, O. Circolare prot. n. 4708-MOT2/C del 26 novembre 2002 Con la circolare citata in oggetto sono state divulgate alcune informazioni relative ai veicoli per uso speciale. In merito ad alcuni quesiti qui pervenuti ed alle segnalazioni di difformi comportamenti da parte di alcuni dei nostri Uffici Periferici, si ritiene opportuno ribadire le seguenti indicazioni riguardo ai veicoli per uso speciale con tipo carrozzeria autocaravan. - 1 - Con riferimento agli Allegati II ed XI della Direttiva-quadro 70/156/CEE (come adeguata dalla Direttiva 2001/116/CE), l'autocaravan, quale veicolo finale allestito, va inquadrato esclusivamente nella categoria internazionale M1 (con tipo carrozzeria SA), a prescindere dalla massa massima di omologazione. - 2 - In relazione alla categoria M1 di inquadramento ed alla Direttiva 96/96/CE (Allegato I, voce 6) tutte le autocaravan rientrano tra i veicoli a motore destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, sedile del conducente escluso, non e' superiore a otto per i quali la periodicita' del controllo tecnico e' disposto (cfr. D.M. 6 agosto 1998, n. 408) a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione, e quindi successivamente ogni due anni, a prescindere dalla massa massima di omologazione. Per quanto ovvio, per le autocaravan con massa massima superiore a 3,5t. e con la periodicita' succitata, il controllo tecnico dovra' essere esperito alla presenza di un funzionario UPM (presso lo stesso Ufficio Periferico oppure presso un CdR autorizzato ai sensi della circ. 1493/segr del 10 maggio 2004). - 3 - In relazione alla categoria M1 di inquadramento ed a prescindere dalla massa massima di omologazione, tutte le autocaravan sono escluse dal montaggio delle strisce posteriori e laterali retroriflettenti di cui all'art. 72, comma 2-bis del Codice della Strada. Per quanto ovvio, si ricorda che il montaggio delle strisce in questione riguarda soltanto i veicoli inquadrati nelle categorie internazionali N2 ed N3, oltre ai rimorchi delle cat. O3 ed O4 (cfr. D.M. 27 dicembre 2004 e circ. 302/MOT1 del 24 marzo 2005). - 4 - In relazione alla categoria M1 di inquadramento ed a prescindere dalla massa massima di omologazione, tutte le autocaravan rientrano tra i veicoli cui si applicano i limiti di velocita' massima di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 142 del Codice della Strada. Tutte le autocaravan sono quindi esentate dall'applicazione dei contrassegni posteriori, in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocita' prescritti, di cui al comma 4 dell'art. 142 del Codice della Strada. - 5 - Con l'occasione si ritiene altresì opportuno ribadire che: - la categoria internazionale del veicolo base utilizzato per l'allestimento (autoveicolo/autotelaio/telaio completo/incompleto) può anche essere inizialmente diversa da quella M1 del veicolo finale; in tal caso, la categoria iniziale va sostituita in M1 in sede di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (secondo la procedura "esemplare unico"); - l'allestimento in ogni caso deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato XI già citato, con l'applicazione delle clausole e delle deroghe riportate nelle appendici e nelle note al medesimo allegato XI. Si confida che le presenti disposizioni abbiano puntuale applicazione e valgano ad eliminare le incertezze operative lamentate presso alcuni nostri Uffici Periferici. Il Ministero dell'Interno provvedera' a diffondere conforme comunicazione a tutti gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada. IL DIRETTOREid="purple">id="Courier New"> ATTENZIONE, si ribadisce che si tratta di circolare "fantasticata".id="red">

Modificato da TheDevil il 07/10/2008 alle 14:50:50
Cornovaglia in Camper
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Reno e Mosella in camper, estate 2025
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falcogiallo
falcogiallo
24/03/2005 141
Inserito il 02/04/2008 alle: 11:35:18
salve, essendo possessore di camper omologato a 46 q.li il dibattito mi interessa, ora ho sempre portato il mezzo a revisione annuale, la nessuno mai mi ha imposto le striscie riflettenti posteriori ne gli adesivi della velocità massima, che essendo obbligatori su degli autocarri, la loro mancanza dovrebbe comportare la "bocciatura" della revisione stessa, o sbaglio? saluti andrea martino
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carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 02/04/2008 alle: 14:47:04
quote:Originally posted by falcogiallo
salve, essendo possessore di camper omologato a 46 q.li il dibattito mi interessa, ora ho sempre portato il mezzo a revisione annuale, la nessuno mai mi ha imposto le striscie riflettenti posteriori ne gli adesivi della velocità massima, che essendo obbligatori su degli autocarri, la loro mancanza dovrebbe comportare la "bocciatura" della revisione stessa, o sbaglio? saluti andrea martino >
> io vado a revisione annuale e rispetto il limite di velocità a 100. alla revisione non mi chiedono ne le strisce ne il cronotachigrafo. Se ci fosse qualcuno della motorizazione che ci scrive che è diverso si farebbe finalmente chiarezza.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 02/04/2008 alle: 15:22:34
quote:Originally posted by carlomario
quote:Originally posted by falcogiallo
salve, essendo possessore di camper omologato a 46 q.li il dibattito mi interessa, ora ho sempre portato il mezzo a revisione annuale, la nessuno mai mi ha imposto le striscie riflettenti posteriori ne gli adesivi della velocità massima, che essendo obbligatori su degli autocarri, la loro mancanza dovrebbe comportare la "bocciatura" della revisione stessa, o sbaglio? saluti andrea martino >
> io vado a revisione annuale e rispetto il limite di velocità a 100. alla revisione non mi chiedono ne le strisce ne il cronotachigrafo. Se ci fosse qualcuno della motorizazione che ci scrive che è diverso si farebbe finalmente chiarezza.
>
> Fino ad oggi ho fatto la revisione annualmente, ma confesso che la cosa mi pesa (psicologicamente). Viaggio (in teoria, perché spesso mi ritrovo oltre, ma mai nelle strade urbane(extraurbane) a 50 (strade urbane), 90 (strade extraurbane), 110 (superstrada) o 130 (autostrada). Ciao
20
camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 02/04/2008 alle: 18:58:27
Indubbiamente l'argomento mi ha interessato anche se ho un camper (autocaravan)che rientra nei 3,5t. Oggi ho qualcosa da aggiungere perchè ho approfittato di due situazione per chiedere lumi. 1) Ho parlato con un'autista di autoambulanza il quale gentilissimo mi ha fatto vedere il libretto con mia sorpresa J=N1 e questo mi ha ulteriolmente confuso' perchè non credo che sia destinato a portare cose anche se J1=ad uso speciale. 2) Mi ha fermato la finanza e chiedendomi il libretto della mia autovettura , ho colto la palla al balzo e ho chiesto delucidazioni in merito alle revisioni, è nata una ricerca sull'art.80 l'agente si è prodigato in tutti i modi per fare chiarezza. "loro" , Polizia Stradale, Carabinieri, Finanzieri e credo anche Polizia Municipale, usano per consultazione il prontuario delle violazioni stradali, è considerata la "bibbia",(autore Protospataro edizioni EGAF "ed.giudico amministrative e formazione"), tra l'altro acquistabile da tutti per pochi euro, allego il link

http://www.egaf.it/home.htm

Io ho nel merito dato un'occhiata a ciò che riportato sul prontuario in questione e posso dire che è molto schematico per favorire la comprensione, l'ultima edizione quella del 2007 e riporta revisione ogni quattro anni per Autocaravan inferiore ai 3,5t, poi in merito all'annuale non menziona nè autocarri nè veicoli uso speciale in genere, ma semplicemente "autoveicoli con una massa complessiva superiore ai 3,5t" oltre a tutte le altre categorie che sono chiamate alla revisione annualmente indipendentemente dal peso. navigando sul sito della EGAF , mi pare di aver capito che oltre all'Avvocato Protospataro che è l'autore c'è un'altro consulente l'ing. Biagetti, funzionario direttivo presso l'Ufficio Provinciale DTT di Ancona. per TheDevil Nessun ingegnere potrà mai avallare il non limite del peso nelle revisioni e nella velocità sugli autocaravan, perchè si assumerebbe una responsabilità esagerata, ci sono i limiti della fisica che lo impongono per la sicurezza di tutti in rispetto della libera circolazione, è un'obbligo morale. comunque complimenti alla tua dedizione al tema per tutti nel sito della egaf ci sono anche la parte dedicata ai convegni e alle giornate di studio, perchè non ne approfittiamo per farci conoscere sul tema di Igiene e sanita? forse eviteremo delle ordinanze "non motivate" nei confronti dei camperisti. saluti a tutti Franco
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 02/04/2008 alle: 21:29:28
quote:Originally posted by camperillo
per TheDevil Nessun ingegnere potrà mai avallare il non limite del peso nelle revisioni e nella velocità sugli autocaravan, perchè si assumerebbe una responsabilità esagerata, ci sono i limiti della fisica che lo impongono per la sicurezza di tutti in rispetto della libera circolazione, è un'obbligo morale. >
> Nessun ingegnere... cosa? L'ingegnere della Motorizzazione non può e non deve autorizzare nulla. È la legge dello Stato che ha già stabilito le velocità. I pullman fino a 5 o 8 tonnellate (non ho voglia di andare a rileggere l'art. del CdS può viaggiare a 50, 90, 110 e 130. Lo stabilisce la legge. Non vedo perché un camper omologato a 39/42 quintali non possa andare alla stessa velocità visto che non è citato da nessuna parte. Gli unici citati sono i veicoli categoria Nx e quelli M3!!! Buona riflessione!
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camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 02/04/2008 alle: 21:40:18
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by camperillo
per TheDevil Nessun ingegnere potrà mai avallare il non limite del peso nelle revisioni e nella velocità sugli autocaravan, perchè si assumerebbe una responsabilità esagerata, ci sono i limiti della fisica che lo impongono per la sicurezza di tutti in rispetto della libera circolazione, è un'obbligo morale. >
> Nessun ingegnere... cosa? L'ingegnere della Motorizzazione non può e non deve autorizzare nulla. È la legge dello Stato che ha già stabilito le velocità. I pullman fino a 5 o 8 tonnellate (non ho voglia di andare a rileggere l'art. del CdS può viaggiare a 50, 90, 110 e 130. Lo stabilisce la legge. Non vedo perché un camper omologato a 39/42 quintali non possa andare alla stessa velocità visto che non è citato da nessuna parte. Gli unici citati sono i veicoli categoria Nx e quelli M3!!! Buona riflessione!
>
> infatti prendendo come spunto gli m2 si potrebbe avere almeno quell'obiettivo di massima, ma non essere senza limiti. uno spartiacque bisogna averlo logicamente saluti Franco
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 02/04/2008 alle: 22:35:34
quote:Originally posted by camperillo
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by camperillo
per TheDevil Nessun ingegnere potrà mai avallare il non limite del peso nelle revisioni e nella velocità sugli autocaravan, perchè si assumerebbe una responsabilità esagerata, ci sono i limiti della fisica che lo impongono per la sicurezza di tutti in rispetto della libera circolazione, è un'obbligo morale. >
> Nessun ingegnere... cosa? L'ingegnere della Motorizzazione non può e non deve autorizzare nulla. È la legge dello Stato che ha già stabilito le velocità. I pullman fino a 5 o 8 tonnellate (non ho voglia di andare a rileggere l'art. del CdS può viaggiare a 50, 90, 110 e 130. Lo stabilisce la legge. Non vedo perché un camper omologato a 39/42 quintali non possa andare alla stessa velocità visto che non è citato da nessuna parte. Gli unici citati sono i veicoli categoria Nx e quelli M3!!! Buona riflessione!
>
> infatti prendendo come spunto gli m2 si potrebbe avere almeno quell'obiettivo di massima, ma non essere senza limiti. uno spartiacque bisogna averlo logicamente saluti Franco
>
> Guarda che gli M2 hanno gli stessi limite delle autovetture: 50, 90, 110 e 130! Nessun veicolo a motore è senza limiti!!!
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camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 02/04/2008 alle: 22:46:29
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Guarda che gli M2 hanno gli stessi limite delle autovetture: 50, 90, 110 e 130! Nessun veicolo a motore è senza limiti!!! >
> stiamo affermando la stessa cosa... senza limiti non c'è chiaramente nulla, intendo quindi i limiti delle autovetture, ho difficoltà a condividere per un mezzo che pesa oltre un tot, ipotesi 100q che anche se m1 possa andare a 130, ripeto solo questo intendo. Quindi visto che esiste un precedente sugli m2 perche non adottarlo per chiarire la posizione degli autocaravan, ritengo che sarebbe un'obiettivo che potrebbe essere raggiunto quindi ratificato con chiarezza, altrimenti la vedo dura. comunque se hai voglia di soddisfare la curiosità acquista il prontuario delle violazioni, credo che sarebbe una lettura interessante almeno uno può capire da dove vengono alcuni ragionamenti e come eventualmente affrontarli. Saluti Franco
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 02/04/2008 alle: 23:12:46
quote:Originally posted by camperillo
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Guarda che gli M2 hanno gli stessi limite delle autovetture: 50, 90, 110 e 130! Nessun veicolo a motore è senza limiti!!! >
> stiamo affermando la stessa cosa... senza limiti non c'è chiaramente nulla, intendo quindi i limiti delle autovetture, ho difficoltà a condividere per un mezzo che pesa oltre un tot, ipotesi 100q che anche se m1 possa andare a 130, ripeto solo questo intendo. Quindi visto che esiste un precedente sugli m2 perche non adottarlo per chiarire la posizione degli autocaravan, ritengo che sarebbe un'obiettivo che potrebbe essere raggiunto quindi ratificato con chiarezza, altrimenti la vedo dura. comunque se hai voglia di soddisfare la curiosità acquista il prontuario delle violazioni, credo che sarebbe una lettura interessante almeno uno può capire da dove vengono alcuni ragionamenti e come eventualmente affrontarli. Saluti Franco
>
> Prontuario delle violazioni? scritto a cura di chi? per quali usi? Intendo dire che più di una volta col camper over 35 (il mio) sono stato fotografato in superstrada a poco oltre i 115 km/h e multato col minimo per aver superato di oltre i 5 e col minimo della sanzione!!! Questo è accaduto sia con contestazione immediata sia con invio "postumo" a casa. Se avessero dovuto multarmi con i limiti previsti per i camioncini... beh avrei rischiato il ritiro della patente, tanti punti perché in superstrada avrei dovuto andare a 80 )85 con la tolleranza) e 115 (oltre per essere precisi) sarebbe stata una bella sonata!!! Ciao
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 03/04/2008 alle: 18:18:19
quote:Originally posted by falcogiallo
... ho sempre portato il mezzo a revisione annuale, ...>
>
quote:Originally posted by carlomario
io vado a revisione annuale e rispetto il limite di velocità a 100.>
>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
Fino ad oggi ho fatto la revisione annualmente, ma confesso che la cosa mi pesa (psicologicamente).>
> Un autocaravan con massa massima superiore a 3,5t viene portato annualmente al controllo tecnico, se il relativo proprietario ritiene di doversi attenere al comma 4 dell'art. 80 CdS oppure al comma 1 dell'art. 1 D.M. 6 agosto 1998, n. 408. Di sèguito ne riporto i relativi testi, con l'evidenziazione dell'unica categoria di veicoli nella quale possa ricomprendersi anche l'autocaravan (per esclusione rispetto a tutte le altre categorie indicate). CdS, art. 80, comma 4 Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmenteid="red">, salvo che siano stati gia' sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6. D.M. 6 agosto 1998, n. 408, art. 1, comma 1 E' disposta la revisione generale ed annualeid="red"> per le seguenti categorie di veicoli: a) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore ad otto; b) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg; c) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg; d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, con esclusione dei veicoli che siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360. In realta' (e lo scrivo in ispecie per Camperillo e Faminga), un'attenta lettura dei commi 3 e 4 dell'art. 80 CdS porta ad escludere, senza alcuna ombra di dubbio, che detti commi riguardino gli utenti della strada in quanto il legislatore ha inteso indirizzarli unicamente al Ministro dei Trasporti, delegato a disporre le revisioni ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 dello stesso art. 80. In ogni caso gli autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t sono oggetto di numerose altre disposizioniid="red"> nel corpo del CdS. CdS, art. 72, comma 2-bis Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonche' classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettentiid="red">. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005. [1] CdS, art. 142, comma 3 Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocita' sottoindicateid="red">: [omissis] g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostradeid="red">; [omissis] CdS, art. 142, comma 4 Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocita' massime consentiteid="red">. Coerenza vorrebbe che, una volta presa la decisione di attenersi ad una disposizione del CdS relativa ad una specifica categoria di veicoli, venissero rispettate anche le altre disposizioni riguardanti la stessa categoria di veicoli. ------------------------------ [1] cfr. successivo https://www.camperonline.it/for...

Modificato da TheDevil il 07/04/2008 alle 16:20:24
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23/11/2006 4689
Inserito il 03/04/2008 alle: 19:09:10
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
Guarda che gli M2 hanno gli stessi limite delle autovetture: 50, 90, 110 e 130!>
> Mi spiace smentirti. A far tempo dal 2005 (cfr. https://www.camperonline.it/for... ) i veicoli classificati M2 sono obbligati all'utilizzo del limitatore di velocita' tarato a 100 km/h. Le sanzioni stanno all'art. 179 CdS.

Modificato da TheDevil il 03/04/2008 alle 19:12:13
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 03/04/2008 alle: 19:19:19
quote:Originally posted by camperillo
Nessun ingegnere potrà mai avallare il non limite del peso nelle revisioni e nella velocità sugli autocaravan, perchè si assumerebbe una responsabilità esagerata, ci sono i limiti della fisica che lo impongono per la sicurezza di tutti in rispetto della libera circolazione, è un'obbligo morale.>
>
quote:Originally posted by camperillo
infatti prendendo come spunto gli m2 si potrebbe avere almeno quell'obiettivo di massima, ma non essere senza limiti. uno spartiacque bisogna averlo logicamente>
>
quote:Originally posted by camperillo
senza limiti non c'è chiaramente nulla, intendo quindi i limiti delle autovetture, ho difficoltà a condividere per un mezzo che pesa oltre un tot, ipotesi 100q che anche se m1 possa andare a 130, ripeto solo questo intendo. Quindi visto che esiste un precedente sugli m2 perche non adottarlo per chiarire la posizione degli autocaravan, ritengo che sarebbe un'obiettivo che potrebbe essere raggiunto quindi ratificato con chiarezza, altrimenti la vedo dura.>
> Ammetto di non essere riuscito a comprendere il senso dei tuoi interventi.
20
camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 03/04/2008 alle: 19:53:04
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Prontuario delle violazioni? scritto a cura di chi? per quali usi? Intendo dire che più di una volta col camper over 35 (il mio) sono stato fotografato in superstrada a poco oltre i 115 km/h e multato col minimo per aver superato di oltre i 5 e col minimo della sanzione!!! Questo è accaduto sia con contestazione immediata sia con invio "postumo" a casa. Se avessero dovuto multarmi con i limiti previsti per i camioncini... beh avrei rischiato il ritiro della patente, tanti punti perché in superstrada avrei dovuto andare a 80 )85 con la tolleranza) e 115 (oltre per essere precisi) sarebbe stata una bella sonata!!! Ciao >
> Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale - Prontuario pratico con dettagliate note operative delle violazioni al Codice della strada e alle altre norme sulla circolazione stradale, aggiornato con la legge 28.2.2008 n. 31 di conversione del DL n. 248/2007 e integrato con le norme sull’ingresso e il soggiorno degli stranieri Autore: Giandomenico Protospataro edizioni: EGAF • CONTENUTO Il prontuario, frutto dello scrupoloso studio della normativa e della diretta esperienza dell'autore, contiene tutte le fattispecie di violazioni al Codice della strada e alle altre norme sulla circolazione stradale. Ogni ipotesi di violazione: • è posta in evidenza grafica con articolo, comma, descrizione della fattispecie, sanzioni pecuniaria e accessoria; • contiene la motivazione, con la formulazione dell'infrazione, redatta in modo da poter essere trascritta direttamente sui verbali di contestazione; • è completa di note operative (in carattere più ridotto), con dettagliate indicazioni procedurali e pratiche, riferite a situazioni concrete, per un preciso e immediato orientamento nella fase operativa. Diretto principalmente a chi svolge sulla strada l'attività di accertamento e prevenzione delle infrazioni (polizia stradale, polizia municipale, carabinieri, guardia di finanza, ecc.), il prontuario è utile anche a chi presta assistenza automobilistica (studi di consulenza, autoscuole, associazioni, ecc.). Per l'impostazione e la struttura, per la quantità di informazioni e l'approccio concreto ed operativo al problema, per i richiami e le numerose tabelle, la pubblicazione costituisce un vademecum unico nel suo genere. È aggiornato anche con le più recenti modifiche al CDS ed in particolare agli articoli: • Art. 116 c. 13 - La guida senza patente ritorna illecito penale • Art. 117 - Maggiorate le sanzioni e previsti limiti di potenza per i veicoli guidati da neopatentati • Art. 141 - Come per gli artt. 142, 186 e 187 è prevista sanzione aggiuntiva per violazioni notturne • Art. 142 c. 8 - Aumentati i punti da decurtare per eccesso di velocità di oltre 10 km/h • Art. 142 c. 9 - Alla sospensione della patente per eccesso di velocità di oltre 40 km/h segue l’inibizione alla guida notturna per 3 mesi • Art. 142 c. 9 bis - Nuova sanzione per superamento limiti di velocità di oltre 60 km/h • Art. 142 c. 11 - Per l’eccesso di velocità ai veicoli obbligati all’uso del limitatore di velocità si applica anche la sanzione dell’art. 179. • Art. 157 c. 7 bis - Divieto di fermata e di sosta con motore acceso e impianto di condizionamento in funzione • Art. 170 c. 1bis - Divieto di trasporto minori di 5 anni su motocicli e ciclomotori a 2 ruote • Art. 173 c. 3bis - Maggiorate sanzioni per uso di cellulare durante la guida • Artt. 186 e 187 - Il rifiuto di accertamento diventa illecito amministrativo - Aggravate le sanzioni che sono di competenza del tribunale - Ove sussistano le condizioni è possibile il sequestro del veicolo ai sensi dell’art. 321 CPP • Art. 187 c. 1 - Manca la decurtazione di punti per mancato adeguamento della tabella dell’art. 126 bis. La presente edizione è stata integrata, a richiesta, con la disciplina normativa e sanzionatoria relativa all’ingresso e al soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio italiano. • STRUTTURA • Principi generali - Servizi di Polizia stradale - Illeciti amministrativi - Illeciti penali • Prontuario delle violazioni al CDS - Articoli del Codice • Schemi operativi per l'applicazione delle sanzioni accessorie - Tabelle • Appendici e leggi complementari - Tabelle - Autotrasporto di cose (conto terzi e conto proprio) - Trasporto internazionale di persone - Documenti di accompagnamento (prodotti soggetti ad accisa) - Attività di autoriparazione - Veicoli alimentati a GPL o metano - Apparati radioricetrasmittenti - Tasse automobilistiche - Blocco stradale - Ingresso e soggiorno dei cittadini europei e degli stranieri - Circolazione di veicoli stranieri - Targhe di immatricolazione estere - Sigle automobilistiche estere - Targhe del corpo diplomatico - Trasporti particolari - Trasporto di sostanze alimentari - Trasporto di salme - Trasporto di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Trasporto di animali vivi - Trasporto di rifiuti • Indice alfabetico scusami per la esagerata presentazione ma ho fatto un copia incolla di come viene presentata l'ultima edizione. A detta del finanziere che mi ha fermato, è a disposizione delle forse dell'ordine e rappresenta il riferimento certo "per loro". Probabilmente proprio per facilitare che non ci siano interpretazioni soggettive a riguardo il cds, che effettivamente risulta "ruvido" e poi è chiaro che l'errore umano a tutti i livelli ci può essere, rientra nella statistica, ma proprio per ridurre tale rischio che in dotazione hanno tutti lo stesso strumento "prontuario". costa €16 e stò pensando di acquistarlo. ciao Franco
20
camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 04/04/2008 alle: 00:14:24
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by camperillo
Nessun ingegnere potrà mai avallare il non limite del peso nelle revisioni e nella velocità sugli autocaravan, perchè si assumerebbe una responsabilità esagerata, ci sono i limiti della fisica che lo impongono per la sicurezza di tutti in rispetto della libera circolazione, è un'obbligo morale.>
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quote:Originally posted by camperillo
infatti prendendo come spunto gli m2 si potrebbe avere almeno quell'obiettivo di massima, ma non essere senza limiti. uno spartiacque bisogna averlo logicamente>
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quote:Originally posted by camperillo
senza limiti non c'è chiaramente nulla, intendo quindi i limiti delle autovetture, ho difficoltà a condividere per un mezzo che pesa oltre un tot, ipotesi 100q che anche se m1 possa andare a 130, ripeto solo questo intendo. Quindi visto che esiste un precedente sugli m2 perche non adottarlo per chiarire la posizione degli autocaravan, ritengo che sarebbe un'obiettivo che potrebbe essere raggiunto quindi ratificato con chiarezza, altrimenti la vedo dura.>
> Ammetto di non essere riuscito a comprendere il senso dei tuoi interventi.
>
> essere equiparati alle autovetture in merito alle revisioni e limiti velocità indipendentemente dal peso è di difficile accettazione da parte degli organi preposti al controllo tecnico degli autoveicoli, la frase che riporti sulla ideale circolare del ministero dei trasporti a prescindere dalla massa massima di omologazione.id="blue">, ha secondo me pochi spazi di applicabilità per il motivo che un limite ci dovrà essere, nelle frasi successive c'era l'ipotesi della categoria M2 almeno si poteva creare un precedente per provare a chiarire la posizione sul limite di velocità, ma su questo hai risposto a Pf.calosci che comunque anche gli M2 hanno i limiti ridotti, a questo punto tramonta anche questa possibilità dal mio punto di vista. saluti Franco
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 04/04/2008 alle: 00:43:34
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
Guarda che gli M2 hanno gli stessi limite delle autovetture: 50, 90, 110 e 130!>
> Mi spiace smentirti. A far tempo dal 2005 (cfr. https://www.camperonline.it/for... ) i veicoli classificati M2 sono obbligati all'utilizzo del limitatore di velocita' tarato a 100 km/h. Le sanzioni stanno all'art. 179 CdS.
>
> Non metto in dubbio che debbano montare il limitatore di velocità, anzi è proprio previsto. Quello che non dice è a quale valore deve essere impostato. Probabilmente se, stando a quanto previsto dall'art. 142, può viaggiare a 130 non vedo perché il limitatore debba essere impostato a 100 km/h Ti faccio presente che anche un pullman con più di 8 posti compreso l'autista pur con peso complessivo inferiore a 35 q. deve montare sia il limitatore, il cronotachigrafo e fare le revisioni annuali. Sarebbe un controsenso da un lato consentire vgelocità automobilistiche per poi tarpare le ali con un limitatore impostato a 100. Non credi? Ciao
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 04/04/2008 alle: 00:49:44
quote:Originally posted by camperillo
Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale - Prontuario pratico con dettagliate note operative delle violazioni al Codice della strada e alle altre norme sulla circolazione stradale, aggiornato con la legge 28.2.2008 n. 31 di conversione del DL n. 248/2007 e integrato con le norme sull’ingresso e il soggiorno degli stranieri Autore: Giandomenico Protospataro edizioni: EGAF • CONTENUTO Il prontuario, frutto dello scrupoloso studio della normativa e della diretta esperienza dell'autore, contiene tutte le fattispecie di violazioni al Codice della strada e alle altre norme sulla circolazione stradale. Ogni ipotesi di violazione: (...omissis....) scusami per la esagerata presentazione ma ho fatto un copia incolla di come viene presentata l'ultima edizione. A detta del finanziere che mi ha fermato, è a disposizione delle forse dell'ordine e rappresenta il riferimento certo "per loro". Probabilmente proprio per facilitare che non ci siano interpretazioni soggettive a riguardo il cds, che effettivamente risulta "ruvido" e poi è chiaro che l'errore umano a tutti i livelli ci può essere, rientra nella statistica, ma proprio per ridurre tale rischio che in dotazione hanno tutti lo stesso strumento "prontuario". costa €16 e stò pensando di acquistarlo. ciao Franco >
> Mi sento molto più tranquillo!!! Non è un testo UFFICIALE del Ministero e se i Finanzieri o chicchessia lo usa questo non potrà avere alcun valore GIURIDICO. Si tratta del pensiero e delle deduzioni di tal Giandomenico Protospataro. Buon per lui che riesce a venderne tanti!!! Nel caso di multe per eccesso di velocità a seguito NON DI LEGGE, ma di prontuario Giandomenico Protospataro si presenta ricorso e sarà il Prefetto o il Giudice di Pace ad usare la LEGGE e non un prontuario. Ti faccio presente che chiunque (tu, io, the devil....) posiamo metterci a scrivere il nostro prontuario, farlo pubblicare e metterlo in commercio attraverso una piccola casa editrice. Ciao
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