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L'autocaravan è un veicolo per uso speciale

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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 17/01/2008 alle: 10:44:03
Apro un nuovo 'argomento' per trasferirvi un recente scambio di interventi intercorso con il Prof. Calosci sullo specifico oggetto, in modo da proseguirne la trattazione in sede distinta da quella dell'originario 'argomento' (# 22904).

Modificato da TheDevil il 17/01/2008 alle 21:58:56
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23/11/2006 4689
Inserito il 17/01/2008 alle: 11:27:33
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci here https://www.camperonline.it/for...
No è un autoveicolo ad uso speciale, ma una autoveicolo con speciale carrozzeria.>
> Non ti sei aggiornato sulla vigente normativa. Fai ancora riferimento al testo 1992 del CdS e del Regolamento, ma successive normative comunitarie hanno modificato il quadro complessivo della classificazione dei veicoli. Dal momento che il CdS e' un Decreto Legislativo ci vuole un'altra legge per modificarne materialmente il contenuto che pero', nel frattempo, viene considerato con termine tecnico disapplicato, quando si trovi in contrasto con normative comunitarie. E' il caso, ad esempio, delle definizioni riportate alle lettere: c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente; nell'art. 54 del CdS, che rèstano al loro posto ma disapplicate e che non saranno riportate nel prossimo CdS. Gli autoveicoli per trasporto promiscuo sono correntemente considerati, a tutti gli effetti, autovetture (lettera "a" dello stesso articolo), mentre gli autocaravan rientrano tra gli autoveicoli per uso speciale (lettera "g" dello stesso articolo). D'altra parte, con questo intervento ti contraddici rispetto a quanto hai affermato il 10 giugno scorso qui https://www.camperonline.it/for... .
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23/11/2006 4689
Inserito il 17/01/2008 alle: 11:29:43
ATTENZIONE
Nel messaggio precedente, che preferisco mantenere inalterato, due affermazioni necessitano di una adeguata puntualizzazione, alla luce di successive discussioni. 1)id="red"> E' il caso, ad esempio, delle definizioni riportate alle lettere ... nell'art. 54 del CdS, che rèstano al loro posto ma disapplicate e che non saranno riportate nel prossimo CdS. Ho esposto qui https://www.camperonline.it/for... il quadro normativo che deriva, a mio avviso, dalla collazione delle diverse disposizioni emanate finora in materia di veicoli per uso speciale (compreso l'autocaravan). 2)id="red"> ... mentre gli autocaravan rientrano tra gli autoveicoli per uso speciale (lettera "g" dello stesso articolo). Non mi sono accorto di aver qui lasciato un'informazione errata e chiedo scusa ai lettori del forum. Il testo racchiuso tra parentesi va considerato depennato e sostituito dall'espressioneid="red"> inquadrati nella categoria M1 in quanto destinati al trasporto ed all'alloggio di persone in relazione alla seconda parte di questo intervento https://www.camperonline.it/for... .
====================
id="red"> Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by TheDevil
Gli autoveicoli per trasporto promiscuo sono correntemente considerati, a tutti gli effetti, autovetture (lettera "a" dello stesso articolo), mentre gli autocaravan rientrano tra gli autoveicoli per uso speciale (lettera "g" dello stesso articolo).>
> Confesso di non essere stato più dietro a tale problema. Resto dell'opinione che gli autocaravan non sono veicoli per uso speciale. Poi non mi convince quanto tu sostieni nella parte sottolineata: "Dal momento che il CdS e' un Decreto Legislativo ci vuole un'altra legge per modificarne materialmente il contenuto che pero', nel frattempo, viene considerato con termine tecnico disapplicato, quando si trovi in contrasto con normative comunitarie" A me risulta che la DISAPPLICAZIONE di una legge possa avvenire solo attraverso una legge o un decreto emesso a seguito di altra legge che autorizi la disapplicazione delle norme di legge. Sta di fatto che al momento sull'argomento c'è una grande confusione soprattutto presso le Motorizzazioni e le forze dell'ordine. In articolare presso le motorizzazioni alcuni uffici rilasciano libretti con scritto "revisione dopo 4 poi dopo 2" mentre l'ufficio revisioni sostiene "ogni anno". Ciao

Modificato da TheDevil il 26/03/2008 alle 13:27:45
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23/11/2006 4689
Inserito il 17/01/2008 alle: 11:30:53
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
Resto dell'opinione che gli autocaravan non sono veicoli per uso speciale.>
> Il 10 giugno scorso hai scritto qui https://www.camperonline.it/for... : È vero!!!! Non solo J=N1 è incompatibile con J.2=SAid="red">. J=N1 è incompatibile (considerando F.2=6500) con la scritta che autorizza la revisione entro i primi 4 anni e poi ogni 2. Mentre se fosse stato J=M1 tale scritta (forse) non è incompatibile con tutto il resto, in riscontro ad un mio intervento nei riguardi di Yuma58 e dove ho evidenziato in rosso il codice SA da te utilizzato. Dal tono sicuro e fermo delle tue affermazioni ho dedotto, a suo tempo, che tu le avessi espresse con cognizione di causa. Adesso, dall'opinione riportata nel 'quote' e ribadita in altri recenti interventi dello stesso tenore, ho invece l'impressione che il tuo intervento del 10 giugno scorso sia stato scritto "ad orecchio" (peraltro abituale per un concertista), senza completa contezza del significato di cio' che scrivevi. Mi permetto quindi chiederti, prima di andare avanti, quale sia - per te - la definizione rappresentata dal codice SAid="red">.
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23/11/2006 4689
Inserito il 17/01/2008 alle: 11:32:03
Originally posted by Prof. Antonio Calosci
Vado a memoria e posso anche sbagliarmi perché non ritrovo i miei appunti. se ben rammento SA è la definizione per i veicoli dotati di SPECIALE CARROZZERIA PER AUTOCARAVAN. Il che non è assolutamente in contrasto con quanto da me sostenuto, ovvero che il CAMPER è dotato di speciale carrozzeria, ma NON È veicolo per usi speciali. Nel mio libretto non c'è la scritta (J) = N2 ma: (J) = M1 (J1) = AUTOCARAVAN (J2) = SA Sono dovuto andare a vedere il libretto e per fortuna il camper e a 4 passi da casa!!! Ma oltre a questo non sono in grado di dire nulla di più. Ciao
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23/11/2006 4689
Inserito il 17/01/2008 alle: 11:33:13
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
Vado a memoriaid="red"> e posso anche sbagliarmi perché non ritrovo i miei appunti. se ben rammentoid="red"> SA è la definizione per i veicoli dotati di SPECIALE CARROZZERIA PER AUTOCARAVAN. Il che non è assolutamente in contrasto con quanto da me sostenuto, ovvero che il CAMPER è dotato di speciale carrozzeria, ma NON È veicolo per usi speciali.>
> Non puoi insistere sulla tua affermazione che l'autocaravan non e' veicolo ad uso speciale, confidando soltanto sulla tua memoria e senza andare a ricontrollare i tuoi ricordi prima di confutare interventi altrui di differente contenuto. Nel codice SA, la lettera: - S sta per "veicolo per uso speciale"; - A sta per "autocaravan", come potrai verificare, se ritieni, con un "giretto" nella Direttiva 70/156/CEE, come adeguata in relazione alle successive Direttive 98/14/CE e 2001/116/CE. La predetta direttiva ha infatti ricompreso nella categoria internazionale M1 quattro tipi di "veicolo per uso speciale": - SA autocaravan; - SB veicolo blindato; - SC ambulanza; - SD autofunebre. Ti suggerisco inoltre di voler aggiornare la tua documentazione in merito ai "veicoli per uso speciale" con la lettura delle seguenti circolari: - Ministero Trasporti e Navigazione B17/2000/MOT dell'8 maggio 2000; - Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. 2826-MOT2/B del 15 luglio 2002; - Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. 4708-MOT2/C del 26 novembre 2002. Non ho dubbio che, dopo la lettura dei predetti documenti, anche tu resterai convinto - da persona obiettiva - che un autocaravan e' un veicolo per uso speciale secondo la vigente normativa (sia comunitaria sia nazionale). Peraltro questa conclusione non significa affatto che Faminga abbia ragione. La spiegazione, in questo caso, e' un po' piu' laboriosa ed e' rinviata a domani. ------------------------------ p.s. Per quanto riguarda la disapplicazione, il decreto ministeriale da te chiesto e' quello del 4 agosto 1998, emanato in base all'art. 229 del Decreto Legislativo n. 285/92.

Modificato da TheDevil il 19/01/2008 alle 18:50:03
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23/11/2006 4689
Inserito il 17/01/2008 alle: 11:34:23
Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by TheDevil
Ti suggerisco inoltre di voler aggiornare la tua documentazione in merito ai "veicoli ad uso speciale" con la lettura delle seguenti circolari:>
>Volentieri!
quote:- Ministero Trasporti e Navigazione B17/2000/MOT dell'8 maggio 2000;>
>Non trovata.
quote:- Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. 2826-MOT2/B del 15 luglio 2002;>
>Trovata.
quote:- Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. 4708-MOT2/C del 26 novembre 2002.>
>Non trovata.
quote:Non ho dubbio che, dopo la lettura dei predetti documenti, anche tu resterai convinto - da persona obiettiva - che un autocaravan e' un veicolo ad uso speciale secondo la vigente normativa (sia comunitaria sia nazionale).>
>Stando a quella "trovata" direi che hai ragione tu e che è un veicolo ad uso speciale. Ma q questo punto mi sovvengono alcuni dubbi di carattere generale per esempio le velocità massime consentite per questi veicoli quando over 35. Ho preso, per esempio 4 multe per eccesso su superstrada senza decurtazione di punti per essere stato "beccato" a 120/125 su strada a 110 come limite massimo. Se avessi dovuto rispettare la regola degli 80 Km/h sarei stato sto in zona ritiro patente!!! Eppure sia quelle due contestate al momento sia quelle mandate a casa (organi Polizia Municipale, Carabinieri, Polstrada) non hanno avuto nulla da ridire sulle velocità. Visto che hai studiato meglio di me il problema sono tutto orecchie.
quote:Peraltro questa conclusione non significa affatto che Faminga abbia ragione. La spiegazione, in questo caso, e' un po' piu' laboriosa ed e' rinviata a domani.>
>Sono concorde su questo punto. Attendo le tue conclusioni. Anzi, siccome domani sono impegnato in tribunale per una causa del lavoro e tra udienza, studio e viaggio non avrò possibilità né di collegarmi né di distrarmi, ti prego di dare questa risposta aprendo un nuovo 3D dandogli un nome inequivocabile.
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23/11/2006 4689
Inserito il 17/01/2008 alle: 14:02:03
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
Stando a quella "trovata" direiid="red"> che hai ragione tu e che è un veicolo ad uso speciale.>
> Ti ringrazio e provo a fare un ultimo tentativo per vedere se riesco a farti passare dal modo condizionale al modo indicativo, con la trascrizione delle tre circolari (visto che hai trovato soltanto il testo della seconda, peraltro disapplicata dall'ultima). MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Dipartimento dei Trasporti Terrestri Unita' di gestione, motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre Circolare n. B17/2000/MOT Roma, 8 maggio 2000 OGGETTO: D.M. 4 agosto 1998 di recepimento della Direttiva 98/14/CE. Applicazione ai veicoli ad uso speciale della categoria M1. Come è noto la direttiva 98/14/CE ha reso possibile il rilascio, su richiesta dei costruttori, dell'omologazione dei seguenti veicoli per uso speciale: a) autocaravan,id="red"> b) autoambulanze, c) auto funebri, d) veicoli blindati, ricomprendendo gli stessi nella categoria M1. A seguito della introduzione dell'omologazione europea dei suddetti veicoli, per i quali la citata direttiva, a differenza della previgente normativa nazionale, non detta prescrizioni in merito all'allestimento ed all'attrezzatura di cui gli stessi debbono essere dotati, sono pervenuti a questa Unità di gestione quesiti da parte delle associazioni di categoria riguardanti la normativa da applicare, con particolare riferimento alla omologazione in piccole serie dei veicoli di cui al precedente punto a). Ritenute valide le motivazioni poste alla base dei chiarimenti richiesti anche alla luce di garantire pari condizioni di operatività tra i costruttori nazionali ed esteri del settore, e considerato che come norma generale e costante, qualora uno specifico argomento sia oggetto di prescrizioni comunitarie e nazionali, in caso di difformità, sono le prime che prevalgono sulle secondeid="red">: si dispone che a richiesta dei costruttori, il rilascio della omologazione nazionale, della omologazione di veicoli prodotti in piccole serie e l'approvazione in unico esemplare dei veicoli per uso speciale di cui ai precedenti punti a), b) e c) possa avvenire in base alla rispondenza dei veicoli all'appendice 1 allegato XI del D.M. 4 agosto 1998 di recepimento della direttiva 98/14/CE. Sono di conseguenza disapplicate, in quest'ultimo caso, le disposizioni di cui al terzo e quarto capoverso del punto D) della circolare n. B105/98 del 9 dicembre 1998 U.d.G. Per i veicoli blindati di cui al precedente punto d) si rimanda alle disposizioni di cui alla circolare n. 495/MOT1.04/C-MOT/B055 del 14 giugno 1999 U.d.G. (punto 3.1.3). IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE dott. ing. Ciro Esposito MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRIE PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre Prot. n. 2826-MOT2/B Roma, 15 luglio 2002 OGGETTO: Veicoli classificati ad uso speciale. In merito ad alcuni quesiti pervenuti, relativi alla possibilità di classificare veicoli dotati di particolari allestimenti di carrozzeria o di sovrastrutture tra i veicoli ad uso speciale, si ritiene opportuno informare di quanto segue. Come è noto gli articoli 53 , 54 e 55 del Codice della strada definiscono rispettivamente i motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi ad uso speciale quali veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di particolari attrezzature e sui quali è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse. Inoltre gli articoli 200 , 203 e 204 del regolamento di esecuzione del Codice della strada riportano rispettivamente le classificazioni dei veicoli finalizzati ad uso speciale, senza peraltro nulla precisare sulle connotazioni tecniche (morfologiche e funzionali) inerenti i vari tipi di veicoli. Recentemente la direttiva comunitaria 98/14/CE , che disciplina l'omologazione europea degli autoveicoli di categoria M1 (autoveicoli per trasporto persone con un numero totale di posti non superiore a nove), ha previsto che nella stessa categoria, oltre alle autovetture, siano inquadrati anche i seguenti quattro tipi di autoveicoli ad uso speciale: a) autocaravan,id="red"> b) veicoli blindati (per trasporto persone), c) auto funebri, d) autoambulanze, escludendo pertanto una possibile classificazione generalizzata nella categoria M1 di autoveicoli ad uso speciale diversi da quelli sopracitati. [omissis] Eventuali disposizioni precedentemente emanate, in contrasto con normeid="red"> del Codice della strada, del regolamento di esecuzione dello stesso Codice e delle direttive comunitarie citate nella presente circolare, sono disapplicateid="red">. IL DIRETTORE dott. ing. Alessandro De Grazia MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRIE PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre Prot. n. 4708-MOT2/C Roma, 26 novembre 2002 OGGETTO: Veicoli delle categorie M, N ed O classificati ad uso speciale. Circolare prot. n. 2826-MOT2/B del 15.7.2002 Con la circolare citata in oggetto sono state divulgate alcune informazioni relative ai veicoli classificati ad uso speciale. In particolare la suddetta circolare informava che la direttiva comunitaria 98/14/CE aveva previsto che nella categoria M1, oltre alle autovetture, fossero inquadrati anche gli autoveicoli ad uso speciale, destinati al trasporto di persone, individuati quali: autocaravanid="red">, veicoli blindati, autofunebri ed autoambulanze. Tale circostanza aveva portato ad escludere che nella medesima categoria potessero essere inquadrati autoveicoli diversi da quelli esplicitamente previsti dalla precitata direttiva. Successivamente il recepimento della direttiva 2001/116/CE, che ha modificato la direttiva 70/156/CEE (direttiva quadro originaria), nonché le conseguenti direttive 92/53/CEE, 93/81/CEE e 98/14/CE, ha variato ed ampliato il quadro di riferimento contenuto nella sopraccitata direttiva 98/14/CE. Con riferimento alla nuova direttiva 2001/116/CE, dalla lettura combinata del punto 5 dell'allegato II e dell'allegato XI si può desumere che: - le autocaravan siano inquadrabili esclusivamente nella categoria M1 (appendice 1 dell'allegato XI - art. 54, comma 1, punto m), del C.d.S.); - le ambulanze (comprendendo tra queste le "ambulanze" di cui al D.M. 17 dicembre 1987, n. 553, gli "autoveicoli di soccorso avanzato" di cui al D.D. 5 novembre 1996 e le "ambulanze di soccorso per emergenze speciali" di cui al D.M. 20 novembre 1997, n. 487) e le autofunebri sono inquadrabili nella categoria M (appendice 1 - dell'allegato XI); - i veicoli blindati sono inquadrabili nelle categorie M, N ed O (appendice 2 dell'allegato XI); - gli altri veicoli per uso speciale (con "veicolo per uso speciale" la direttiva intende "i veicoli destinati al trasporto di persone o di merci e a svolgere funzioni particolari che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali", l'accezione comprende, evidentemente, sia i veicoli per trasporti specifici che quelli ad uso speciale di cui all'art. 54, comma 1, punti f/g ed all'art. 56, comma 2, punti c/d del CdS) sono inquadrabili nelle categorie M2, M3, N ed O (appendice 3 dell'allegato XI); - le gru mobili (con momento di sollevamento della gru pari e superiore a 400 KNm) sono inquadrabili nella categoria N3 (appendice 4 - dell'allegato XI). Alla luce di quanto sopra riportato, è opportuno rammentare che i veicoli ad uso speciale: a) debbono essere permanentemente dotati di apposite carrozzerie o sovrastrutture realizzate per essere destinate ad un particolare e ben definito uso (non sono ovviamente ammesse sovrastrutture intercambiabili o scarrabili); b) non presentano una portata utile ma solo una portata fittizia ai fini fiscali; si ricorda infatti che è consentito solo il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature o con la destinazione d'uso delle stesse; c) debbono essere dotati di posti destinati ad occupanti, la presenza dei quali è strettamente connessa alla finalità operativa del veicolo ed è in grado di garantire lo svolgimento del ciclo operativo delle attrezzature installate; d) per quanto riguarda le disposizioni alle quali i veicoli ad uso speciale debbono rispondere, si fa riferimento alle direttive CE (o ai regolamenti ECE/ONU ritenuti equivalenti), ed in caso di veicoli di categoria diversa da M1, anche alle pertinenti norme e disposizioni nazionali emanate in relazione alle particolari tipologie di veicoli. Si chiarisce inoltre che le disposizioni emanate riguardano sia le procedure di omologazione che quelle relative all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (la fattispecie è meglio conosciuta come "unico esemplare"). Si ritiene opportuno evidenziare che: - la categoria internazionale di inquadramento (M, N, O) dei veicoli ad uso speciale è quella del veicolo finale così allestito; - la categoria internazionale del veicolo base utilizzato per l'allestimento (autoveicolo/autotelaio/telaio completo/incompleto) può anche essere diversa da quella del veicolo finale; - l'allestimento in ogni caso deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni dell'allegato XI già citato, con l'applicazione delle clausole e delle deroghe riportate nelle appendici e nelle note al medesimo allegato XI. La circolare prot. 2826-MOT2/B del 15.7.2002, nonché le precedenti disposizioni emanate in contrastoid="red"> con le prescrizioni del CdS o con la direttiva comunitaria 2001/116/CE, sono disapplicateid="red">. La presente circolare è corredata da copia degli allegati IV e XI alla predetta direttiva, riguardanti rispettivamente "l'elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli a motore" e "la natura dei veicoli per uso speciale e disposizioni applicabili". IL DIRETTORE

Modificato da TheDevil il 17/01/2008 alle 14:14:15
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 17/01/2008 alle: 15:42:45
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
Ma a questo punto mi sovvengono alcuni dubbi di carattere generale per esempio le velocità massime consentite per questi veicoli quando over 35.>
> Non ti far venire dubbi infondati. Art. 142 - Limiti di velocita' comma 3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocita' sottoindicate: g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; riguarda soltanto i veicoli della categoria internazionale N2 (compreso l'autocaravan di Yuma58)id="green"> h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; riguarda i soltanto i veicoli della categoria internazionale N3id="green">.
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nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 17/01/2008 alle: 15:49:41
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
Ma a questo punto mi sovvengono alcuni dubbi di carattere generale per esempio le velocità massime consentite per questi veicoli quando over 35.>
> Non ti far venire dubbi infondati. Art. 142 - Limiti di velocita' comma 3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocita' sottoindicate: g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; riguarda soltanto i veicoli della categoria internazionale N2 (compreso l'autocaravan di Yuma58)id="green"> h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; riguarda i soltanto i veicoli della categoria internazionale N3id="green">.
>
> Scusa, io ho un Challenger Mageo 163 del 2006, che cavolo di mezzo è? 1)A quanto devo andare? 2) Cambia il bollo? 3) E l'assicurazione? Grazie Nico
19
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23/11/2006 4689
Inserito il 17/01/2008 alle: 16:54:18
quote:Originally posted by nicodibari
Scusa, io ho un Challenger Mageo 163 del 2006, che cavolo di mezzo è?id="red"> 1)id="red"> A quanto devo andare? 2)id="red"> Cambia il bollo? 3)id="red"> E l'assicurazione? Grazie Nico>
> Mi dovresti cortesemente far sapere i dati che figurano alle voci (J) (J.1) (J.2) della Carta di Circolazione. 1)id="red"> Secondo le prescrizioni degli artt. 141 e 142 CdS. 2)id="red"> Puoi effettuare una verifica diretta inserendo il numero di targa qui

http://www1.agenziaentrate.it/s...

3)id="red"> Il quesito va posto all'impresa presso la quale hai stipulato l'assicurazione RCAuto per il tuo autocaravan.
19
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 17/01/2008 alle: 17:05:31
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by nicodibari
Scusa, io ho un Challenger Mageo 163 del 2006, che cavolo di mezzo è?id="red"> 1)id="red"> A quanto devo andare? 2)id="red"> Cambia il bollo? 3)id="red"> E l'assicurazione? Grazie Nico>
> Mi dovresti cortesemente far sapere i dati che figurano alle voci (J) (J.1) (J.2) della Carta di Circolazione. 1)id="red"> Secondo le prescrizioni degli artt. 141 e 142 CdS. 2)id="red"> Puoi effettuare una verifica diretta inserendo il numero di targa qui

http://www1.agenziaentrate.it/s...

3)id="red"> Il quesito va posto all'impresa presso la quale hai stipulato l'assicurazione RCAuto per il tuo autocaravan.
>
> Ok, allora... (J) M1 (J.1) AUTOCARAVAN - USO PROPRIO (J.2) SA (AUTOCARAVAN) All'Assicurazione risulta CASA MOBILE e lo scrissi tempo addietro se ricordi[:D] Grazie Saluti Nico
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 17/01/2008 alle: 17:29:10
quote:Originally posted by nicodibari
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by nicodibari
Scusa, io ho un Challenger Mageo 163 del 2006, che cavolo di mezzo è?id="red"> 1)id="red"> A quanto devo andare? 2)id="red"> Cambia il bollo? 3)id="red"> E l'assicurazione? Grazie Nico>
> Mi dovresti cortesemente far sapere i dati che figurano alle voci (J) (J.1) (J.2) della Carta di Circolazione. 1)id="red"> Secondo le prescrizioni degli artt. 141 e 142 CdS. 2)id="red"> Puoi effettuare una verifica diretta inserendo il numero di targa qui

http://www1.agenziaentrate.it/s...

3)id="red"> Il quesito va posto all'impresa presso la quale hai stipulato l'assicurazione RCAuto per il tuo autocaravan.
>
> Ok, allora... (J) M1 (J.1) AUTOCARAVAN - USO PROPRIO (J.2) SA (AUTOCARAVAN) All'Assicurazione risulta CASA MOBILE e lo scrissi tempo addietro se ricordi[:D] Grazie Saluti Nico
>
> Non credo. Ma dovrebbe dirci la sua TueDevil. Ciao
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 17/01/2008 alle: 17:33:56
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
Ma a questo punto mi sovvengono alcuni dubbi di carattere generale per esempio le velocità massime consentite per questi veicoli quando over 35.>
> Non ti far venire dubbi infondati. Art. 142 - Limiti di velocita' comma 3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocita' sottoindicate: g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; riguarda soltanto i veicoli della categoria internazionale N2 (compreso l'autocaravan di Yuma58)id="green"> h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; riguarda i soltanto i veicoli della categoria internazionale N3id="green">.
>
> La tua trattazione è stata assolutamente e fuori di ogni dubbio convincente! Direi impeccabile. Da quello che ho compreso il camper (dopo la lettura delle circolari) è un veicolo ad uso speciale ma essendo di categoria internazionale M ha gli stessi imiti di velocità delle autovetture. A questo punto in quale categoria sono inquadrate le "CASE MOBILI". Ciao
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 17/01/2008 alle: 20:40:22
quote:Originally posted by nicodibari
Scusa, io ho un Challenger Mageo 163 del 2006, che cavolo di mezzo è?id="red">>
> In una scala di definizioni dal particolare al generale, il tuo Challenger Mageo 163 e' un autocaravan, cioe' uno dei tipi di veicolo ad uso speciale inquadrati nella categoria internazionale M1 (veicoli a motore destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, sedile del conducente escluso, non e' superiore a otto).
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 17/01/2008 alle: 20:41:35
quote:Originally posted by nicodibari
All'Assicurazione risulta CASA MOBILEid="red"> e lo scrissi tempo addietro se ricordi[:D]>
> Certo che mi ricordo non appena leggo l'espressione CASA MOBILE. Ricordo anche di averti risposto qui https://www.camperonline.it/forum06/topic.asp?whichpage=-1&TOPIC_ID=30035&REPLY_ID=311443 e, soprattutto, che il contrassegno di assicurazione riporta una dicitura diversa da quella da te citata sulla quale ho provato a darti una spiegazione (nei lìmiti della mia conoscenza al riguardo).
19
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 17/01/2008 alle: 21:04:19
Si. Hai ragione ma mi piace come una casa, per quello che costa[:D] Gentilissimo come sempre e scusa per la mia...Miopia. Nico
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 17/01/2008 alle: 21:42:02
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
La tua trattazione è stata assolutamente e fuori di ogni dubbio convincente! Direi impeccabile. [1]id="red"> Da quello che ho compreso il camper (dopo la lettura delle circolari) è un veicolo ad uso speciale ma essendo di categoria internazionale M ha gli stessi imiti di velocità delle autovetture. [2]id="red"> A questo punto in quale categoria sono inquadrate le "CASE MOBILI". [3]id="red">>
> [1]id="red"> Grazie tante, con l'auspicio che altri miei interventi nel forum pòssano ricevere rèpliche un po' piu' ponderate da parte tua. [2]id="red"> Scriverei ma, essendo di categoria internazionale M1, non rientra tra i veicoli delle categorie citate al comma 3 dell'art. 142. [3]id="red"> Solitamente le "case-mobili" sono oggetto di trasporto eccezionale a causa delle dimensioni che non rientrano nella sagoma limite per i veicoli (cfr. art. 61 CdS). Risultano peraltro sul mercato "case-mobili" (con pareti rientranti) realizzate su rimorchi, che - come noto - appartengono alla categoria internazionale "O". Con l'occasione segnalo che anche il "caravan" e' un veicolo per uso speciale (codice SE) inquadrato nella categoria internazionale "O".
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 17/01/2008 alle: 23:42:22
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
La tua trattazione è stata assolutamente e fuori di ogni dubbio convincente! Direi impeccabile. [1]id="red"> Da quello che ho compreso il camper (dopo la lettura delle circolari) è un veicolo ad uso speciale ma essendo di categoria internazionale M ha gli stessi imiti di velocità delle autovetture. [2]id="red"> A questo punto in quale categoria sono inquadrate le "CASE MOBILI". [3]id="red">>
> [1]id="red"> Grazie tante, con l'auspicio che altri miei interventi nel forum pòssano ricevere rèpliche un po' piu' ponderate da parte tua.
>
> Non rammento di averti offeso e se questo è sembrato non era mia intenzione. Per il resto quando la trattazione è dettagliata e convincente sono sempre il primo ad ammettere di avere torto. In questo caso la trattazione è stata convincente.
quote:[2]id="red"> Scriverei ma, essendo di categoria internazionale M1, non rientra tra i veicoli delle categorie citate al comma 3 dell'art. 142. >
> Si direi che è meglio anche perché va per esclusione.
quote:[3]id="red"> Solitamente le "case-mobili" sono oggetto di trasporto eccezionale a causa delle dimensioni che non rientrano nella sagoma limite per i veicoli (cfr. art. 61 CdS). Risultano peraltro sul mercato "case-mobili" (con pareti rientranti) realizzate su rimorchi, che - come noto - appartengono alla categoria internazionale "O". >
> Avevo il sospetto che si trattasse di queste "villette" su ruote. Ciao
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 19/01/2008 alle: 18:51:04
Per qualche giorno ho indicato nell'intervento del 17/01-11h33 il riferimento alla nuova Direttiva 2007/46/CE: come potrai verificare, se ritieni, con un "giretto" nella Direttiva 70/156/CEE, come adeguata in relazione alle successive Direttive 98/14/CE e 2001/116/CE la consultazione della Direttiva 2007/46/CE emanata il 5 settembre scorso. Ho provveduto a ripristinare il testo originario del mio intervento in quanto le disposizioni della predetta Direttiva dovranno essere applicate a decorrere dal 29 aprile 2009. Fino alla stessa restano in vigore le disposizioni della Direttiva 70/156/CEE, nel testo correntemente adeguato.
22
giuliano marchetti
giuliano mar...
10/12/2003 110
Inserito il 14/03/2008 alle: 23:19:01
Secondo voi allora con camper sopra 35q, classificato da libretto M1 E J2: SA AUTOCARAVAN, a qunto posso andare in autostrada? Ho preso una multa a 116 km/ora
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